Art. 3.
La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.
La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.