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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/08/2024, n. 33066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33066 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI RO AS nato a [...] il [...] AN ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto in difesa di DI RO AS;
inammissibilità per il ricorso proposto in difesa di AN ZI. udito il difensore L'avvocato DANIELA STICCHI, sostituto processuale dell'avvocato ANGELO NANNI difensore della parte civile TELECOM ITALIA SPA, chiede il rigetto del ricorso dell'imputato DI RO AS;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato ALBERTO PANTOSTI BRUNI, difensore di fiducia dell'imputato DI RO AS, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33066 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 l'avvocato LUCA GASTINI, difensore di fiducia dell'imputato AN ZI, rappresenta l'intervenuta prescrizione;
si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 31 maggio 2023, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BA Di AU per i delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta da reato societario e nei confronti di UR AN per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ha ridotto la pena principale loro inflitta nonché la durata delle pene accessorie fallimentari loro applicate, condannando Di AU alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio di appello dalla parte civile IM PA (già Telecom PA). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i menzionati imputati, con distinti atti d'impugnativa. 2.1. Il ricorso nell'interesse di BA Di AU consta di un solo motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di sua responsabilità. Di AU, chiamato a rispondere dei reati ascrittigli nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della ST SR, dichiarata fallita il 14 luglio 2008, dal 20 febbraio al 5 maggio 2008, e nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della ON PA, dichiarata fallita il 20 maggio 2009, dal 27 marzo 2007 al 3 febbraio 2009, ne è stato riconosciuto responsabile per avere partecipato in maniera attiva ed informata alla gestione delle società fallite, facenti parte del 'gruppo Componenti', riconducibile a IE PI, del quale era stato strettissimo collaboratore fiduciario, così da essersi ingerito in quelle scelte strategiche concretizzatesi nelle operazioni di spoliazione del patrimonio delle società fallite e negli aggiustamenti contabili, trasfusi nei bilanci, atti ad ostendere ai soci ed al pubblico un benessere finanziario e patrimoniale delle società stesse difforme dalla realtà. La sua difesa deduce che la Corte territoriale non si sarebbe compiutamente confrontata con le argomentazioni rassegnate a sostegno del motivo di appello sub 2), in cui erano state puntualmente richiamate testimonianze, raccolte nell'istruttoria dibattimentale, che, se fossero state debitamente esaminate, sarebbero state tali da smentire il convincimento maturato dal giudice di primo grado in ordine al ruolo effettivamente gestorio spiegato dall'imputato: convincimento cui quel giudice era pervenuto soffermandosi esclusivamente sul contenuto della relazione di consulenza tecnica del P.M., a firma dell'esperto contabile Tropini, il quale, tuttavia, lungi dal verificare se Di AU avesse concretamente compiuto atti a valenza gestoria e si fosse di fatto comportato come un amministratore di diritto della società, si era basato unicamente su evidenze documentali (ossia, i verbali di assemblea). Le prove dichiarative richiamate con il gravame, invece, avrebbero dimostrato che BA Di AU era stato una mera 'testa di legno', manovrata da PI, che l'aveva tenuto all'oscuro degli atti gestionali di rilievo per le società, giungendo a falsificarne la firma apparentemente apposta sui verbali delle assemblee;
le stesse, ad ogni buon conto, avrebbero meritato di essere vagliate, se non altro per essere 1 stimate irrilevanti ai fini della decisione. Donde, il silenzio serbato al riguardo nella sentenza impugnata ne imporrebbe l'annullamento, onde consentire al giudice del rinvio di verificare se Di AU sia stato o meno nella condizione di esercitare in concreto i poteri discendenti dalla carica rivestita, ossia quella di componente dei consigli di amministrazione delle società fallite. 2.2. Il ricorso nell'interesse di UR AN consta di tre motivi. AN, chiamato a rispondere delle condotte di reato ascrittegli quale concorrente extraneus, per avere da titolare dell'omonimo studio modenese associato di dottori commercialisti, esperti in ristrutturazioni aziendali di società in crisi, ideato, coordinato ed organizzato la vendita del magazzino della ST RL alla D.G.D. RL (divenuta ST ENGINEERING SR), ritenuta operazione dissipativa del patrimonio della ST RL, poi fallita, perché traslativa di beni patrimoniali del valore di oltre tre milioni di euro in assenza della prestazione da parte dell'acquirente, che pure versava in precarie condizioni patrimoniali, di garanzie del pagamento del loro corrispettivo, e per avere ideato, coordinato ed organizzato la registrazione confusa, nelle scritture contabili della ST RL, di operazioni infragruppo, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione analitica dei singoli rapporti ma da creare l'apparenza di inesistenti plusvalenze allo scopo di ottenere anticipazioni bancarie, ne è stato ritenuto responsabile sulla base di plurimi e convergenti elementi probatori attestanti il suo ruolo di regia e di comando nella complessiva operazione che aveva portato al distoglimento di beni sociali dalla garanzia delle ragioni dei creditori della fallita. - Con il primo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. e il vizio di motivazione con riferimento alla prova della sussistenza di un apporto concorsuale del ricorrente alla realizzazione delle fattispecie di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, di cui al capo 1, punto al) e punto b). Assume, al riguardo, che la Corte territoriale, in violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova e travisando il contenuto di prove dichiarative, avrebbe affermato la responsabilità di UR AN limitandosi a valorizzarne la mera posizione di professionista associato al Dottor Mombelli, che si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'ideazione e dell'esecuzione del contratto di fitto dell'azienda della ST RL alla D.G.D. RL e della contestuale vendita del magazzino della ST RL, evidenziando che il ricorrente non vi aveva preso parte perché ammalato. Estraneità dell'AN, del resto confermata dalle testimonianze di IE PI e di RN NE, ossia di coloro che avevano interesse a che la ristrutturazione delle società del 'gruppo Componenti', fornitrici della 'FIAT' andasse a buon fine. Nondimeno, il giudice censurato aveva frainteso il tenore dell'imputazione di bancarotta documentale elevata nei confronti del ricorrente, perché le registrazioni delle operazioni infragruppo, cui egli avrebbe cooperato, non erano riferite alla vendita del magazzino della ST RL (ossia alla condotta di dissipazione ascrittagli), le cui scansioni contrattuali, poteva, pertanto, avere interesse a 2 confondere o a dissimulare, ma ad altre iscrizioni contabili del tutto estranee al suo peculiare ambito di operatività. - Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1, 217, comma 1, nn. 2 e 3, e 224, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice censurato non avrebbe addotto nessun elemento oggettivo e concreto idoneo ad escludere l'errore di valutazione commesso dal professionista, che per mera imprudenza aveva ritenuto che la gestione dell'azienda della ST RL da parte dell'affittuaria, per effetto del mantenimento dei rapporti contrattuali con la FIAT, sarebbe stata tale, tramite l'acquisizione del canone di affitto, da determinare un vantaggio patrimoniale per la ST RL, anche in una prospettiva di continuità indiretta e non di mera liquidazione. Carente sarebbe, poi, la motivazione in punto di dolo della bancarotta fraudolenta documentale ascritta al ricorrente, in assenza di collegamento tra le confuse registrazioni contabili infragruppo e la condotta distrattiva addebitatagli. - Con il terzo motivo si eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, questa essendo maturata, pur tenuto conto delle sospensioni del relativo corso, il 20 settembre 2023. - I ricorsi sono stati discussi oralmente, in accoglimento di tempestiva richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa di UR AN. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito illustrate. 1. Va preliminarmente evidenziato che, sia per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 1), consumatosi il 14 luglio 2008 con la dichiarazione di fallimento della ST RL, che per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2), consumatosi in data 20 maggio 2009 con la dichiarazione di fallimento della ON PA, non è ancora spirato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 22 e mesi 6, con l'aggiunta di 66 giorni di sospensione, per l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dall'attività professionale indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura: questo perché il Tribunale ha ritenuto ed applicato entrambe le aggravanti contestate (cfr. pag. 158, ultimo capoverso, della sentenza di primo grado), ossia, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F. (del danno patrimoniale di rilevante gravità), che determina un aumento di pena pari alla metà della pena edittale, e l'aggravante comune di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F. (della pluralità dei fatti di bancarotta). Pur se subvalente nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F. non è possibile non 3 tener conto nel calcolo del termine massimo di prescrizione dei reati contestati. Infatti, l'art. 157, comma 2, cod. pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in Proc. Indelicato, Rv. 249664); l'art. 157, comma 3, cod. pen. precisa che non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma;
la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la circostanza aggravante ad effetto speciale anche se considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Rv. 274601), posto che: «all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la circostanza aggravante ad effetto speciale si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044). Pertanto, per il delitto di cui al capo 1) la prescrizione maturerà il 19 giugno 2027; per il delitto di cui al capo 2) la prescrizione maturerà il 26 aprile 2028: da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo nell'interesse di UR AN. 2. Il ricorso nell'interesse di BA Di AU è infondato. Nella sentenza impugnata (dalla pagina 47 alla pagina 51) sono state passate in rassegna tutte le evidenze probatorie atte a smentire l'assunto difensivo, già sviluppato con i motivi di appello e riproposto con il ricorso per cassazione: ossia, che Di AU fosse una 'testa di legno', un mero factotum di IE PI, dominus del 'gruppo Componenti'. La Corte territoriale, invero, dopo avere esaminato in maniera approfondita il contenuto non solo della Consulenza del P.M., a firma dell'esperto Tropini, ma anche dei «documenti inseriti nei 14 faldoni utilizzati in dibattimento per la decisione», tra questi ricomprese le relazioni ex art. 33 L.F., a firma dei curatori dei fallimenti ST SR e ON PA, ha ritenuto, in esito ad una valutazione globale delle prove dichiarative - segnatamente, delle deposizioni dei testi IN, IN, PA, ER, LL, De CH, NO (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata) e BO (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata) e dell'originario coimputato PI - e delle prove documentali (queste desunte anche dai sequestri di carteggi riferibili ad operazioni societarie e dall'analisi forense del computer in uso al ricorrente), che BA Di AU, che aveva rivestito a lungo le cariche formali di consigliere di amministrazione della ST RL e della ON PA, aveva 4 concretamente effettuato atti di gestione delle due società, in autonomia e con piena consapevolezza di essi. Questo perché le dette prove dimostravano che: egli era stato investito di procure ad hoc per determinate operazioni, non contestate nella loro oggettività storica e fattuale, come l'acquisto, per conto della ON PA dalla ST SR, ad un prezzo non corrispondente a quello reale del ramo di azienda di Cascina Vica e come la vendita del magazzino della ST RL alla D.G.D RL, senza pretendere garanzie per il pagamento del corrispettivo (cfr. pag. 48, primo capoverso, pag. 49 e pag. 51 della sentenza impugnata); che egli aveva firmato il collaudo dell'impianto I.C.T., oggetto del contratto di leasing stipulato da ST SR con la TELELEASING PA, ancorché la fornitura del detto bene fosse palesemente inesistente (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata); che egli era stato destinatario dei rilievi del collegio sindacale di ST RL e di ON PA, quanto alla valutazione dei crediti verso alcune società del gruppo, nei bilanci 2006 e 2007, e che, ciò nonostante, «aveva raccolto le deleghe del presidente del consiglio di amministrazione [PI] e concluso operazioni tacciate di distrazione in odore di decozione del gruppo societario» (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata); che egli aveva partecipato attivamente a trattative, riunioni e consigli di amministrazione (come comprovato dalla corrispondenza a lui indirizzata), non avendo, peraltro, allegato alcunché a sostegno della dedotta contraffazione delle sue firme da parte di PI (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata). Ne viene che, a fronte del riportato argomentare, completo e congruo nel dar conto del ruolo effettivamente gestorio spiegato da BA Di AU, quale alter ego del dominus IE PI, come comprovato dalle procure conferitegli ad hoc, le deduzioni difensive in ordine al mancato esame di testimonianze atte a dimostrare il suo ruolo di mera 'testa di legno' si appalesano quantomeno generiche, non essendone stata neppure lumeggiata la decisività. Deduzioni che, peraltro, risultano assolutamente aspecifiche - perché prive di ogni confronto, men che meno critico - rispetto alle argomentazioni rassegnate in sentenza circa il ruolo, di consigliere di amministrazione rivestito dal ricorrente in seno alla ST RL e alla ON SR (cfr. pag. 49 e 50 della sentenza impugnata): ruolo che, essendo egli effettivamente a conoscenza della situazione di decozione delle società e dei termini delle operazioni negoziali, poste in essere in quel frangente, suscettibili di esporre a pericolo gli interessi dei creditori sociali (Cascine Vica, magazzino Stampai e impianto I.C.T.), gli avrebbe imposto, comunque, di vigilare sull'operato di IE PI, quale presidente del consiglio di amministrazione di ciascuna delle due società, nonché 'dominus' del gruppo, ed accogliere i rilievi del collegio sindacale sulla tenuta delle scritture contabili e sulla redazione dei bilanci, agendo di conseguenza (pagg. 44, 48 e 51 della sentenza impugnata). 3. Il ricorso nell'interesse di UR AN è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 5 3.1. La Corte territoriale, dopo avere, ancora una volta, passato in rassegna le evidenze probatorie di varia fonte (cfr. pagg. 54 -74 della sentenza impugnata) atte a dimostrare come la ST SR avesse conferito, in data 4 aprile 2008, al Dottor UR AN, commercialista con studio in Modena, e/o ai suoi collaboratori, l'incarico di predisporre un piano di ristrutturazione della società e come il detto professionista avesse effettivamente adempiuto - tanto che lo Studio AN aveva emesso fattura del 9 maggio 2008 per Euro 50.000,00 oltre IVA -, prevendo l'acquisizione da parte di una 'newco' del ramo di azienda della ST RL di Borgaro OR, con un contratto di affitto che contemplava il diritto dell'affittuaria di acquisire entro la scadenza del contratto il predetto ramo d'azienda (cfr. pag. 54 della sentenza impugnata), ha evidenziato come la partecipazione di UR AN all'operazione - contestata come distrattiva o dissipativa - della vendita del magazzino della ST SR alla 'newco' D.G.D RL (divenuta ST ENGINEERING Sr1), stipulata in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda, ossia in data 9 maggio 2008, fosse comprovata da una serie di elementi di tipo fattuale e logico. Elementi che davano conto: di come UR AN, ancorché fosse stato scagionato dal suo collaboratore LL, che si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'ideazione della vendita incriminata, fosse stato, comunque, l'ideatore della complessiva operazione di ristrutturazione della ST SR, che si componeva del fitto del ramo di azienda della ST RL e della vendita del suo magazzino, come dimostrato dalla circostanza che i relativi negozi erano stati sottoscritti nella stessa giornata (il 9 maggio 2008) (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata); di come lo stesso AN fosse, di fatto, titolare di quote dell'affittuaria D.G.D RL, possedute tramite la MG Group RL. (di cui era socio assieme a LL), e la Framec Trade RL (partecipata dalla MG Group SR) (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); di come egli fosse certamente informato dei termini contrattuali dell'operazione, posto che WA RT della ON PA in data 21 luglio 2008 gli aveva scritto per portarlo a conoscenza del valore assegnato al magazzino ST (per Euro 2.448.000) «non avendo parlato con lui direttamente della questione - discussa con LL e ED - anche per dimenticanza» (cfr. pagg. 71 e 72 della sentenza impugnata); di come lo Studio Professionale AN, di cui egli era titolare, avesse emesso fattura per l'intera operazione;
di come avesse consentito che la ST RL, una volta posta in liquidazione, avesse sede presso il suo studio. 3.2. Alla stregua di tali indiscusse evidenze, non è revocabile in dubbio che UR AN abbia agito da regista di un'operazione che, lungi dall'essere il portato di un'attività di tipo meramente intellettuale volta a suggerire alla società in crisi gli strumenti per ripianare i debiti e consentire il rilancio dell'impresa, si è, invece, tradotta nella predisposizione e concreta attuazione di meccanismi volti a trasferire alla 'newco' (la D.G.D. RL), nella quale lo stesso ricorrente aveva delle cointeressenze, la parte attiva del patrimonio della ST RL, lasciando a questa tutte le pendenze debitorie. Pendenze della cui entità egli era certamente informato 6 essendo stato specificamente incaricato dal 'dominus' della società, IE PI, di predisporre un piano di risanamento della ST RL e non potendosi fondatamente ritenere che egli non fosse parimenti consapevole dell'incapacità della 'newco' di far fronte al pagamento del corrispettivo del magazzino acquistato dalla ST RL, non essendo stata dotata la D.G.D. RL., divenuta ST ENGINEERING SR, di adeguata liquidità e di un 'capitale di funzionamento' tali da metterla in condizione di far fronte al fabbisogno della normale gestione ed agli oneri connessi con l'affitto d'azienda e dello stabilimento di Borgaro OR (cfr. pag. 61 della sentenza impugnata). Deve, quindi, concludersi che correttamente è stata ritenuta la responsabilità di UR AN per il concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), punto a.1): agendo egli da "extraneus", ma nella consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori della ST RL, che versava in stato di dissesto, egli non solo aveva fornito loro consigli e suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, ma ne aveva anche curato la concreta attuazione, come dimostrato dal suo coinvolgimento nella vendita del magazzino della ST RL., non spiegandosi altrimenti la ragione della ma/I' con la quale WA RT lo aveva informato del valore assegnato al magazzino stesso (Euro 2.448.000) -; vendita il cui contratto non prevedeva che la società acquirente - a lui, peraltro, indirettamente facente capo - dovesse prestare garanzie per il pagamento dell'ingente corrispettivo, nonostante gli fosse noto che questa non disponesse di liquidità. Tale conclusione risulta pienamente in linea con l'ermeneusi di questa Corte, che ha costantemente affermato che concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 267724; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566). Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del primo motivo di ricorso, nella parte riferita alla responsabilità di UR AN per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3.2. E' parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente deduce che l'attività professionale prestata a beneficio della ST RL non sarebbe stata animata da dolo ma da colpa per imprudenza, così che i giudici di merito avrebbero errato nel sussumere il fatto contestatogli al capo 1-a.1) nello schema della bancarotta fraudolenta 7 patrimoniale, dovendo essere, piuttosto, qualificato alla stregua del delitto di bancarotta semplice patrimoniale di cui all'art. 217, comma 1, n. 2 L.F. Si tratta, invero, di affermazione che non trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere che non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 2, L.F., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Rv. 265871; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Rv. 231394). Nulla ha, inoltre, allegato il ricorrente per dimostrare che l'operazione di vendita del magazzino della ST SR fosse stata congegnata per ritardarne il fallimento, così da potersi giustificare la sussunzione del fatto nello schema della bancarotta semplice patrimoniale di cui all'art. 217, comma 1, n. 3 L.F., risultando, piuttosto, secondo quantos;
inc3J3! dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla stessa prospettazione difensiva, che la detta operazione negoziale fosse un segmento della più generale strategia volta a risanarla, di modo che, sotto questo profilo, la deduzione è generica. 3.3. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso che si appuntano sul concorso del ricorrente nella bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b). Tenuto conto del tenore della contestazione - peraltro tutt'altro che chiara e precisa nella descrizione dell'addebito -, che sembra riferirsi alla registrazione nella contabilità di ST SR di operazioni infragruppo (in particolare con la ON PA.) in maniera tale da non consentire la ricostruzione delle singole operazioni e da far risultare plusvalenze al fine di ottenere anticipazioni bancarie, non è dato comprendere, alla stregua della generica motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 77 e 78 della sentenza impugnata), quale sia stato lo specifico apporto di UR AN nella realizzazione della condotta in addebito, tenuto conto che egli era stato incaricato, in prossimità del fallimento, soltanto di predisporre un piano di risanamento societario, articolatosi nel trasferimento ad una 'newco' delle attività di ST SR, di lì a poco posta in liquidazione. Tanto comporta, previo annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 1.b), nuovo giudizio sul punto da parte del giudice del rinvio, che colmerà la carenza motivazionale riscontrata. 8 4. Per tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di UR AN limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso nell'interesse di UR AN deve essere rigettato nel resto. Va, invece, integralmente rigettato il ricorso di BA Di AU, con conseguente condanna di questi al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile TI PA (già Telecom PA), che vengono liquidate in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN UR limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo lb), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino;
rigetta nel resto tale ricorso. Rigetta il ricorso di Di AU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla P.C. TI PA già Telecom PA, che liquida in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto in difesa di DI RO AS;
inammissibilità per il ricorso proposto in difesa di AN ZI. udito il difensore L'avvocato DANIELA STICCHI, sostituto processuale dell'avvocato ANGELO NANNI difensore della parte civile TELECOM ITALIA SPA, chiede il rigetto del ricorso dell'imputato DI RO AS;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato ALBERTO PANTOSTI BRUNI, difensore di fiducia dell'imputato DI RO AS, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33066 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 l'avvocato LUCA GASTINI, difensore di fiducia dell'imputato AN ZI, rappresenta l'intervenuta prescrizione;
si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 31 maggio 2023, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BA Di AU per i delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta da reato societario e nei confronti di UR AN per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ha ridotto la pena principale loro inflitta nonché la durata delle pene accessorie fallimentari loro applicate, condannando Di AU alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio di appello dalla parte civile IM PA (già Telecom PA). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i menzionati imputati, con distinti atti d'impugnativa. 2.1. Il ricorso nell'interesse di BA Di AU consta di un solo motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di sua responsabilità. Di AU, chiamato a rispondere dei reati ascrittigli nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della ST SR, dichiarata fallita il 14 luglio 2008, dal 20 febbraio al 5 maggio 2008, e nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della ON PA, dichiarata fallita il 20 maggio 2009, dal 27 marzo 2007 al 3 febbraio 2009, ne è stato riconosciuto responsabile per avere partecipato in maniera attiva ed informata alla gestione delle società fallite, facenti parte del 'gruppo Componenti', riconducibile a IE PI, del quale era stato strettissimo collaboratore fiduciario, così da essersi ingerito in quelle scelte strategiche concretizzatesi nelle operazioni di spoliazione del patrimonio delle società fallite e negli aggiustamenti contabili, trasfusi nei bilanci, atti ad ostendere ai soci ed al pubblico un benessere finanziario e patrimoniale delle società stesse difforme dalla realtà. La sua difesa deduce che la Corte territoriale non si sarebbe compiutamente confrontata con le argomentazioni rassegnate a sostegno del motivo di appello sub 2), in cui erano state puntualmente richiamate testimonianze, raccolte nell'istruttoria dibattimentale, che, se fossero state debitamente esaminate, sarebbero state tali da smentire il convincimento maturato dal giudice di primo grado in ordine al ruolo effettivamente gestorio spiegato dall'imputato: convincimento cui quel giudice era pervenuto soffermandosi esclusivamente sul contenuto della relazione di consulenza tecnica del P.M., a firma dell'esperto contabile Tropini, il quale, tuttavia, lungi dal verificare se Di AU avesse concretamente compiuto atti a valenza gestoria e si fosse di fatto comportato come un amministratore di diritto della società, si era basato unicamente su evidenze documentali (ossia, i verbali di assemblea). Le prove dichiarative richiamate con il gravame, invece, avrebbero dimostrato che BA Di AU era stato una mera 'testa di legno', manovrata da PI, che l'aveva tenuto all'oscuro degli atti gestionali di rilievo per le società, giungendo a falsificarne la firma apparentemente apposta sui verbali delle assemblee;
le stesse, ad ogni buon conto, avrebbero meritato di essere vagliate, se non altro per essere 1 stimate irrilevanti ai fini della decisione. Donde, il silenzio serbato al riguardo nella sentenza impugnata ne imporrebbe l'annullamento, onde consentire al giudice del rinvio di verificare se Di AU sia stato o meno nella condizione di esercitare in concreto i poteri discendenti dalla carica rivestita, ossia quella di componente dei consigli di amministrazione delle società fallite. 2.2. Il ricorso nell'interesse di UR AN consta di tre motivi. AN, chiamato a rispondere delle condotte di reato ascrittegli quale concorrente extraneus, per avere da titolare dell'omonimo studio modenese associato di dottori commercialisti, esperti in ristrutturazioni aziendali di società in crisi, ideato, coordinato ed organizzato la vendita del magazzino della ST RL alla D.G.D. RL (divenuta ST ENGINEERING SR), ritenuta operazione dissipativa del patrimonio della ST RL, poi fallita, perché traslativa di beni patrimoniali del valore di oltre tre milioni di euro in assenza della prestazione da parte dell'acquirente, che pure versava in precarie condizioni patrimoniali, di garanzie del pagamento del loro corrispettivo, e per avere ideato, coordinato ed organizzato la registrazione confusa, nelle scritture contabili della ST RL, di operazioni infragruppo, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione analitica dei singoli rapporti ma da creare l'apparenza di inesistenti plusvalenze allo scopo di ottenere anticipazioni bancarie, ne è stato ritenuto responsabile sulla base di plurimi e convergenti elementi probatori attestanti il suo ruolo di regia e di comando nella complessiva operazione che aveva portato al distoglimento di beni sociali dalla garanzia delle ragioni dei creditori della fallita. - Con il primo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. e il vizio di motivazione con riferimento alla prova della sussistenza di un apporto concorsuale del ricorrente alla realizzazione delle fattispecie di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, di cui al capo 1, punto al) e punto b). Assume, al riguardo, che la Corte territoriale, in violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova e travisando il contenuto di prove dichiarative, avrebbe affermato la responsabilità di UR AN limitandosi a valorizzarne la mera posizione di professionista associato al Dottor Mombelli, che si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'ideazione e dell'esecuzione del contratto di fitto dell'azienda della ST RL alla D.G.D. RL e della contestuale vendita del magazzino della ST RL, evidenziando che il ricorrente non vi aveva preso parte perché ammalato. Estraneità dell'AN, del resto confermata dalle testimonianze di IE PI e di RN NE, ossia di coloro che avevano interesse a che la ristrutturazione delle società del 'gruppo Componenti', fornitrici della 'FIAT' andasse a buon fine. Nondimeno, il giudice censurato aveva frainteso il tenore dell'imputazione di bancarotta documentale elevata nei confronti del ricorrente, perché le registrazioni delle operazioni infragruppo, cui egli avrebbe cooperato, non erano riferite alla vendita del magazzino della ST RL (ossia alla condotta di dissipazione ascrittagli), le cui scansioni contrattuali, poteva, pertanto, avere interesse a 2 confondere o a dissimulare, ma ad altre iscrizioni contabili del tutto estranee al suo peculiare ambito di operatività. - Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1, 217, comma 1, nn. 2 e 3, e 224, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice censurato non avrebbe addotto nessun elemento oggettivo e concreto idoneo ad escludere l'errore di valutazione commesso dal professionista, che per mera imprudenza aveva ritenuto che la gestione dell'azienda della ST RL da parte dell'affittuaria, per effetto del mantenimento dei rapporti contrattuali con la FIAT, sarebbe stata tale, tramite l'acquisizione del canone di affitto, da determinare un vantaggio patrimoniale per la ST RL, anche in una prospettiva di continuità indiretta e non di mera liquidazione. Carente sarebbe, poi, la motivazione in punto di dolo della bancarotta fraudolenta documentale ascritta al ricorrente, in assenza di collegamento tra le confuse registrazioni contabili infragruppo e la condotta distrattiva addebitatagli. - Con il terzo motivo si eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, questa essendo maturata, pur tenuto conto delle sospensioni del relativo corso, il 20 settembre 2023. - I ricorsi sono stati discussi oralmente, in accoglimento di tempestiva richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa di UR AN. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito illustrate. 1. Va preliminarmente evidenziato che, sia per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 1), consumatosi il 14 luglio 2008 con la dichiarazione di fallimento della ST RL, che per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2), consumatosi in data 20 maggio 2009 con la dichiarazione di fallimento della ON PA, non è ancora spirato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 22 e mesi 6, con l'aggiunta di 66 giorni di sospensione, per l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dall'attività professionale indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura: questo perché il Tribunale ha ritenuto ed applicato entrambe le aggravanti contestate (cfr. pag. 158, ultimo capoverso, della sentenza di primo grado), ossia, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F. (del danno patrimoniale di rilevante gravità), che determina un aumento di pena pari alla metà della pena edittale, e l'aggravante comune di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F. (della pluralità dei fatti di bancarotta). Pur se subvalente nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F. non è possibile non 3 tener conto nel calcolo del termine massimo di prescrizione dei reati contestati. Infatti, l'art. 157, comma 2, cod. pen. stabilisce che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in Proc. Indelicato, Rv. 249664); l'art. 157, comma 3, cod. pen. precisa che non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma;
la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la circostanza aggravante ad effetto speciale anche se considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275639; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Rv. 274601), posto che: «all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la circostanza aggravante ad effetto speciale si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044). Pertanto, per il delitto di cui al capo 1) la prescrizione maturerà il 19 giugno 2027; per il delitto di cui al capo 2) la prescrizione maturerà il 26 aprile 2028: da ciò deriva l'infondatezza del terzo motivo nell'interesse di UR AN. 2. Il ricorso nell'interesse di BA Di AU è infondato. Nella sentenza impugnata (dalla pagina 47 alla pagina 51) sono state passate in rassegna tutte le evidenze probatorie atte a smentire l'assunto difensivo, già sviluppato con i motivi di appello e riproposto con il ricorso per cassazione: ossia, che Di AU fosse una 'testa di legno', un mero factotum di IE PI, dominus del 'gruppo Componenti'. La Corte territoriale, invero, dopo avere esaminato in maniera approfondita il contenuto non solo della Consulenza del P.M., a firma dell'esperto Tropini, ma anche dei «documenti inseriti nei 14 faldoni utilizzati in dibattimento per la decisione», tra questi ricomprese le relazioni ex art. 33 L.F., a firma dei curatori dei fallimenti ST SR e ON PA, ha ritenuto, in esito ad una valutazione globale delle prove dichiarative - segnatamente, delle deposizioni dei testi IN, IN, PA, ER, LL, De CH, NO (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata) e BO (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata) e dell'originario coimputato PI - e delle prove documentali (queste desunte anche dai sequestri di carteggi riferibili ad operazioni societarie e dall'analisi forense del computer in uso al ricorrente), che BA Di AU, che aveva rivestito a lungo le cariche formali di consigliere di amministrazione della ST RL e della ON PA, aveva 4 concretamente effettuato atti di gestione delle due società, in autonomia e con piena consapevolezza di essi. Questo perché le dette prove dimostravano che: egli era stato investito di procure ad hoc per determinate operazioni, non contestate nella loro oggettività storica e fattuale, come l'acquisto, per conto della ON PA dalla ST SR, ad un prezzo non corrispondente a quello reale del ramo di azienda di Cascina Vica e come la vendita del magazzino della ST RL alla D.G.D RL, senza pretendere garanzie per il pagamento del corrispettivo (cfr. pag. 48, primo capoverso, pag. 49 e pag. 51 della sentenza impugnata); che egli aveva firmato il collaudo dell'impianto I.C.T., oggetto del contratto di leasing stipulato da ST SR con la TELELEASING PA, ancorché la fornitura del detto bene fosse palesemente inesistente (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata); che egli era stato destinatario dei rilievi del collegio sindacale di ST RL e di ON PA, quanto alla valutazione dei crediti verso alcune società del gruppo, nei bilanci 2006 e 2007, e che, ciò nonostante, «aveva raccolto le deleghe del presidente del consiglio di amministrazione [PI] e concluso operazioni tacciate di distrazione in odore di decozione del gruppo societario» (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata); che egli aveva partecipato attivamente a trattative, riunioni e consigli di amministrazione (come comprovato dalla corrispondenza a lui indirizzata), non avendo, peraltro, allegato alcunché a sostegno della dedotta contraffazione delle sue firme da parte di PI (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata). Ne viene che, a fronte del riportato argomentare, completo e congruo nel dar conto del ruolo effettivamente gestorio spiegato da BA Di AU, quale alter ego del dominus IE PI, come comprovato dalle procure conferitegli ad hoc, le deduzioni difensive in ordine al mancato esame di testimonianze atte a dimostrare il suo ruolo di mera 'testa di legno' si appalesano quantomeno generiche, non essendone stata neppure lumeggiata la decisività. Deduzioni che, peraltro, risultano assolutamente aspecifiche - perché prive di ogni confronto, men che meno critico - rispetto alle argomentazioni rassegnate in sentenza circa il ruolo, di consigliere di amministrazione rivestito dal ricorrente in seno alla ST RL e alla ON SR (cfr. pag. 49 e 50 della sentenza impugnata): ruolo che, essendo egli effettivamente a conoscenza della situazione di decozione delle società e dei termini delle operazioni negoziali, poste in essere in quel frangente, suscettibili di esporre a pericolo gli interessi dei creditori sociali (Cascine Vica, magazzino Stampai e impianto I.C.T.), gli avrebbe imposto, comunque, di vigilare sull'operato di IE PI, quale presidente del consiglio di amministrazione di ciascuna delle due società, nonché 'dominus' del gruppo, ed accogliere i rilievi del collegio sindacale sulla tenuta delle scritture contabili e sulla redazione dei bilanci, agendo di conseguenza (pagg. 44, 48 e 51 della sentenza impugnata). 3. Il ricorso nell'interesse di UR AN è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 5 3.1. La Corte territoriale, dopo avere, ancora una volta, passato in rassegna le evidenze probatorie di varia fonte (cfr. pagg. 54 -74 della sentenza impugnata) atte a dimostrare come la ST SR avesse conferito, in data 4 aprile 2008, al Dottor UR AN, commercialista con studio in Modena, e/o ai suoi collaboratori, l'incarico di predisporre un piano di ristrutturazione della società e come il detto professionista avesse effettivamente adempiuto - tanto che lo Studio AN aveva emesso fattura del 9 maggio 2008 per Euro 50.000,00 oltre IVA -, prevendo l'acquisizione da parte di una 'newco' del ramo di azienda della ST RL di Borgaro OR, con un contratto di affitto che contemplava il diritto dell'affittuaria di acquisire entro la scadenza del contratto il predetto ramo d'azienda (cfr. pag. 54 della sentenza impugnata), ha evidenziato come la partecipazione di UR AN all'operazione - contestata come distrattiva o dissipativa - della vendita del magazzino della ST SR alla 'newco' D.G.D RL (divenuta ST ENGINEERING Sr1), stipulata in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda, ossia in data 9 maggio 2008, fosse comprovata da una serie di elementi di tipo fattuale e logico. Elementi che davano conto: di come UR AN, ancorché fosse stato scagionato dal suo collaboratore LL, che si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'ideazione della vendita incriminata, fosse stato, comunque, l'ideatore della complessiva operazione di ristrutturazione della ST SR, che si componeva del fitto del ramo di azienda della ST RL e della vendita del suo magazzino, come dimostrato dalla circostanza che i relativi negozi erano stati sottoscritti nella stessa giornata (il 9 maggio 2008) (cfr. pag. 60 della sentenza impugnata); di come lo stesso AN fosse, di fatto, titolare di quote dell'affittuaria D.G.D RL, possedute tramite la MG Group RL. (di cui era socio assieme a LL), e la Framec Trade RL (partecipata dalla MG Group SR) (cfr. pag. 55 della sentenza impugnata); di come egli fosse certamente informato dei termini contrattuali dell'operazione, posto che WA RT della ON PA in data 21 luglio 2008 gli aveva scritto per portarlo a conoscenza del valore assegnato al magazzino ST (per Euro 2.448.000) «non avendo parlato con lui direttamente della questione - discussa con LL e ED - anche per dimenticanza» (cfr. pagg. 71 e 72 della sentenza impugnata); di come lo Studio Professionale AN, di cui egli era titolare, avesse emesso fattura per l'intera operazione;
di come avesse consentito che la ST RL, una volta posta in liquidazione, avesse sede presso il suo studio. 3.2. Alla stregua di tali indiscusse evidenze, non è revocabile in dubbio che UR AN abbia agito da regista di un'operazione che, lungi dall'essere il portato di un'attività di tipo meramente intellettuale volta a suggerire alla società in crisi gli strumenti per ripianare i debiti e consentire il rilancio dell'impresa, si è, invece, tradotta nella predisposizione e concreta attuazione di meccanismi volti a trasferire alla 'newco' (la D.G.D. RL), nella quale lo stesso ricorrente aveva delle cointeressenze, la parte attiva del patrimonio della ST RL, lasciando a questa tutte le pendenze debitorie. Pendenze della cui entità egli era certamente informato 6 essendo stato specificamente incaricato dal 'dominus' della società, IE PI, di predisporre un piano di risanamento della ST RL e non potendosi fondatamente ritenere che egli non fosse parimenti consapevole dell'incapacità della 'newco' di far fronte al pagamento del corrispettivo del magazzino acquistato dalla ST RL, non essendo stata dotata la D.G.D. RL., divenuta ST ENGINEERING SR, di adeguata liquidità e di un 'capitale di funzionamento' tali da metterla in condizione di far fronte al fabbisogno della normale gestione ed agli oneri connessi con l'affitto d'azienda e dello stabilimento di Borgaro OR (cfr. pag. 61 della sentenza impugnata). Deve, quindi, concludersi che correttamente è stata ritenuta la responsabilità di UR AN per il concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), punto a.1): agendo egli da "extraneus", ma nella consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori della ST RL, che versava in stato di dissesto, egli non solo aveva fornito loro consigli e suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, ma ne aveva anche curato la concreta attuazione, come dimostrato dal suo coinvolgimento nella vendita del magazzino della ST RL., non spiegandosi altrimenti la ragione della ma/I' con la quale WA RT lo aveva informato del valore assegnato al magazzino stesso (Euro 2.448.000) -; vendita il cui contratto non prevedeva che la società acquirente - a lui, peraltro, indirettamente facente capo - dovesse prestare garanzie per il pagamento dell'ingente corrispettivo, nonostante gli fosse noto che questa non disponesse di liquidità. Tale conclusione risulta pienamente in linea con l'ermeneusi di questa Corte, che ha costantemente affermato che concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez. 5, n. 18677 del 08/02/2021, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 267724; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566). Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del primo motivo di ricorso, nella parte riferita alla responsabilità di UR AN per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3.2. E' parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente deduce che l'attività professionale prestata a beneficio della ST RL non sarebbe stata animata da dolo ma da colpa per imprudenza, così che i giudici di merito avrebbero errato nel sussumere il fatto contestatogli al capo 1-a.1) nello schema della bancarotta fraudolenta 7 patrimoniale, dovendo essere, piuttosto, qualificato alla stregua del delitto di bancarotta semplice patrimoniale di cui all'art. 217, comma 1, n. 2 L.F. Si tratta, invero, di affermazione che non trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere che non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 2, L.F., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Rv. 265871; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Rv. 231394). Nulla ha, inoltre, allegato il ricorrente per dimostrare che l'operazione di vendita del magazzino della ST SR fosse stata congegnata per ritardarne il fallimento, così da potersi giustificare la sussunzione del fatto nello schema della bancarotta semplice patrimoniale di cui all'art. 217, comma 1, n. 3 L.F., risultando, piuttosto, secondo quantos;
inc3J3! dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla stessa prospettazione difensiva, che la detta operazione negoziale fosse un segmento della più generale strategia volta a risanarla, di modo che, sotto questo profilo, la deduzione è generica. 3.3. Colgono, invece, nel segno le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso che si appuntano sul concorso del ricorrente nella bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b). Tenuto conto del tenore della contestazione - peraltro tutt'altro che chiara e precisa nella descrizione dell'addebito -, che sembra riferirsi alla registrazione nella contabilità di ST SR di operazioni infragruppo (in particolare con la ON PA.) in maniera tale da non consentire la ricostruzione delle singole operazioni e da far risultare plusvalenze al fine di ottenere anticipazioni bancarie, non è dato comprendere, alla stregua della generica motivazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 77 e 78 della sentenza impugnata), quale sia stato lo specifico apporto di UR AN nella realizzazione della condotta in addebito, tenuto conto che egli era stato incaricato, in prossimità del fallimento, soltanto di predisporre un piano di risanamento societario, articolatosi nel trasferimento ad una 'newco' delle attività di ST SR, di lì a poco posta in liquidazione. Tanto comporta, previo annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 1.b), nuovo giudizio sul punto da parte del giudice del rinvio, che colmerà la carenza motivazionale riscontrata. 8 4. Per tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di UR AN limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 1.b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso nell'interesse di UR AN deve essere rigettato nel resto. Va, invece, integralmente rigettato il ricorso di BA Di AU, con conseguente condanna di questi al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile TI PA (già Telecom PA), che vengono liquidate in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN UR limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo lb), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino;
rigetta nel resto tale ricorso. Rigetta il ricorso di Di AU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla P.C. TI PA già Telecom PA, che liquida in complessivi Euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 12/06/2024.