Versione
20 marzo 1980
20 marzo 1980
Art. 2.
Il personale gia' in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell' articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento piu' favorevole di fatto gia' corrisposto al personale suddetto.
Il personale gia' in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell' articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento piu' favorevole di fatto gia' corrisposto al personale suddetto.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/03/2010, n. 1815Provvedimento: […] L'interessato e la regione intimata si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, proposto per violazione degli artt. 1, 2 e 7, d.P.R. n. 76171979, e dell'art. 2, legge reg. Veneto n. 65/1980 , trattandosi di un dipendente appartenuto sempre ai ruoli amministrativi e non a quelli sanitari; degli artt. 1 e 69, d.m. 30 gennaio 1982, e dell'art. 97, comma 3, Cost. , mancandogli la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, nonché l'iscrizione al relativo albo professionale; infine, eccesso di potere per vizio di motivazione .Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- competenza della regione in materia di ruoli nominativi·
- giusti motivi per compensazione delle spese·
- concorsi pubblici·
- abilitazione professionale·
- interesse a ricorrere·
- spese processuali·
- variazione di posizione funzionale·
- inquadramento del dipendente pubblico·
- violazione di norme amministrative·
- mansioni amministrative vs. sanitarie·
- eccesso di potere·
- equiparazione tra diplomi di laurea