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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5564/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 21.10.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
, nato a [...] il [...], residente in [...] alla c.da Parte_1
Pipedo n. 142, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Franco del Foro di Locri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(CZ) alla via Provinciale n. 352, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mosca del Foro di NZ, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente nonchè
P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da note d'udienza del 21.10.2025; visto del
Pm del 16.6.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 8.11.2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio da di Parte_1 Controparte_1 cui alla sentenza del Tribunale di NZ n. 14/2017, come modificate con decreto n. 30/2020 del medesimo Tribunale. 1 In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in data 29.8.1998 - nell'ambito del Controparte_1 quale è nata, in data 19.7.2004, la LI - e che in data 2.1.2017 il Tribunale di Per_1
NZ ne aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili, riconoscendo alla resistente, il diritto ad un assegno di divorzio;
- che a seguito di ricorso, con decreto n. 30/2020, il Tribunale di NZ aveva revocato l'obbligo di corrispondere alla l'assegno divorzile prevedendo, CP_1 invece, un “contributo al mantenimento della LI minore mediante il versamento alla resistente della maggiore somma di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ferme restando le ulteriori statuizioni contenute nella detta sentenza in ordine alle modalità e termini di corresponsione ed in ordine alle spese straordinarie”;
- che, rispetto al momento di detta pronuncia, la propria condizione economica si era modificata in senso negativo a causa del “sopravvenire”, in data 3.1.2021, del decreto del Tribunale di Locri che aveva disposto, a suo carico, un assegno di mantenimento di
€ 300,00 in favore del figlio , nato da un rapporto di convivenza more uxorio Per_2 con la OR , oltre alla necessità di far fronte alle spese di locazione Parte_2 di un alloggio;
ed ha chiesto, pertanto, la riduzione ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore della LI . Per_1
Con memoria depositata in data 31.1.2025, si è costituita in giudizio , Controparte_1 deducendo l'inammissibilità della revisione delle condizioni economiche del divorzio per difetto dei “giustificati motivi” richiesti dalla legge (essendo la nascita di un altro figlio circostanza dedotta e/o deducibile nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, così come la necessità di far fronte al pagamento di un canone di locazione, fatto addirittura preesistente alla sentenza di divorzio) e domandando, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la LI Per_1
(studentessa universitaria gravata da maggiori bisogni rispetto al tempo della precedente regolamentazione) nonché la refusione del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute per quest'ultima a partire dal 2009 e mai compartecipate dal ricorrente.
La causa è stata trattata alle udienze del 4.3.2025, 15.4.2025, 10.6.2025 e 23.9.2025, circostanza nella quale, preso atto del fatto nuovo allegato dal ricorrente (relativo al superamento, da parte di , di un concorso per allievi agenti della Polizia di Persona_3
Stato), il giudice ha avanzato alle parti una proposta conciliativa, assegnando termine per manifestare o meno l'adesione sino all'udienza del 21.10.2025, all'esito della quale ha rimesso la decisione al Collegio.
2 2. Con note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal giudice concordando la modifica delle condizioni di divorzio nel seguente senso: verserà un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la LI di euro 350 sino al mese di agosto 2026, Per_1 dopo il quale, l'assegno si intenderà revocato salvo che non comunichi, Controparte_1 entro tale data, il mancato superamento del corso-concorso di agente della Polizia di
Stato attualmente frequentato dalla LI”.
Tanto premesso, il Collegio prende atto dell'accordo fra le parti e, ritenuto che l'intesa raggiunta non contrasti con l'ordine pubblico, procede a rendere esecutiva la chiesta modifica delle condizioni di divorzio fra e . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese in ragione dell'intervenuto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio fra e di Parte_1 Controparte_1 cui alla sentenza del Tribunale di NZ n. 14/2017, come già modificate con decreto n. 30/2020 del medesimo Tribunale, nel senso di prevedere che “ Pt_1
verserà un assegno di mantenimento mensile per la LI di euro 350
[...] Per_1 sino al mese di agosto 2026, dopo il quale, l'assegno si intenderà revocato salvo che
non comunichi, entro tale data, il mancato superamento del corso- Controparte_1 concorso di agente della Polizia di Stato attualmente frequentato dalla LI”;
- nulla sulle spese.
Così deciso in NZ, il 5.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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