TRIB
Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2783/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il giudice, letto il ricorso con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rilevato che dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che nel caso di specie trattasi di domanda di protezione internazionale reiterata, rilevato che nel caso di specie non risultano essere state rispettate le scansioni procedimentali della procedura accelerata in quanto tra la trasmissione degli atti alla Commissione territoriale
(29.11.2024, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato) e l'adozione del provvedimento impugnato (13.12.2024) è trascorso un lasso temporale superiore a quello stabilito dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008, con conseguente ripristino della procedura ordinaria e del conseguente principio di sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 30.1.2024 n. 11399), ritenuto che pertanto la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
p.q.m.
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi.
Venezia, 11.2.2025
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il giudice, letto il ricorso con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rilevato che dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che nel caso di specie trattasi di domanda di protezione internazionale reiterata, rilevato che nel caso di specie non risultano essere state rispettate le scansioni procedimentali della procedura accelerata in quanto tra la trasmissione degli atti alla Commissione territoriale
(29.11.2024, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato) e l'adozione del provvedimento impugnato (13.12.2024) è trascorso un lasso temporale superiore a quello stabilito dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008, con conseguente ripristino della procedura ordinaria e del conseguente principio di sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 30.1.2024 n. 11399), ritenuto che pertanto la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
p.q.m.
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi.
Venezia, 11.2.2025
Il giudice
Vincenzo Ciliberti