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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G. 7172/24 V.G. proposta
C.F. C.F. 1 da Parte_1
avv. Anna Maria Giannantonio
da Parte_2 C.F. C.F._2
avv. Anna Maria Giannantonio
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.25, depositate in data 28.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: "1. la casa coniugale sita in Roma (RM) di proprietà del sig. Parte_2 , per la quota del 33%, resta assegnata alla sig.ra Parte_1 con tutto quanto ivi contenuto;
2. il figlio Per_1, di anni 19, è oggi autonomo economicamente;
3. I figli _2 di anni
10 e PE di anni 7 vengono affidati in via esclusiva alla madre. Gli stessi stabiliranno la propria residenza principale presso l'abitazione, attuale, della madre in Roma via Senorbi n.96 int. 1/A;
4. Il padre vedrà i figli a week end alternati senza pernotto, previo consenso della madre e tenuto conto delle esigenze dei figli e quelle lavorative dello stesso;
5. Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli, alternativamente con la madre, o la Vigilia o il giorno di Natale. Sempre alternativamente o il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Per le ferie estive, previo accordo con la madre, per 15 giorni ad agosto senza pernotto.
6. Il padre verserà alla Sig.ra Parte_1, entro il
20 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 (cinquecentoeuro), quale contributo al mantenimento dei figli _2 e PE rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. Il padre verserà altresì alla sig.ra
Parte_1 il 50% delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Roma, che costituisce parte integrante del presente atto;
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, attesa la reciproca autonomia economica.; 8. Il sig. Parte_2 esprime il proprio consenso e autorizza la sig.ra Parte_1 a percepire l'intero importo dell'assegno unico di cui hanno diritto per entrambi i figli;
9. Il sig. Parte_2 esprime il proprio consenso ed autorizza la sig.ra Parte_1 a percepire e ritirare la pensione di accompagno del figlio _2 gestendola in autonomia.";
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.1.2005 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 72 parte 2 serie
A3 - anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 19.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G. 7172/24 V.G. proposta
C.F. C.F. 1 da Parte_1
avv. Anna Maria Giannantonio
da Parte_2 C.F. C.F._2
avv. Anna Maria Giannantonio
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.25, depositate in data 28.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: "1. la casa coniugale sita in Roma (RM) di proprietà del sig. Parte_2 , per la quota del 33%, resta assegnata alla sig.ra Parte_1 con tutto quanto ivi contenuto;
2. il figlio Per_1, di anni 19, è oggi autonomo economicamente;
3. I figli _2 di anni
10 e PE di anni 7 vengono affidati in via esclusiva alla madre. Gli stessi stabiliranno la propria residenza principale presso l'abitazione, attuale, della madre in Roma via Senorbi n.96 int. 1/A;
4. Il padre vedrà i figli a week end alternati senza pernotto, previo consenso della madre e tenuto conto delle esigenze dei figli e quelle lavorative dello stesso;
5. Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli, alternativamente con la madre, o la Vigilia o il giorno di Natale. Sempre alternativamente o il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Per le ferie estive, previo accordo con la madre, per 15 giorni ad agosto senza pernotto.
6. Il padre verserà alla Sig.ra Parte_1, entro il
20 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 (cinquecentoeuro), quale contributo al mantenimento dei figli _2 e PE rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. Il padre verserà altresì alla sig.ra
Parte_1 il 50% delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Roma, che costituisce parte integrante del presente atto;
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, attesa la reciproca autonomia economica.; 8. Il sig. Parte_2 esprime il proprio consenso e autorizza la sig.ra Parte_1 a percepire l'intero importo dell'assegno unico di cui hanno diritto per entrambi i figli;
9. Il sig. Parte_2 esprime il proprio consenso ed autorizza la sig.ra Parte_1 a percepire e ritirare la pensione di accompagno del figlio _2 gestendola in autonomia.";
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.1.2005 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 72 parte 2 serie
A3 - anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 19.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi