CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10665/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259005000447000 IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110251178886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120023171173000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120075883472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120100883892000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130052204140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130141661749000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130141661850000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140052892020000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140090046227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140428301274000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150054157914000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150076494284000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150145843172000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160063518343000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160037055290000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092479250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092479351000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170025789943000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19107/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 srl, in liquidazione, ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dall'ADE-R e notificata in data 17 marzo 2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.830.397,11.
La ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione dei crediti tributari, sia per quelli decennali, sia per quelli quinquennali
L'ADE-R, ente riscossore, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 6-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le eccezioni formulate dal ricorrente sono infondate. Il controinteressato ha offerto la prova documentale dell'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici. Detti atti sono stati idonei a interrompere l'eccepita prescrizione, che nel caso di specie deve ritenersi decennale.
La circostanza che la società ricorrente abbia chiesto di essere messa in liquidazione volontaria, a seguito del coinvolgimento della stessa nel tracollo finanziario della società Società_2, è del tutto irrilevante, avendo dimostrato il resistente la legittimità della procedura notificatoria degli atti prodromici- interruttivi. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3850,00 in favore della parte resistente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10665/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259005000447000 IRPEF 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110251178886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120023171173000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120075883472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120100883892000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130052204140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130141661749000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130141661850000 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140052892020000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140090046227000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140428301274000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150054157914000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150076494284000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150145843172000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160063518343000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160037055290000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092479250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160092479351000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170025789943000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19107/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 srl, in liquidazione, ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dall'ADE-R e notificata in data 17 marzo 2025.
La pretesa tributaria ammonta a €.830.397,11.
La ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione dei crediti tributari, sia per quelli decennali, sia per quelli quinquennali
L'ADE-R, ente riscossore, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 6-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le eccezioni formulate dal ricorrente sono infondate. Il controinteressato ha offerto la prova documentale dell'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici. Detti atti sono stati idonei a interrompere l'eccepita prescrizione, che nel caso di specie deve ritenersi decennale.
La circostanza che la società ricorrente abbia chiesto di essere messa in liquidazione volontaria, a seguito del coinvolgimento della stessa nel tracollo finanziario della società Società_2, è del tutto irrilevante, avendo dimostrato il resistente la legittimità della procedura notificatoria degli atti prodromici- interruttivi. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3850,00 in favore della parte resistente.