Articolo 2 della Legge 13 marzo 1980, n. 65
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 marzo 1980
Art. 2.
Il personale gia' in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell' articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327 , nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento piu' favorevole di fatto gia' corrisposto al personale suddetto.
Entrata in vigore il 20 marzo 1980
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