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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 698/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 151 del 27.4.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Figoni ed elet- Parte_1 tivamente domiciliato nel suo studio in Piacenza – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della
Sede Provinciale in Bologna – appellato trattata all'udienza collegiale del 19.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Piacenza, in funzione di
Giudice del lavoro, oggetto di impugnazione, proponeva Parte_1 opposizione alle ordinanze-ingiunzione dell' n.OI 0000 47396 e n.OI CP_1
0000 47400, entrambe dell'11.3.2022, notificate il 23.3.2022, irroganti sanzioni per il contestato omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione agli anni 2014 e 2015.
La parte deduceva: di essere stato legale rappresentante della società
Mullergroup s.r.l. – dichiarata fallita dal Tribunale di Piacenza in data 29.11.2016
– la quale aveva in corso, al momento del fallimento, alcune rateazioni contributive accordate dall' di aver ricevuto nel 2017 la notifica di 2 CP_1 avvisi di accertamento, entrambi aventi ad oggetto: Accertamento violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del d. l. n. 463/1983, conv. con mod. nella l. n.
638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della l. n. 689/1981), in relazione ai quali aveva presentato chiesto e ottenuto audizione;
di aver ricevuto nel marzo 2022 la notifica delle ordinanze- ingiunzione, contenenti ingiunzione di pagamento di sanzioni, rispettivamente, di
€ 19.500,00 e di € 24.000,00.
Rilevava l'interessato che “le ordinanze non tengono conto dell'impossibilità di adempiere al versamento delle ritenute causata dal fallimento della società RO, evento al quale ha imputato l'impedimento alla definizione dei pagamenti sulla rateizzazione del debito.
Ha quindi sostenuto che ciò si riverberava – escludendolo – sull'elemento soggettivo dell'illecito, non essendo configurabile alcun dolo o alcuna colpa poiché, al momento della scadenza del termine per il pagamento, era in corso la rateazione delle somme dovute, evidenziante l'intenzione di voler provvedere al pagamento.
Ha evidenziato infine la propria impossibilità di adempiere personalmente sia perché con la chiusura dell'impresa non era in grado di avere le risorse per provvedere, non avendo altri redditi perché privato del proprio lavoro, ed ha contestato che le ordinanze non motivano in relazione alla determinazione né della sanzione né degli illeciti.
Ha chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate, previa sospensione della loro efficacia esecutiva”.
Il Tribunale, dato atto della costituzione dell' , rilevava che CP_2 quest'ultimo, in applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle sanzioni dettati dal d. l. n. 48/2023, aveva depositato provvedimenti rettificativi dell'importo delle
2 sanzioni oggetto delle ordinanze impugnate, precisando che “L'opponente non ha aderito a tale rideterminazione – ritenendo i provvedimenti rettificativi non validamente formati poiché assunti in difformità da quanto espresso nel messaggio 3516 del 27 settembre 2022 e l'Istituto decaduto dal potere di CP_1 CP_ riformulare gli accertamenti - ed ha insistito nel ricorso, mentre ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma delle ordinanze opposte negli importi da ultimo rideterminati”.
Il Giudice rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
“Va rilevato che presupposto dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini di legge previsti.
Entrambi tali elementi sussistono nella fattispecie atteso che l'opponente, da un lato, non ha contestato la fondatezza degli accertamenti notificatigli nel
2017 relativamente ad omissioni contributive relative agli anni 2014 e 2015 - avendo anzi ammesso la sussistenza, per tali periodi, di debiti contributivi rispetto ai quali era state attivate istanze di rateizzazione -; dall'altro è altrettanto pacifico che i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che, come riferito in ricorso, l'opponente ha motivato sulla propria impossibilità di ottemperare alla rateizzazione a séguito del fallimento della società della quale era legale rappresentante.
A tale ultimo accadimento non può tuttavia essere riconosciuta la valenza esimente sostenuta in ricorso atteso che – come rilevato anche dal medesimo opponente – per la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, il rappresentante legale di una società non può eccepire la causa di forza maggiore come esimente e la mancanza dell'elemento psicologico del reato come conseguenza del fatto che il giorno della notifica del decreto di citazione diretta l'impresa era fallita, poiché è tenuto al pagamento del
“quantum” attraverso le proprie risorse, essendo irrilevante che la società di capitali, di cui era, all'epoca, rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (cfr.
Cass. 9 set. 2021, n. 33407, Cass. Sez. 3, n. 17695/2019; Cass. Sez. 3, n.
30879/2018)
Invero, l'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è di natura omissiva e istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato il fatto che al momento della consumazione dell'illecito il soggetto fosse consapevole del
3 mancato versamento dei contributi. Nulla di rilevante in tal senso emerge dall'opposizione atteso che nella stessa le omissioni contributive rilevate dall' non sono contestate. CP_2
Non condivisibile è poi la contestazione dell'opponente afferente l'asserito difetto di motivazione delle ordinanze opposte atteso che la giurisprudenza ritiene legittima la motivazione che faccia espresso rinvio agli atti accertativi, purché questi siano conosciuti dal destinatario (Cass. 30 maggio 2005, cit.; Cass. 28 ottobre 2003, cit.), e – nella fattispecie - tali atti erano conosciuti dall'opponente il quale ha dichiarato di averne ricevuto notifica e di aver richiesto ed ottenuto audizione in relazione ai medesimi.
La contestazione afferente il quantum della sanzione deve ritenersi assorbita dalla considerazione della modifica legislativa introdotta dal D.L.
.48/23 il cui art. 23 … prevede:
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso», modifica sanzione in conformità a tale previsione, come da provvedimenti rettificativi versati in atti.
L'articolo sopra citato, costituente ius superveniens, è chiaramente applicabile anche con effetto retroattivo alle sanzioni amministrative già irrogate non coperte da giudicato, considerato che la sua adozione è intervenuta per ovviare alle diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della normativa previgente in ragione delle vistose sproporzioni esistenti tra gli importi delle omissioni contributive e le sanzioni amministrative previste per le ipotesi depenalizzate.
Anche il rilievo sollevato dall'opponente su tale specifico aspetto risulta pertanto infondato.
L'opposizione va pertanto rigettata e le sanzioni confermate negli importi CP_ rideterminati da nei provvedimenti rettificativi del 14.07.2023 in atti”.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con richiesta di annullare l'ordinanza-ingiunzione dell' n. OI CP_1
0000 47396 dell'113.2022, notificata il 23.3.2022 e l'ordinanza-ingiunzione dell' n. OI 0000 47400 dell'11.3.2022, notificata il 23.3.2022. CP_1
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto sussistente l'indebito contributivo, evidenziando che le rateazioni erano state regolarmente rispettate fino al 26.11.2016, data del fallimento della società, sicché, appunto, “non è corretto dire che la RO avrebbe “omesso” il pagamento delle ritenute. È la stessa «nota amministrativa»
4 prodotta dall' a dare atto delle rateazioni esistenti e delle somme pagate CP_1
(doc. 10 del primo grado), nonché della coincidenza del debito rateizzato con quello accertato dall' nei due accertamenti alla base delle ordinanze CP_1 ingiunzioni impugnate (si veda il documento del 10 maggio 2022, compreso nella CP_ relazione amministrativa prodotta dall' controparte in cui si fa menzione proprio della partita di rateazione relativa alle somme oggetto degli accertamenti di cui si discute e indicata nel ns. doc. 10”.
Al momento del fallimento della società, le rateazioni venivano “ipso facto sospese senza che su questo fatto il signor potesse influire in alcun modo Pt_1 sulla questione, essendo stato estromesso dalla carica di amministratore”.
Anche per questa ragione, “non si può parlare dunque di «omissione contributiva» in senso proprio. Inoltre il signor non ha mai avuto Pt_1 CP_ l'effettiva possibilità di definire le pendenze con l' non essendone stato messo in grado: come indicato al punto 9 dello scritto difensivo del signor (ns. Pt_1 doc. 7 del fascicolo di primo grado) che lo stesso si è attivato per avere la documentazione dei pagamenti effettuati e avere conferma da parte dell' di CP_1 quanto pagato ed eventualmente ancora dovuto, già nel 2017. A queste richieste non è mai stato dato riscontro.
Negli avvisi non ci sono precise indicazioni in merito alle somme da versare. Se si esaminano infatti i valori indicati nella colonna “importo quote non versate” si evince che essi non coincidono con l'entità delle trattenute fiscali e previdenziali (che ammontano a circa il 9% degli importi dovuti a titolo di contribuzione e tassazione complessiva). Sicché anche per il signor Pt_1 diventava sostanzialmente impossibile provvedere personalmente al pagamento.
Infine, e anche questo aspetto non è stato preso in considerazione dalla sentenza di primo grado, anche dopo l'audizione, l' non è stata in grado di CP_1 definire con precisione quali importi avesse imputato a copertura (parziale magari) delle ritenute originariamente non versate e rateizzate.
Non possiamo quindi parlare di omissione contributiva perché negli anni indicati negli avvisi (2013, 2014 e 2015), la RO aveva legittimamente rateizzato il debito, con ciò quindi regolarizzando la sua posizione nei confronti dell' (si veda ancora una volta il DURC rilasciato il 2 marzo 2016 CP_1 dall' – ns. doc. 15 del fascicolo di primo grado). Solo il fallimento ha CP_1 interrotto il regolare pagamento delle rateazioni. È stato quindi quel fatto storico, avvenuto nel 2017 a determinare il difetto di versamento e non la condotta del signor Pt_1
Dunque anche il richiamo fatto dalla sentenza alla giurisprudenza per cui il legale rappresentante sarebbe tenuto al pagamento delle ritenute per evitare le sanzioni con proprie sostanze nonostante il fallimento appare fuori luogo. E del
5 resto lo stesso ricorrente nel momento in cui ne faceva menzione nel ricorso era per contestarla e ritenerla non applicabile al caso concreto”.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza il Giudice ha chiaramente affermato il carattere pacifico della circostanza che “i pagamenti contestati come omessi non sono stati definiti atteso che come riferito dall'opponente, come riferito in ricorso, l'opponente ha motivato sulla propria impossibilità di ottemperare alla rateizzazione a séguito del fallimento della società della quale era legale rappresentante”. L'omesso pagamento è dunque specificamente riferito dal Giudice alla fattispecie del versamento contributivo nella forma rateizzata, avendo rilevato lo stesso appellante, come sopra riportato, che “Solo il fallimento ha interrotto il regolare pagamento delle rateazioni. È stato quindi quel fatto storico, avvenuto nel 2017 a determinare il difetto di versamento e non la condotta del signor . Pt_1
Le conclusioni del Tribunale sull'omissione contributiva, così intese, sono quindi corrette.
I due avvisi di accertamento riportano inoltre con chiarezza l'indicazione della sussistenza del debito e dell'importo richiesto, sicché ogni perplessità sul punto non vale certamente a precludere la sussistenza dell'indebito, non provvedendo lo stesso appellante a mettere in dubbio la correlazione tra i due avvisi di accertamento e i crediti oggetto di rateizzazione. Sul punto vale in particolare osservare che l'appellante ha notato che “È la stessa «nota amministrativa» prodotta dall' a dare atto delle rateazioni esistenti e delle CP_1 somme pagate (doc. 10 del primo grado), nonché della coincidenza del debito rateizzato con quello accertato dall' nei due accertamenti alla base delle CP_1 ordinanze ingiunzioni impugnate (si veda il documento del 10 maggio 2022, CP_ compreso nella relazione amministrativa prodotta dall' controparte in cui si fa menzione proprio della partita di rateazione relativa alle somme oggetto degli accertamenti di cui si discute e indicata nel ns. doc. 10”.
L'allegato n. 2 dell'appellante è stato depositato, peraltro, con produzione sia dell'Avviso di accertamento 6100.27/03/2017.0037116, notificato in CP_1 data 7.4.2017, sia di un documento finale (ultime due pagine del doc. 2) contenente il riferimento proprio alle rateizzazioni in corso.
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, in relazione all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, il Giudice ha inteso aderire “all'orientamento più restrittivo sviluppato dalla giurisprudenza”.
Precisa, l'interessato, che “al momento della scadenza del termine per il pagamento aveva intrapreso la rateazione delle somme dovute, con ciò evidenziando l'intenzione di voler provvedere al pagamento ed escludendo quindi sia il dolo sia la colpa.
6 Il Tribunale poi sorvola sulla circostanza che il fatto originatore dell'illecito non è l'omissione del versamento delle ritenute, che era già stato oggetto di una regolarizzazione da parte del ricorrente, ma un ulteriore fatto esterno “oggettivo”, costituito dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria che ha dichiarato il fallimento della RO. In quanto tale, essa elide ogni possibile atteggiamento psicologico del ricorrente, essendo peraltro avvenuta anni dopo l'inizio della rateazione. Con particolare riguardo a quest'ultimo elemento, osserviamo che il signor aveva iniziato e proseguito il Pt_1 pagamento della partita debitoria con ciò andando a regolarizzare la sua CP_1 posizione nei confronti dell' (si ricorda ancora una volta il DURC Regolare CP_1
– doc. 15), denotando quindi la sua buona fede.
L'evento fallimento ha determinato l'impossibilità di provvedere al pagamento delle ritenute residue essenzialmente:
1. perché il signor non poteva disporre della società dichiarata Pt_1 fallita e dunque non avrebbe potuto proseguire i pagamenti anche perché era stato espropriato di tutta l'azienda dalla quale traeva reddito;
2. perché gli avvisi accertamento non sono dettagliati non consentendo quindi il pagamento dell'importo che tenesse conto dei pagamenti effettuati in ragione della rateazione;
inoltre come indicato al punto 9 dello scritto difensivo del signor (ns. doc. 7 del fascicolo di primo grado) lo stesso si era attivato Pt_1 per avere la documentazione dei pagamenti effettuati e avere conferma da parte dell' di quanto pagato ed eventualmente ancora dovuto, già nel 2017, ma a CP_1 queste richieste non è mai stato dato riscontro.
Anche su questi aspetti il Tribunale non si sofferma con ciò evidentemente mancando nell'analisi delle circostanze di fatto: in sostanza non si può imputare una negligenza al signor per non avere provveduto al pagamento quando Pt_1 non ne era stato messo in grado”.
Il motivo è infondato.
L'argomentazione dell'interessato si incentra sul dato dell'autonomia del fallimento della società quale fattore causativo dell'interruzione dei versamenti utili all'osservanza del debito contributivo rateizzato, valendo la dilazione a dar conto della relativa volontà di adempiere al debito.
Tali circostanze sono riferite però in termini astratti e, come rilevato dal
Tribunale, il relativo richiamo non tiene conto del consolidato insegnamento di legittimità in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, orientamento che, espresso in sede penale, ben può essere richiamato in questa sede, ad illecito depenalizzato o comunque non costituente illecito
7 penale, per la pertinenza delle indicazioni fornite proprio in relazione all'aspetto dell'elemento soggettivo.
Precisamente, Cass., 11.1.2019, n. 17695 ha affermato che “tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, conv. dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se
“medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato. Per cui, in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (in termini, Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; in senso conforme, Sez. 3, n.
30879 del 27/03/2018, Rv. 273335)”.
Non vale allora all'appellante invocare in termini astratti il fatto del fallimento quale elemento utile ad escludere il proprio coinvolgimento nella responsabilità del mancato versamento della contribuzione.
Più recentemente, peraltro, Cass. pen., 18.3.2025, n. 17258 ha rilevato che anche la richiesta di rateizzazione dei pagamenti (e dunque, deve ritenersi, anche l'autorizzazione alla rateizzazione) vale a dar conto e presuppone la sussistenza e la consapevolezza di un debito contributivo (“Né, ancora, può sostenersi che il ricorrente non fosse a conoscenza della situazione di inadempienza della società
e che la sua condotta non avesse avuto incidenza causale sulla commissione del reato, dal momento che i giudici di merito hanno messo in evidenza la consapevolezza, in capo all'imputato, del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da parte della società, a far data dall'annualità
2013 fino al 2016, senza soluzione di continuità, alla luce degli avvisi di pagamento inviati dall alla società, versati in atti, rispetto ai quali la CP_1 società aveva ripetutamente richiesto di provvedere al rientro dai debiti tributari, mediante rateizzazione, da ultimo con istanza sottoscritta dallo stesso imputato in data 07/09/2016 riguardante, per quel che qui interessa, i contributi dovuti per i primi cinque mesi dell'anno 2016, contestati nel capo di accusa. Di qui l'affermazione della Corte territoriale, nella quale non si ravvisano cedimenti logici, secondo cui il ricorrente era consapevole della inadempienza della società ai pagamenti dovuti ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 e come tale inadempienza fosse il frutto di una decisione condivisa dell'intero consiglio di amministrazione”), chiarendo la stessa pronuncia della Suprema Corte che,
“Quanto, poi, alla questione della rilevanza dello stato di illiquidità aziendale e dei piani di rateizzazione del debito tributario, il tema è stato parimenti affrontato
8 dai giudici di merito, che, correttamente, hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento di altri debiti, e di posporre il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Rv. 271189). Trattasi di principio più volte riaffermato da questa Corte che ha ribadito che, con riferimento al reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all' così come CP_1 adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte (Sez.
3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, cit.; Sez. 4, n. 48539 del 6/12/2023, non mass.)”.
I riferimenti compiuti dall'appellante al dato del fallimento della società e all'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo in connessione con la rateizzazione dei pagamenti non risultano, si ribadisce, utili alle relative ragioni, trattandosi di elementi dotti genericamente e che non valgono ad escludere gli estremi dell'illecito amministrativo alla luce della relativa fisionomia, come ricostruita dalla S.C.
Né, si ribadisce ancora, gli avvisi di addebito contenevano inesattezze o un contenuto tale da rendere verosimile o giustificata una seria perplessità sull'assenza o sull'importo del debito (non essendo contestata ma anzi essendo nella sostanza riconosciuta, come si è precisato, la relativa riferibilità al debito rateizzato).
5. Con il terzo motivo¸ l'appellante imputa al Giudice l'errata interpretazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 18 della l. n. 689/1981.
Precisamente, il Tribunale sembrerebbe ritenere legittima la motivazione che fa espresso rinvio agli atti accertativi. E, tuttavia, gli avvisi di accertamento non recavano indicazione del fatto che gli importi oggetto della pretesa alla radice della sanzione fossero stati rateizzati e quindi almeno parzialmente pagati.
La doglianza è infondata.
È proprio l'appellante ad aver dato conferma della circostanza oggetto di perplessità nel momento in cui ha osservato, coma già rilevato, che “È la stessa
«nota amministrativa» prodotta dall' a dare atto delle rateazioni esistenti e CP_1 delle somme pagate (doc. 10 del primo grado), nonché della coincidenza del
9 debito rateizzato con quello accertato dall' nei due accertamenti alla base CP_1 delle ordinanze ingiunzioni impugnate (si veda il documento del 10 maggio 2022, CP_ compreso nella relazione amministrativa prodotta dall' controparte in cui si fa menzione proprio della partita di rateazione relativa alle somme oggetto degli accertamenti di cui si discute e indicata nel ns. doc. 10)”. Su queste premesse
(ma, a ben vedere, il rilievo, che è di natura formale, varrebbe a prescindere dall'esattezza o dalla corretta ricostruzione degli importi), non può non notarsi che l'interessato non chiarisce in quali termini il contenuto formale degli avvisi non sarebbe rispondente a un possibile modello corretto (di previsione legale), limitandosi, appunto, a sollevare generiche perplessità.
Ancora, quanto al rilievo del Giudice per cui la contestazione afferente al quantum della sanzione dovrebbe ritenersi assorbita in ragione dell'entrata in vigore del d. l. n. 48/2023 (v. l'art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previ- denziali”, che prevede un diverso criterio di determinazione della sanzione al quale l'istituto si sarebbe conformato), lo stesso non terrebbe conto che, in realtà,
“questa norma non può superare il fatto che è ab origine le ordinanze erano gravemente viziate.
50. Poiché il minimo edittale era stabilito in € 10.000,00, ai fini della possibilità di applicazione di un importo maggiore, l'ordinanza fa riferimento ai criteri indicati nell'art. 11 L. 689 del 1981, limitandosi però a richiamarne la lettera senza dare una effettiva motivazione del perché la sanzione sia stata determinata in quel modo e con quegli importi.
51. Ciò in relazione anche al fatto che l'ordinanza non recava il minimo edittale ma una cifra ben superiore sicché una specifica motivazione era necessaria.
52. La conseguenza di questo difetto di motivazione non poteva che essere la nullità dell'ordinanza – si ripete, ab origine – in quanto la determinazione della sanzione è un elemento essenziale della stessa e la sua mancanza non può essere sanata ex post”.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, avendo dimostrato l' di aver provveduto a ridurre una prima volta gli importi ingiunti, come CP_1 da comunicazione del 19.12.2022 (prima della rideterminazione del 2023), in misura pari al minimo edittale, così che non assume rilevanza l'aspetto relativo all'applicazione dei criteri determinativi del quantum, comunque applicati (v. le comunicazioni: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000047396
Protocollo 6100.11/03/2022.0062025 relativa all'annualità 2014, notificata CP_1 il 23/03/2022 al sig. e opposta in giudizio con ricorso Parte_2 notificato il 21/04//2022, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,
10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a
€.10.000”; “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000047400 Protocollo
6100.11/03/2022.0062060 relativa all'annualità 2015, notificata il CP_1
23/03/2022 al sig. e opposta in giudizio con ricorso notificato Parte_2 il 21/04/2022, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €.10.000”).
6. Con il quarto motivo, l'appellante censura l'operato del Tribunale, che
“sorvola sulle eccezioni formulate nelle note del 13 dicembre 2022 (doc. iii allegato al presente atto di appello) e si limita ad affermare che l'applicazione dello ius superveniens supera l'eccezione della quantificazione della sanzione.
In realtà il messaggio 3516 del 27 settembre 2022 (doc. 13 in atti) CP_1 stabiliva due regimi differenti a seconda che gli atti d'accertamento della violazione fossero stati notificati prima o dopo il 6 febbraio 2016. Gli avvisi notificati il 7 aprile 2017 e il 10 aprile 2017, ricadono quindi nel regime ordinario che prevede, come disposto dal punto 2) del messaggio la CP_1 riformulazione dell'Atto d'accertamento della violazione. CP_ Gli atti di rettifica depositati dall' non consistono nella riformulazione del provvedimento di accertamento ma sono denominati: Provvedimento di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata;
si tratta di atti, inoltre, che non sono stati notificati al signor né alla curatela obbligata in Pt_1 solido ma solo comunicati in via interna.
Ne consegue pertanto che gli atti in questione non erano stati validamente formati.
Inoltre il termine per la riformulazione degli atti d'accertamento era ormai scaduto, in quanto erano già trascorsi 5 anni dal 7 e 10 aprile del 2017, date dei primi accertamenti contestati al ricorrente.
Da ultimo si segnala che nei provvedimenti di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata non ha specificato i conteggi reali e CP_1 relativi alle nuove sanzioni irrogate che la norma disciplina con uno spazio edittale in cui la scelta della sanzione deve pur sempre essere motivata”.
Sul punto vale rifarsi al rilievo opposto dall' che conduce al rigetto CP_1 del motivo, occorrendo evidenziare che è incongruo il richiamo del messaggio n.
3516 del 27.9.2022, posto che le ordinanze-ingiunzione sono state emesse in
11 applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle sanzioni introdotti dal legislatore con D. L. n. 48 del maggio 2023, che ha reso non più pertinente ed attuale la normativa interna.
7. L'appello non può pertanto essere accolto.
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 19.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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