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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NN GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6114/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009300241000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000046823561000 CONTR SANITARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000046823561000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001202692000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001202692000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021090165000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017656832000 REGISTRO 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029673711000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008232523000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210024437365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90093002 41/000, notificata in data 26.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate -
IS, recante una pretesa complessiva di euro 64.405,22 per tributi erariali e locali relativi ad annualità comprese tra il 1994 e il 2019. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IS e gli Enti impositori, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo le relate di notifica. È stata altresì prodotta documentazione da parte della Camera di Commercio. All'udienza odierna, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, il Collegio dispone l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione prodotta dalla Camera di Commercio. Tale produzione è avvenuta tardivamente rispetto ai termini decadenziali previsti per il deposito di documenti nel processo tributario, e pertanto non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Nel merito, occorre distinguere le posizioni relative alle singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
1. Validità delle notifiche a mani di terzi Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 034 2012 0001202692
000 (notificata il 24.01.2012) e n. 034 2021 0024437365 000 (notificata il 03.10.2022), le eccezioni del ricorrente devono essere respinte. Dagli atti risulta che la prima è stata consegnata a "persona addetta alla casa" (sig.ra Nominativo_1) e la seconda a "delegato" (sig.ra Nominativo_2). Sebbene il ricorrente lamenti il mancato invio della raccomandata informativa (CAN), questo Collegio ritiene di aderire ai nuovi orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la circostanza che la notifica sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a soggetto a lui legato (addetto o delegato), sana ogni eventuale irregolarità. Il raggiungimento dello scopo, consistente nella consegna dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, rende la notifica pienamente valida ed efficace, idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Di conseguenza, la pretesa relativa a tali cartelle è legittima.
2. Nullità della notifica per irreperibilità assoluta Il ricorso è invece fondato relativamente alla cartella di pagamento n. 034 2016 0021090165 000 (notifica del 10.01.2017), eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Dalla relata emerge che il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità senza dare atto delle doverose e specifiche ricerche anagrafiche e fattuali in loco volte ad accertare l'effettivo trasferimento del contribuente.
In difetto di una motivazione adeguata sulle ricerche compiute per verificare che l'irreperibilità non fosse meramente momentanea, la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. è illegittima e la notifica è nulla. Ne consegue l'annullamento della pretesa per intervenuta prescrizione del credito sotteso.
3. Inesistenza della notifica per mancata produzione Parimenti fondata è l'eccezione relativa alla cartella n.
034 2000 0046823561 000 (anno 2001). L'Agente della IS non ha prodotto alcuna relata di notifica per tale atto. In assenza di prova della notifica, il credito deve ritenersi prescritto, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'iscrizione a ruolo senza validi atti interruttivi.
Alla luce di quanto esposto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente agli importi derivanti dalle cartelle di cui ai punti 2 e 3, rimanendo valida per il residuo.
Le spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza determinata dall'accoglimento solo parziale del ricorso e dalla validità confermata di parte delle notifiche, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 034 2024
90093002 41/000 limitatamente agli importi portati dalla cartella n. 034 2016 0021090165 000 e dalla cartella n. 034 2000 0046823561 000, dichiarando per esse l'intervenuta prescrizione.
2. Conferma l'atto impugnato nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NN GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6114/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009300241000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000046823561000 CONTR SANITARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420000046823561000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001202692000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120001202692000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160021090165000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017656832000 REGISTRO 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Belvedere Marittimo - Ufficio Tributi 87021 Belvedere Marittimo CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029673711000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008232523000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210024437365000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90093002 41/000, notificata in data 26.06.2024 dall'Agenzia delle Entrate -
IS, recante una pretesa complessiva di euro 64.405,22 per tributi erariali e locali relativi ad annualità comprese tra il 1994 e il 2019. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IS e gli Enti impositori, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo le relate di notifica. È stata altresì prodotta documentazione da parte della Camera di Commercio. All'udienza odierna, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, il Collegio dispone l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione prodotta dalla Camera di Commercio. Tale produzione è avvenuta tardivamente rispetto ai termini decadenziali previsti per il deposito di documenti nel processo tributario, e pertanto non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Nel merito, occorre distinguere le posizioni relative alle singole cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
1. Validità delle notifiche a mani di terzi Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 034 2012 0001202692
000 (notificata il 24.01.2012) e n. 034 2021 0024437365 000 (notificata il 03.10.2022), le eccezioni del ricorrente devono essere respinte. Dagli atti risulta che la prima è stata consegnata a "persona addetta alla casa" (sig.ra Nominativo_1) e la seconda a "delegato" (sig.ra Nominativo_2). Sebbene il ricorrente lamenti il mancato invio della raccomandata informativa (CAN), questo Collegio ritiene di aderire ai nuovi orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la circostanza che la notifica sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a soggetto a lui legato (addetto o delegato), sana ogni eventuale irregolarità. Il raggiungimento dello scopo, consistente nella consegna dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, rende la notifica pienamente valida ed efficace, idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Di conseguenza, la pretesa relativa a tali cartelle è legittima.
2. Nullità della notifica per irreperibilità assoluta Il ricorso è invece fondato relativamente alla cartella di pagamento n. 034 2016 0021090165 000 (notifica del 10.01.2017), eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Dalla relata emerge che il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità senza dare atto delle doverose e specifiche ricerche anagrafiche e fattuali in loco volte ad accertare l'effettivo trasferimento del contribuente.
In difetto di una motivazione adeguata sulle ricerche compiute per verificare che l'irreperibilità non fosse meramente momentanea, la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. è illegittima e la notifica è nulla. Ne consegue l'annullamento della pretesa per intervenuta prescrizione del credito sotteso.
3. Inesistenza della notifica per mancata produzione Parimenti fondata è l'eccezione relativa alla cartella n.
034 2000 0046823561 000 (anno 2001). L'Agente della IS non ha prodotto alcuna relata di notifica per tale atto. In assenza di prova della notifica, il credito deve ritenersi prescritto, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'iscrizione a ruolo senza validi atti interruttivi.
Alla luce di quanto esposto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente agli importi derivanti dalle cartelle di cui ai punti 2 e 3, rimanendo valida per il residuo.
Le spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza determinata dall'accoglimento solo parziale del ricorso e dalla validità confermata di parte delle notifiche, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 034 2024
90093002 41/000 limitatamente agli importi portati dalla cartella n. 034 2016 0021090165 000 e dalla cartella n. 034 2000 0046823561 000, dichiarando per esse l'intervenuta prescrizione.
2. Conferma l'atto impugnato nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.