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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 18.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 897 del R.A.C.L. dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
n.13, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino,
Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle CP_1 liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, ha esposto di avere svolto la Parte_1 propria attività lavorativa dapprima in qualità di autotrasportatore di merce alle dipendenze di diverse società e, successivamente, quale titolare dell'impresa individuale “ ”. Parte_1
Ha dichiarato che durante l'attività lavorativa si trovava costretto a sollevare e movimentare ripetutamente, sia manualmente che con l'utilizzo di transpallet, carichi dai 10 kg ai 25 kg, e pagina 1 di 3 solo raramente eseguiva tali mansioni con l'ausilio di un carrello elettrico.
Ha precisato, inoltre, che si occupava anche del sollevamento manuale di cartoni su scaffali alti fino ai due metri e di essersi anche occupato del ritiro in grandi pallet dei resi rimasti invenduti e del loro successivo posizionamento in celle frigorifere.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, una “lesione del menisco” (pratica n. 519402570 dell'8 agosto 2022) e il “morbo di Duplay” (pratica n.
519402557 dell'8 agosto 2022), aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di ottenere il CP_2 relativo indennizzo di legge.
Ha ulteriormente allegato di godere di un indennizzo in capitale per il riconoscimento di un danno biologico pari al 12% per “lombosciatalgia”, di cui sentenza del Tribunale di Cagliari,
Sezione Lavoro, sent. n. 1593/2024 del 31.12.2024, giudice dott. G. Carta.
Il ricorrente ha riferito che l' resistente aveva rigettato sia la domanda CP_1 amministrativa e sia la successiva opposizione per il riconoscimento delle patologie “lesione del menisco” e “morbo di Duplay” e, pertanto, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle suddette patologie, oltre che per ottenere il conglobamento con il danno biologico già riconosciuto nella misura del 12% per “lombosciatalgia”, con la corresponsione del relativo indennizzo di legge.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via CP_2 di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 21%, nascente dal complesso del danno biologico del 7% (per la patologia delle spalle) e del 3% per quella delle ginocchia, da sommare alle preesistenze del 12%.
L' pertanto, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, aggiungendo CP_2 che, in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 6 giugno 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_2 danno biologico in misura complessiva pari al 21% (patologia delle spalle 7%, patologia alle ginocchia 3%, oltre alla già indennizzata “lombosciatalgia” al 12%), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del pagina 2 di 3 provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 18.7.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 18.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 897 del R.A.C.L. dell'anno 2025, promossa da:
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
n.13, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino,
Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce allegata al ricorso introduttivo trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle CP_1 liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, ha esposto di avere svolto la Parte_1 propria attività lavorativa dapprima in qualità di autotrasportatore di merce alle dipendenze di diverse società e, successivamente, quale titolare dell'impresa individuale “ ”. Parte_1
Ha dichiarato che durante l'attività lavorativa si trovava costretto a sollevare e movimentare ripetutamente, sia manualmente che con l'utilizzo di transpallet, carichi dai 10 kg ai 25 kg, e pagina 1 di 3 solo raramente eseguiva tali mansioni con l'ausilio di un carrello elettrico.
Ha precisato, inoltre, che si occupava anche del sollevamento manuale di cartoni su scaffali alti fino ai due metri e di essersi anche occupato del ritiro in grandi pallet dei resi rimasti invenduti e del loro successivo posizionamento in celle frigorifere.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, una “lesione del menisco” (pratica n. 519402570 dell'8 agosto 2022) e il “morbo di Duplay” (pratica n.
519402557 dell'8 agosto 2022), aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di ottenere il CP_2 relativo indennizzo di legge.
Ha ulteriormente allegato di godere di un indennizzo in capitale per il riconoscimento di un danno biologico pari al 12% per “lombosciatalgia”, di cui sentenza del Tribunale di Cagliari,
Sezione Lavoro, sent. n. 1593/2024 del 31.12.2024, giudice dott. G. Carta.
Il ricorrente ha riferito che l' resistente aveva rigettato sia la domanda CP_1 amministrativa e sia la successiva opposizione per il riconoscimento delle patologie “lesione del menisco” e “morbo di Duplay” e, pertanto, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle suddette patologie, oltre che per ottenere il conglobamento con il danno biologico già riconosciuto nella misura del 12% per “lombosciatalgia”, con la corresponsione del relativo indennizzo di legge.
L' nel costituirsi in giudizio, al solo scopo di chiudere bonariamente la vertenza in via CP_2 di mera conciliazione, si è determinato a proporre il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 21%, nascente dal complesso del danno biologico del 7% (per la patologia delle spalle) e del 3% per quella delle ginocchia, da sommare alle preesistenze del 12%.
L' pertanto, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, aggiungendo CP_2 che, in caso di mancato accoglimento della proposta conciliativa, doveva ritenersi contestato il fondamento della domanda.
Con note del 6 giugno 2025, il ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta conciliativa di parte resistente, con favore delle spese di lite.
Sulle concordi richieste e conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che l' ha riconosciuto il diritto all'indennizzo del CP_2 danno biologico in misura complessiva pari al 21% (patologia delle spalle 7%, patologia alle ginocchia 3%, oltre alla già indennizzata “lombosciatalgia” al 12%), nella misura da definirsi in sede amministrativa.
In considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione alla parte ricorrente del pagina 2 di 3 provvedimento di accoglimento dell'istanza solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in rapporto al valore della controversia, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1 secondo il principio della soccombenza virtuale, e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Le stesse devono essere liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come integrato dal D.M. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale sui valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna, perciò, l' al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15% e oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 18.7.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3