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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8488/2024
promossa da:
pagina 1 di 22 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CEREDI GIULIA e dell'avv.
MACCAGNANI MASSIMO ( ) VIALE C.F._2
CARDUCCI N. 24 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA PREDOSA 1 40069 ZOLA PREDOSA,
presso il difensore avv. CEREDI GIULIA
ATTORE
contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 DICEMBRE
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Ciò anche in mancanza di una ri-trascrizione delle stesse.
In tale udienza, la parte attrice richiamava memoria del giorno 11 dicembre 2024. Anche tali conclusioni del giorno 11 dicembre 2024,
dunque, sono da ritenersi qui richiamate.
pagina 2 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso con il rito semplificato.
Il signor nato a [...] il [...] (nel seguito anche Pt_1
il semplicemente) dichiarava, in atto introduttivo, di avere Pt_1
stipulato contratto con la convenuta (nel Controparte_1
seguito della sentenza: FR). In realtà, come da pp. 2 e 3 dell'atto introduttivo, si è in presenza di un primo contratto fra parte attrice e
FR, con lavori aggiuntivi ed alcune modificazioni del contratto. In ogni caso, i patti fra attore e FR sono indicati in ricorso;
ad un primo contratto, seguivano poi modifiche ed integrazioni.
Il effettuava alcuni pagamenti, come indicati al punto 8 Pt_1
dell'atto introduttivo, alle pp. 3 e 4 del medesimo atto. La convenuta iniziava con ritardo i lavori (luglio 2023). Effettuata la demolizione, tuttavia, i lavori si arrestavano e né in agosto né in settembre 2023 vi erano attività da parte di FR. Come l'attore ha raccontato in libero interrogatorio alla udienza del giorno 28 novembre 2024, di fatto vi è
stato un abbandono del cantiere, al punto che è stato lo stesso AN a procedere, in economia, nei lavori;
ciò anche al fine di trovare alloggio decoroso alla propria famiglia, dopo la sola demolizione da parte di FR.
pagina 3 di 22 Il così proseguiva l'atto introduttivo, si vedeva dunque Pt_1
obbligato ad intimare la risoluzione.
In presenza della risoluzione, la difesa effettuava, sempre in Pt_1
atto introduttivo, complessi conteggi, che portavano ad una richiesta di pagamento, in parte restitutoria, in parte per danni.
La convenuta restava contumace.
Nella udienza del 28 novembre 2024, si procedeva a libero interrogatorio.
La causa transitava alla udienza del giorno 19 dicembre 2024, per discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.. In quella udienza, il giudice non leggeva la sentenza immediatamente in udienza, alla luce dei conteggi da approfondire e non del tutto chiari in ricorso. La sentenza veniva dunque riservata, come da ultimo comma della stessa norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La posizione della parte attrice è estremamente solida in punto di fatto.
Ha stipulato un contratto con FR;
FR è rimasta inadempiente.
In punto di diritto, occorre invece dipanare le varie domande di parte attrice, poiché esse vanno ricondotte a diritto (da mihi factum;
dabo tibi ius); alcune di esse risultando infondate o comunque da ridimensionare.
pagina 4 di 22 Fermo dunque il fatto, occorre distinguere i vari profili di diritto in sezioni distinte della motivazione, come oltre.
La domanda di risoluzione
La domanda è fondata.
Di fronte all'inadempimento di FR – evidente e non discutibile, per quanto detto;
inoltre, con onere della prova (dell'adempimento) in capo a FR, prova mancata – l'attore ha due scelte: la manutenzione del contratto o la risoluzione, come da articolo 1453 c.c. (“a sua scelta”).
L'attore ha scelto la risoluzione;
non intende chiedere che proseguano i lavori da parte di FR, cioè non chiede l'adempimento. Rimane
comunque fermo il risarcimento del danno, su cui una successiva sezione di motivazione.
Vi è dunque domanda di risoluzione.
Occorre domandarsi quale sia il tipo di risoluzione che può essere qui disposta. La risoluzione, è noto, può essere giudiziale, ovvero essere anteriore al giudizio (ed in tale caso il giudice si limita ad accertare la avvenuta risoluzione, non a disporre la risoluzione). La risoluzione giudiziale è costitutiva; la risoluzione anteriore alla causa vede una sentenza dichiarativa di una risoluzione già avvenuta.
pagina 5 di 22 Mentre la risoluzione giudiziale è unitaria (1453 c.c.); la risoluzione anteriore alla causa vede tre istituti, previsti dagli artt. 1454, 1456 e
1457 c.c..
Nessuno di tali tre istituti è applicabile al caso di specie.
Non la diffida ad adempiere. Infatti, con l'atto a documento 16 (lettera 3
novembre 2023) non veniva concesso il termine della diffida;
ragioni garantistiche impongono che l'istituto di cui all'articolo 1454 c.c. veda sempre la intimazione, nonché la concessione di un congruo termine. Nel caso di specie, tale lettera a documento 16, inviata dalla difesa Pt_1
non rispetta i canoni dell'intimazione e diffida ad adempiere. Dunque,
non è applicabile l'articolo 1454 c.c.; non viene infatti intimato nulla ma solo comunicata la risoluzione, il che è incompatibile con l'istituto di cui all'articolo 1454 c.c..
Non è possibile parlare di termine essenziale, non essendovi termini essenziali ex 1457 c.c., previsti in contratto.
Sembra, dal tono della lettera a documento 16, che la parte attrice intendesse esercitare la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo
1456 c.c.; con riferimento all'articolo 20 del contratto.
Nemmeno in questa guisa può dirsi avvenuta la risoluzione anteriore alla causa. Infatti, le clausole risolutive, per essere tali, debbono avere una pagina 6 di 22 adeguata specificazione. Non è possibile indicare come clausola risolutiva in generale tutto il contenuto del contratto. L'articolo 20 del contratto, dunque, non può essere una clausola risolutiva;
se tale era la intenzione delle parti, essa è da ritenersi inefficace, poiché non si riferisce a questa o quella obbligazione ma a tutto il contenuto del contratto.
Qualsiasi fosse la intenzione delle parti nel predisporre tale articolo 20 del contratto, tale articolo non può essere una clausola risolutiva.
Piuttosto, tale clausola va intesa come clausola di stile, che richiama le regole civilistiche.
Escluso dunque che il contratto si sia già risolto, al momento della domanda giudiziale, tuttavia la domanda giudiziale di parte attrice è sufficientemente larga da comprendere anche la domanda di risoluzione giudiziale.
La domanda, per quanto detto, è manifestamente fondata.
La norma (1455 c.c.) richiede che l'inadempimento sia di non scarsa importanza;
dunque, è sufficiente un inadempimento “medio”,
“normale”. L'inadempimento di FR non solo non è di scarsa importanza
(come da articolo 1455 c.c.) ma è grave. Si tratta di fatto di un abbandono di cantiere, in condizioni nelle quali non era possibile la pagina 7 di 22 abitabilità (non dunque un abbandono di cantiere prima delle ultime finiture); senza alcuna risposta alle richieste della parte attrice.
La risoluzione viene dunque qui disposta.
Come da punto 2 del dispositivo.
Le conseguenze della risoluzione
La risoluzione comporta la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Questo ultimo, infatti, è sempre previsto, sia nel caso di domanda di risoluzione sia di adempimento.
Occorre, in ragione della complessità delle domande attoree, distinguere le varie ipotesi.
La richiesta di restituzione, rispetto a quanto pagato all'architetto Per_1
Infondatezza
La parte attrice chiede la restituzione di quanto pagato all'architetto
. Si tratterebbe (pg. 7 del ricorso introduttivo) di un pagamento Per_1
non dovuto, per una duplicazione di tale pagamento.
La società FR, con lettera a documento 23, propose uno sconto, in un'ottica transattiva e parzialmente ammissiva (di “contenuto confessorio” parla il ricorso a pagina 8, riga terza).
La domanda è infondata.
Infatti, delle due l'una.
pagina 8 di 22 O si inquadra il caso come pagamento di indebito – questa, dalla narrazione attorea, la qualificazione maggiormente corretta – ed in tale caso la domanda andava rivolta al professionista arch. . Infatti, Per_1
da come sembra impostata la ricostruzione attorea, l'arch. ha Per_1
incassato somme che non doveva incassare. Il rapporto dell'attore era esclusivamente con FR, con un contratto omnicomprensivo di ogni costo
(“chiavi in mano”, come si usa dire;
o full service); la quale FR avrebbe dovuto poi pagare i professionisti, oltre che le imprese. L'arch. Per_1
pretese invece di essere pagata e, dunque, tale pagamento è indebito,
poiché non vi era un contratto fra l'attore e . La fattispecie, così Per_1
configurata (tale sembra il fatto come narrato da parte attrice), è dunque quella classica del pagamento di indebito, di cui all'articolo 2033
del codice civile.
Tuttavia, mentre il titolare del diritto alla restituzione è chi ha pagato indebitamente, la domanda va rivolta all'accipiens, cioè nel caso all'arch.
. E' l'accipiens dell'indebito ad essere a sua volta debitore della Per_1
restituzione; dunque, l'arch. e non certo a FR. Per_1
Né la lettera a documento 23 di parte attrice impegna FR, in relazione a tale pagamento di indebito. Parte attrice, nei suoi atti, parla di contenuto “confessorio” ma la confessione riguarda un fatto a sé
pagina 9 di 22 sfavorevole; non a sfavore dell'arch. . Peraltro, tale documento 23 Per_1
non può essere nemmeno qualificato come impegno fideiussorio (rispetto al debito di alla restituzione della somma indebita). Infatti, una Per_1
garanzia di tal tipo dovrebbe essere espressa, ai sensi dell'articolo 1937
c.c.; nel caso di specie, FR ha fatto una generica affermazione di scuse,
senza assumere alcun impegno in relazione al debito di verso Per_1
l'attore; ha proposto un generico sconto, un “venirsi incontro”.
La evidenza di quanto precede esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Le restituzioni
Come detto ed appunto come da norma, alla risoluzione si accompagna il diritto alle restituzioni.
Tutto quanto pagato a FR va dunque restituito.
Parte attrice ha pagato: o euro 6.006,67, con bonifico del giorno 28 settembre 2022 (data dell'ordine; valute successive), come da documento 6 di parte attrice;
o euro 201,30 in pari data, come da documento 7 di parte attrice;
o euro 2.598,13, con bonifico del giorno 8 giugno 2023, come da documento 11 di parte attrice;
o euro 461,05, con bonifico come da documento 11 di parte attrice;
pagina 10 di 22 o euro 1.558,79, con bonifico del 17 giugno 2023, come da documento 12 di parte attrice;
o euro 276,61, con bonifico del 17 giugno 2023, sempre a documento
12 di parte attrice;
o euro 2.443,92, con bonifico del 27 luglio 2023, come da documento
13 di parte attrice;
o euro 443,69, con bonifico del 27 luglio 2023, come da documento
13 di parte attrice;
o TOTALE EURO: EURO 13.990,16
Tale l'indebito che FR dovrebbe essere tenuta a restituire a parte attrice.
In relazione a tale somma, occorre effettuare due precisazioni, di cui alla successiva sezione di motivazione.
SEGUE Le restituzioni.
Di due questioni nascenti dalle difese di parte attrice: a) restituzione di
quanto effettivamente pagato e non della fattura; b) il
contro
-credito di
Controparte_1
Come detto nella precedente sezione di motivazione, la somma pagata, all'esito della risoluzione, è pari ad euro 13.990,16.
pagina 11 di 22 Rispetto a tale credito restitutorio, sono necessarie due precisazioni. Tali precisazioni nascono da specifiche modalità con cui la parte attrice ha inteso impostare la propria difesa.
In alcuni passi delle proprie difese, sembra che parte attrice sostenga come vi sia necessità di restituire non già l'esborso monetario, quale risultante dai bonifici;
quanto, piuttosto, il facciale della fattura, incluso lo sconto in fattura.
La somma versata è di euro 13.990,16. Tale è l'indebito e tale somma deve essere restituita.
Infatti, in relazione all'indebito, è quanto pagato che deve essere restituito, non già l'ammontare della fattura, poi scontata. La parte attrice, sia pure in modo non del tutto chiaro (pagina 6 del ricorso)
afferma come occorrerebbe fare riferimento al facciale della fattura, senza tenere conto del c.d. “sconto in fattura”.
La prospettazione di parte attrice è errata, quanto meno con riferimento alla obbligazione restitutoria. Infatti, la obbligazione restitutoria riguarda quanto si è pagato, non già i profili fiscali, nascenti dal c.d.
“sconto in fattura”. A seguito della risoluzione del contratto, si è infatti in presenza di una restituzione di indebito, poiché i pagamenti non han pagina 12 di 22 più titolo nel contratto, ormai caducato. Dunque, sono i pagamenti a dover essere restituiti: la somma di euro 13.990,16.
La parte attrice ipotizza un
contro
-fattuale (se FR “avesse adempiuto diligentemente e tempestivamente al contratto di appalto, il sig.
avrebbe certamente usufruito dello sconto del 50% in fattura Pt_1
avendone i requisiti”); tale ipotesi potrebbe rilevare, se la parte attrice avesse posto una specifica domanda di perdita di chance, in relazione a tali sconti fiscali;
domanda che non è presente.
In sede di restituzioni, va appunto restituito quanto pagato, non altro.
Seconda precisazione da fare è la seguente.
Con la risoluzione, la parte oggi attrice ha diritto alle restituzioni. Anche la parte FR avrebbe diritto alle restituzioni. Il punto è che tali restituzioni spettano nei limiti di lavori effettivamente eseguiti (Cass.
16291 del 2012 e 8103 del 2006), “nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio” come letteralmente nella prima sentenza citata 16291 cit..
Tale il dato derivante dal diritto sostanziale. L'articolo 20 del contratto ripete tale disciplina, quale emergente dal diritto sostanziale, già sopra si
è detto che tale norma, in realtà, esprime non già una clausola risolutiva espressa;
quanto, piuttosto, il contenuto dell'ordinamento.
pagina 13 di 22 Tale fattispecie, tuttavia, sul piano del diritto processuale, avrebbe dovuto essere allegata da FR. Mancando tale allegazione, parte attrice potrebbe, processualmente, pretendere la intera somma di euro 13.990,16.
E' stata tuttavia la stessa parte attrice ad allegare tale controcredito;
dunque, pur trattandosi di fattispecie modificativa della pretesa di parte attrice, non è stato il convenuto ad indicare quali parti dei lavori siano stati fatti e quali materiali pagati e consegnati (dunque, valori da sottrarre).
Ritiene tuttavia questo giudice che tale allegazione di parte attrice, pur
contra se, entri nel processo. Per due ragioni: in primo luogo, una volta che la allegazione è presente – pur effettuata dalla parte che non ne aveva onere – essa deve essere valutata;
in secondo luogo, la allegazione ha anche un significato abdicativo, di limitazione della domanda.
Viene dunque disposta condanna alle restituzioni, non già nella somma di euro 13.990,16; quanto nella minor somma di cui alla domanda (pg. 11 dell'atto introduttivo). La condanna vien dunque limitata ad euro
7.004,51. Infatti, nelle voci di cui alla domanda (4.571,14 + 2.433,37 +
1.560,00) questa ultima è la restituzione che si pretende dall'architetto e non le restituzioni che si pretendono da FR. La restituzione che Per_1
si pretende dall'arch. , per quanto detto sopra, non spetta. Per_1
pagina 14 di 22 Pertanto, la domanda verso FR è limitata, a titolo di restituzioni ad euro 4.571,14 + 2.433,37.
Dunque, alla parte FR, l'attore chiede: 4.571,14+2.433,37 = 7.004,51.
La parte attrice – esclusa la parte pagata a , per cui la domanda è Per_1
infondata – limita dunque la propria richiesta a FR ad euro 7.004,51;
ritenendo evidentemente che, rispetto alla integrale restituzione di euro
13.990,16, una parte vada riconosciuta come valore comunque acquisito dall'attore.
SEGUE le restituzioni: gli interessi
Vengono liquidati in sentenza.
La parte attrice non ha richiesto interessi nell'atto introduttivo;
non si legge la usuale formula “oltre interessi” o simili.
Ritiene questo giudice di aderire alla impostazione che ritiene possibile la liquidazione degli interessi, anche in ipotesi di mancata specifica domanda della parte. Gli interessi – sia ai sensi del primo comma sia ai sensi del quarto comma dell'articolo 1284 c.c. – sono un ammennicolo
naturale del credito, dunque sottratti al rigoroso principio della domanda di parte.
Ben è consapevole questo giudice della natura non incontroversa di questa impostazione;
che deve tuttavia ritenersi preferibile.
pagina 15 di 22 Gli interessi spettano nella misura maggiorata di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo. Il definitivo dispositivo di condanna, interessi inclusi, si legge dunque al punto 3 del dispositivo.
Il danno
Spetta il risarcimento del danno.
Anche in caso di risoluzione – come già più volte ribadito – esso spetta.
Non è danno, come afferma parte attrice nelle conclusioni, la somma di euro 531,36, per spese di avvio mediazione. Trattasi di una spesa, di cui oltre nella liquidazione delle spese.
E' altresì erroneo il calcolo dei danni, come effettuato da parte attrice.
La stessa, infatti, a pagina 10 ed 11 del ricorso, somma la penale (di cui al punto 7 del contratto) ed altri danni. Ora, se si applica la penale, non può sommarsi altro danno, per il disposto dell'articolo 1382 c.c.;
l'articolo 7 del contratto non prevede infatti la clausola di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1382 c.c. (la c.d. “salvezza del maggior danno”).
Pertanto, non è corretto sommare penale ed altri danni;
o, come in questo caso, semplicemente raddoppiare il computo emergente dalla applicazione della penale.
pagina 16 di 22 Il vero è, invece, che la penale in questo caso non è applicabile.
Se, infatti, si riguarda la lettera dell'articolo 7 del contratto, questo prevede una penale per il ritardo;
tuttavia, la fattispecie che ivi è disciplinata è quella di una ipotesi di consegna dei lavori con ritardo.
Dunque, in tale ipotesi, opera la penale. Non anche nel caso – se si vuole di maggiore gravità – per cui vi è stato l'abbandono del cantiere. Rispetto
a tale condotta, più grave, non ha nemmeno senso parlare di “ritardo”;
dunque non si rientra nella ipotesi disciplinata dalla penale.
In secondo luogo, la penale per il ritardo forfettizza il danno, per la ipotesi in cui il contraente fedele, nel caso l'attore opti per Pt_1
l'adempimento e non per la risoluzione;
in tale caso, l'adempimento tardivo impone il risarcimento e, in tale caso, il risarcimento è limitato alla penale.
Nel caso di specie, si è invece optato per la risoluzione, venendo dunque meno il titolo contrattuale.
In breve, la liquidazione del danno deve essere effettuata in via autonoma,
secondo le regole generali.
Giova il meccanismo equitativo.
Occorre tenere conto:
pagina 17 di 22 - Che si è in presenza di una famiglia, con minori;
dunque, con la necessità di collocare una intera famiglia e non un singolo, rispetto ad un immobile non agibile. Il tutto per il periodo in cui non vi era certezza se i lavori, comunque in grave ritardo, sarebbero ripresi;
nonché per il periodo successivo, in cui fu certo che FR non avrebbe più fatto nulla (grosso modo, novembre 2023). Il tutto fino a che, poi, la casa non fu resa quanto meno agibile.
- Al costo di cui al precedente alinea, va aggiunto il costo di trasferimento di effetti personali;
il tempo così perduto;
ecc.
- Delle ore di tempo perdute solo per tentare di riallacciare i rapporti con FR, come documentato.
- Delle ore di tempo perdute, come dichiarato in sede di libero interrogatorio, per sistemare nei limiti del possibile l'immobile, per così dire in economia;
una volta verificato che il cantiere era definitivamente abbandonato. Non si tiene conto, ai fini della liquidazione, di danni non patrimoniali, trattandosi di un disagio sicuramente rilevante per la famiglia e, tuttavia, non incidente su diritti fondamentali.
- Dei costi frizionali, relativi ad utenze, ecc.
pagina 18 di 22 In questo contesto – con gravissimi disagi per la famiglia, non economicamente rilevanti in via non patrimoniale;
ma, anche, con costi economicamente rilevanti per la incresciosa situazione – ritiene equo questo giudice liquidare la somma di euro 5.500,00, come liquidata alla attualità. Trattasi di una valutazione equitativa, che tiene conto di tutti i profili evidenziati sopra.
La liquidazione è alla attualità e dunque solo dalla attualità spettano gli interessi.
Come da punto 5 del dispositivo di questa sentenza.
Le spese di lite
Come per legge.
Ci si pone su valori leggermente inferiori ai medi, attesa la natura contumaciale della causa. Alcune difficoltà ricostruttive – che hanno reso la causa meno agevole – non mutano il quadro e sono da ricondurre in parte a scelte difensive.
Le anticipazioni comprendono: mediazione (531,36); pagamento contributo (264,00); nonché altre minori postali.
pagina 19 di 22 .oOo.
..ooOoo..
…oooOooo…
….ooooOoooo….
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8488/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
…oooOooo…
…oooOooo…
…oooOooo…
pagina 20 di 22 1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui alla motivazione che precede (come da quantificazione di cui al punto 3 ed al punto 5; con rigetto della domanda di cui al punto 4).
2. DISPONE LA RISOLUZIONE del contratto intercorso fra le odierne parti, nella versione originaria ed in tutte le successive modifiche.
3. CONDANNA la società convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di restituzioni, la somma di euro 7.004,51, con interessi di cui ad articolo
1284, quarto comma, c.c., correnti dalla domanda (notificazione dell'atto introduttivo) fino al saldo effettivo.
4. RESPINGE la domanda proposta da parte attrice, relativa alla restituzione di quanto pagato all'architetto dottoressa . Per_1
5. CONDANNA la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, danni che si liquidano in via equitativa ed alla attualità in euro 5.500,00, con interessi di cui ad articolo 1284, quarto comma c.c., correnti dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo effettivo.
pagina 21 di 22 6. CONDANNA la società convenuta al pagamento delle spese di lite;
le spese di lite si liquidano, per tutte le fasi, in: euro 6.200,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 810,74. Infine, IVA e
Cassa sulle prime due voci, IVA e Cassa se ed in quanto dovute in base al regime fiscale e previdenziale attoreo.
7. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 2 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8488/2024
promossa da:
pagina 1 di 22 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CEREDI GIULIA e dell'avv.
MACCAGNANI MASSIMO ( ) VIALE C.F._2
CARDUCCI N. 24 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA PREDOSA 1 40069 ZOLA PREDOSA,
presso il difensore avv. CEREDI GIULIA
ATTORE
contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 DICEMBRE
2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Ciò anche in mancanza di una ri-trascrizione delle stesse.
In tale udienza, la parte attrice richiamava memoria del giorno 11 dicembre 2024. Anche tali conclusioni del giorno 11 dicembre 2024,
dunque, sono da ritenersi qui richiamate.
pagina 2 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso con il rito semplificato.
Il signor nato a [...] il [...] (nel seguito anche Pt_1
il semplicemente) dichiarava, in atto introduttivo, di avere Pt_1
stipulato contratto con la convenuta (nel Controparte_1
seguito della sentenza: FR). In realtà, come da pp. 2 e 3 dell'atto introduttivo, si è in presenza di un primo contratto fra parte attrice e
FR, con lavori aggiuntivi ed alcune modificazioni del contratto. In ogni caso, i patti fra attore e FR sono indicati in ricorso;
ad un primo contratto, seguivano poi modifiche ed integrazioni.
Il effettuava alcuni pagamenti, come indicati al punto 8 Pt_1
dell'atto introduttivo, alle pp. 3 e 4 del medesimo atto. La convenuta iniziava con ritardo i lavori (luglio 2023). Effettuata la demolizione, tuttavia, i lavori si arrestavano e né in agosto né in settembre 2023 vi erano attività da parte di FR. Come l'attore ha raccontato in libero interrogatorio alla udienza del giorno 28 novembre 2024, di fatto vi è
stato un abbandono del cantiere, al punto che è stato lo stesso AN a procedere, in economia, nei lavori;
ciò anche al fine di trovare alloggio decoroso alla propria famiglia, dopo la sola demolizione da parte di FR.
pagina 3 di 22 Il così proseguiva l'atto introduttivo, si vedeva dunque Pt_1
obbligato ad intimare la risoluzione.
In presenza della risoluzione, la difesa effettuava, sempre in Pt_1
atto introduttivo, complessi conteggi, che portavano ad una richiesta di pagamento, in parte restitutoria, in parte per danni.
La convenuta restava contumace.
Nella udienza del 28 novembre 2024, si procedeva a libero interrogatorio.
La causa transitava alla udienza del giorno 19 dicembre 2024, per discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.. In quella udienza, il giudice non leggeva la sentenza immediatamente in udienza, alla luce dei conteggi da approfondire e non del tutto chiari in ricorso. La sentenza veniva dunque riservata, come da ultimo comma della stessa norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La posizione della parte attrice è estremamente solida in punto di fatto.
Ha stipulato un contratto con FR;
FR è rimasta inadempiente.
In punto di diritto, occorre invece dipanare le varie domande di parte attrice, poiché esse vanno ricondotte a diritto (da mihi factum;
dabo tibi ius); alcune di esse risultando infondate o comunque da ridimensionare.
pagina 4 di 22 Fermo dunque il fatto, occorre distinguere i vari profili di diritto in sezioni distinte della motivazione, come oltre.
La domanda di risoluzione
La domanda è fondata.
Di fronte all'inadempimento di FR – evidente e non discutibile, per quanto detto;
inoltre, con onere della prova (dell'adempimento) in capo a FR, prova mancata – l'attore ha due scelte: la manutenzione del contratto o la risoluzione, come da articolo 1453 c.c. (“a sua scelta”).
L'attore ha scelto la risoluzione;
non intende chiedere che proseguano i lavori da parte di FR, cioè non chiede l'adempimento. Rimane
comunque fermo il risarcimento del danno, su cui una successiva sezione di motivazione.
Vi è dunque domanda di risoluzione.
Occorre domandarsi quale sia il tipo di risoluzione che può essere qui disposta. La risoluzione, è noto, può essere giudiziale, ovvero essere anteriore al giudizio (ed in tale caso il giudice si limita ad accertare la avvenuta risoluzione, non a disporre la risoluzione). La risoluzione giudiziale è costitutiva; la risoluzione anteriore alla causa vede una sentenza dichiarativa di una risoluzione già avvenuta.
pagina 5 di 22 Mentre la risoluzione giudiziale è unitaria (1453 c.c.); la risoluzione anteriore alla causa vede tre istituti, previsti dagli artt. 1454, 1456 e
1457 c.c..
Nessuno di tali tre istituti è applicabile al caso di specie.
Non la diffida ad adempiere. Infatti, con l'atto a documento 16 (lettera 3
novembre 2023) non veniva concesso il termine della diffida;
ragioni garantistiche impongono che l'istituto di cui all'articolo 1454 c.c. veda sempre la intimazione, nonché la concessione di un congruo termine. Nel caso di specie, tale lettera a documento 16, inviata dalla difesa Pt_1
non rispetta i canoni dell'intimazione e diffida ad adempiere. Dunque,
non è applicabile l'articolo 1454 c.c.; non viene infatti intimato nulla ma solo comunicata la risoluzione, il che è incompatibile con l'istituto di cui all'articolo 1454 c.c..
Non è possibile parlare di termine essenziale, non essendovi termini essenziali ex 1457 c.c., previsti in contratto.
Sembra, dal tono della lettera a documento 16, che la parte attrice intendesse esercitare la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo
1456 c.c.; con riferimento all'articolo 20 del contratto.
Nemmeno in questa guisa può dirsi avvenuta la risoluzione anteriore alla causa. Infatti, le clausole risolutive, per essere tali, debbono avere una pagina 6 di 22 adeguata specificazione. Non è possibile indicare come clausola risolutiva in generale tutto il contenuto del contratto. L'articolo 20 del contratto, dunque, non può essere una clausola risolutiva;
se tale era la intenzione delle parti, essa è da ritenersi inefficace, poiché non si riferisce a questa o quella obbligazione ma a tutto il contenuto del contratto.
Qualsiasi fosse la intenzione delle parti nel predisporre tale articolo 20 del contratto, tale articolo non può essere una clausola risolutiva.
Piuttosto, tale clausola va intesa come clausola di stile, che richiama le regole civilistiche.
Escluso dunque che il contratto si sia già risolto, al momento della domanda giudiziale, tuttavia la domanda giudiziale di parte attrice è sufficientemente larga da comprendere anche la domanda di risoluzione giudiziale.
La domanda, per quanto detto, è manifestamente fondata.
La norma (1455 c.c.) richiede che l'inadempimento sia di non scarsa importanza;
dunque, è sufficiente un inadempimento “medio”,
“normale”. L'inadempimento di FR non solo non è di scarsa importanza
(come da articolo 1455 c.c.) ma è grave. Si tratta di fatto di un abbandono di cantiere, in condizioni nelle quali non era possibile la pagina 7 di 22 abitabilità (non dunque un abbandono di cantiere prima delle ultime finiture); senza alcuna risposta alle richieste della parte attrice.
La risoluzione viene dunque qui disposta.
Come da punto 2 del dispositivo.
Le conseguenze della risoluzione
La risoluzione comporta la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Questo ultimo, infatti, è sempre previsto, sia nel caso di domanda di risoluzione sia di adempimento.
Occorre, in ragione della complessità delle domande attoree, distinguere le varie ipotesi.
La richiesta di restituzione, rispetto a quanto pagato all'architetto Per_1
Infondatezza
La parte attrice chiede la restituzione di quanto pagato all'architetto
. Si tratterebbe (pg. 7 del ricorso introduttivo) di un pagamento Per_1
non dovuto, per una duplicazione di tale pagamento.
La società FR, con lettera a documento 23, propose uno sconto, in un'ottica transattiva e parzialmente ammissiva (di “contenuto confessorio” parla il ricorso a pagina 8, riga terza).
La domanda è infondata.
Infatti, delle due l'una.
pagina 8 di 22 O si inquadra il caso come pagamento di indebito – questa, dalla narrazione attorea, la qualificazione maggiormente corretta – ed in tale caso la domanda andava rivolta al professionista arch. . Infatti, Per_1
da come sembra impostata la ricostruzione attorea, l'arch. ha Per_1
incassato somme che non doveva incassare. Il rapporto dell'attore era esclusivamente con FR, con un contratto omnicomprensivo di ogni costo
(“chiavi in mano”, come si usa dire;
o full service); la quale FR avrebbe dovuto poi pagare i professionisti, oltre che le imprese. L'arch. Per_1
pretese invece di essere pagata e, dunque, tale pagamento è indebito,
poiché non vi era un contratto fra l'attore e . La fattispecie, così Per_1
configurata (tale sembra il fatto come narrato da parte attrice), è dunque quella classica del pagamento di indebito, di cui all'articolo 2033
del codice civile.
Tuttavia, mentre il titolare del diritto alla restituzione è chi ha pagato indebitamente, la domanda va rivolta all'accipiens, cioè nel caso all'arch.
. E' l'accipiens dell'indebito ad essere a sua volta debitore della Per_1
restituzione; dunque, l'arch. e non certo a FR. Per_1
Né la lettera a documento 23 di parte attrice impegna FR, in relazione a tale pagamento di indebito. Parte attrice, nei suoi atti, parla di contenuto “confessorio” ma la confessione riguarda un fatto a sé
pagina 9 di 22 sfavorevole; non a sfavore dell'arch. . Peraltro, tale documento 23 Per_1
non può essere nemmeno qualificato come impegno fideiussorio (rispetto al debito di alla restituzione della somma indebita). Infatti, una Per_1
garanzia di tal tipo dovrebbe essere espressa, ai sensi dell'articolo 1937
c.c.; nel caso di specie, FR ha fatto una generica affermazione di scuse,
senza assumere alcun impegno in relazione al debito di verso Per_1
l'attore; ha proposto un generico sconto, un “venirsi incontro”.
La evidenza di quanto precede esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Le restituzioni
Come detto ed appunto come da norma, alla risoluzione si accompagna il diritto alle restituzioni.
Tutto quanto pagato a FR va dunque restituito.
Parte attrice ha pagato: o euro 6.006,67, con bonifico del giorno 28 settembre 2022 (data dell'ordine; valute successive), come da documento 6 di parte attrice;
o euro 201,30 in pari data, come da documento 7 di parte attrice;
o euro 2.598,13, con bonifico del giorno 8 giugno 2023, come da documento 11 di parte attrice;
o euro 461,05, con bonifico come da documento 11 di parte attrice;
pagina 10 di 22 o euro 1.558,79, con bonifico del 17 giugno 2023, come da documento 12 di parte attrice;
o euro 276,61, con bonifico del 17 giugno 2023, sempre a documento
12 di parte attrice;
o euro 2.443,92, con bonifico del 27 luglio 2023, come da documento
13 di parte attrice;
o euro 443,69, con bonifico del 27 luglio 2023, come da documento
13 di parte attrice;
o TOTALE EURO: EURO 13.990,16
Tale l'indebito che FR dovrebbe essere tenuta a restituire a parte attrice.
In relazione a tale somma, occorre effettuare due precisazioni, di cui alla successiva sezione di motivazione.
SEGUE Le restituzioni.
Di due questioni nascenti dalle difese di parte attrice: a) restituzione di
quanto effettivamente pagato e non della fattura; b) il
contro
-credito di
Controparte_1
Come detto nella precedente sezione di motivazione, la somma pagata, all'esito della risoluzione, è pari ad euro 13.990,16.
pagina 11 di 22 Rispetto a tale credito restitutorio, sono necessarie due precisazioni. Tali precisazioni nascono da specifiche modalità con cui la parte attrice ha inteso impostare la propria difesa.
In alcuni passi delle proprie difese, sembra che parte attrice sostenga come vi sia necessità di restituire non già l'esborso monetario, quale risultante dai bonifici;
quanto, piuttosto, il facciale della fattura, incluso lo sconto in fattura.
La somma versata è di euro 13.990,16. Tale è l'indebito e tale somma deve essere restituita.
Infatti, in relazione all'indebito, è quanto pagato che deve essere restituito, non già l'ammontare della fattura, poi scontata. La parte attrice, sia pure in modo non del tutto chiaro (pagina 6 del ricorso)
afferma come occorrerebbe fare riferimento al facciale della fattura, senza tenere conto del c.d. “sconto in fattura”.
La prospettazione di parte attrice è errata, quanto meno con riferimento alla obbligazione restitutoria. Infatti, la obbligazione restitutoria riguarda quanto si è pagato, non già i profili fiscali, nascenti dal c.d.
“sconto in fattura”. A seguito della risoluzione del contratto, si è infatti in presenza di una restituzione di indebito, poiché i pagamenti non han pagina 12 di 22 più titolo nel contratto, ormai caducato. Dunque, sono i pagamenti a dover essere restituiti: la somma di euro 13.990,16.
La parte attrice ipotizza un
contro
-fattuale (se FR “avesse adempiuto diligentemente e tempestivamente al contratto di appalto, il sig.
avrebbe certamente usufruito dello sconto del 50% in fattura Pt_1
avendone i requisiti”); tale ipotesi potrebbe rilevare, se la parte attrice avesse posto una specifica domanda di perdita di chance, in relazione a tali sconti fiscali;
domanda che non è presente.
In sede di restituzioni, va appunto restituito quanto pagato, non altro.
Seconda precisazione da fare è la seguente.
Con la risoluzione, la parte oggi attrice ha diritto alle restituzioni. Anche la parte FR avrebbe diritto alle restituzioni. Il punto è che tali restituzioni spettano nei limiti di lavori effettivamente eseguiti (Cass.
16291 del 2012 e 8103 del 2006), “nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio” come letteralmente nella prima sentenza citata 16291 cit..
Tale il dato derivante dal diritto sostanziale. L'articolo 20 del contratto ripete tale disciplina, quale emergente dal diritto sostanziale, già sopra si
è detto che tale norma, in realtà, esprime non già una clausola risolutiva espressa;
quanto, piuttosto, il contenuto dell'ordinamento.
pagina 13 di 22 Tale fattispecie, tuttavia, sul piano del diritto processuale, avrebbe dovuto essere allegata da FR. Mancando tale allegazione, parte attrice potrebbe, processualmente, pretendere la intera somma di euro 13.990,16.
E' stata tuttavia la stessa parte attrice ad allegare tale controcredito;
dunque, pur trattandosi di fattispecie modificativa della pretesa di parte attrice, non è stato il convenuto ad indicare quali parti dei lavori siano stati fatti e quali materiali pagati e consegnati (dunque, valori da sottrarre).
Ritiene tuttavia questo giudice che tale allegazione di parte attrice, pur
contra se, entri nel processo. Per due ragioni: in primo luogo, una volta che la allegazione è presente – pur effettuata dalla parte che non ne aveva onere – essa deve essere valutata;
in secondo luogo, la allegazione ha anche un significato abdicativo, di limitazione della domanda.
Viene dunque disposta condanna alle restituzioni, non già nella somma di euro 13.990,16; quanto nella minor somma di cui alla domanda (pg. 11 dell'atto introduttivo). La condanna vien dunque limitata ad euro
7.004,51. Infatti, nelle voci di cui alla domanda (4.571,14 + 2.433,37 +
1.560,00) questa ultima è la restituzione che si pretende dall'architetto e non le restituzioni che si pretendono da FR. La restituzione che Per_1
si pretende dall'arch. , per quanto detto sopra, non spetta. Per_1
pagina 14 di 22 Pertanto, la domanda verso FR è limitata, a titolo di restituzioni ad euro 4.571,14 + 2.433,37.
Dunque, alla parte FR, l'attore chiede: 4.571,14+2.433,37 = 7.004,51.
La parte attrice – esclusa la parte pagata a , per cui la domanda è Per_1
infondata – limita dunque la propria richiesta a FR ad euro 7.004,51;
ritenendo evidentemente che, rispetto alla integrale restituzione di euro
13.990,16, una parte vada riconosciuta come valore comunque acquisito dall'attore.
SEGUE le restituzioni: gli interessi
Vengono liquidati in sentenza.
La parte attrice non ha richiesto interessi nell'atto introduttivo;
non si legge la usuale formula “oltre interessi” o simili.
Ritiene questo giudice di aderire alla impostazione che ritiene possibile la liquidazione degli interessi, anche in ipotesi di mancata specifica domanda della parte. Gli interessi – sia ai sensi del primo comma sia ai sensi del quarto comma dell'articolo 1284 c.c. – sono un ammennicolo
naturale del credito, dunque sottratti al rigoroso principio della domanda di parte.
Ben è consapevole questo giudice della natura non incontroversa di questa impostazione;
che deve tuttavia ritenersi preferibile.
pagina 15 di 22 Gli interessi spettano nella misura maggiorata di cui all'articolo 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo. Il definitivo dispositivo di condanna, interessi inclusi, si legge dunque al punto 3 del dispositivo.
Il danno
Spetta il risarcimento del danno.
Anche in caso di risoluzione – come già più volte ribadito – esso spetta.
Non è danno, come afferma parte attrice nelle conclusioni, la somma di euro 531,36, per spese di avvio mediazione. Trattasi di una spesa, di cui oltre nella liquidazione delle spese.
E' altresì erroneo il calcolo dei danni, come effettuato da parte attrice.
La stessa, infatti, a pagina 10 ed 11 del ricorso, somma la penale (di cui al punto 7 del contratto) ed altri danni. Ora, se si applica la penale, non può sommarsi altro danno, per il disposto dell'articolo 1382 c.c.;
l'articolo 7 del contratto non prevede infatti la clausola di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1382 c.c. (la c.d. “salvezza del maggior danno”).
Pertanto, non è corretto sommare penale ed altri danni;
o, come in questo caso, semplicemente raddoppiare il computo emergente dalla applicazione della penale.
pagina 16 di 22 Il vero è, invece, che la penale in questo caso non è applicabile.
Se, infatti, si riguarda la lettera dell'articolo 7 del contratto, questo prevede una penale per il ritardo;
tuttavia, la fattispecie che ivi è disciplinata è quella di una ipotesi di consegna dei lavori con ritardo.
Dunque, in tale ipotesi, opera la penale. Non anche nel caso – se si vuole di maggiore gravità – per cui vi è stato l'abbandono del cantiere. Rispetto
a tale condotta, più grave, non ha nemmeno senso parlare di “ritardo”;
dunque non si rientra nella ipotesi disciplinata dalla penale.
In secondo luogo, la penale per il ritardo forfettizza il danno, per la ipotesi in cui il contraente fedele, nel caso l'attore opti per Pt_1
l'adempimento e non per la risoluzione;
in tale caso, l'adempimento tardivo impone il risarcimento e, in tale caso, il risarcimento è limitato alla penale.
Nel caso di specie, si è invece optato per la risoluzione, venendo dunque meno il titolo contrattuale.
In breve, la liquidazione del danno deve essere effettuata in via autonoma,
secondo le regole generali.
Giova il meccanismo equitativo.
Occorre tenere conto:
pagina 17 di 22 - Che si è in presenza di una famiglia, con minori;
dunque, con la necessità di collocare una intera famiglia e non un singolo, rispetto ad un immobile non agibile. Il tutto per il periodo in cui non vi era certezza se i lavori, comunque in grave ritardo, sarebbero ripresi;
nonché per il periodo successivo, in cui fu certo che FR non avrebbe più fatto nulla (grosso modo, novembre 2023). Il tutto fino a che, poi, la casa non fu resa quanto meno agibile.
- Al costo di cui al precedente alinea, va aggiunto il costo di trasferimento di effetti personali;
il tempo così perduto;
ecc.
- Delle ore di tempo perdute solo per tentare di riallacciare i rapporti con FR, come documentato.
- Delle ore di tempo perdute, come dichiarato in sede di libero interrogatorio, per sistemare nei limiti del possibile l'immobile, per così dire in economia;
una volta verificato che il cantiere era definitivamente abbandonato. Non si tiene conto, ai fini della liquidazione, di danni non patrimoniali, trattandosi di un disagio sicuramente rilevante per la famiglia e, tuttavia, non incidente su diritti fondamentali.
- Dei costi frizionali, relativi ad utenze, ecc.
pagina 18 di 22 In questo contesto – con gravissimi disagi per la famiglia, non economicamente rilevanti in via non patrimoniale;
ma, anche, con costi economicamente rilevanti per la incresciosa situazione – ritiene equo questo giudice liquidare la somma di euro 5.500,00, come liquidata alla attualità. Trattasi di una valutazione equitativa, che tiene conto di tutti i profili evidenziati sopra.
La liquidazione è alla attualità e dunque solo dalla attualità spettano gli interessi.
Come da punto 5 del dispositivo di questa sentenza.
Le spese di lite
Come per legge.
Ci si pone su valori leggermente inferiori ai medi, attesa la natura contumaciale della causa. Alcune difficoltà ricostruttive – che hanno reso la causa meno agevole – non mutano il quadro e sono da ricondurre in parte a scelte difensive.
Le anticipazioni comprendono: mediazione (531,36); pagamento contributo (264,00); nonché altre minori postali.
pagina 19 di 22 .oOo.
..ooOoo..
…oooOooo…
….ooooOoooo….
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8488/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
…oooOooo…
…oooOooo…
…oooOooo…
pagina 20 di 22 1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui alla motivazione che precede (come da quantificazione di cui al punto 3 ed al punto 5; con rigetto della domanda di cui al punto 4).
2. DISPONE LA RISOLUZIONE del contratto intercorso fra le odierne parti, nella versione originaria ed in tutte le successive modifiche.
3. CONDANNA la società convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di restituzioni, la somma di euro 7.004,51, con interessi di cui ad articolo
1284, quarto comma, c.c., correnti dalla domanda (notificazione dell'atto introduttivo) fino al saldo effettivo.
4. RESPINGE la domanda proposta da parte attrice, relativa alla restituzione di quanto pagato all'architetto dottoressa . Per_1
5. CONDANNA la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, danni che si liquidano in via equitativa ed alla attualità in euro 5.500,00, con interessi di cui ad articolo 1284, quarto comma c.c., correnti dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo effettivo.
pagina 21 di 22 6. CONDANNA la società convenuta al pagamento delle spese di lite;
le spese di lite si liquidano, per tutte le fasi, in: euro 6.200,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 810,74. Infine, IVA e
Cassa sulle prime due voci, IVA e Cassa se ed in quanto dovute in base al regime fiscale e previdenziale attoreo.
7. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 2 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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