Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2016, proposto da
ZA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Maggio, con domicilio eletto presso lo studio EL De NT in Lecce, via Manzoni 32/D;
contro
Consorzio ASI di Lecce (già SISRI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, n.92;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'occupazione illecita, attuata in virtù di delega della Provincia di Lecce, da parte del Consorzio ASI (già SISRI), in qualità di titolare del procedimento espropriativo per l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale di Tricase-Specchia-Miggiano, dell'area di proprietà della ricorrente;
nonché per la condanna del Consorzio ASI alla restituzione della predetta area nella piena disponibilità della sig.ra AS, previa riduzione in pristino, nonché per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio ASI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- la sig.ra AS ZA è proprietaria “di un fondo esteso 547 mq sul quale insiste un immobile in corso di costruzione destinato a civile abitazione con annesso giardino, sito nel Comune di Miggiano alla via Petri, zona industriale del comprensorio Tricase-Specchia-Miggiano, piano terra e piano seminterrato, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Miggiano al foglio 9, p.11a 67, sub 1, sub 2 e sub 3, cat. in corso di costruzione C/6, classe 1, consistenza 154 m2, superficie catastale 183 m2, rendita € 103,39”;
- “la costruzione, autorizzata dal Comune di Miggiano con concessione edilizia n.7 del 13.09.1978, ha ottenuto la sanatoria n.8 del 13.12.1995 Prot.294/86 con modifica di destinazione d'uso, da locale di lavorazione prodotti agricoli a locale deposito garage piano scantinato - pianta piano rialzato da destinare a residenza agricola”;
- “con decreto n.1128 del 12.11.2004 la Provincia di Lecce, su richiesta del Consorzio ASI (già SISRI), autorizzava l'occupazione temporanea di urgenza in favore del predetto Consorzio, dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori atti alla realizzazione del progetto per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria; viabilità interna, rete idrica, pubblica illuminazione, rete telefonica e l'attuazione dei POR nell'agglomerato industriale di Tricase-Specchia-Miggiano”;
- in forza “del decreto n.1128 del 12.11.2004 il Consorzio ASI … si immetteva nel possesso del terreno”;
- con nota prot. n.1815 del 29.07.2005 “il Consorzio ASI comunicava alla AS l'indennità provvisoria che, stante la mancata accettazione da parte di quest'ultima, avrebbe dovuto versare presso la Cassa Depositi e Prestiti”;
- a seguito della “realizzazione dei lavori, l'immobile di proprietà della AS subiva non solo danni ai manufatti ivi insistenti, ma soprattutto una radicale trasformazione per il notevole ridimensionamento di tutta l'area antistante l'abitazione che passava dai precedenti 54,23 mq agli attuali 10,19 mq, che ne compromette la funzionalità dell'intera costruzione con evidente notevole deprezzamento della stessa”;
- “nonostante le profonde modifiche apportate al bene in oggetto in virtù del provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza, il Consorzio ASI ometteva di adottare entro i termini di legge il decreto di esproprio definitivo”;
- essendo divenuta “ sine titulo sin dal 21.09.2009 l'occupazione dell'immobile di proprietà AS, stante l'inutile decorso del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sussiste l'interesse della ricorrente ad agire per la restituzione del bene illegittimamente occupato dal Consorzio e la riduzione in pristino, nonché e comunque per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati in complessivi € 15.324,18”, ferma restando “la possibilità per il Consorzio medesimo di adottare, ex art.42 bis TU 327/2001, il provvedimento di acquisizione del bene e contestuale corresponsione alla proprietaria di un indennizzo che sia omnicomprensivo del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha conclusivamente formulato le seguenti domande:
“a) accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del bene immobile di proprietà della sig.ra AS ZA da parte del Consorzio ASI (già SISRI), stante la mancata adozione nei termini di legge del provvedimento definitivo di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
b) accertare e dichiarare il perdurante diritto di proprietà in capo alla sig.ra AS ZA del fondo occupato sine titulo dal Consorzio ASI con il conseguente diritto della stessa ad ottenerne la restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi preesistente, ed il relativo risarcimento dei danni subiti e subendi;
c) per l'effetto condannare il Consorzio ASI (già SISRI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del fondo occupato sine titulo in favore della ricorrente, previa riduzione in pristino, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi pari ad € 15.324,18 come meglio indicati in premessa e quantificati in perizia per il danno materiale ai manufatti, per il danno da indisponibilità del bene espropriato per il periodo di abusiva occupazione, nonché per il danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come meglio indicato e quantificato nel ricorso, o in quell'altra somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, ove occorra anche a mezzo CTU, o determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale, oltre i danni successivi e spese di consulenza tecnica di parte;
d) obbligare comunque il Consorzio ASI a porre fine alla situazione di illegalità da occupazione abusiva, ove occorra assegnando al predetto Consorzio un termine per la valutazione della possibilità di acquisire il bene ex art. 42 bis del DPR 327/2001, previo risarcimento di tutti i danni subiti e subendi come quantificati nel presente ricorso meglio descritti nella perizia di parte allegata, oltre i danni successivi e spese di consulenza tecnica di parte;
e) accertare e dichiarare, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d), il diritto della ricorrente ad ottenere il ristoro di tutti i danni subiti e subendi per il deprezzamento subito dal fondo di proprietà, per gli ingenti danni arrecati al bene occupato e quant'altro indicato in narrativa, danni pari ad € 74.709,87, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o in quell'altra somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, ove occorra anche a mezzo CTU, o determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale, oltre i danni successivi e spese di consulenza tecnica di parte;
condannare il Consorzio ASI (già SISRI), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’A.G.A. e ha quindi osservato che “laddove codesto On.le TAR dovesse accertare che il Consorzio non sia divenuto proprietario delle aree occupate per la realizzazione della rete stradale della zona industriale in assenza di un valido formale titolo idoneo al passaggio di proprietà a seguito della trasformazione della particella (quota) della ricorrente, va riconosciuto il diritto dell’ente di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01 per regolarizzare eventualmente la posizione in conformità all’interesse”;
Considerato che:
- è comprovato in atti (e comunque non è oggetto di contestazione) che la vicenda ablatoria in argomento non è stata conclusa con l’adozione di un tempestivo decreto di esproprio, ma è assistita da una valida dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ciò che ne determina la qualificazione in termini di occupazione espropriativa e vale a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo: “ Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l'amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie nelle quali si faccia questione di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti (peraltro, anche se i relativi provvedimenti siano stati annullati); restano invece attratte nella cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 15/11/2021 n. 2444);
Considerato altresì che:
- con la sentenza n. 3 del 20 gennaio 2020, l’Adunanza Plenaria ha affermato che nelle fattispecie di occupazione espropriativa l’illecito dell’Autorità è sempre permanente e viene meno solamente in caso di acquisizione formale del bene o di sua restituzione, fatta salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva, ma non in caso di c.d. rinuncia abdicativa, la quale si pone al di fuori di ogni schema legale tipico;
- non essendo ravvisabile nella fattispecie concreta alcuna delle ipotesi traslative in precedenza indicate, segue la condanna dell’Amministrazione resistente, quale autorità che utilizza il bene immobile, già delegata alla adozione degli atti della procedura espropriativa (come allegato dal ricorrente e non contestato dal consorzio), ad adottare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza un provvedimento ex art. 42- bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, col quale alternativamente: a) si acquisisca non retroattivamente il bene occupato; b) lo si restituisca, ripristinando lo stato di fatto preesistente;
- nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:
I) dovrà specificare se ad interessare è l’intero terreno o parte di esso, disponendo la restituzione della restante porzione entro novanta giorni, previo ripristino dello status quo ante ;
II) dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, da commisurare al valore venale del bene e al deprezzamento delle aree residue, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale, detratte le somme eventualmente già erogate, maggiorate dell’interesse al tasso legale;
III) dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
IV) dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio della proprietà, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
V) sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.
- sia nell’ipotesi a) che nell’ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore della ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione;
Ritenuto che la particolarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO