CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1014/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 280/2024, pubblicata in data 5.2.2024 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro _1 CodiceFiscale_1 alla via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo De Caro che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso in appello, depositata in allegato a detto ricorso;
-appellante -
e
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro via G. Controparte_1 C.F._2
Da Fiore n.114, presso lo studio dell'Avv. Stefania Caiazza che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
-appellato –
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nel ricorso introduttivo alle quali la parte si è riportata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.4.2025:
“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, previo ogni opportuno provvedimento di legge, a parziale riforma della sentenza impugnata e previa correzione dell'errore materiale evidenziato in premessa:
A) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 _1 assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro 700,00 mensile con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
B) Condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: scritta per l'udienza del 24.4.2025:
“…-Rigettare l'appello così come proposto da e, per l'effetto, confermare _1 la sentenza n. 280/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 17 gennaio 2024, pubblicata in data 05.02.2024, nella causa civile iscritta al n. 4731/19 RGAC.
-Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.”.
Del Procuratore Generale: “Si esprime parere favorevole ad aumentare l'assegno di mantenimento ad euro 600,00.”.
Premessa in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2019, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Catanzaro chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito a carico della moglie
[...]
nonché l'assegnazione alla stessa di una porzione della casa coniugale, limitatamente al _1 primo e secondo piano, riservandosi l'uso del piano terra adibito a laboratorio, unitamente alla corte pertinenziale. Ha, inoltre, domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari a euro 250,00 mensili, nonché l'assegnazione alla figlia della seconda Persona_1 abitazione sita in Catanzaro Lido, conformemente agli accordi intercorsi tra i coniugi.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che, negli ultimi anni, per esclusiva responsabilità della moglie, il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di frequenti litigi e tensioni, attribuibili, a suo dire, allo stato di salute mentale della stessa, che si sarebbe più volte allontanata dalla casa familiare ed era risultata in cura presso il Servizio di Igiene Mentale di
Catanzaro. Ha inoltre riferito di percepire circa euro 1.800,00 lordi mensili rispetto alla coniuge, avente un reddito annuale di circa euro13.984,00, come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando le ulteriori avverse deduzioni e istanze. Ha evidenziato, in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento aggressivo di , che per lungo tempo l'avrebbe sottoposta a Controparte_1 comportamenti vessatori e a maltrattamenti. Ha inoltre rappresentato di aver avuto effettivamente bisogno di un sostegno psicologico per uno stato depressivo dovuto alla morte della propria madre ed al contestuale trasferimento della figlia e di aver subito ripetuti atti di violenza dal marito fino al 15 agosto 2019, data in cui ha interrotto la convivenza e deciso di frequentare il Centro Antiviolenza
“Mondo Rosa” di Catanzaro.
In ordine all'assegno di mantenimento ha rappresentato che il ricorrente, pur essendo titolare di redditi elevati, ha corrisposto alla moglie, fino al mese di aprile 2020, un assegno mensile di euro
400,00, oltre al pagamento della sola bolletta della luce, del tutto insufficiente a garantire le primarie esigenze di vita della signora tanto che la stessa ha trascorso l'intero inverno senza Pt_1 riscaldamenti non avendo la possibilità economica di pagare la fornitura del gas. Ha infine disconosciuto le dichiarazioni dei redditi ad essa riferibili e prodotte con il ricorso introduttivo dal coniuge e ha concluso chiedendo la separazione con addebito a Controparte_1
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 9 giugno 2020, ha così provveduto: “1) autorizza
i coniugi a vivere separati, ponendo la loro residenza ove lo riterranno, con obbligo a carico di chi trasferisca la residenza ovvero la dimora o il domicilio in luogo diverso da quello attuale di comunicarlo senz'indugio all'altro coniuge;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 _1
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT …”;
Con sentenza n. 280/2024 pubblicata il 5.2.2024, il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto:
“a) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
18.3.1958 (C.F.: ), e , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), che hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di C.F._3
CE (CZ) in data 19.6.1977, Registro Atti Matrimonio Comune di CE (CZ), Anno
1977, parte II, serie A, numero 4, alle condizioni di cui in parte motiva;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente , Controparte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, per il mantenimento della medesima;
c) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
d) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso tale decisione ha proposto appello con riguardo esclusivamente al _1 capo afferente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, chiedendo altresì la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove l'odierna appellante viene indicata come anziché . Parte_2 _1
A fondamento del gravame ha dedotto che la riduzione a euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore di sarebbe frutto di un errore di interpretazione delle _1 dichiarazioni dei redditi prodotte da quest'ultima in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Ha evidenziato, infatti, di non percepire alcun “reddito proprio” e che l'importo di euro 8.400,00 indicato nella dichiarazione dei redditi non è altro che l'assegno mensile di euro 700,00 che il le CP_1 corrispondeva in esecuzione dell'ordinanza presidenziale. Ha ancora evidenziato che “ _1
, che in costanza di matrimonio collaborava con le aziende del marito, attualmente non svolge
[...] alcuna attività lavorativa né è prevedibile che tale situazione possa cambiare in futuro considerato che la stessa ha 66 anni e quindi di fatto è esclusa dal mondo del lavoro” (cfr. ricorso in appello p.5).
Si è costituito con comparsa depositata in data 23.10.2024 argomentando in Controparte_1 ordine all'infondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
Il p.m. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del gravame, fino a euro 600,00.
All'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 280/2024 laddove, nell'intestazione, nel corpo del provvedimento e nel dispositivo, il nome della resistente viene indicato come in Parte_2 luogo del corretto _1
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, appare utile rilevare che la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del
16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni
o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (Cass. 12/12/2023, n.34728).
Come chiarito dalla giurisprudenza, in sostanza, presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916) e l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni generali
(Cass. civ. 2626/2006; 17537/2003).
Nel caso in esame il Tribunale di Catanzaro sul punto, nel quantificare la misura dell'assegno di mantenimento in complessivi euro 500,00 mensili, ha motivato la propria decisione sulla base delle allegazioni delle parti, dando rilievo alla differenza reddituale tra i coniugi, nonché alla durata ultradecennale del matrimonio (42 anni al momento della presentazione del ricorso) e al tenore di vita presumibilmente goduto in costanza di matrimonio.
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio si evince un'obiettiva sperequazione patrimoniale tra le parti. In particolare, risulta percepire un reddito Controparte_1 lordo annuo pari ad euro 29.661,00, come attestato dal modello 730/2022 allegato al fascicolo di primo grado), mentre l'odierna appellante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, traendo sostentamento esclusivamente dall'importo riconosciutole a titolo di assegno di mantenimento, come risulta dalla documentazione reddituale in atti. È, inoltre, pacifico tra le parti che sia il sig. , sia la sig.ra detengano una CP_1 Pt_1 partecipazione pari al 20% nella società “Blindotek S.r.l.”. Cionondimeno, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare eventuali utili percepiti a titolo di dividendi. Resta, invece, priva di riscontro probatorio l'ulteriore deduzione formulata dall'appellante, secondo cui il sig.
sarebbe titolare di un'ulteriore azienda, trattandosi di mera allegazione non supportata da CP_1 idonei elementi documentali e contestata da controparte.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della durata del vincolo coniugale (42 anni), dell'età dell'istante (66 anni), nonché del tenore di vita mantenuto dai coniugi durante la convivenza – tenore che, come risulta dalle deduzioni di parte appellante (cfr. atto di appello pag. 5) e non è stato oggetto di contestazione, può qualificarsi agiato, avuto riguardo al fatto che i coniugi hanno abitato sia in un appartamento di proprietà sito in Catanzaro Lido, sia in una villa su tre livelli in CE – si ritiene equo e proporzionato procedere alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore di nella misura mensile di euro 700,00, con decorrenza dalla data della sentenza _1 impugnata.
4. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della circostanza che è stato meramente aumentato l'assegno già in essere, le spese di lite dei due gradi giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale _1 Controparte_1 di Catanzaro n. 280/2024, pubblicata in data 5.2.2024, in parziale riforma della stessa, così provvede:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 280/2024 laddove, nell'intestazione, nel corpo del provvedimento e nel dispositivo, il nome della resistente viene indicato come in luogo del corretto Parte_2 _1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della _1 sentenza n. 280/2024 pubblicata il 5.2.2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento della moglie nella misura di euro 700 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1014/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 280/2024, pubblicata in data 5.2.2024 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catanzaro _1 CodiceFiscale_1 alla via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo De Caro che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso in appello, depositata in allegato a detto ricorso;
-appellante -
e
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro via G. Controparte_1 C.F._2
Da Fiore n.114, presso lo studio dell'Avv. Stefania Caiazza che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
-appellato –
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nel ricorso introduttivo alle quali la parte si è riportata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24.4.2025:
“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, previo ogni opportuno provvedimento di legge, a parziale riforma della sentenza impugnata e previa correzione dell'errore materiale evidenziato in premessa:
A) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 _1 assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro 700,00 mensile con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
B) Condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: scritta per l'udienza del 24.4.2025:
“…-Rigettare l'appello così come proposto da e, per l'effetto, confermare _1 la sentenza n. 280/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 17 gennaio 2024, pubblicata in data 05.02.2024, nella causa civile iscritta al n. 4731/19 RGAC.
-Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.”.
Del Procuratore Generale: “Si esprime parere favorevole ad aumentare l'assegno di mantenimento ad euro 600,00.”.
Premessa in fatto
1. Con ricorso depositato in data 23.9.2019, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Catanzaro chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito a carico della moglie
[...]
nonché l'assegnazione alla stessa di una porzione della casa coniugale, limitatamente al _1 primo e secondo piano, riservandosi l'uso del piano terra adibito a laboratorio, unitamente alla corte pertinenziale. Ha, inoltre, domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari a euro 250,00 mensili, nonché l'assegnazione alla figlia della seconda Persona_1 abitazione sita in Catanzaro Lido, conformemente agli accordi intercorsi tra i coniugi.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che, negli ultimi anni, per esclusiva responsabilità della moglie, il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di frequenti litigi e tensioni, attribuibili, a suo dire, allo stato di salute mentale della stessa, che si sarebbe più volte allontanata dalla casa familiare ed era risultata in cura presso il Servizio di Igiene Mentale di
Catanzaro. Ha inoltre riferito di percepire circa euro 1.800,00 lordi mensili rispetto alla coniuge, avente un reddito annuale di circa euro13.984,00, come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.
Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando le ulteriori avverse deduzioni e istanze. Ha evidenziato, in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento aggressivo di , che per lungo tempo l'avrebbe sottoposta a Controparte_1 comportamenti vessatori e a maltrattamenti. Ha inoltre rappresentato di aver avuto effettivamente bisogno di un sostegno psicologico per uno stato depressivo dovuto alla morte della propria madre ed al contestuale trasferimento della figlia e di aver subito ripetuti atti di violenza dal marito fino al 15 agosto 2019, data in cui ha interrotto la convivenza e deciso di frequentare il Centro Antiviolenza
“Mondo Rosa” di Catanzaro.
In ordine all'assegno di mantenimento ha rappresentato che il ricorrente, pur essendo titolare di redditi elevati, ha corrisposto alla moglie, fino al mese di aprile 2020, un assegno mensile di euro
400,00, oltre al pagamento della sola bolletta della luce, del tutto insufficiente a garantire le primarie esigenze di vita della signora tanto che la stessa ha trascorso l'intero inverno senza Pt_1 riscaldamenti non avendo la possibilità economica di pagare la fornitura del gas. Ha infine disconosciuto le dichiarazioni dei redditi ad essa riferibili e prodotte con il ricorso introduttivo dal coniuge e ha concluso chiedendo la separazione con addebito a Controparte_1
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 9 giugno 2020, ha così provveduto: “1) autorizza
i coniugi a vivere separati, ponendo la loro residenza ove lo riterranno, con obbligo a carico di chi trasferisca la residenza ovvero la dimora o il domicilio in luogo diverso da quello attuale di comunicarlo senz'indugio all'altro coniuge;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 _1
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT …”;
Con sentenza n. 280/2024 pubblicata il 5.2.2024, il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto:
“a) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Controparte_1
18.3.1958 (C.F.: ), e , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), che hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di C.F._3
CE (CZ) in data 19.6.1977, Registro Atti Matrimonio Comune di CE (CZ), Anno
1977, parte II, serie A, numero 4, alle condizioni di cui in parte motiva;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente , Controparte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, per il mantenimento della medesima;
c) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
d) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso tale decisione ha proposto appello con riguardo esclusivamente al _1 capo afferente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, chiedendo altresì la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove l'odierna appellante viene indicata come anziché . Parte_2 _1
A fondamento del gravame ha dedotto che la riduzione a euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento in favore di sarebbe frutto di un errore di interpretazione delle _1 dichiarazioni dei redditi prodotte da quest'ultima in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure. Ha evidenziato, infatti, di non percepire alcun “reddito proprio” e che l'importo di euro 8.400,00 indicato nella dichiarazione dei redditi non è altro che l'assegno mensile di euro 700,00 che il le CP_1 corrispondeva in esecuzione dell'ordinanza presidenziale. Ha ancora evidenziato che “ _1
, che in costanza di matrimonio collaborava con le aziende del marito, attualmente non svolge
[...] alcuna attività lavorativa né è prevedibile che tale situazione possa cambiare in futuro considerato che la stessa ha 66 anni e quindi di fatto è esclusa dal mondo del lavoro” (cfr. ricorso in appello p.5).
Si è costituito con comparsa depositata in data 23.10.2024 argomentando in Controparte_1 ordine all'infondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
Il p.m. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del gravame, fino a euro 600,00.
All'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 280/2024 laddove, nell'intestazione, nel corpo del provvedimento e nel dispositivo, il nome della resistente viene indicato come in Parte_2 luogo del corretto _1
3. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, appare utile rilevare che la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del
16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni
o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (Cass. 12/12/2023, n.34728).
Come chiarito dalla giurisprudenza, in sostanza, presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916) e l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni generali
(Cass. civ. 2626/2006; 17537/2003).
Nel caso in esame il Tribunale di Catanzaro sul punto, nel quantificare la misura dell'assegno di mantenimento in complessivi euro 500,00 mensili, ha motivato la propria decisione sulla base delle allegazioni delle parti, dando rilievo alla differenza reddituale tra i coniugi, nonché alla durata ultradecennale del matrimonio (42 anni al momento della presentazione del ricorso) e al tenore di vita presumibilmente goduto in costanza di matrimonio.
Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio si evince un'obiettiva sperequazione patrimoniale tra le parti. In particolare, risulta percepire un reddito Controparte_1 lordo annuo pari ad euro 29.661,00, come attestato dal modello 730/2022 allegato al fascicolo di primo grado), mentre l'odierna appellante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, traendo sostentamento esclusivamente dall'importo riconosciutole a titolo di assegno di mantenimento, come risulta dalla documentazione reddituale in atti. È, inoltre, pacifico tra le parti che sia il sig. , sia la sig.ra detengano una CP_1 Pt_1 partecipazione pari al 20% nella società “Blindotek S.r.l.”. Cionondimeno, non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare eventuali utili percepiti a titolo di dividendi. Resta, invece, priva di riscontro probatorio l'ulteriore deduzione formulata dall'appellante, secondo cui il sig.
sarebbe titolare di un'ulteriore azienda, trattandosi di mera allegazione non supportata da CP_1 idonei elementi documentali e contestata da controparte.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della durata del vincolo coniugale (42 anni), dell'età dell'istante (66 anni), nonché del tenore di vita mantenuto dai coniugi durante la convivenza – tenore che, come risulta dalle deduzioni di parte appellante (cfr. atto di appello pag. 5) e non è stato oggetto di contestazione, può qualificarsi agiato, avuto riguardo al fatto che i coniugi hanno abitato sia in un appartamento di proprietà sito in Catanzaro Lido, sia in una villa su tre livelli in CE – si ritiene equo e proporzionato procedere alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore di nella misura mensile di euro 700,00, con decorrenza dalla data della sentenza _1 impugnata.
4. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della circostanza che è stato meramente aumentato l'assegno già in essere, le spese di lite dei due gradi giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale _1 Controparte_1 di Catanzaro n. 280/2024, pubblicata in data 5.2.2024, in parziale riforma della stessa, così provvede:
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Catanzaro n. 280/2024 laddove, nell'intestazione, nel corpo del provvedimento e nel dispositivo, il nome della resistente viene indicato come in luogo del corretto Parte_2 _1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della _1 sentenza n. 280/2024 pubblicata il 5.2.2024, emessa dal Tribunale di Catanzaro, ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento della moglie nella misura di euro 700 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà