Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. : ) e da (C.F. : Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Montenero SA (RI), in via Roma n.24 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marco Franchi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Parte_2 giorno 10.01.2004, in località Craiova, distretto di Dolj (Romania), matrimonio annotato nei Registri di detto Comune (atto n.5 del 10.01.2004 Serie CD n. 224405), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale è nata a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di PO OI (RI) in Via Spezzatora n.12, unitamente ai mobili, arredi
3) in relazione alla casa coniugale attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, il i impegna Parte_1
a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla sig.ra Parte_2
e, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà (proprietà per ½ in regime di comunione dei beni)
[...] dell'abitazione coniugale, ovvero dei seguenti beni immobili:
1) Immobile sito nel Comune di PO OI (RI) in via Spezzatora n.12 Piano T iscritto al Catasto Fabbricati Foglio
12, Particella n.274, Sub.13, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 74 mq, Rendita: €
94,51;
2) Immobile sito nel Comune di PO OI (RI) in via Spezzatora s.n.c. Piano S1 iscritto al Catasto Fabbricati
Foglio 12, Particella n.274, Sub.16, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 38 mq, Superficie Catastale 51 mq, Rendita:
€ 41,21;
3) Immobile sito nel Comune di PO OI (RI) in via Pettorone n.17 Piano T iscritto al Catasto Fabbricati Foglio
12, Particella n.277, Sub.9, Categoria C/2, Classe 6, Consistenza 8 mq, Superficie Catastale 13 mq, Rendita: € 14,87
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
4) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale e, di comune accordo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
5) il bene mobile registrato (Auto Opel Meriva Targa ER174KX) viene assegnato al sig. Parte_1
6) la figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
7) i coniugi individuano quale residenza abituale per la propria figlia minorenne Persona_1
l'abitazione materna sita a PO OI (RI) in via Spezzatora n.12;
8) il padre sig. conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente. Inoltre, Parte_1 la figlia potrà restare a dormire presso l'abitazione del padre per n.2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c o vaglia Parte_1 Parte_2 postale, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad €
200,00 , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
la sig.ra avrà, altresì, diritto a richiedere ed Parte_2 ottenere il versamento dell'Assegno Unico Universale, nonché a ritirare l'Indennità di frequenza emesso a favore della figlia;
10) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
12) i coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
13) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 5 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.;
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 10.01.2004, in località Craiova, distretto di Dolj
(Romania), matrimonio annotato nei Registri di detto Comune (atto di matrimonio n. 5 del 10.01.2004,
Serie CD, n.224405);
- recepisce le condizioni di cui al ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio