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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6079/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_1
Avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta,
Opponenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
[...]
delegato Dott.ssa Simona Del Conte,
Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
La VIII , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
con ricorso depositato il 14.2.2017 (come da nota dei ricorrenti depositata il 13.6.2018)
[...]
hanno interposto opposizione, innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Bari, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 1009 emessa dalla di il Controparte_3 CP_2
28.9.2014 e notificata il 20.10.2016 a mezzo della quale veniva ingiunto a Parte_1
e, in qualità di obbligato in solido, alla VIII Parte_1
il pagamento della somma di euro 13.465,40 (comprensiva di spese di notifica di euro
[...]
15,40) per la violazione delle seguenti disposizioni:
Pag. 1 a 6 A) Art. 3, comma 3 della legge 23/4/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 04/11/2010 n. 183, in vigore dal 24/11/2010, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
[...]
(per la giornata del 24/8/2013), (per la giornata del Parte_2 Persona_1
24/8/2013), (per la giornata del 24/8/2013) (per la giornata Controparte_4 Persona_2
del 24/8/2013), (per la giornata del 24/8/2013), (occupato Persona_3 Parte_3
dal 17/8/2013 al 24/8/2013 per un totale di 2gg. lavorative) e (per la giornata Parte_4
del 24/8/2013) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
B) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.Lgs 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5 lettere a) e b), Legge
n. 183/2010, poiché in qualità di datore di lavoro pubblico (ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01) o in qualità di datore di lavoro privato, non ha consegnato ai lavoratori sopra indicati, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996; oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo, 26 maggio 1997, n°
152.
In particolare, gli opponenti, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo:
- che l'ordinanza ingiunzione de qua, notificata il 20.10.2016 e già opposta con ricorso amministrativo del 17.11.2016, è stata, in seguito, tempestivamente impugnata in via giurisdizionale, entro il termine di 30 gg. dal silenzio-rigetto formatosi in sede amministrativa il 16.1.2017;
- l'inapplicabilità della sanzione prevista all'art 4 c. 3 della legge n. 183/2010, stante l'immediata regolarizzazione di tutti i lavoratori indicati nel provvedimento, in ottemperanza al dettato normativo di cui al c. 4 del medesimo articolo;
- l'erronea normativa sanzionatoria applicata, dovendosi applicare la sola sanzione relativa alla fattispecie regolata dall'art.
4-bis comma 2 del D.lgs 181/00.
- l'inconferenza rispetto alla fattispecie in esame delle sanzioni comminate al punto B) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con decreto depositato il 10.3.2017 il G.L. assegnatario del procedimento, ritenendo la controversia ascrivibile alla sfera di attribuzioni della Sezione Civile del Tribunale, ha rimesso
Pag. 2 a 6 gli atti al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del 21.3.2017 lo ha assegnato alla Sezione III civile, previa iscrizione dello stesso nel ruolo generale degli affari civili contenziosi ordinari.
Con decreto depositato l'1.6.2017 è stata fissata l'udienza di prima comparizione, con contestuale rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In data 9.10.2017 si è costituito in giudizio l' Controparte_2 resistendo al ricorso e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso poiché tardivo e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate il 16.2.2024 gli opponenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'intervenuta novazione del rapporto in sede esattoriale, stante l'emissione, sulla scorta dell'ordinanza impugnata, di cartella esattoriale rientrata, in seguito, nell'ambito di misure di definizione agevolata dei carichi affidati all' (c.d. “rottamazione”) e, a partire dalle note depositate Controparte_5 il 10.4.2024, hanno chiesto in via subordinata l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa – pervenuta sul ruolo dello scrivente il 20.9.2021 – è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 19.3.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte opposta.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opposta, preso atto del deposito del ricorso in sede giurisdizionale avvenuto in data 14.2.2017, questo sarebbe tardivo poiché proposto oltre il termine di 30 gg. previsto dall'art 16 D.Lgs. 124/2004, così come modificato dalla riforma introdotta con il D.Lgs 149/2015 ed entrata in vigore l'1.1.2017, data considerata quale dies a quo per impugnare davanti al Tribunale le ordinanze ingiunzione già oggetto, come nel caso di specie, di ricorso amministrativo ancora pendente all'1.1.2017.
Sul punto, occorre osservare che l'entrata in vigore dall'1.1.2017 della suddetta riforma ha fatto sì che per le impugnative avverso le ordinanze ingiunzioni si creasse una dicotomia temporale:
Pag. 3 a 6 - per le ordinanze ingiunzioni notificate antecedentemente all'1.1.2017 era prevista l'impugnazione in via amministrativa, con formazione del silenzio rigetto trascorsi 60 giorni e possibilità di impugnazione giudiziaria, nei trenta giorni successivi;
- per le ordinanze ingiunzioni notificate dopo il 1.1.2017 vi era unicamente la possibilità di impugnazione giudiziale entro 30 giorni.
In assenza di una normativa transitoria, l' con circolare del Controparte_6
29.12.2016, richiamata da parte opposta, ha operato una scissione tra i ricorsi amministrativi iniziati e conclusisi, sotto la vigenza della vecchia normativa, ed i ricorsi iniziati e non definiti nel medesimo periodo di tempo, ritenendo i primi, ammissibili e regolati dalla disciplina ante riforma, ed i secondi improcedibili, con possibilità di esperire il ricorso giudiziale nel termine di 30 giorni a decorrere dal 1.1.2017.
Invero, tali linee guida, essendo contenute in un atto privo di natura normativa, neanche regolamentare, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinati esclusivamente ad esercitare una mera funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti
(cfr. in tal senso Cass. n. 23031/2007).
Nel caso de quo, gli opponenti, nel rispetto delle indicazioni contenute nella stessa ordinanza ingiunzione, hanno impugnato il provvedimento in sede amministrativa, sicché - in assenza di decisione dell'autorità amministrativa e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte in uno con una corretta applicazione del principio del legittimo affidamento (l'introduzione delle suddette linee guida non era legittimamente prevedibile al momento della proposizione del ricorso amministrativo) - deve ritenersi che abbiano tempestivamente introdotto il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni dalla formazione, in data 16.1.2017, del silenzio-rigetto.
Scendendo nel merito, va osservato che l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i seguenti motivi.
In primo luogo, non può essere dichiarata, come richiesto da parte opponente, la cessazione della materia del contendere, poiché l'emissione della cartella esattoriale attiene alla fase esecutiva della pretesa creditoria, mentre il presente giudizio verte sull'accertamento della legittimità del titolo fondante la suddetta pretesa.
Passando alla disamina dei singoli motivi di impugnazione, non meritano accoglimento le doglianze di parte opponente in ordine all'applicabilità della sanzione prevista all'art 4 c. 3 della legge n. 183/2010.
Pag. 4 a 6 Invero, la predetta norma punisce l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e il comma 4 del medesimo articolo, richiamato dai ricorrenti, prevede che le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Nella specie, i militari della Guardia di Finanza nell'accesso ispettivo eseguito in data
24.8.2013 hanno accertato che nessun adempimento di legge era stato assolto dagli opponenti precedentemente all'impiego dei sette lavoratori coinvolti nell'accertamento.
D'altra parte, gli stessi modelli Uni-lav prodotti dai ricorrenti dimostrano che le comunicazioni di assunzione furono effettuate il giorno successivo all'accesso ispettivo, ossia in data 25.8.2013. (cfr. all. n. 6 fasc. ricorrenti).
Né, tantomeno, le buste paga consegnate ai lavoratori e versate in atti (cfr. all. n. 6 fasc. ricorrenti) possono ritenersi dirimenti in ordine alla prova della precedente esecuzione dei prescritti adempimenti normativi.
Parimenti infondati risultano i restanti motivi di impugnazione, i quali, tra l'altro, prospettano ragioni di doglianza contradditorie, giacché gli opponenti rilevano l'applicabilità al caso de quo della sola sanzione prevista in ordine alla fattispecie regolata dall'art.
4-bis comma 2 del
D.lgs 181/00, illecito contestato alla lettera B) del provvedimento impugnato, salvo, poi, lamentare l'inconferenza della medesima sanzione.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che alla lettera B) dell'ordinanza ingiunzione opposta viene contestata la mancata consegna ai lavoratori del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro (contratto di lavoro o copia del modello Uni-lav di assunzione).
Ebbene, siffatta violazione è stata confermata dagli stessi lavoratori coinvolti nell'accertamento, che al momento dell'accesso ispettivo dichiaravano di non aver ricevuto la lettera di assunzione (cfr. all n. 8 fasc. parte opposta), né, in alternativa potevano aver ricevuto la copia del modello Uni-lav, stante l'avvenuta comunicazione dello stesso solo il giorno successivo alla visita ispettiva.
Tanto dimostra la fondatezza dalla sanzione irrogata alla lettera B) del provvedimento opposto, che va a sommarsi alla maxisanzione da lavoro nero, di cui alla lettera A) dello stesso provvedimento, poiché afferenti distinte fattispecie di illecito relative all'irregolare costituzione dei dedotti rapporti di lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, sussistono le violazioni contestate ed indicate nell'ordinanza ingiunzione opposta, sicché l'opposizione va rigettata.
Pag. 5 a 6 Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. limitatamente ai compensi (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale;
con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.lgs. n. 149/2015), in assenza di dimostrazione di esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la , e Parte_1 Parte_1
in solido fra loro, a rifondere in favore dell' Parte_1 [...]
le spese processuali liquidate in euro 2.030,80 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6079/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente tra:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e con il patrocinio degli Parte_1 Parte_1
Avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta,
Opponenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario
[...]
delegato Dott.ssa Simona Del Conte,
Opposto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132
c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
La VIII , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
con ricorso depositato il 14.2.2017 (come da nota dei ricorrenti depositata il 13.6.2018)
[...]
hanno interposto opposizione, innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Bari, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 1009 emessa dalla di il Controparte_3 CP_2
28.9.2014 e notificata il 20.10.2016 a mezzo della quale veniva ingiunto a Parte_1
e, in qualità di obbligato in solido, alla VIII Parte_1
il pagamento della somma di euro 13.465,40 (comprensiva di spese di notifica di euro
[...]
15,40) per la violazione delle seguenti disposizioni:
Pag. 1 a 6 A) Art. 3, comma 3 della legge 23/4/2002 n. 73, come sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge 04/11/2010 n. 183, in vigore dal 24/11/2010, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
[...]
(per la giornata del 24/8/2013), (per la giornata del Parte_2 Persona_1
24/8/2013), (per la giornata del 24/8/2013) (per la giornata Controparte_4 Persona_2
del 24/8/2013), (per la giornata del 24/8/2013), (occupato Persona_3 Parte_3
dal 17/8/2013 al 24/8/2013 per un totale di 2gg. lavorative) e (per la giornata Parte_4
del 24/8/2013) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
B) Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.Lgs 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5 lettere a) e b), Legge
n. 183/2010, poiché in qualità di datore di lavoro pubblico (ad eccezione del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01) o in qualità di datore di lavoro privato, non ha consegnato ai lavoratori sopra indicati, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996; oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, non ha consegnato copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo, 26 maggio 1997, n°
152.
In particolare, gli opponenti, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione opposta, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo:
- che l'ordinanza ingiunzione de qua, notificata il 20.10.2016 e già opposta con ricorso amministrativo del 17.11.2016, è stata, in seguito, tempestivamente impugnata in via giurisdizionale, entro il termine di 30 gg. dal silenzio-rigetto formatosi in sede amministrativa il 16.1.2017;
- l'inapplicabilità della sanzione prevista all'art 4 c. 3 della legge n. 183/2010, stante l'immediata regolarizzazione di tutti i lavoratori indicati nel provvedimento, in ottemperanza al dettato normativo di cui al c. 4 del medesimo articolo;
- l'erronea normativa sanzionatoria applicata, dovendosi applicare la sola sanzione relativa alla fattispecie regolata dall'art.
4-bis comma 2 del D.lgs 181/00.
- l'inconferenza rispetto alla fattispecie in esame delle sanzioni comminate al punto B) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con decreto depositato il 10.3.2017 il G.L. assegnatario del procedimento, ritenendo la controversia ascrivibile alla sfera di attribuzioni della Sezione Civile del Tribunale, ha rimesso
Pag. 2 a 6 gli atti al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del 21.3.2017 lo ha assegnato alla Sezione III civile, previa iscrizione dello stesso nel ruolo generale degli affari civili contenziosi ordinari.
Con decreto depositato l'1.6.2017 è stata fissata l'udienza di prima comparizione, con contestuale rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In data 9.10.2017 si è costituito in giudizio l' Controparte_2 resistendo al ricorso e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso poiché tardivo e, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate il 16.2.2024 gli opponenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dell'intervenuta novazione del rapporto in sede esattoriale, stante l'emissione, sulla scorta dell'ordinanza impugnata, di cartella esattoriale rientrata, in seguito, nell'ambito di misure di definizione agevolata dei carichi affidati all' (c.d. “rottamazione”) e, a partire dalle note depositate Controparte_5 il 10.4.2024, hanno chiesto in via subordinata l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa – pervenuta sul ruolo dello scrivente il 20.9.2021 – è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 19.3.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte opposta.
In particolare, secondo la prospettazione di parte opposta, preso atto del deposito del ricorso in sede giurisdizionale avvenuto in data 14.2.2017, questo sarebbe tardivo poiché proposto oltre il termine di 30 gg. previsto dall'art 16 D.Lgs. 124/2004, così come modificato dalla riforma introdotta con il D.Lgs 149/2015 ed entrata in vigore l'1.1.2017, data considerata quale dies a quo per impugnare davanti al Tribunale le ordinanze ingiunzione già oggetto, come nel caso di specie, di ricorso amministrativo ancora pendente all'1.1.2017.
Sul punto, occorre osservare che l'entrata in vigore dall'1.1.2017 della suddetta riforma ha fatto sì che per le impugnative avverso le ordinanze ingiunzioni si creasse una dicotomia temporale:
Pag. 3 a 6 - per le ordinanze ingiunzioni notificate antecedentemente all'1.1.2017 era prevista l'impugnazione in via amministrativa, con formazione del silenzio rigetto trascorsi 60 giorni e possibilità di impugnazione giudiziaria, nei trenta giorni successivi;
- per le ordinanze ingiunzioni notificate dopo il 1.1.2017 vi era unicamente la possibilità di impugnazione giudiziale entro 30 giorni.
In assenza di una normativa transitoria, l' con circolare del Controparte_6
29.12.2016, richiamata da parte opposta, ha operato una scissione tra i ricorsi amministrativi iniziati e conclusisi, sotto la vigenza della vecchia normativa, ed i ricorsi iniziati e non definiti nel medesimo periodo di tempo, ritenendo i primi, ammissibili e regolati dalla disciplina ante riforma, ed i secondi improcedibili, con possibilità di esperire il ricorso giudiziale nel termine di 30 giorni a decorrere dal 1.1.2017.
Invero, tali linee guida, essendo contenute in un atto privo di natura normativa, neanche regolamentare, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinati esclusivamente ad esercitare una mera funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti
(cfr. in tal senso Cass. n. 23031/2007).
Nel caso de quo, gli opponenti, nel rispetto delle indicazioni contenute nella stessa ordinanza ingiunzione, hanno impugnato il provvedimento in sede amministrativa, sicché - in assenza di decisione dell'autorità amministrativa e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte in uno con una corretta applicazione del principio del legittimo affidamento (l'introduzione delle suddette linee guida non era legittimamente prevedibile al momento della proposizione del ricorso amministrativo) - deve ritenersi che abbiano tempestivamente introdotto il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni dalla formazione, in data 16.1.2017, del silenzio-rigetto.
Scendendo nel merito, va osservato che l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i seguenti motivi.
In primo luogo, non può essere dichiarata, come richiesto da parte opponente, la cessazione della materia del contendere, poiché l'emissione della cartella esattoriale attiene alla fase esecutiva della pretesa creditoria, mentre il presente giudizio verte sull'accertamento della legittimità del titolo fondante la suddetta pretesa.
Passando alla disamina dei singoli motivi di impugnazione, non meritano accoglimento le doglianze di parte opponente in ordine all'applicabilità della sanzione prevista all'art 4 c. 3 della legge n. 183/2010.
Pag. 4 a 6 Invero, la predetta norma punisce l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e il comma 4 del medesimo articolo, richiamato dai ricorrenti, prevede che le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
Nella specie, i militari della Guardia di Finanza nell'accesso ispettivo eseguito in data
24.8.2013 hanno accertato che nessun adempimento di legge era stato assolto dagli opponenti precedentemente all'impiego dei sette lavoratori coinvolti nell'accertamento.
D'altra parte, gli stessi modelli Uni-lav prodotti dai ricorrenti dimostrano che le comunicazioni di assunzione furono effettuate il giorno successivo all'accesso ispettivo, ossia in data 25.8.2013. (cfr. all. n. 6 fasc. ricorrenti).
Né, tantomeno, le buste paga consegnate ai lavoratori e versate in atti (cfr. all. n. 6 fasc. ricorrenti) possono ritenersi dirimenti in ordine alla prova della precedente esecuzione dei prescritti adempimenti normativi.
Parimenti infondati risultano i restanti motivi di impugnazione, i quali, tra l'altro, prospettano ragioni di doglianza contradditorie, giacché gli opponenti rilevano l'applicabilità al caso de quo della sola sanzione prevista in ordine alla fattispecie regolata dall'art.
4-bis comma 2 del
D.lgs 181/00, illecito contestato alla lettera B) del provvedimento impugnato, salvo, poi, lamentare l'inconferenza della medesima sanzione.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che alla lettera B) dell'ordinanza ingiunzione opposta viene contestata la mancata consegna ai lavoratori del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro (contratto di lavoro o copia del modello Uni-lav di assunzione).
Ebbene, siffatta violazione è stata confermata dagli stessi lavoratori coinvolti nell'accertamento, che al momento dell'accesso ispettivo dichiaravano di non aver ricevuto la lettera di assunzione (cfr. all n. 8 fasc. parte opposta), né, in alternativa potevano aver ricevuto la copia del modello Uni-lav, stante l'avvenuta comunicazione dello stesso solo il giorno successivo alla visita ispettiva.
Tanto dimostra la fondatezza dalla sanzione irrogata alla lettera B) del provvedimento opposto, che va a sommarsi alla maxisanzione da lavoro nero, di cui alla lettera A) dello stesso provvedimento, poiché afferenti distinte fattispecie di illecito relative all'irregolare costituzione dei dedotti rapporti di lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, sussistono le violazioni contestate ed indicate nell'ordinanza ingiunzione opposta, sicché l'opposizione va rigettata.
Pag. 5 a 6 Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. limitatamente ai compensi (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale;
con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.lgs. n. 149/2015), in assenza di dimostrazione di esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna la , e Parte_1 Parte_1
in solido fra loro, a rifondere in favore dell' Parte_1 [...]
le spese processuali liquidate in euro 2.030,80 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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