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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2323/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2323/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( );
[...] C.F._2 CP_2
( ); C.F._3 Controparte_3
( ); C.F._4 CP_4 Parte_2
( ; C.F._5 Controparte_5
( ); ( ; C.F._6 Controparte_6 C.F._7
( ); Controparte_7 C.F._8 CP_8
( ; ( ) -
[...] C.F._9 Parte_3 C.F._10 avv. DE FILIPPIS FEDERICO ( ); C.F._11
RICORRENTI
E
( - Controparte_9 P.IVA_1 contumace;
RESISTENTE
Pagina 1 di 5 r.g. 2323/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente calcolate, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo. Esponevano, in particolare, di essere dipendenti con qualifica di infermiere professionale e di operatore socio-sanitario di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl 2016/18, secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dal 2017 al 2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con le note di trattazione depositate per l'udienza cartolare, le parti ricorrenti hanno dedotto l'avvenuto pagamento di quanto rivendicato, ad eccezione per i ricorrenti e per i Parte_1 Parte_4 quali residuano ancora delle differenze retributive.
Per gli altri lavoratori, ad ogni modo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle spettanze chieste in ricorso.
Venendo al merito, anche con riferimento alla cd. soccombenza virtuale al fine di determinare la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che la pretesa attorea è fondata e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo
Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
Pagina 2 di 5 r.g. 2323/25
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo.
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista
Pagina 3 di 5 r.g. 2323/25
dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'art. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo.
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Pagina 4 di 5 r.g. 2323/25
Quanto ai ricorrenti e , va disposta la condanna Parte_1 CP_4 della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso e riconsiderata nelle note di trattazione al netto degli adempimenti della datrice, appare immune da vizi logici o errori matematici. Ai suddetti importi vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05).
Stante l'adempimento pressocché totale, quand'anche effettuato nelle more del giudizio, il comportamento della datrice non può non essere tenuto in debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensarle per la metà; la restante parte, invece, segue la soccombenza ed è liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo e della serialità della lite.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere per;
Controparte_1
; ; CP_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
; ; ;
[...] Controparte_7 CP_8 Parte_3
2) accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, condanna la parte resistente al pagamento, in favore delle altre parti ricorrenti, per i titoli di cui in ricorso, delle seguenti somme oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo:
- € 1.238,68 in favore di;
Parte_1
- € 25,26 in favore di Controparte_10
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate per l'intero in €
7.619,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2323/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( );
[...] C.F._2 CP_2
( ); C.F._3 Controparte_3
( ); C.F._4 CP_4 Parte_2
( ; C.F._5 Controparte_5
( ); ( ; C.F._6 Controparte_6 C.F._7
( ); Controparte_7 C.F._8 CP_8
( ; ( ) -
[...] C.F._9 Parte_3 C.F._10 avv. DE FILIPPIS FEDERICO ( ); C.F._11
RICORRENTI
E
( - Controparte_9 P.IVA_1 contumace;
RESISTENTE
Pagina 1 di 5 r.g. 2323/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente calcolate, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo. Esponevano, in particolare, di essere dipendenti con qualifica di infermiere professionale e di operatore socio-sanitario di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl 2016/18, secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dal 2017 al 2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con le note di trattazione depositate per l'udienza cartolare, le parti ricorrenti hanno dedotto l'avvenuto pagamento di quanto rivendicato, ad eccezione per i ricorrenti e per i Parte_1 Parte_4 quali residuano ancora delle differenze retributive.
Per gli altri lavoratori, ad ogni modo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento delle spettanze chieste in ricorso.
Venendo al merito, anche con riferimento alla cd. soccombenza virtuale al fine di determinare la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che la pretesa attorea è fondata e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo
Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
Pagina 2 di 5 r.g. 2323/25
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo.
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista
Pagina 3 di 5 r.g. 2323/25
dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'art. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo.
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Pagina 4 di 5 r.g. 2323/25
Quanto ai ricorrenti e , va disposta la condanna Parte_1 CP_4 della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso e riconsiderata nelle note di trattazione al netto degli adempimenti della datrice, appare immune da vizi logici o errori matematici. Ai suddetti importi vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n. 16284/05).
Stante l'adempimento pressocché totale, quand'anche effettuato nelle more del giudizio, il comportamento della datrice non può non essere tenuto in debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensarle per la metà; la restante parte, invece, segue la soccombenza ed è liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo e della serialità della lite.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere per;
Controparte_1
; ; CP_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
; ; ;
[...] Controparte_7 CP_8 Parte_3
2) accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, condanna la parte resistente al pagamento, in favore delle altre parti ricorrenti, per i titoli di cui in ricorso, delle seguenti somme oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo:
- € 1.238,68 in favore di;
Parte_1
- € 25,26 in favore di Controparte_10
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate per l'intero in €
7.619,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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