Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2003, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT TO, RO NI, ND BR, ND IS, ND FI, (tutti eredi del sig. ND DO), AR NN, LÌ PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato TO PELLICANÒ, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 220/00 del Tribunale di PALMI, emessa il 20/01/00 R.G.N. 579/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PELLICANO TO;
udito l'Avvocato FABIANI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, i signori:
TO TI: OM DA, NA ON e PA ON quali eredi di IC Condoni: NI RI, LI GA: hanno impugnato la sentenza, depositala il 20.01.2000;. pronunciata in sede di rinvio dal Tribunale di Palmi tra detti soggetti (e Giacomo AS, attualmente non ricorrente) e l'INPS.
Il giudizio, avente ad oggetto il diritto all'adeguamento (rivalutazione) dell'indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 1982-1987. in applicazione del principio posto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988, era stato deciso in primo grado dal Pretore di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda limitatamente all'anno 1987. compensando le spese per 2/3, e in secondo grado dal Tribunale della stessa città, che aveva rigettato l'appello principale dell'Inps e quello incidentale degli assicurati. Su ricorso degli assicurati, tuttavia, questa Corte, con la sentenza 21 ottobre 1997 n. 10249 annullava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la decadenza di cui all'art. 6 d.l. n. 103/1991. convertito dalla l.n. 166/1991. Il giudice di rinvio, per quanto ancora rileva, ha ritenuto provato il percepimento dell'indennità di disoccupazione, e conseguentemente ha riconosciuto la rivalutazione di detta indennità, anche relativamente agli anni 1983. 1984. 1985 quanto al TI;
agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 quanto agli eredi di TO ON;
agli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 quanto ad NI RI;
agli anni 1983, 1984 e 1985 quanto a LI LÌ. Sulle somme relative ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti tino al 31.12.1991 e ha accordato altresì gli interessi legali sulla sorte e la relativa rivalutazione dal 120 giorno successivo alla domanda amministrativa. Escludeva tuttavia la rivalutazione per il periodo successivo al 31.12.1991, in base all'art. 16, comma 6 l. n. 412/1991. Quanto al regime delle spese del giudizio, fatto riferimento alla complessità della materia, al contrasto giurisprudenziale che ne era derivato, alla risoluzione di quest'ultimo da parte delle S.U. della Suprema Corte in epoca successiva alla decisione cassata, ha compensato le spese del giudizio di appello e di Cassazione, ha confermato la regolamentazione disposta dai Pretore quanto al primo grado e ha posto a carico dell'Inps quelle del giudizio di rinvio (liquidate in L.
1.150.000 per diritti e L 2. 300.000 per onorari), riguardo agli attuali ricorrenti.
L'Inps ha depositato procura alle liti e ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 16, comma 6. l. 30 dicembre 1991 n. 412 e vizi di motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non è stato escluso il diritto alla rivalutazione monetaria successivamente alla data del 31.12.1991, in violazione del principio secondo cui il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dalla disposizione citata non ha efficacia retroattiva e quindi è inapplicabile ai crediti maturati prima dell'entrata in vigore della legge.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2909 c.c. degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 10 l. 11 agosto 1973 n. 533 e dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deducono che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese giudizio di appello e di quelle del giudizio di legittimità, e ha confermato la sentenza pretorile nella parte in cui dispose la compensazione parziale delle spese, è, oltre che in contrasto con il criterio della soccombenza, viziata nella motivazione, per il suo riferimento ad una "normale decisione delle sezioni unite della Cassazione"; non può infatti disporsi, quasi con effetto automatico, la compensazione delle spese dei giudizi che a quella decisione si conformano. Inoltre la compensazione delle spese di ben tre gradi del giudizio collide con lo spirito del processo del lavoro e previdenziale, improntato ad un favor per la parte debole, confermato dall'art. 10 l. n. 533/1973. sull'anticipazione delle spese da parte degli uffici giudiziari, e dall'art. 152 disp. att. Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto effettivamente il giudice di rinvio non si è attenuto al principio secondo cui ai crediti previdenziali e assistenziali (o ai loro ratei) maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16. 6^ comma. l. 30 dicembre 1991 n. 412 si applica il regime del cumulo di interessi e rivalutazione di cui all'art. 429. 3^ comma, c.p.c. pur dopo l'entrata in vigore della legge stessa, applicandosi, invece, il nuovo regime previsto dall'art. 16. 6^ comma, cit., ai ratei maturati successivamente all'entrata in vigore della l. 412/91 (Cass. 26 giugno 1996 n. 5895, Cass. 4 febbraio 1997 n. 1023, 12 novembre 1999 n. 12591. 4 febbraio 2000 n. 1272), quando ha applicato detto nuovo regime a crediti indubbiamente maturati prima dell'entrata in vigore del citato art. 16 l. n. 412/1991. Il secondo motivo, relativo alle spese del primo grado di giudizio, dell'appello e del primo giudizio di cassazione, è assorbito, poiché, in effetti, la cassazione anche parziale della sentenza si estende alla pronuncia relativa alle spese, a norma dell'art. 336. secondo comma, c.p.c, visto che le stesse devono essere regolate in base all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. 4 maggio 1991 n. 4937, 21 ottobre 1994 n. 8662. 23 aprile 2001 n. 5987, 1 ottobre 2002 n. 14075), salvo il divieto della reformatio inpeius, per quanto di ragione (cfr. Cass. 18 ottobre 1991 n. 11026, 21 giugno 1996 n. 5748, 30 marzo 2001 n. 4739). In accoglimento, dunque, del primo motivo, la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, si ritiene di seguire criteri analoghi a quelli già seguiti dal giudice a quo, provvedendo cioè alla compensazione parziale delle spese del primo grado e alla compensazione totale delle spese di appello e del primo giudizio di cassazione, ricorrendo al riguardo giusti motivi.
Ciò in considerazione del fatto che la questione relativa all'applicabilità della decadenza sostanziale dei diritti a prestazioni previdenziali erogate dall'Inps nel caso in cui l'Istituto abbia accolto parzialmente i diritti medesimi presentava aspetti di seria controvertibilità, tanto che i relativi contrasti di giurisprudenza sono stati composti solo per effetto dell'intervento delle Sezioni unite. È indubbio, d'altra parte, che sia possibile la compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi anche quando sono latti valere dall'assicurato o dall'assistito diritti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (Cass. 11 giugno 1992 n. 7220). Deve essere precisato che nella liquidazione delle spese del primo grado di giudizio si tiene presente che la stessa sentenza è già passata in giudicato anche per le spese del giudizio, quanto alla posizione di Giacomo SI, beneficiario della relativa pronuncia per un quinto di quanto concretamente liquidato (considerato che la presunzione legale di solidarietà si applica solo ai debiti e non ai crediti).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli attuali ricorrenti hanno diritto, in relazione ai crediti accertati nel giudizio di rinvio dal Tribunale di Palmi, alla rivalutazione monetaria anche successivamente alla data del 31.12.1991 e fino al saldo;
dichiara compensate per intero le spese del giudizio di appello e del primo giudizio di Cassazione;
compensa per due terzi le spese del primo grado del giudizio e condanna L'Inps a rimborsare agli attuali ricorrenti la quota residua, liquidata nel controvalore in euro di L. 840.000. di cui L. 40.000 per spese. L. 480.000 per diritti e L. 320.000 per onorari, nonché le spese del giudizio di rinvio, liquidate nella misura determinata dal Tribunale di Palmi (nel suo controvalore in euro), e le spese del presente giudizio di Cassazione, determinate in euro 10,00 oltre a euro millecinquecento per onorari;
distrae tali spese all'avv. TO Pellicano. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003