Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 24 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 21 giugno 2023
Parere definitivo 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2022
N. 01851/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA EM AR, rappresentata e difesa dall'avvocato US Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela IA Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MM ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
nei confronti
MA OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
US NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Maggiore, Egidio Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IN MM, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Roccaforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della D.D. n. 9672/2021 Reg. Generale e n. 336 Reg. Area del 28.12.2021 del Comune di Taranto – Direzione AA.GG. Affari Legali Legalità e Trasparenza Albo Notifiche Archivio Generale Protocollo Generale Risorse Umane – mai notificata e pubblicata il 28/12/2021- di approvazione della graduatoria finale di merito e dichiarazione vincitori del concorso relativo alla “Progressione verticale di personale interno di Cat. C mediante procedura comparativa per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Cat. D – Pos. Econ. 1^ - Profilo Ufficiale di Vigile Urbano”, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione n. 8 con il punteggio di 16,50 anziché in posizione n. 1 con il punteggio di 24,00 ovvero con il punteggio di 23,00 o nella posizione consequenziale al suddetto punteggio; ovvero, in subordine, in posizione n. 2 con il punteggio di 22,50 o nella posizione consequenziale al suddetto punteggio; ovvero, in via ancor più subordinata, in posizione n. 2 con il punteggio di 21,50 o nella posizione consequenziale al suddetto punteggio,
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 7.6.2022,
per l’annullamento della nota Prot. n. 0056632/2022 del 29.03.2022, contenente la relazione trasmessa dal Comandante della P.L. al Comune di Taranto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto, MA OZ, ND MA, US NA, IN MM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Misserini per la parte ricorrente, avv. T. ZI, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero, G. Liuzzi, per il Comune di Taranto, avv. M. Roccaforte, avv. D. Maggiore, avv. A. Caggiula, avv. G. Prete per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che ha preso parte alla “ Procedura comparativa per la progressione verticale di personale interno di Cat. C ”, indetta dal Comune di Taranto per la “ Copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Cat. D – Profilo di Ufficiale di Vigile Urbano ” – ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 7.6.2022 gli atti in epigrafe, tra cui la D.D. n. 9672/2021, di approvazione della graduatoria, nella parte in cui la stessa è stata collocata, su di un totale di venti candidati idonei, in 8° posizione, con un punteggio complessivo di 16,50 punti.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 97 Cost, 1 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio.
In subordine, ha chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i controinteressati MM, MA, OZ e NA hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, anche a seguito dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il controinteressato MA ha altresì eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’ulteriore controinteressata MM, nella parte in cui tale gravame mira ad annullare gli
atti concorsuali a cagione del mancato riconoscimento degli ulteriori punteggi per titoli ed incarichi; b) l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dai controinteressati NA e OZ.
All’udienza pubblica del 16.11.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso principale e i motivi aggiunti, in relazione ai dedotti motivi di gravame, sono infondati, e vanno dunque rigettati.
3. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce che la lex specialis avrebbe previsto un differente criterio di valutazione dei titoli e degli incarichi di servizio. In particolare, ad avviso del ricorrente, la DGC n. 409/21 avrebbe limitato la sfera di valutabilità ed il relativo sbarramento
temporale (tre anni) con esclusivo riferimento ai titoli di servizio, nel mentre l’avviso pubblico avrebbe affiancato al genus “ titoli di servizio ”, anche la distinta species degli “incarichi”, “ ... rispetto alla quale non vi è alcun limite temporale di valutabilità, cosicché da poter essere presi in considerazione anche al di fuori della soglia temporale triennale ” (cfr. ricorso, p. 11).
L’assunto è infondato.
3.1. La DGC n. 409/21 ha espressamente previsto, in parte qua , quanto segue: “ si specifica che per i titoli di servizio, con riguardo a tutti i profili professionali (omissis), il periodo di riferimento è di tre anni dalla scadenza del relativo avviso. I titoli di studio e/o di servizio, rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovranno essere formalmente autocertificati dal candidato ai sensi di legge ”.
In termini confermativi, l’art. 7 dell’avviso pubblico prevede che: “ per i titoli di servizio, il periodo di riferimento è di 3 anni alla data di scadenza del relativo avviso ”.
Contestualmente, si aggiunge che: “ i titoli di studio e gli incarichi e servizi prestati dovranno essere formalmente autocertificati ai sensi di legge dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura ”.
3.2. All’evidenza, le suddette prescrizioni della lex specialis non distinguono tra titoli di servizio e incarichi, posto che anche questi ultimi rientrano nell’ambito dei titoli di servizio. Non c’è infatti alcun elemento – in relazione alle previsioni della lex specialis richiamate dalla ricorrente – che autorizzi l’interpretazione ermeneutica sposata dalla ricorrente.
In particolare, la circostanza che, ai sensi del cennato art. 7 del suddetto Avviso, “ i titoli di studio e gli incarichi e servizi prestati dovranno essere formalmente autocertificati ai sensi di legge ... ”, implica unicamente la necessità che i titoli siano autocertificati nei termini di cui all’art. 46 d.P.R. n 445/2000, ma non vale in alcun modo ad escludere la rilevanza del suddetto periodo temporale (tre anni), autorizzando la presentazione di titoli e/o incarichi anche oltre il suddetto termine.
3.3. Per tali ragioni, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione non ha attribuito alla ricorrente alcun punteggio in relazione a titoli/incarichi risalenti ad oltre il triennio di riferimento, sicché la relativa valutazione deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
3.4. In particolare, la circostanza che l’Amministrazione abbia operato in tal senso per tutti i candidati (escludendo cioè, per tutti, i titoli/incarichi risalenti ad oltre il triennio di riferimento), rende del tutto intellegibile il relativo percorso motivazionale, sicché anche sotto tale profilo la censura di parte ricorrente non coglie nel segno.
4. Fatta questa premessa – già di per sè dirimente ai fini in esame – occorre altresì aggiungere che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, l’Amministrazione ha previsto, ex alia , il seguente criterio premiale: “ Incarichi rivestiti presso la p.a. correlati alla categoria di appartenenza – Responsabile del Procedimento ”, stabilendo a tal fine l’attribuzione di 1 punto per incarico, per un massimo di 6 punti.
4.1. All’evidenza, l’Amministrazione ha previsto che l’attribuzione di punteggio per tale voce – nei limiti del triennio – avrebbe potuto essere effettuata unicamente in relazione ad incarichi di responsabile del procedimento, o comunque incarichi implicanti la rappresentanza dell’ente verso l’esterno.
Senonché, dalla domanda di partecipazione redatta dalla ricorrente emerge che quest’ultima non vanta incarichi di tal fatta rilevanti nell’ultimo triennio. Invero, i soli incarichi di responsabile del procedimento risalgono al triennio 2005-2008, e pertanto ad un segmento temporale eccedente il triennio di riferimento.
Invece, gli altri incarichi dichiarati dalla ricorrente nella propria domanda (incarichi di docenza/formazione; schede per indennità di responsabilità, ecc.), assumono rilievo unicamente all’interno dell’Amministrazione di appartenenza.
4.2. Per tali ragioni, del tutto correttamente l’Amministrazione non ha attribuito alla ricorrente alcun punteggio per tale voce, non ricorrendo alcuna delle ipotesi stabilite dalla citata previsione della lex specialis .
4.3. In particolare, anche in tal caso, la circostanza che l’Amministrazione abbia operato in tal senso per tutti i candidati, evidenzia l’assoluta intellegibilità del relativo percorso motivazionale, sicché anche sotto tale profilo l’operato di quest’ultima deve ritenersi scevro dalle lamentate censure.
5. Il rigetto delle suesposte censure deve ritenersi dirimente ai fini in esame, non potendo in alcun modo la ricorrente conseguire un punteggio maggiore di quello concretamente riconosciutogli dall’Amministrazione, e dunque, sopravanzare gli altri candidati in graduatoria.
6. Per tali ragioni, il ricorso, nella parte volta a far conseguire alla ricorrente un punteggio più alto in graduatoria, è infondato, e va dunque rigettato.
7. Va ora esaminata l’ulteriore domanda subordinata proposta dalla ricorrente, volta all’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
Sul punto, la ricorrente si duole della mancata predisposizione di criteri di valutazione dei titoli di servizio/incarichi.
Senonché, tale censura è documentalmente smentita dal citato Avviso, che ha invece previsto, in relazione agli: “ Incarichi rivestiti presso la p.a. correlati alla categoria di appartenenza – Responsabile del Procedimento ”, l’attribuzione di 1 punto per incarico, per un massimo di 6 punti.
Tale criterio può senz’altro ritenersi sufficientemente specifico, sicché lo stesso, in uno alla concreta attribuzione numerica del punteggio da parte della Commissione esaminatrice, soddisfa senz’altro il prescritto onere motivazionale.
8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
9. Il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti implica l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dai controinteressati.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti e sui ricorsi incidentali, così provvede:
- rigetta il ricorso principale e i motivi aggiungi;
- dichiara l’improcedibilità dei ricorsi incidentali.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO