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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3235/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3235 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO SALVATORE e dall'Avv. GIANNATTASIO ANDREA, con domicilio eletto VIA SALVADOR ALLENDE 36 -CASTELLAMMARE DI STABIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 04/10/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2024/2025, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_3 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (26/10/2024), con riguardo all'annualità 2019/2020, decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto. Con riferimento all'annualità 2024/2025, contestava la debenza della Carta elettronica in ragione della sopravvenuta previsione di attribuzione ai sensi dell'art. commi 572/574 della legge finanziaria 2025.
Per il resto si è rimesso al Tribunale anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto di sostegno, in forza di plurimi contratti consecutivi a tempo determinato ( - a.s. 2019/20: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo;
- a.s. 2020/21: contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 25/09/2020 al 31/08/2021 ad orario completo;
- a.s. 2021/22: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n°14 ore settimanali;
- a.s. 2022/23: contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 06/09/2022 al 31/08/2023 ad orario completo;
- a.s. 2023/24: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/06/2024 ad orario completo;
- E_1
___________________________________________________________________ 2
N. 3235/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
2024/25: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 05/09/2024 al 30/06/2025 ad orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a.s 2019/2020, è infondata.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023).
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso in data 28 ottobre 2024.
Poiché nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito il 17.09/2019, nella pendenza del termine annuale per procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica (30/10), la notifica della diffida costituisce valido atto interruttivo, intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - Nel merito, a seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
___________________________________________________________________ 3
N. 3235/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi annuale o , fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente (a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025, cfr. in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
L'eccezione sollevata dal convenuto riguardo all'ultima annualità, l'art. CP_2 1 commi 572 e 574 L. 30 dicembre 2024, n. 207 non trova applicazione nella fattispecie in esame posto che tali norme dispongono l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile su organico di diritto, e nella specie si tratta di supplenza temporanea.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
___________________________________________________________________ 4
N. 3235/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 950,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, il 27/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 5
N. 3235/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3235 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO SALVATORE e dall'Avv. GIANNATTASIO ANDREA, con domicilio eletto VIA SALVADOR ALLENDE 36 -CASTELLAMMARE DI STABIA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 04/10/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2024/2025, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_3 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (26/10/2024), con riguardo all'annualità 2019/2020, decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto. Con riferimento all'annualità 2024/2025, contestava la debenza della Carta elettronica in ragione della sopravvenuta previsione di attribuzione ai sensi dell'art. commi 572/574 della legge finanziaria 2025.
Per il resto si è rimesso al Tribunale anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto di sostegno, in forza di plurimi contratti consecutivi a tempo determinato ( - a.s. 2019/20: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 17/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo;
- a.s. 2020/21: contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 25/09/2020 al 31/08/2021 ad orario completo;
- a.s. 2021/22: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n°14 ore settimanali;
- a.s. 2022/23: contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 06/09/2022 al 31/08/2023 ad orario completo;
- a.s. 2023/24: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/06/2024 ad orario completo;
- E_1
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N. 3235/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
2024/25: contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 05/09/2024 al 30/06/2025 ad orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a.s 2019/2020, è infondata.
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023).
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica del ricorso in data 28 ottobre 2024.
Poiché nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito il 17.09/2019, nella pendenza del termine annuale per procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica (30/10), la notifica della diffida costituisce valido atto interruttivo, intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - Nel merito, a seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
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N. 3235/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi annuale o , fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente (a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025, cfr. in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
L'eccezione sollevata dal convenuto riguardo all'ultima annualità, l'art. CP_2 1 commi 572 e 574 L. 30 dicembre 2024, n. 207 non trova applicazione nella fattispecie in esame posto che tali norme dispongono l'estensione permanente della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile su organico di diritto, e nella specie si tratta di supplenza temporanea.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
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N. 3235/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_2 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 950,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Firenze, il 27/03/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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