Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1949, n. 21
Articolo 2
Versione
1 marzo 1949
Art. 3.
La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.

Entrata in vigore il 1 marzo 1949
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