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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), nato a Erice, in [...] Parte_1 C.F._1
24.01.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Tobia Di Dio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via G.
Errante n. 17, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a Milano, in [...] Parte_2 C.F._2
13.01.1982, rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Tilotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Vespri n.
49, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024 e successive note ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Paceco, in data 10/08/2002, e trascritto presso gli uffici dello Stato civile del predetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, dell'anno
2002, rappresentando: - che dall'unione coniugale sono nati due figli:
(in data 08.01.2008) e UE (in data 23.01.2011); Persona_1
- che il Tribunale di Trapani ha pronunciato la loro separazione personale con sentenza resa in data 06.12.2023 (recante n. 892/2023); - che, da allora, non si sono riconciliati essendo ormai del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (essendo decorso il termine di legge) alle medesime condizioni alle quali è stata omologata la loro separazione, e cioè: “A. affido condiviso dei figli minori, nato l'[...] ed UE, nato il Persona_1
23.01.2011, con collocazione prevalente presso la madre, e regime di visita del padre come da sentenza di separazione;
B. assegnazione della casa coniugale alla madre;
C. obbligo al di versare alla Parte_1
SI.ra , entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma Parte_2
complessiva di € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 300,00 per il figlio ed € 250,00 per il figlio Persona_1
UE) oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani”. Hanno, dunque, richiesto: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in in Paceco (TP) il 10.08.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paceco (TP) con atto
n. 42, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Paceco, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) tenuto conto che entrambi i coniugi hanno piena capacità lavorativa, di comune accordo concordano nel non determinare alcunché a titolo di mantenimento;
d) la SI.ra perderà il cognome del marito che Pt_2
aveva aggiunto a seguito del matrimonio”.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con sentenza n. 892/2023 (cfr. doc. allegato al ricorso congiunto).
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paceco, in data 10.08.2002, da , nato a [...], Parte_1
in data 24.01.1977, e da nata a [...], in data [...], Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paceco al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 31.12.24
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), nato a Erice, in [...] Parte_1 C.F._1
24.01.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Tobia Di Dio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via G.
Errante n. 17, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a Milano, in [...] Parte_2 C.F._2
13.01.1982, rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Tilotta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Vespri n.
49, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024 e successive note ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Paceco, in data 10/08/2002, e trascritto presso gli uffici dello Stato civile del predetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, dell'anno
2002, rappresentando: - che dall'unione coniugale sono nati due figli:
(in data 08.01.2008) e UE (in data 23.01.2011); Persona_1
- che il Tribunale di Trapani ha pronunciato la loro separazione personale con sentenza resa in data 06.12.2023 (recante n. 892/2023); - che, da allora, non si sono riconciliati essendo ormai del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (essendo decorso il termine di legge) alle medesime condizioni alle quali è stata omologata la loro separazione, e cioè: “A. affido condiviso dei figli minori, nato l'[...] ed UE, nato il Persona_1
23.01.2011, con collocazione prevalente presso la madre, e regime di visita del padre come da sentenza di separazione;
B. assegnazione della casa coniugale alla madre;
C. obbligo al di versare alla Parte_1
SI.ra , entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma Parte_2
complessiva di € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 300,00 per il figlio ed € 250,00 per il figlio Persona_1
UE) oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani”. Hanno, dunque, richiesto: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in in Paceco (TP) il 10.08.2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paceco (TP) con atto
n. 42, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Paceco, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) tenuto conto che entrambi i coniugi hanno piena capacità lavorativa, di comune accordo concordano nel non determinare alcunché a titolo di mantenimento;
d) la SI.ra perderà il cognome del marito che Pt_2
aveva aggiunto a seguito del matrimonio”.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con sentenza n. 892/2023 (cfr. doc. allegato al ricorso congiunto).
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paceco, in data 10.08.2002, da , nato a [...], Parte_1
in data 24.01.1977, e da nata a [...], in data [...], Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Paceco al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 31.12.24
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo