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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE MINORENNI composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Enzo Luchi Consigliere
Carla Piras Componente privato
Davide Ardu Componente privato ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
OGGETTO: dichiarazione di adottabilità dei minori , nata a [...] Persona_1
Gavino Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] Persona_2
il 14.06.2018.
Nelle cause riunite la prima iscritta al n. 8 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in Samassi, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Cagliari nella Via Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 15 gennaio 2024 comunicata con nota prot. N. 00113/2023 del 16 gennaio 2024;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
AVV. C.F. , che sta in giudizio CP_1 C.F._2
personalmente in nome e per conto dei minori nata a [...] Persona_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.06.2018, nella sua qualità di tutore provvisorio giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in Cancelleria in data 19.07.2018; elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Cagliari via
Cugia n. 43; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 12.2.2024 comunicate con nota prot. n. 479/2024 per e con nota prot. n. 480/2024 per Persona_1
del 13.2.2024; Persona_2
APPELLATA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Senorbì via Sardegna n. C.F._3
14 presso lo studio dell'Avv. RI BA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_3
C.F. e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 CP_4
12.11.1971, residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliate in Roma, via Umberto Lusena n. 3 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni che le rappresenta e difende in forza di procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione;
APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI la seconda iscritta al n. 11 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_3
C.F. , e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 CP_4
12.11.1971, residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliate in Roma, via Umberto Lusena n. 3 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni che le rappresenta e difende in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di appello;
ammesse al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 15.1.2024 comunicata con nota prot. n. 128/2023 del 16.1.2024;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
AVV. C.F. , che sta in giudizio CP_1 C.F._2
personalmente in nome e per conto dei minori nata a [...] Persona_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.06.2018, nella sua qualità di tutore provvisorio giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in Cancelleria in data
2 19.07.2018; elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Cagliari via
Cugia n. 43; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.3.2024 comunicate con nota prot. n. 831/2024 per e con nota prot. n. 832/2024 per Persona_1
del 6.3.2024; Persona_2
APPELLATA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in Samassi, c.f. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Cagliari nella Via Palomba n. 64 presso lo studio e la persona dell'Avv.
Roberta Steri che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Senorbì via Sardegna C.F._3
n. 14 presso lo studio dell'Avv. RI BA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI la terza iscritta al n. 12 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_3
C.F. , e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 CP_4
12.11.1971, residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliate in Roma, via Umberto Lusena n. 3 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni che le rappresenta e difende in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di appello;
ammesse al patrocinio a spese dello Stato con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 16.1.2024 comunicata con nota prot. n. 151/2023 del 16.1.2024;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI
AVV. C.F. , che sta in giudizio CP_1 C.F._2
personalmente in nome e per conto dei minori nata a [...] Persona_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.06.2018, nella sua qualità di tutore provvisorio giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in Cancelleria in data
19.07.2018; elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Cagliari via
3 Cugia n. 43; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari rispettivamente del 4.3.2024
e del 26.2.2024 comunicate con nota prot. n. 793/2024 del 6.3.2024 per Per_1
e con nota prot. n. 792/2024 del 27.2.2024 per
[...] Persona_2
APPELLATA
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Senorbì via Sardegna C.F._3
n. 14 presso lo studio dell'Avv. RI BA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in Samassi, c.f. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Cagliari nella Via Palomba n. 64 presso lo studio e la persona dell'Avv.
Roberta Steri che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI la quarta iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Senorbì via Sardegna C.F._3
n. 14 presso lo studio dell'Avv. RI BA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado del 6.12.19, depositato in data 11.12.2019;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
AVV. C.F. , che sta in giudizio CP_1 C.F._2
personalmente in nome e per conto dei minori nata a [...] Persona_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.06.2018, nella sua qualità di tutore provvisorio giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in Cancelleria in data
19.07.2018; elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Cagliari via
Cugia n. 43; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 26.2.2024 comunicate con nota prot. n. 794/2024 per e con nota prot. n. 795/2024 per Persona_1
del 27.2.2024; Persona_2
4 APPELLATA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], codice fiscale C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Palomba n. 64 presso lo studio e la persona dell'Avv. Roberta Steri, C.F. , che lo C.F._6
rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al presente atto
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_3
C.F. , e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 CP_4
12.11.1971, residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliate in Roma, via Umberto Lusena n. 3 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni che le rappresenta e difende in forza di procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI la quinta iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Senorbì via Sardegna C.F._3
n. 14 presso lo studio dell'Avv. RI BA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado del 6.12.19, depositato in data 11.12.2019;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
AVV. C.F. , che sta in giudizio CP_1 C.F._2
personalmente in nome e per conto dei minori nata a [...] Persona_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.06.2018, nella sua qualità di tutore provvisorio giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in Cancelleria in data
19.07.2018; elettivamente domiciliati presso il proprio studio in Cagliari via
Cugia n. 43; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibere del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.3.2024 comunicate con nota prot. n. 830/2024 per e con nota prot. n. 829/2024 per Persona_1 Per_2
el 6.3.2024;
[...]
APPELLATA
5 , nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], codice fiscale C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Palomba n. 64 presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
, nata a [...] il [...], ivi residente, Controparte_3
C.F. , e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 CP_4
12.11.1971, residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliate in Roma, via Umberto Lusena n. 3 presso lo studio dell'Avv. Celeste Attenni che le rappresenta e difende in forza di procure speciali alle liti allegate alla comparsa di costituzione;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI con l'intervento in tutte del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale.
Intervenuto per legge
*********
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da ricorso in Parte_1
appello):
“affinché la Corte d'Appello adita Voglia in riforma alla sentenza impugnata:
• revocare lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] Persona_1
Gavino Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] Persona_2
il 14.6.2018;
• adottare i provvedimenti più idonei per consentire al padre di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità anche alla luce dei miglioramenti evidenIAti nelle relazioni del Servizio Sociale e, di conseguenza, aggiornare la ctu alla luce degli evidenIAti miglioramenti;
• per l'effetto, adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno e garantista dei diritti dei minori anche in relazione al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.”
Nell'interesse di (come da memoria difensiva e di CP_2
costituzione):
6 “Per il procedimento iscritto al n. 13/2024
- accerti e dichiari che i minori e non versano in Persona_1 Persona_2 stato di abbandono e, per l'effetto, revochi la dichiarazione dello stato di adottabilità;
- incarichi i Servizi territoriali e specialistici competenti per territorio di attuare ogni necessario intervento di sostegno in favore del nucleo familiare;
- disponga l'affidamento eterofamiliare dei minori all'attuale coppia collocataria o una forma di adozione mite, con espressa previsione di incontri regolari e frequenti sia con i genitori che con la ON TE CP_3
e la IA TE;
[...] CP_4
in subordine, in ipotesi di conferma dello stato di adottabilità:
- disponga una forma di adozione aperta con possibilità di incontri tra i genitori e i minori e e con la ON TE Per_1 Persona_2 CP_3
nonché la IA TE ,
[...] CP_4
in via istruttoria:
- disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile che segue i minori;
- disponga gli opportuni accertamenti tecnici necessari a valutare l'effettivo interesse dei minori a tenere i rapporti con la famiglia di origine;
- disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi
Territoriali sull'attuale situazione dei minori e della famiglia di origine, anche al fine di valutare gli interventi di sostegno eventualmente necessari;
- impartisca ai genitori, alla ON ed alla IA TE prescrizioni ex art. 12 co. 4l. 184/19. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente aggiungere e variare, depositare documenti e formulare istanze sia di merito che istruttorie all'esito dell'espletanda istruttoria ed in base al successivo evolversi degli eventi.
Per il procedimento iscritto al n. 15/2024
in via principale dichiari la nullità della sentenza, in quanto relativa a materia già disciplinata dallo stesso Tribunale per i Minorenni di Cagliari nella sentenza n. 25/2023, relativa allo stesso oggetto e alle stesse parti;
In via subordinata:
7 - accerti e dichiari che i minori e non versano in Persona_1 Persona_2 stato di abbandono e, per l'effetto, revochi la dichiarazione dello stato di adottabilità;
- incarichi i Servizi territoriali e specialistici competenti per territorio di attuare ogni necessario intervento di sostegno in favore del nucleo familiare;
- disponga l'affidamento eterofamiliare dei minori all'attuale coppia collocataria o una forma di adozione mite, con espressa previsione di incontri regolari e frequenti sia con i genitori che con la ON TE CP_3
e la IA TE;
[...] CP_4
in ulteriore subordine, in ipotesi di conferma dello stato di adottabilità:
- disponga una forma di adozione aperta con possibilità di incontri tra i genitori e i minori e e con la ON TE Per_1 Persona_2 CP_3
nonché la IA TE ,
[...] CP_4
in via istruttoria:
- disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile che segue i minori;
- disponga gli opportuni accertamenti tecnici necessari a valutare l'effettivo interesse dei minori a tenere i rapporti con la famiglia di origine;
- disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi
Territoriali sull'attuale situazione dei minori e della famiglia di origine, anche al fine di valutare gli interventi di sostegno eventualmente necessari;
- impartisca ai genitori, alla ON ed alla IA TE prescrizioni ex art. 12 co. 4 l. 184/19.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente aggiungere e variare, depositare documenti e formulare istanze sia di merito che istruttorie all'esito dell'espletanda istruttoria ed in base al successivo evolversi degli eventi”.
(come da note autorizzate) “In via istruttoria: disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione di tutte le irregolarità e criticità riscontrate come sopra brevemente indicate dalla scrivente difesa, con conferimento di incarico a consulente diverso da quello che ha svolto l'indagine peritale nel precedente grado di giudizio, valutando anche la possibilità di nominare un esperto in neuropsichiatria infantile, quantomeno anche per comprendere nello specifico la causa dei disturbi dei minori,
l'anamnesi e le migliori cure applicabili.
8 Nel merito accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di appello e – in riforma delle sentenze n. 25/2023 e 26/2023 del Tribunale per i Minorenni di
Cagliari – prevedere per i minori e una forma di adozione Per_1 Persona_2
che consenta il mantenimento del rapporti con i genitori biologici, con la ON TE e con la IA TE, rimettendo la programmazione di tali incontri alla osservazione di specialisti dell'età evolutiva, con il supporto del
GIL Adozioni nel costruire una formula di cooperazione tra più adulti di riferimento affettivo per i minori”.
Nell'interesse di e (come da memoria di Controparte_3 CP_4
costituzione):
“affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via preliminare disponga la riunione dei procedimenti di appello aventi ad oggetto la medesima sentenza;
in via di urgenza disponga ex art. 283 c.p.c. la sospensione dei punti del dispositivo delle sentenze n. 25/2023 e 26/2023 del Tribunale per i Minorenni di Cagliari che prevedono l'interruzione dei contatti tra i minori ed i familiari. via principale
- accerti e dichiari che i minori e non versano Persona_1 Persona_2 in stato di abbandono e, per l'effetto, revochi la dichiarazione dello stato di adottabilità;
- incarichi i Servizi territoriali e specialistici competenti per territorio di attuare ogni necessario intervento di sostegno in favore del nucleo familiare;
- disponga l'affidamento eterofamiliare dei minori all'attuale coppia collocataria o una forma di adozione mite, con espressa previsione di incontri regolari e frequenti sia con i genitori che con la ON TE
e la IA TE;
Controparte_3 CP_4
in subordine, in ipotesi di conferma dello stato di adottabilità: disponga una forma di adozione aperta con possibilità di incontri tra i minori e e la ON TE nonché la IA Per_1 Persona_2 Controparte_3
TE , CP_4
in via istruttoria:
9 - disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile che segue i minori;
- disponga l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi
Territoriali sull'attuale situazione dei minori e della famiglia di origine, anche al fine di valutare gli interventi di sostegno eventualmente necessari;
- impartisca ai genitori, alla ON ed alla IA TE prescrizioni ex art. 12 co. 4 l. 184/1983.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente aggiungere e variare, depositare documenti e formulare istanze sia di merito che istruttorie all'esito dell'espletanda istruttoria ed in base al successivo evolversi degli eventi.
Salvi tutti i diritti.”
(come da note autorizzate) “in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione di tutte le irregolarità riscontrate e sopra brevemente accennate, con incarico a consulente diverso da quello che ha svolto l'incarico nel precedente grado di giudizio;
• nel merito, accogliere l'appello e – in riforma delle sentenze n. 25/2023 e
26/2023 del Tribunale per i Minorenni di Cagliari – prevedere per i minori e una forma di adozione che consenta il mantenimento Per_1 Persona_2
del legame con i genitori biologici, con la ON TE e con la IA TE, rimettendo la programmazione di tali incontri alla osservazione di specialisti dell'età evolutiva, con il supporto del el costruire una formula CP_5
di cooperazione tra più adulti di riferimento affettivo per i minori”.
Nell'interesse del tutore del minore (come da memoria difensiva e di costituzione):
“conclude per la conferma della sentenza impugnata e, comunque, per il rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio.”
(come da conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2025): “aderisce alle conclusioni del CTU”.
Nell'interesse del Procuratore Generale:
(come da parere del 15.03.2024): “chiede il rigetto delle impugnazioni”;
(all'udienza 16.01.2025): “aderisce alle conclusioni del CTU e chiede il rigetto delle impugnazioni”.
10 IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale ha preso avvio su ricorso in data 9 luglio 2018 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Cagliari ex artt. 330 e ss. c.c., a seguito di una relazione del Servizio Sociale del Comune di Gonnosfanadiga del 18.6.2018 che aveva segnalato l'incapacità dei genitori di prendersi cura adeguatamente della minore , Per_1
che allora aveva 18 mesi e presentava un evidente ritardo nello sviluppo fisico e psicomotorio, condizione rispetto alla quale la coppia genitoriale non mostrava alcuna preoccupazione né consapevolezza, nonché la grave precarietà delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione della ON TE dei minori, , presso cui la coppia aveva stabilito la Controparte_3
propria residenza, dovendosi considerare che le iniIAtive avviate a supporto del nucleo (tra cui il servizio educativo domiciliare in funzione di vero e proprio “maternage”) non si erano rivelate sufficienti a compensare le gravi criticità dei genitori che non avevano accolto favorevolmente detti interventi.
Il Pubblico Ministero sollecitava l'adozione di provvedimenti urgenti
(sospensione della responsabilità genitoriale, nomina di un curatore speciale/tutore provvisorio, l'affidamento dei minori al Servizio Sociale con l'incarico di adottare gli urgenti provvedimenti a tutela anche provvedendo, se del caso, al collocamento dei minori presso idonea struttura con la madre se consenziente, prescrizioni per la coppia genitoriale), anche in considerazione della nascita dell'ultimogenito della coppia, Per_2
Il Tribunale, rilevata la persistenza dello “stato di disordine, incuria, abbandono e sporciIA, la trascuratezza dei bisogni e delle esigenze dei minori, entrambi in tenerissima età che stanno rivelando i primi segnali di grave disagio” e che gli interventi di sostegno avviati non erano stati accolti favorevolmente dai genitori, disponeva la loro sospensione dalla responsabilità genitoriale sui figli con nomina di tutore provvisorio e il collocamento comunitario dei minori insieme alla madre, se consenziente, con mantenimento dei rapporti tra il padre e i figli.
In data 30 luglio 2018 i minori e unitamente alla madre, Per_1 Per_2 venivano inseriti presso la comunità “Casa di Olivio” di Sinnai.
L'esito della prima osservazione della madre era risultato negativo: dalla relazione del 7 settembre 2018 trasmessa dalla struttura ospitante, era
11 emerso che la donna aveva mostrato un atteggiamento oppositivo verso gli operatori, era parsa inadeguata nella cura dei bambini ed incline ad anteporre
CP_ i propri bisogni a quelli dei figli (era emerso che “La SI.ra di fronte alle indicazioni della pediatra di nutrire il bimbo ogni tre ore, ha esordito con dei toni non educati che lei aveva necessità di dormire e di risposarsi e non poteva sicuramente svegliarsi ogni tre ore”).
Inoltre, si erano verificati una serie di incidenti che avevano riguardato la piccola che aveva riportato dapprima la frattura di un arto superiore Per_1 ed in seguito un'ustione da acqua calda (occorsa mentre veniva lavata dalla madre in assenza dell'operatore) ed era stata ricoverata per diversi giorni
(referto Ospedale “G. Brotzu 24/09/2018).
Quanto al padre, non era parso consapevole delle criticità evidenIAte dai Servizi e non aveva mostrato un atteggiamento collaborativo.
Il Tribunale, su richiesta del Tutore, alla luce degli incidenti occorsi a e preso atto delle situazioni altamente problematiche venutesi a creare Per_1
all'interno della struttura, con decreto depositato il 7 novembre 2018, disponeva il trasferimento dei minori, unitamente alla madre, in altra comunità.
In data 21 novembre 2018 la madre con i bambini venivano trasferiti presso la Comunità “Luoghi Comuni” di Macomer.
Nel corso della procedura era disposta una prima CTU, depositata in data 11 giugno 2019 dalla dott.ssa , la quale aveva accertato Persona_3
gravi carenze nei due genitori ed aveva rilevato che “I minori vivono in un contesto di vita dove, la qualità dell'interazione genitore/bambino è disfunzionale;
la storia personale dei genitori è connotata da aspettative di vita irrealistiche e la loro maggiore aspirazione è quella di ricongiungersi
l'un l'altro in assenza dei minori. Non riteniamo pertanto che un percorso finalizzato al recupero delle disfunzionalità evidenIAte possa modificare un sistema familiare multiproblematico, deprivato e carente di stimolazioni, inoltre, proprio le carenze di vicinanza affettiva e di contatto fisico da parte delle figure di accudimento, hanno prodotto nei minori una deprivazione con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicoaffettivo e con un inevitabile disturbo nel legame di attaccamento”, ritenendo che “qualsiasi iniIAtiva finalizzata al recupero delle competenze genitoriali sia superflua poiché i
12 genitori hanno manifestato, separatamente, il perpetuarsi delle condizioni precedenti l'inserimento della madre e i minori in Struttura e una debole motivazione ad occuparsi dei figli”. La consulente aveva concluso nel senso che “Questi minori, necessitano di un luogo e di un tempo, ossia di ambiente di vita in cui poter far riferimento a leggi, regole e ritmi sufficientemente affidabili ma soprattutto ad adulti che li rispettino offrendo loro adeguate stimolazioni, attenzioni, cure, che compensino le condizioni di grave deprivazione aiutandoli nel recupero del ritardo evolutivo accumulato nelle primissime fasi dell'infanIA”.
Il Pubblico Ministero ritenendo sussistente, alla luce della consulenza tecnica espletata e delle più recenti relazioni del Servizio Sociale e del responsabile della comunità, una condizione di sostanIAle abbandono dei minori, con ricorso del 15 luglio 2019 chiedeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Con decreto depositato il 24.7.2019 il Tribunale per i Minorenni di
Cagliari, alla luce delle risultanze della CTU, ritenuti sussistenti elementi sintomatici dello stato di abbandono dei minori disponeva l'apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori Per_1
e confermando la sospensione della responsabilità
[...] Persona_2
genitoriale di e , confermava la nomina quale Parte_1 CP_2 tutore provvisorio dei minori dell'Avv. e l'affidamento dei minori CP_1
ai Servizi Sociali nonché il collocamento dei minori in struttura comunitaria unitamente alla madre se consenziente;
invitava il padre e la madre dei minori a costituirsi tramite difensori di fiducia;
disponeva che il Servizio Sociale del
Comune di Gonnosfanadiga provvedesse ad estendere le indagini sul padre e sul ramo familiare paterno, trasmettendo una relazione integrativa oltre ad un aggiornamento sui minori e segnalando eventuali figure adeguate e disponibili al loro affido;
incaricava il pool Adozioni/Affidi per la ricerca, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Gonnosfanadiga, di adeguata famiglia affidataria.
Riguardo alla madre, la comunità “Luoghi comuni” di Macomer, con relazione del 5.11.2019, da un lato dava atto della collaborazione e impegno CP_ della durante il percorso comunitario e dei miglioramenti “lievi ma significativi” nel suo percorso educativo, dall'altro lato sottolineava i forti
13 limiti personali esistenti (“L'impegno di è evidente e CP_2 ultimamente…molto più costante ma i seri limiti su cui è necessario lavorare sono ancora tanti”).
Con relazione di aggiornamento del 9.12.2019 il Servizio Sociale comunicava che la GN IA TE, la quale si era CP_4 mostrata iniIAlmente disponibile all'affido dei minori, aveva comunicato la sua indisponibilità ad accoglierli.
Quanto al padre, la relazione evidenIAva il permanere delle criticità personali, sociali ed abitative: il infatti non mostrava alcuna Per_1
progettualità concreta riguardo la ricerca fattiva di un lavoro né rispetto al suo ruolo genitoriale (“Egli non si è mai presentato spontaneamente in Ufficio per intraprendere una ricerca concreta di lavoro attraverso l'utilizzo di canali ufficiali e competenti, né tantomeno ha dimostrato, nei fatti, alcuna disponibilità ad intraprendere un percorso psicologico e di acquisizione delle competenze genitoriali (…)il Servizio Sociale ha più volte contattato telefonicamente il SI. , ma lo stesso non si è reso reperibile. Più volte, Per_1
inoltre, sono stati effettuati sopralluoghi presso il domicilio dello stesso senza trovare alcuno in casa. In occasione dell'unico colloquio che si è riusciti a svolgere in data 06 dicembre venerdì u.s. è emerso che il SI. vive, a Per_1 tutt'oggi, presso la madre nell'abitazione della stessa. Madre e figlio beneficiano di aiuti economici derivanti da misure di contrasto alla povertà quali il Reddito di cittadinanza e “Lavoras” nella quale è stata inserita la madre che svolge attività lavorativa nei cantieri comunali. Il SI. , si Per_1
presentava al Servizio trascurato dal punto di vista igienico(...). non esprime una progettualità concreta e fattibile riguardo la ricostituzione del nucleo familiare. Ribadisce come elemento fondante e necessario il trovare un lavoro e una casa per andare a vivere per conto proprio, ma non è in grado di indicare quali azioni concrete può mettere in atto raggiungere questi obiettivi e tantomeno ha ricercato aiuto presso i Servizi Territoriali per le finalità di cui sopra…”).
Nel corso della procedura entrambi i minori sono stati sottoposti ad una Valutazione globale dello sviluppo neuropsicologico presso la NPIA che ha messo in luce per quanto riguarda un quadro di “ritardo aspecifico Per_1
dello sviluppo psicomotorio, con maggior compromissione sul versante
14 linguistico- comunicativo”, con necessità di supporto abilitativo globale, per favorire l'emergere delle competenze deficitarie, soprattutto sul versante linguistico, oltre che di una maggiore stimolazione sul versante ambientale, per consentire a di sviluppare, in contesto naturale, situazioni più Per_1 favorenti un più adeguato sviluppo” e per quanto riguarda n quadro Per_2 di “lieve ritardo nello sviluppo psicomotorio, in fase di monitoraggio”. Per entrambi i bambini è stato precisato che tali difficoltà possono essere in parte riferibili ad una condizione di scarsa stimolazione socio-relazionale nell'ambiente di vita del bambino da parte delle figure di riferimento, che in particolare non sono riuscite a trasmettere a competenze in linea con Per_1
l'età, dovendosi però rilevare che, vista la familiarità, non è da escludere la possibilità di un deficit cognitivo sottostante”. (relazione NPIA del
03.12.2019).
Nel frattempo, la ricerca di un'adeguata famiglia affidataria aveva dato esito positivo, era stata predisposto un progetto d'affido ed attuato l'avvicinamento tra i minori e la coppia affidataria. CP_ La difesa della aveva chiesto la sospensione delle attività finalizzate all'affidamento eterofamiliare dei minori nonché nuova CTU sulle competenze materne, alla luce delle sue migliorate capacità genitoriali e della disponibilità di ON e IA TE di prendersi cura dei minori.
Il Tribunale, con decreto del 25.06.2020, rilevando che dalle informazioni acquisite era emerso che sin dal primo incontro con gli aspiranti affidatari i bambini “si dimostrano attratti da ciò che la coppia propone loro, sono socievoli, vivaci, a loro agio, non hanno mostrato alcun segno di crisi neanche ai successivi incontri” (relazione 17.6.2020) e che i problemi sembravano invece riguardare i genitori che avevano manifestato fastidio, preoccupazione, nervosismo (relazione 17.6.2020), aveva disposto il proseguimento degli incontri tra i minori e gli aspiranti affidatari in attuazione del progetto di affido predisposto, precisando che i miglioramenti della madre non apparivano decisivi in quanto attenevano prevalentemente alle competenze di base e non erano neppure sufficienti a consentire alla donna di provvedere in autonomia a queste semplici incombenze, essendo sempre necessario l'intervento degli operatori che supervisionavano l'operato della donna e intervenivano per correggerla. Il Tribunale osservava altresì che non
15 ricorreva la possibilità di un affidamento dei minori in ambito familiare in quanto la ON e la IA TE non avevano manifestato alcuna disponibilità, evidenIAndo comunque che prima dell'inserimento comunitario dei bambini le criticità si erano manifestate quando il nucleo familiare viveva nella casa della ON TE.
Con decreto 10.07.2020 il Tribunale, ritenendo pregiudizievole per i minori il proseguimento della permanenza comunitaria, ordinava il loro affidamento alla coppia affidataria.
I minori, affidati alla coppia affidataria, avevano continuato ad incontrare i genitori biologici ogni quindici giorni in spazio neutro.
Con atto di intervento del 17 luglio 2020 si costituivano in giudizio e rispettivamente ON TE e IA Controparte_3 CP_4
TE dei minori che, premesso di avere un rapporto significativo con i nipoti, contestavano la sussistenza dello stato di abbandono e chiedevano il collocamento dei bambini presso la ON, con il supporto della IA, qualora non fosse possibile il collocamento presso i genitori. In subordine, chiedevano che fosse delimitato temporalmente il periodo di affidamento etero-familiare, con determinazione delle modalità attraverso cui i genitori e parenti potevano mantenere i rapporti con i minori nonché le attività di sostegno per la famiglia di provenienza al fine del loro rientro a casa.
All'udienza collegiale del 27 maggio 2021 il Servizio Sociale riferiva dei miglioramenti intervenuti nella coppia e un certo impegno mostrato nel tentativo di migliorare la loro condizione, anche se permanevano importanti criticità sia sul piano abitativo (la coppia continuava a vivere con la ON TE in un'abitazione che continuava ad essere inadeguata) sia sul piano CP_ economico (la non lavorava e il aveva reperito un'occupazione Per_1
come bracciante agricolo ma senza regolare contratto e la non CP_3
percepiva più il reddito di cittadinanza).
Il Tribunale alla stessa udienza disponeva una nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la situazione attuale e se i miglioramenti segnalati potessero condurre ad una diversa valutazione delle due figure genitoriali, dovendo l'accertamento estendersi anche alla ON e alla IA paterne, e , avendo esse chiesto l'affidamento Controparte_6 CP_4
dei minori.
16 Riguardo all'affidamento dei minori, dalle relazioni pervenute dal
Centro Affidi e Adozioni del Plus di Oristano e da quelle del Servizio Sociale del Comune di San Vero Milis era emersa la competenza della coppia affidataria e la costruzione di un legame di attaccamento funzionale alla crescita dei minori.
All'udienza istruttoria del 22.03.2022, l'Assistente Sociale Dott.ssa
Antonella Usai, riguardo ai progressi dei minori, aveva affermato “In questi ultimi due anni, quelli dell'affido, hanno avuto dei notevoli miglioramenti dal punto di vista psicomotorio, relazionale ed emotivo, hanno fatto dei passi avanti davvero notevoli. Hanno una proprietà di linguaggio sorprendente per
l'età. Ciò è dovuto agli stimoli importanti ricevuti dalla famiglia”. Ella ha altresì sottolineato che i bambini stavano risentendo della doppia appartenenza.
Dalla relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del Comune di
Gonnosfanadiga del 21.10.2022 era emerso che la coppia , nel Per_4
luglio del 2021, aveva reperito un alloggio in affitto a Samassi, stabilendovi la residenza, il era stato assunto con contratto regolare presso Per_1
CP_ un'azienda agricola a Samassi e la si occupava della gestione della casa e svolgeva saltuariamente attività lavorativa. Si dava atto proseguimento degli
CP_ interventi educativi in favore della .
In occasione della visita domiciliare svolta dal Servizio Sociale in data
21.10.2022 gli operatori avevano osservato “in riferimento all'abitazione gli spazi e ambienti appaiono curati e ordinati. L'immobile presenta delle criticità date probabilmente dalla presenza in alcuni ambienti, di umidità e di muffa. L'abitazione seppur accogliente presenta un odore sgradevole”, la presenza della cameretta per i bambini “appare vuota, senza nessun gioco, anch'essa non riporta a un futuro rientro di due bambini all'interno dell'abitazione”.
L'educatrice professionale che seguiva interventi educativi svolti a favore della madre concludeva: “Nell'insieme permane nella GN
la tendenza ad attribuire all'esterno la responsabilità dei propri CP_2
problemi. Mancano inoltre capacità di analisi e di lettura rispondenti al vero.
I discorsi della GN appaiono spesso incoerenti e confusi, sembra CP_2
inoltre non abbia chiara la percezione del tempo e del denaro. Allo stesso
17 tempo non sembra sufficiente la consapevolezza rispetto ai bisogni speciali dei suoi bambini. La situazione attuale appare complessivamente caratterizzata da immobilismo, dalla difficoltà di crescere e dall'insufficiente capacità di mettersi in discussione”.
Nella successiva relazione di aggiornamento del 20.10.2023 gli operatori del Servizio Sociale di Gonnosfanadiga concludevano “il servizio scrivente ritiene che a distanza di tre anni di lavoro non ci siano state modifiche sostanIAli sui genitori, rispetto a quanto già rilevato nelle relazioni precedenti. Si mette in evidenza la necessità per il benessere dei bambini, di arrivare a una definizione giuridica dell'attuale situazione perché non si continui oltre modo a sottoporli a queste situazioni di disagio
e confusione”.
In detta relazione si mettevano in evidenza: la scarsa adesione agli
CP_ interventi educativi di cui la dimostrava di non aver chiaro il senso, mantenendo la tendenza a deresponsabilizzarsi ed attribuire all'esterno la
CP_ responsabilità dei propri problemi, le difficoltà della “nel riproporre ed adattare ad altro contesto le competenze apprese durante il percorso in comunità, manifestando importanti difficoltà nella capacità di generalizzare le conoscenze e le informazioni acquisite ad altri contesti, nella comprensione e nel ragionamento critico applicato alla quotidianità”, le
CP_ scarse condizioni igieniche della casa di cui peraltro la aveva impedito la visita negli ambienti al piano superiore dove essi vivevano, l'incapacità
CP_ della di comprendere i motivi che avevano portato all'allontanamento dei bambini e di assumersi una qualche responsabilità degli accadimenti.
Con le sentenze n. 25/2023 e n. 26/2023 pubblicate il 12/12/2023 il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha così statuito:
“dichiara lo stato di adottabilità dei minori , nata a [...]_1
Monreale il 22.12.2016 e nato a [...] il Persona_2
14.6.2018; dichiara la decadenza di e sui minori Parte_1 CP_2 Per_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Persona_2
Gavino Monreale il 14.6.2018;
18 conferma la nomina del tutore, l'affidamento di , nata a [...]_1
Gavino Monreale il 22.12.2016 e nato a [...]_2
il 14.6.2018 al Servizio Sociale del Comune di Gonnosfanadiga;
dispone l'interruzione dei contatti tra i minori e i genitori biologici;
dispone la proroga dell'affidamento eterofamiliare già disposto come specificato in parte motiva”.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori “i quali si trovano in stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori, i quali nel corso di ben due procedimenti, nonostante l'attivazione di vari percorsi di sostegno e di recupero delle competenze genitoriali, non sono riusciti a colmare le lacune rilevate. La procedura ha posto in luce svariate criticità delle figure genitoriali considerate talmente gravi da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa la loro recuperabilità, anche in vista del mantenimento dei rapporti con i figli, le competenze genitoriali sono risultate così compromesse da non poter essere in alcun modo contenute e corrette. Non sussistono le condizioni di sicurezza, protezione e cura necessarie per il rientro delle [dei] minori in famiglia e nemmeno per coltivare i rapporti con i genitori”.
Il Tribunale ha fatto richiamo alle conclusioni della CTU “il Carta appare assolutamente inconsapevole delle problematiche presenti nel nucleo familiare, evidenIAte anche dalla precedente CTU e dai servizi, e tende a proiettare la negatività all'esterno; presenta frequenti spunti paranoidei e vissuti rabbiosi nei confronti dell'operato del Servizio Sociale che avrebbe agito allo scopo di far allontanare i figli da loro;
presenta tratti di dipendenza emotiva nei confronti di sua moglie, oltreché della madre, apparendo maggiormente centrato e orientato nello spazio e temporalmente solo se la
CP_ stessa lo contiene emotivamente e lo rassicura;
la oltre ad avere un deficit cognitivo, con spunti paranoidei, non è apparsa nei colloqui orientata nel tempo, negante nei confronti della realtà circostante che ha portato all'allontanamento dei minori, inconsapevole del disagio dei figli e sminuente nei confronti dell'operato dei SS;
entrambi i genitori manifestano un enorme amore per i figli che si esplica tramite una grande intensità affettiva a cui non segue una progettualità; tuttavia, hanno grandi lacune genitoriali in quanto, non essendo in grado di percepire le difficoltà dei figli, non riescono
19 a sintonizzarsi con il loro vissuto emotivo tanto da ritenere non ipotizzabili iniIAtive finalizzate al recupero in quanto gli stessi non riconoscono le loro criticità”.
Riguardo alla domanda di affidamento da parte della ON TE, il giudice di prime cure ha messo in luce quanto rilevato dalla CTU ed in particolare che quest'ultima “appare bisognosa di affetto e consolazione ed esplicita la funzione antidepressiva che i nipoti assumevano nella sua vita, densa di tragedie, lutti, abusi e soprusi;
anche lei non è in grado di riconoscere le criticità del nucleo concentrandosi solo su quelle economiche
e abitative (addirittura descrive i bambini come funzionali, sereni con genitori adeguati e competenti); giunge alla richiesta di affidamento con un bagaglio esperienIAle ed emotivo disfunzionale che si ripercuote sui minori”.
Il Tribunale ha quindi osservato che “Le criticità rilevate comportano che si debba far luogo ad una adozione legittimante, con esclusione di quella mite. La stessa CTU, con quesito formulato sul punto, ha ritenuto che
l'opportunità di una adozione mite piuttosto che quella legittimante sarebbe una scelta più per i genitori che per i figli, i quali si troverebbero a dover gestire due realtà di vita dovendo continuamente elaborare il passaggio tra i genitori affidatari e biologici, con una scissione tra mondo affettivo e mondo reale. Risponde all'interesse dei minori la rescissione in fatto e in diritto dei rapporti con i genitori e i familiari, alla luce del fatto che i bambini hanno mostrato ultimamente grosse resistenze nel recarsi agli incontri protetti con
i genitori biologici manifestando un comportamento regressivo e disregolato.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che a causa delle gravi carenze sia affettive che educative dei genitori i minori si trovino in stato di abbandono morale e materiale irreversibile e non dovuto a causa di forza maggiore e non sono ipotizzabili interventi di recupero dei genitori”.
Il giudice ha pertanto concluso nel senso che “per le gravi mancanze
e il conseguente importante pregiudizio arrecato ai figli minori, istituzionalizzati da tempo con grave disagio per la situazione abbandonica sofferta, i genitori devono essere decaduti dalla responsabilità genitoriale, con conferma della nomina del tutore ai minori e l'invio degli atti al GT”.
20 Contro la sentenza hanno proposto appello, con separati ricorsi,
e Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito in giudizio il tutore provvisorio dei minori, che ha concluso per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Riuniti i cinque procedimenti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, acquisite le note scritte degli affidatari, all'udienza del 16 gennaio 2025 la
Corte si è riservata di decidere.
Appello Parte_1 [...]
censura entrambe le sentenze con lo stesso atto di Parte_1
appello iscritto al R.VG. n. 8/2024.
Primo motivo di appello “Nel merito e in relazione alla ricostruzione dei fatti. Erroneità nella valutazione della figura TE anche in relazione alle metodologie utilizzate per la ctu”.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure, nella valutazione della situazione generale del nucleo familiare non avrebbe tenuto in debito conto della figura TE, dovendosi rilevare che durante tutto il procedimento era emerso in maniera inequivoca l'affetto ch'egli nutriva per i figli e, soprattutto, la voglia di svolgere il proprio ruolo dal quale tuttavia era stato da subito esautorato.
Egli afferma di essersi sempre adoperato per cercare un lavoro e una casa adeguata per i minori, obiettivo da lui raggiunto dopo lunghi sforzi, come confermato dalle note di aggiornamento del Servizio Sociale di
Gonnosfanadiga. La scelta di reperire una nuova abitazione era stata dettata anche dal voler superare le contestazioni avanzate nei suoi confronti in ordine alla sua “dipendenza” dalla madre e alla inadeguatezza dell'abitazione di quest'ultima, talché egli con il lavoro ed una nuova abitazione sarebbe stato in grado di occuparsi della famiglia anche senza l'aiuto della stessa.
Lamenta di non aver mai potuto dimostrare il suo “essere padre” a causa dell'allontanamento dei figli, precisando che stato allontanato Per_2
quando aveva appena quindici giorni di vita, situazione rispetto alla quale ha dichiarato di nutrire tuttora uno stato d'animo connotato da rabbia. Tale stato
21 d'animo aveva determinato la sua iniIAle ostilità nei confronti del Servizio con cui in un momento successivo aveva collaborato, riconoscendo le sue lacune e cercando di superare le criticità.
Contesta le metodologie utilizzate dalla prima Ctu ritenendo inadeguati i test somministrati dalla consulente in sede di periIA che si concentrano “nella valutazione dell'interazione familiare triadica, centrata su un compito strutturato: giocare insieme”, non potendosi in tale fattispecie,
a suo avviso, parlare di famiglia “da intendersi padre, madre e figli conviventi che condividono i medesimi spazi e la quotidianità”, in quanto per Per_2
egli risultava essere poco più di un estraneo, non avendo mai praticamente vissuto con lui.
Censura, infine, le decisioni laddove il Tribunale aveva ritenuto di recidere i rapporti con i figli, ritenendo che “non si debba spezzare il legame affettivo genitori/figli, ma che questo debba essere mantenuto, anche al fine di preservare l'equilibrio dei minori evitando che gli stessi possano subire ulteriori traumi dalla interruzione dei rapporti con i genitori naturali”.
Secondo motivo di appello, Nel merito e in relazione alla ricostruzione dei fatti. Erroneità nella valutazione delle competenze genitoriali e contrasto con quanto disposto dall'art. 1 L. 4 maggio 1983, n. 184 e ss. modifiche ed integrazioni e dall'art. 330 c.c.”.
L'appellante censura le sentenze nella parte in cui il Tribunale ribadisce che i genitori, nonostante l'attivazione di vari percorsi di sostegno e recupero delle competenze genitoriali “non sono in grado di percepire le difficoltà dei figli e non riescono a sintonizzarsi con il loro vissuto emotivo tanto da ritenere non ipotizzabili iniIAtive finalizzate al recupero in quanto gli stessi non riconoscono le loro criticità”. A suo avviso tale assunto non terrebbe conto del contesto nel quale la valutazione è stata effettuata: essi genitori non avevano vissuto con i propri figli per oltre tre anni durante i quali avevano utilizzato tutte le loro energie per dimostrare che sarebbero stati pronti a prendersi cura dei bambini, accettando di continuare a vederli in ambiente neutro. La conclusione secondo cui non sussistevano le condizioni di sicurezza, protezione e cura necessarie per il rientro dei minori in famiglia e nemmeno per coltivare i rapporti con i genitori non era motivata
22 considerando anche che l'osservazione di esso appellante era stata limitata agli incontri avvenuti nello spazio neutro.
Detta conclusione non terrebbe poi conto dei miglioramenti e degli sforzi da lui messi in atto, condizionati dal contesto di vita connotato da povertà e scarse risorse economiche, dovendosi, tuttavia, alla luce dei principi generali richiamati nella legge n. 184/1983 (artt. 1 e 2), rammentare che la situazione di indigenza non può legittimare l'allontanamento dai propri figli e l'impossibilità di un ricongiungimento familiare.
Inoltre, non risulterebbe provato il requisito necessario a legittimare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto non sussisterebbe alcuna prova del pregiudizio subito dai minori.
Egli quindi sostiene l'opportunità di disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le sopravvenienze.
Terzo motivo di appello “Nel merito. In relazione alla interruzione dei contatti tra i minori e i genitori biologici. Violazione L. 4 maggio 1983, n.
184 e ss. modifiche ed integrazioni”.
Il Carta censura le decisioni impugnate nella parte in cui violerebbero la legge sull'adottabilità anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di
Cassazione (Cass. I sez. civile ordinanza n. 31038/2023 e n. 19012/2022) con le quali si è affermato che lo stato di adottabilità del minore costituisce
“l'extrema ratio”.
A suo avviso, lo sradicamento dei minori dal padre risulta essere un provvedimento abnorme, considerate le esposte argomentazioni ed i rapporti effettivamente avuti con i minori.
Appello CP_2
propone impugnazione avverso le sentenze n. 25/2023 e
[...]
n. 26/2023, con due autonomi atti di appello iscritti al R.VG. n. 13/2024
R.VG. e n. 15/2023 i quali sono stati riuniti a quello iscritto al R.VG. n.
8/2023.
Appello avverso la sentenza n. 25/2023 (R.VG. n. 13/2024 V.G.)
Primo motivo di appello “Omesso svolgimento di attività istruttoria per
l'accertamento della situazione di salute fisica e psicologica di e Per_1
e del loro interesse a mantenere i rapporti con la famiglia di Persona_2
origine con violazione dei diritti della difesa e del contradditorio e
23 conseguente violazione degli artt. 24 e 111 cost., 8 e 10 L. 184/1983, 24 Carta di Nizza, 6 e 13 Conv. di Roma del 1950 (l. 848/1955)”. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il CP_2
Tribunale per i Minorenni avrebbe omesso di svolgere attività istruttoria specifica in merito ai minori, in particolare riguardo al loro effettivo interesse a tenere un legame con la famiglia di origine, anche considerato che la consulenza aveva ravvisato l'esistenza di un intenso rapporto affettivo tra i genitori ed i figli.
A suo avviso, il giudice si sarebbe limitato ad accogliere acriticamente le dichiarazioni degli affidatari laddove avevano affermato che i minori erano parsi riluttanti agli incontri con i genitori biologici, senza nulla di verificato in via diretta da parte degli operatori.
Aggiunge che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata
“non possono ritenersi significative o comunque idonee a fondare un convincimento del giudice di materie tanto delicate quali i rapporti tra genitori e minori o la dichiarazione di adottabilità di un minore.”
Ella, premesso che e rano bambini con bisogni speciali Per_1 Per_2
perché fin dalla nascita avevano manifestato problematiche il ritardo nello sviluppo psichico e psicologico con necessità di un sostegno di carattere neuropsichiatrico ed un supporto costante, afferma di aver sempre seguito i minori sulla base delle indicazioni della Neuropsichiatria di Macomer ma che una volta dimessa dalla struttura, non aveva avuto più alcuna notiIA delle condizioni di salute dei figli.
Inoltre, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe pretermesso le garanzie processuali che assistono il procedimento di adottabilità in quanto erano state eluse le istanze della difesa che chiedeva di disporre l'acquisizione delle relazioni della neuropsichiatria infantile, la decisione della rescissione dei rapporti con la famiglia di origine era basata anche su numerosi riferimenti alla consulenza tecnica disposta nel procedimento di volontaria giurisdizione,
i genitori non avevano avuto la possibilità di prendere posizione in merito alle dichiarazioni degli affidatari contenute nel verbale istruttorio e nella relazione dei Servizi Sociali depositate.
Secondo motivo di appello “Omessa valutazione di soluzioni alternative alla rescissione dei rapporti familiari, quali l'adozione mite o aperta con
24 conseguente violazione degli artt. 30, 31 Cost., 1, 8, 12, 27 e 44 L. 184/1983,
9 Conv. di New York del 1989 (L.176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. di
Roma del 1950 (L. 848/1955)”. CP_ Con il secondo motivo di appello, la lamenta che il giudice sia incorso in un errore motivazionale, fondando la propria decisione su un'attività istruttoria lacunosa e parIAle, motivando in maniera contradditoria e/o insufficiente sullo stato di abbandono dei minori e sulla decisione di applicare al caso di specie l'adozione legittimante con rescissione dei rapporti con la famiglia di origine dei minori, senza considerare i più attuali orientamenti della giurisprudenza in punto di adozione c.d. mite.
La sentenza aveva omesso del tutto di considerare i progressi di essa appellante, che aveva sempre prestato adesione ai programmi di sostegno predisposti dal Servizio, partecipando agli incontri protetti fino al mese di dicembre 2023, nonché l'indiscusso amore che lega i minori con i genitori, la ON e la IA TE.
Tali elementi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a un'adozione mite ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, dovendosi richiamare anche i principi della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 183/2023, aveva statuito che la tutela dell'identità del minore si associa al riconoscimento dell'importanza che rivestono da un lato la consapevolezza delle proprie radici e dall'altro la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel processo di crescita.
In ogni caso, la sentenza doveva essere riformata prevedendo il mantenimento dei rapporti tra i genitori, la ON e la IA paterne ed i minori.
Appello avverso la sentenza n. 26/2023 (R.VG. n. 15/2024 V.G.)
Primo motivo di appello “Nullità della sentenza per avere disciplinato per una seconda volta la medesima questione tra le stesse parti e nel medesimo grado di giudizio”.
Con il primo motivo di appello evidenIA che detta CP_2
sentenza risulta identica, sia nella motivazione che nel dispositivo, alla sentenza n. 25/2023 emessa dallo stesso Tribunale nella stessa data tra le stesse parti e relativa agli stessi minori. Essa, pertanto sarebbe affetta da radicale nullità, concretizzando un indebito ed inammissibile ne bis in idem,
25 principio in forza del quale al giudice del medesimo grado di giurisdizione è precluso il potere di pronunciarsi su questioni già definite con sentenza.
Secondo motivo di appello “Omesso svolgimento di attività istruttoria per
l'accertamento della situazione di salute fisica e psicologica di e Per_1
e del loro interesse a mantenere i rapporti con la famiglia di Persona_2
origine con violazione dei diritti della difesa e del contradditorio e conseguente violazione degli artt. 24 e 111 cost., 8 e 10 L. 184/1983, 24 Carta di Nizza, 6 e 13 Conv. di Roma del 1950 (l. 848/1955)”.
Terzo motivo di appello “Omessa valutazione di soluzioni alternative alla rescissione dei rapporti familiari, quali l'adozione mite o aperta con conseguente violazione degli artt. 30, 31 Cost., 1, 8, 12, 27 e 44 L. 184/1983,
9 Conv. di New York del 1989 (L.176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. di
Roma del 1950 (L. 848/1955)”.
Nel merito, con il secondo e terzo motivo di appello ha riproposto le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello avverso la sentenza n. 25/2023.
Appello e , Controparte_3 CP_4
e propongono impugnazione avverso Controparte_3 CP_4
le sentenze n. 25/2023 e n. 26/2023, con due autonomi atti di appello iscritti al R.VG. n. 11/2024 R.VG. e n. 12/2023 i quali sono stati riuniti a quello iscritto al R.VG. n. 8/2023.
Appello avverso la sentenza n. 25/2023 (R.VG. n. 11/2024 V.G.)
Primo motivo di appello “Omessa valutazione di soluzioni alternative alla rescissione dei rapporti familiari, quali l'adozione aperta o mite, con conseguente violazione degli artt. 30, 31 Cost., 1, 8, 12, 27 e 44 L. 184/1983,
9 Conv. Di New York del 1989 (L. 176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv.
[...] del 1950 (L. 848/1955)” Per_5
Le appellanti, richiamando la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e la giurisprudenza della Corte europea, lamentano che il
Tribunale per i Minorenni non avrebbe tenuto in debita considerazione la possibilità di disporre un'adozione mite ai sensi dell'art. 44 lett. d) l.
184/1983, mantenendo i rapporti dei minori con la famiglia di origine sia sotto il profilo di fatto che sotto quello giuridico. Nel caso di specie, infatti, doveva
26 ritenersi ricorrente una situazione di semi abbandono, sussistendo un rapporto affettivo significativo tra i minori, i genitori ed essi familiari
In ogni caso, anche nel caso di adozione legittimante, facendo espresso richiamo all'evoluzione giurisprudenIAle intervenuta in materia, premesso che il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i parenti ancorché deficitari nelle loro capacità genitoriali, lamentano che il giudice di primo grado avesse completamente omesso tali valutazioni ed avesse disposto l'immediata interruzione dei rapporti con i familiari apoditticamente affermando che ciò risponderebbe alle esigenze dei minori “alla luce del fatto che essi avrebbero mostrato ultimamente reticenze a recarsi agli incontri con i genitori biologici”, circostanza “riportata dagli affidatari ma non effettivamente verificata”, dovendosi altresì considerare che “nulla dice il Tribunale sul perché anche i contatti con la ON e con la IA non sarebbero nell'interesse dei nipotini”.
Esse concludono pertanto per l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 30, 31 Cost., 1, 8, 12, 27 e 44 L. 184/1983, 9 Conv. Di
New York del 1989 (L. 176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. Di Roma del
1950 (L. 848/1955).
Secondo motivo di appello “Violazione dei diritti della difesa e del contradditorio, con conseguente violazione degli art. 24 e 111 Cost., 8 e 10
L. 11184/1983, 24 Carta di Nizza, 6 e 13 Conv. del 1950 (L. Per_5
848/1955)”.
Le appellanti censurano la sentenza impugnata lamentando che il
Tribunale avrebbe violato il diritto alla difesa e i principi del giusto processo.
In particolare, lamentano che:
- in sede di accertamento peritale la ON sia stata coinvolta “soltanto” in due colloqui individuali e che la IA sia stata del tutto esclusa CP_4
“sebbene nell'iniIAle descrizione del metodo di lavoro riportata nell'elaborato peritale venissero menzionati colloqui con la IA TE, di fatto mai svolti (infatti nella relazione non si dà atto di alcun colloquio con la SI.ra )”. CP_4
- non erano state acquisite dal Tribunale relazioni aggiornate da parte del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile che segue i minori;
27 - il Tribunale aveva direttamente emesso la sentenza sebbene i difensori avessero richiesto termine per note che non era stato concesso senza alcuna motivazione.
Terzo motivo di appello “Omessa previsione degli interventi di sostegno per l'implementazione delle capacità genitoriale anche della ON TE
e mancata impartizione di prescrizioni, con conseguente violazione degli artt.
30 e 31 Cost., 1, 2 e 12 L. 184/1983, 9 Conv. Di New York del 1989 (L.
176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. Di Roma del 1950 (L.848/1955)”.
Le appellanti sostengono di aver richiesto fin dal loro atto di intervento che il Tribunale impartisse anche a loro prescrizioni ex art. 12 co.
4 L. 184/1983 ed incaricasse i Servizi territoriali e specialistici di attuare ogni necessario intervento di sostegno al fine di implementare le loro capacità di accudimento e cura dei minori, senza che esso avesse preveduto tali interventi di sostegno “forse perché la possibilità del loro coinvolgimento era stata aprioristicamente esclusa”.
EvidenIAno che “mentre per la ON erano emersi alcuni elementi di criticità rispetto ai quali prescrizioni ed interventi di sostegno sarebbero stati necessari, la IA invece era stata già valutata come risorsa familiare adeguata (cfr. relazione del Servizio Sociale del 5.12.2019 e verbale di udienza del 11.02.2021) ed avrebbe quindi dovuto essere tenuta in debita considerazione in quanto lei stessa avrebbe potuto essere di supporto agli altri parenti oltre che ai nipotini”.
Quarto motivo di appello “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12
L. 184/1983, 8 Conv. Di New York del 1989 (L, 176/1991), 24 Carta di Nizza
e 8 Conv. del 1950 (L. 848/1955), per non avere il Tribunale Per_5 correttamente valutato la posizione della ON TE e della IA TE”.
Le appellanti lamentano che il Tribunale, nel valutare l'adeguatezza di ON e IA TE a prendersi cura dei minori, avesse totalmente pretermesso la posizione della IA TE, mentre quella della ON sarebbe stata ingiustamente penalizzata “solo perché portatrice di un doloroso bagaglio esperienIAle e bisognosa di affetto e consolazione”, mentre l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali pone tra gli obblighi positivi dello Stato in materia di relazioni familiari quello di articolare progetti al fine di implementare e di
28 proteggere i rapporti tra i componenti della famiglia, progetti che il Tribunale avrebbe omesso di prevedere.
Appello avverso la sentenza n. 26/2023 (R.VG. n. 12/2024 V.G.)
Primo motivo di appello “Nullità della sentenza per avere disciplinato per una seconda volta la medesima questione tra le stesse parti e nel medesimo grado di giudizio”.
Con il primo motivo di appello e Controparte_3 CP_4
evidenIAno che detta sentenza risulta identica, sia nella motivazione che nel dispositivo, alla sentenza n. 25/2023 emessa dallo stesso Tribunale nella stessa data tra le stesse parti e relativa agli stessi minori. Essa, pertanto sarebbe affetta da radicale nullità, concretizzando un indebito ed inammissibile ne bis in idem, principio in forza del quale al giudice del medesimo grado di giurisdizione è precluso il potere di pronunciarsi su questioni già definite con sentenza. .
Secondo motivo di appello “Omessa valutazione di soluzioni alternative alla rescissione dei rapporti familiari, quali l'adozione aperta o mite, con conseguente violazione degli artt. 30, 31 Cost., 1, 8, 12, 27 e 44 L. 184/1983,
9 Conv. Di New York del 1989 (L. 176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. Di
Roma del 1950 (L. 848/1955)”
Terzo motivo di appello “Violazione dei diritti della difesa e del contradditorio, con conseguente violazione degli art. 24 e 111 Cost., 8 e 10
L. 11184/1983, 24 Carta di Nizza, 6 e 13 Conv. del 1950 (L. Per_5
848/1955)”.
Quarto motivo di appello “Omessa previsione degli interventi di sostegno per l'implementazione delle capacità genitoriale anche della ON TE
e mancata impartizione di prescrizioni, con conseguente violazione degli artt.
30 e 31 Cost., 1, 2 e 12 L. 184/1983, 9 Conv. Di New York del 1989 (L.
176/1991), 24 Carta di Nizza, 8 Conv. Di Roma del 1950 (L.848/1955)”.
Quinto motivo di appello “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12
L. 184/1983, 8 Conv. Di New York del 1989 (L, 176/1991), 24 Carta di Nizza
e 8 Conv. del 1950 (L. 848/1955), per non avere il Tribunale Per_5 correttamente valutato la posizione della ON TE e della IA TE”.
29 Nel merito, con il secondo, terzo , quarto e quinto motivo di appello hanno riproposto le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello avverso la sentenza n. 25/2023.
*****
Sulla nullità della sentenza n. 26/2023.
La Corte rigetta l'eccezione di nullità della sentenza n.26/2023 in quanto essa ha definito il giudizio iscritto al R.Ads. n. 24/2019 che riguardava mentre la sentenza n. 25/2023 ha definito il giudizio iscritto al Persona_2
R.Ads. n. 23/2019 che riguardava , seppure, per il vero, Persona_1
l'istruttoria dei due giudizi è stata unica ed anche le due sentenze sono perfettamente sovrapponibili indicando ciascuna delle due, nell'intestazione, entrambi i minori.
Nel merito
I motivi di appello, strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
Premesso che “l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”,
e “che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
30 n. 14436/2017)” (Cass., n. 9501/2023), ad avviso della Corte non può revocarsi in dubbio la ricorrenza dello stato di abbandono di e Per_1 Per_2
da parte dei genitori.
[...]
Il Collegio deve dare atto che dagli atti di causa emerge con assoluta chiarezza il grandissimo amore che i genitori nutrono per e e Per_1 Per_2
l'impegno da essi profuso per emendare le proprie criticità e le proprie inadeguatezze.
Tuttavia, purtroppo, nonostante l'attivazione di vari percorsi di sostegno e di recupero delle competenze genitoriali, durati alcuni anni, ed i miglioramenti conseguiti, è di tutta evidenza l'impossibilità, oramai definitiva, di realizzare quel recupero delle capacità genitoriali dei genitori che avrebbero potuto condurre al ricongiungimento familiare ovvero
CP_ l'impossibilità da parte del e della di (ri)assumersi la Per_1
responsabilità genitoriale nei confronti di e di assicurare loro Per_1 Per_2 uno sviluppo fisico, psichico e affettivo equilibrato e sereno all'interno del nucleo familiare d'origine.
I genitori non offrono alcuna garanIA di poter attuare in favore dei figli, che si ricorda sono entrambi portatori di disabilità e necessitano pertanto di attenzioni e sostegno speciali, un progetto di vita positivo e stabile, volto ad assicurare loro una crescita psicofisica equilibrata e serena, e l'esercizio positivo della funzione genitoriale. Le importanti criticità impongono di escludere che essi possano configurarsi quale contesto familiare protettivo, sicuro, autorevole e adeguato che possa permettere ai minori di crescere serenamente e l'ausiliario ha peraltro precisato che la gravità delle loro carenze è così importante che essi non possono essere recuperati, in quanto nessun intervento di supporto sarebbe risolutivo e compatibile con i bisogni ed i tempi di crescita dei bambini che, si rammenta, hanno vissuto un lungo periodo di istituzionalizzazione e hanno particolare necessità di vivere in uno stabile contesto familiare, di avere figure di riferimento solide e sintonizzate con i loro bisogni speciali.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, peraltro pienamente in sintonia con quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione iniIAto nel 2018, fondante la decisione impugnata, evidenIAno la totale
31 inconsapevolezza dei genitori della gravità dei loro problemi e la loro completa deresponsabilizzazione, fattori che impongono una prognosi infausta riguardo all'emendabilità della situazione, non potendo, infatti, revocarsi in dubbio che l'assenza di una reale messa in discussione pregiudica la possibilità che essi possano riuscire ad attivare comportamenti riparativi in funzione di un cambiamento del proprio stile genitoriale.
Essi valorizzano il reperimento di una abitazione autonoma e di un'attività lavorativa con il miglioramento della loro condizione economica, elementi che per il loro vissuto sono stati la causa dell'allontanamento dei figli minori, senza soffermarsi sul disagio dei bambini, sulle difficoltà di sviluppo dei figli, in particolare del linguaggio, e delle loro responsabilità, dovendosi rammentare che nella relazione NPIA del 03.12.2019 si evidenIA che il ritardo nello sviluppo psico-motorio riscontrato nei bambini potrebbero essere in parte riferibili ad una condizione di scarsa stimolazione socio- relazionale nell'ambiente di vita del bambino da parte delle figure di riferimento, che in particolare non sono riuscite a trasmettere a Per_1 competenze in linea con l'età, conclusioni che trovano pieno riscontro nei miglioramenti conseguiti dopo l'allontanamento dei bambini.
La consulente è chiara nell'affermare che i genitori percepiscono il sentimento di amore per i figli come salvifico e garante del loro benessere, senza percepire ed accettare le loro difficoltà e attivarsi per farvi fronte con comportamenti proattivi e stimolanti.
Non può d'altronde tacersi che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado non sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti i quali, seppure hanno domandato la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità in via principale, non hanno formulato, un attuale, reale e concreto progetto di vita funzionale al ricongiungimento familiare, avendo il Carta ipotizzato solo astrattamente il rientro dei minori in famiglia senza aver acquisito, nel frattempo, alcuna consapevolezza delle ragioni per le quali essi erano stati allontanati, e avendo
CP_ la richiesto l'affidamento etero familiare dei minori.
Ai fini dell'accertamento della ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti della dichiarazione dello stato di adottabilità, occorre tuttavia scrutinare l'impugnazione di e Controparte_3 CP_4
32 rispettivamente ON e IA paterne dei minori.
Con riguardo alla IA deve evidenIArsi che ella aveva CP_4
manifestato al Servizio la sua indisponibilità ad accogliere uno o entrambi i minori ed ella stessa, nell'atto di intervento depositato il 17 luglio 2020 (pag.
10), riconosce di non aver instaurato un rapporto significativo e già consolidato con i minori, imputandolo al repentino allontanamento degli stessi talché la sua presenza, che peraltro sarebbe limitata ad un'attività di affiancamento della ON TE, non si ritiene possa rilevare ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. Cass., n. 9021/2018:
“Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenIAlità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.”).
Con riguardo alla ON TE, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado si legge: “La ON TE dei minori appare bisognosa di affetto e consolazione ed esplicita la funzione antidepressiva che
i nipoti assumevano nella sua vita. La GN ha riportato una vita CP_3
densa di tragedie familiari, abusi e soprusi subiti e, benché si dimostri disponibile all'affidamento dei nipoti, non riconosce nessuna delle criticità evidenIAte dai vari operatori e, così come i genitori, non riconoscendo le difficoltà sia relazionali, sia concrete sia anche emotive ed evolutive dei bambini, non può impegnarsi per modificare suddette criticità. Si riscontra un profondo vissuto depressivo della GN che viene contenuto CP_3
nella relazione simbiotica che la stessa ha strutturato dapprima con il figlio
CP_ ed in seguito con la GN .”
E d'altronde non può non rammentarsi che al momento dell'inserimento dei minori in comunità il nucleo familiare viveva Per_4
con la GN . Controparte_3
Riguardo alla censura della mancata attivazione degli interventi di supporto, si riporta quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio officiato in primo grado: “Si ritiene che le iniIAtive finalizzate al recupero, non siano pensabili allo stato attuale in quanto i genitori e la ON TE dei minori
33 sono incapaci di riconoscere delle criticità che li riguardano e che potrebbero portare ad un processo di recupero. I genitori e la ON TE utilizzano un meccanismo di proiezione all'esterno (attribuzione al Sevizio
Sociale della loro attuale condizione) delle problematiche della loro famiglia.
Secondo il loro punto di vista, che accomuna tutti e tre, le uniche difficoltà del nucleo familiare sono quelle abitative ed economiche. Nessuno dei tre ha mai messo in discussione il proprio comportamento o ha evidenIAto le difficoltà evolutive dei minori riscontrate negli atti…… I genitori e la ON, probabilmente, risentono delle loro storie di vita personali in cui il percepirsi uniti in un nucleo familiare funzionale ha permesso di far fronte ai traumi subiti, non attraverso un processo di elaborazione del lutto ma utilizzando un massiccio meccanismo difensivo di negazione della realtà.”.
Solo per completezza si evidenIA che le conclusioni dell'ausiliario del Tribunale sono state condivise, salvo che per quanto riguarda il mantenimento dei rapporti tra i genitori e i minori alla luce del profondo legame affettivo evidenIAto nel corso del giudizio, dalla consulente di parte dell'appellante , dott.ssa . CP_2 Persona_6
La Corte ritiene a questo punto di dover affrontare la complessa e dolorosissima problematica del mantenimento dei rapporti dei genitori e della ON TE con e l fine di verificare se detto mantenimento Per_1 Per_2 risponda o meno all'interesse dei piccoli.
L'impugnazione impone preliminarmente di affrontare, alla luce dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la questione della compatibilità dell'istituto dell'adozione cosiddetta legittimante con il mantenimento del legame affettivo e relazionale con la propria famiglia d'origine.
Il principio secondo cui la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l'esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell'art. 18 l. n. 184 del 1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell'art. 19 l. cit., il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell'interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest'ultimo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari
34 biologici, è stato espressamente e chiaramente affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10278/2024, alla cui esauriente motivazione si rimanda, sulla scia dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.183 del 2023.
Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, l. n. 184 del 1983, «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. …omissis… Con
l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.»
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 230 del 05/01/2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del
1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2,
3, 30 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n.
176 del 1991).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 28.9.2023, “ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, ma poi ha esaminato le altre questioni, ritenendole non fondate sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate. Dopo aver ricostruito
l'istituto dell'adozione e la sua ratio, nel chiarire l'infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, l. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto. Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2,
30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale. Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti
35 coinvolti, cui questo Collegio rinvia, il Giudice delle leggi ha operato un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi
l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con alcuni componenti della famiglia
d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente
l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria
e che costituisce un importante tassello della sua identità. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del
1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.” (così in motivazione Cass., n. 10278/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì soggiunto che seppure il disposto dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, tuttavia è evidente che se risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, “tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di
36 adottabilità, mediante l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 19 l. cit., proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3,
l. cit., offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. E' la stessa Corte Costituzionale a porre in luce come, la non recisione dei legami socio-affettivi si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, nella fase dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo. […] In altre parole, l'evoluzione interpretativa dell'istituto dell'adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, sopra illustrata, secondo la quale l'art. 27, comma 3, l. cit. non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l'interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l'adottabilità, ove l'art. 19 l. cit. consente di adottare
«gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore» ed, anzi, in tale sede,
l'assunzione di tali provvedimenti e l'estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell'interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze.”
Tali principi sono stati ribaditi successivamente nell'ordinanza n.12223/2024 della Suprema Corte nel cui dispositivo si legge: “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge: “L'art. 27, comma 3, della L.
184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”.
Giova comunque evidenIAre che, come anche affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 183/2023, l'interruzione della relazione di fatto con i componenti della famiglia di origine sia in via generale correlabile all'interesse del minore: “l'esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo)
37 da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa i genitori adottivi, dai quali dipende
l'equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine coerente con
l'obiettivo di tutelare l'adottato”.
Il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine nel caso di adozione legittimante, anche nelle elaborazioni più recenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è quindi un'ipotesi eccezionale che assicura la tutela del minore, rendendo possibile la continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita, laddove essa venga valutata rispondente al suo interesse.
Passando ad esaminare il caso scrutinato, la valutazione del Tribunale di disporre l'interruzione dei rapporti con i genitori e la ON e la IA paterne, appare pienamente condivisibile, anche considerato l'approfondimento istruttorio disposto da questa Corte, al fine di acquisire elementi di giudizio ulteriori, anche alla luce dei motivi di impugnazione e della necessità, pertanto, di valutare l'evoluzione della situazione dei genitori.
Lette le note autorizzate nell'interesse di , depositate il CP_2
10 gennaio 2025, la Corte precisa in primo luogo che il fatto che la dott.ssa si fosse già pronunciata per la rescissione nei rapporti nella Persona_7
consulenza espletata davanti al Tribunale, non può in alcun modo inficiare le conclusioni assunte nell'accertamento peritale espletato nel presente giudizio, nel quale ella era chiamata a valutare le sopravvenienze correlate alle asserite mutate condizioni dei genitori nonché ad approfondire la situazione dei minori.
Come anche affermato dall'ausiliario, deve rilevarsi che, non avendo i genitori e la ON TE compiuto alcun processo di riconoscimento della propria inadeguatezza a crescerli, essi non potrebbero essere in grado di proporre loro una realtà non deformata e coerente. A differenza di quanto sostenuto nelle note autorizzate nell'interesse di , depositate il CP_2
10 gennaio 2025, la rescissione dei rapporti con la famiglia di origine è stata ritenuta non rispondente all'interesse dei minori non a causa della loro - generica - incapacità genitoriale ma per il mancato compimento del suddetto
38 processo di riconoscimento.
I minori sarebbero ad ogni incontro con i familiari, dai quali non è risultato abbiano attinto apporti significativi per il loro benessere, costantemente confusi e sospinti regressivamente verso un passato nel quale peraltro da essi non hanno ricevuto protezione e tutela.
Essi vivrebbero una situazione di costante conflitto emotivo e di ambivalenza senza fine verso le figure genitoriali sostitutive, ponendo a rischio lo sviluppo di un attaccamento sicuro verso costoro.
Tali considerazioni trovano pieno riscontro nelle risultanze istruttorie.
Le dichiarazioni e gli agiti dei genitori nel corso del procedimento conducono a ritenere questo rischio assolutamente concreto.
All'udienza dell'11 febbraio 2021 la madre e il padre hanno rispettivamente dichiarato: “vediamo i bambini e mi sembrano sofferenti, la bambina mi chiede di tornare a casa. Sono state dette delle cose sbagliate.”
“I bambini sono cambiati, non in meglio. Prima erano più collaborativi, es. la bambina riconosceva i colori mentre ora è peggiorata. Non sono sereni.
Quando sono con noi sono più felici e non vorrebbero andarsene:”, affermazioni assolutamente in dissonanza con le relazioni dei Servizi e dell'educatrice dello spazio neutro.
Nella relazione del Servizio Sociale del 20.10.2023, nella parte relativa alle risultanze degli incontri in spazio neutro si legge “il passaggio tra le due famiglie appare faticoso, soprattutto per i bambini che risultano visibilmente disorientati ed emotivamente ambivalenti: al loro arrivo, Per_1
e non sempre entrano nella stanza con entusiasmo e, soprattutto la Per_2
bambina, mostra di tanto in tanto un atteggiamento di chiusura rifiutandosi di accedere alla sala. Quando entra serenamente invece rimane in silenzio per diverso tempo. Nel momento del distacco dei genitori biologici, i bambini appaiono sereni e spesso salutano la famiglia soltanto sotto richiesta degli adulti …..Ancora oggi, sempre più spesso, durante gli incontri di spazio neutro, e nominano la coppia affidataria chiamandoli Per_1 Per_2
“mamma” e “papà”. In data 18 gennaio 2023, mostra con orgoglio il Per_1 suo primo quaderno d'italiano ai genitori biologici. La bambina, con entusiasmo, mette in evidenza il fatto che nella prima pagina del quaderno ci sia scritto il suo nome seguito dal cognome della famiglia affidataria. In quel
39 momento, i coniugi non manifestano reazioni e, successivamente, riferiscono all'operatrice di essere molto arrabbiati. I figli, in più occasioni, condividono con felicità elementi oggettivi della loro realtà ma i genitori biologici non mostrano curiosità né interesse per la vita dei loro bambini. In alcune situazioni, come nell'esempio del quaderno sopraccitato, i due coniugi palesano una significativa resistenza nel riconoscere i cambiamenti sopraggiunti nella vita dei propri figli. Quando i bambini chiamano la coppia affidataria con gli appellativi di “mamma” e “papà”, la SInora CP_2 ribadisce in modo netto e deciso “mamma è qui” e “papà è qui”. A queste affermazioni segue lo sgomento della bambina che però non replica alla mamma. In data 26 aprile 2023 la bambina riferisce utilizzando anche i gesti
“la mia mamma è lì, ha i capelli così, la mia casa è bellissima, ci sono i miei giochi”, ma la SInora , anche in questa occasione, si esprime in CP_2
modo deciso e ribadisce che quella cui si riferisce la bambina non è la sua mamma. Quando durante un momento di restituzione, alla SInora CP_2 viene fatto presente dall'operatrice che tali reazioni non appaiono funzionali adeguate, e lei risponde di aver compreso ma di non riuscire a fare diversamente, dimostrando così di mettere se stessa davanti ai bisogni dei propri figli. “
La posizione assunta dai genitori biologici rispetto all'inserimento dei figli nella famiglia affidataria è emersa con chiarezza anche nel percorso peritale disposto dal Collegio: “Alla richiesta della scrivente di spiegare le motivazioni di un mantenimento del rapporto con i figli, entrambi hanno risposto esponendo il loro bisogno di mantenere i contatti e non sono riusciti
a porsi nel vissuto dei figli. Ogni risposta è apparsa centrata al garantire il loro bisogno di essere riconosciuti come genitori, infatti, si sono presentati ai minori, nel gioco, come mamma e papà . La GN CP_2 Parte_1
CP_
ha anche asserito di soffrire che la figlia chiami mamma un'altra donna, ma, al di là della comprensione umana per questo vissuto, è evidente la non accettazione dell'inserimento dei figli in una nuova famiglia, definita dalla stessa famiglia “d'appoggio”. Risulta evidente che, in un clima di tale Pt_2
negazione della realtà materna, non è auspicabile il mantenimento dei rapporti tra genitori e figli biologici….. Si rilevano aspettative irrealistiche nei genitori biologici rispetto al rapporto con i figli, con desiderio di
40 frequentazione bisettimanale, pernotto, partecipazione alla loro vita per poi proporre, infine, una frequentazione dei figli in presenza dei genitori affidatari. Non vi è nella coppia genitoriale biologica capacità di mentalizzare i bisogni dei figli ma nemmeno la capacità di pensare ad un regime di visita che li tuteli nella loro nuova condizione di vita, l'inserimento nella famiglia , che non accettano.” Per_8
Ancora rispondendo alle osservazioni del consulente di parte si legge:
“In merito a quando i genitori biologici si sono presentati come tali, si rappresenta che è avvenuto per almeno 3 volte nell'interazioni con i figli
(circa minuto 32.40; circa minuto 32.25; circa minuto 28.45); è la GN
CP_
a cercare rinforzo del loro legame biologico ed il signor che la Per_1
asseconda. La lettura negativa di questo comportamento da parte della scrivente deriva dalla continua richiesta di riconoscimento da parte della
CP_ GN che chiede ai figli una rassicurazione in merito: non sono i figli
a chiamarli papà o mamma ma è lei a ricordare l'esistenza di quel legame.
Ci si domanda, se questo accade durante una valutazione peritale mentre i signori sanno di essere videoregistrati, cosa potrebbe accadere in incontri spontanei? Il CTP dovrebbe cogliere nelle interazioni dei predittori del legame che i genitori biologici potranno proporre ai figli, invece, tende a minimizzare o negare ogni loro criticità. Si aggiunga a questi elementi il fatto che i minori non hanno manifestato alcun indicatore di un legame di attaccamento sicuro ai genitori biologici, infatti, nella separazione definitiva, dopo l'interazione di gioco, non si assiste ad alcuna emozione connessa alla separazione. I minori si separano con serenità da tutti gli adulti che gli vengono proposti nell'interazione di gioco e non si osservano differenze significative nella dinamica di separazione dai genitori biologici piuttosto che dalla ON e dalla IA (che incontra per la prima volta, da Per_2 quando è in età per richiamare ricordi, in quel contesto)”.
Il nuovo accertamento peritale ha consentito anche di approfondire la situazione di e rispetto ai quali già nel corso del procedimento Per_1 Per_2
davanti al Tribunale erano emerse delle criticità con riguardo agli incontri protetti.
Già nella relazione trasmessa il 26 maggio 2021 si legge : “i minori al loro arrivo non sempre entrano nella stanza con entusiasmo, soprattutto
41 , che talvolta mostra un comportamento di chiusura, rifiutandosi di Per_1
accedere nella stanza, oppure quando entra serenamente resta in silenzio per almeno mezz'ora….. Nel momento del distacco i bambini appaiono sereni, molto spesso salutano i genitori sotto richiesta degli adulti. Escono dalla stanza e si dirigono velocemente verso la famiglia affidataria. … talvolta riluttante nel doversi staccare da loro (i genitori Persona_9
affidatari) per recarsi dai genitori…. Dopo l'incontro i bambini vanno verso la famiglia affidataria e si dimostrano estremamente felici di rivederli.”
All'udienza del 22 marzo 2022 l'assistente sociale dichiara: “per quanto riguarda i bambini opportuno sottolineare che stanno risentendo della doppia appartenenza. In questi ultimi due anni, quelli dell'affido, hanno avuto dei notevoli miglioramenti. Dal punto di vista psicomotorio, relazionale ed emotivo, hanno fatto dei passi avanti notevoli. Hanno una proprietà di linguaggio sorprendente per l'età. Ciò è dovuto agli stimoli importanti ricevuti dalla famiglia.”
Le difficoltà dei bambini rispetto agli incontri con i genitori emergono dalle relazioni di restituzione. Nella relazione del 21 ottobre 2022 si legge “al momento del distacco, prima di entrare nella stanza dove vedranno i genitori, sono necessarie da parte della coppia affidataria ripetute rassicurazioni verso i bambini, soprattutto verso che appare spesso riluttante nel Per_1
doversi separare da loro. I bambini chiedono alla coppia affidataria di aspettarli nella stanza dedicata all'accoglienza con affermazioni specifiche quali “rimani qui”. I bambini esplicitano il bisogno di sapere che gli affidatari sono lì per loro e che possono tornare da loro. Al termine di un incontro i bambini si dirigono velocemente nella stanza dell'accoglienza e vanno incontro alla coppia affidataria abbracciandoli spontaneamente.
Spesso e alla conclusione degli incontri si mostrano agitati e Per_1 Per_2
frastornati e, per ristabilire la calma, è richiesto un maggior impegno sia da parte della coppia affidataria che delle operatrici.”
Non può, pertanto, condividersi l'assunto degli appellanti dove sostengono che le difficoltà manifestate dai minori negli incontri protetti erano state riferite soltanto dagli affidatari.
Sul quesito peritale “Descriva il profilo psicologico dei minori, con particolare riferimento al loro rapporto con i genitori biologici, alla ON e
42 alla IA TE, al loro atteggiamento nonché alle loro aspirazioni e desideri al riguardo;
l'atteggiamento e le aspirazioni di e rispetto Per_1 Per_2 all'avvenuto inserimento in una famiglia adottiva e, più in generale, rispetto alla loro vita;
”, il CTU ha così risposto: e appaiono due Per_1 Per_2
bambini fortemente regrediti dal punto vista cognitivo, emotivo e relazionale, come dimostrano anche le recenti relazioni prodotte dal CTR Esperienze
Onlus di Oristano dove sono seguiti. Relativamente al profilo psicologico dei minori, dai reattivi grafici emerge una condizione di sofferenza psicologica con tendenze regressive, ansia, instabilità emotiva e angoscia relazionale elicitata dallo stimolo famiglia. , essendo anche maggiore di età rispetto Per_1
al fratello, appare leggermente più evoluta di e più disponibile al Per_2
dialogo ma si osservano due minori profondamente danneggiati, cognitivamente ed emotivamente. A differenza di che non si esprime Per_2
apertamente sui genitori biologici, esprime il desiderio di non vederli, Per_1
il timore di essere rapita dagli stessi ed il bisogno di appartenenza alla nuova famiglia: spiega, infatti, nell'incontro con i genitori biologici, che il suo cognome è . Dalle interazioni di gioco libero, si assiste ad una buona Per_8
capacità dei minori di accedere al gioco con tutti gli adulti presenti, genitori biologici, ON TE e IA TE (che emmeno conosce) ma ad Per_2
una non differenIAzione dei vari personaggi familiari: i minori accedono al gioco con persone di diversi gradi di intimità familiare, manifestando un non investimento affettivo intenso sui genitori biologici piuttosto che sulla IA che non hanno quasi mai frequentato. Solo appare leggermente più Per_2
centrato sulla madre. Si evidenIA, invece, una quota di angoscia notevole di
che, rifiuta di baciare la ON, e che, quando incontra la madre Per_1 affidataria ha bisogno di riferirle di non aver baciato “i signori”. , Per_1
inoltre, ben due volte, in assenza dei genitori affidatari, chiede di poter andare in bagno, manifestando un bisogno di allontanarsi dal contesto di riferimento (quello della famiglia biologica) e di scaricare tensioni emotive.
Le aspirazioni dei minori sembrano essere orientate al raggiungimento di un equilibrio emotivo che, stando anche agli esiti dei reattivi grafici, ancora non
è stato raggiunto, nello specifico, chiede esplicitamente di non vedere Per_1
CP_ più i signori e e spiega alla madre biologica il suo passaggio Per_1 emotivo, psicologico ed identitario alla famiglia .” Per_8
43 Non può d'altronde tacersi che fin dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel 2019, nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione, era stato riscontrato nei minori un attaccamento non sicuro nei confronti della coppia genitoriale.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata oggetto di osservazioni da parte del consulente dei genitori e della ON TE, che peraltro non ha mai partecipato in presenza ad alcuna operazione peritale, benché il contenuto, la complessità e la delicatezza degli accertamenti demandati al CTU consigliassero vivamente uno svolgimento delle operazioni peritali in presenza.
Con riguardo alle osservazioni relative al metodo, deve in primo luogo rilevarsi che, a parere di questa Corte, nessuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa è ravvisabile. L'inizio delle operazioni peritali è stato individuato nel verbale di conferimento di incarico e pertanto non doveva essere nuovamente comunicato, il consulente di parte ha chiesto di spostare l'inizio delle operazioni peritali con un preavviso di meno di 24 ore, il primo incontro è stato audioregistrato, il calendario delle operazioni peritali è stato comunicato alle parti costituite prima della formalizzazione della nomina del consulente di parte e pertanto non avrebbe potuto essere preventivamente con esso concordato, non risulta che la consulente di parte abbia avanzato istanze al fine di modificare le date degli incontri peritali, di integrare test psico- diagnostici, di proporre una integrazione metodologica al CTU, abbia formulato richieste di approfondimento o di effettuare ulteriori incontri peritali rispetto a quelli concordati, talché la doglianza di una frettolosità nella redazione della consulenza appare francamente pretestuosa. I disegni dei minori sono stati inviati alla consulente di parte il 26 giugno 2024, contrariamente a quanto da essa dichiarato, e come peraltro dimostrato dal fatto che essi sono stati commentati dalla stessa consulente di parte.
Con riguardo al merito, si richiamano le risposte della dott.ssa formulate alle pagg. 27-33 dell'elaborato depositato che la Persona_7
Corte ritiene di condividere ed alle quali si rimanda.
Nelle note autorizzate nell'interesse di , depositate il 10 CP_2
gennaio 2025 si ripropongono le osservazioni del consulente di parte alle quali, si ripete, la dott.ssa ha dato compiuta risposta. Persona_7
44 Tuttavia la Corte ritiene di precisare che è francamente negare l'evidenza emergente dall'incarto processuale laddove si sostiene che non sussista alcuna documentazione dalla quale emerge lo stato di deprivazione e di incuria nel quale i due minori hanno vissuto da piccolissimi.
La relazione del 18.6.2018, a seguito della quale è stato promosso il procedimento di volontaria giurisdizione, descrive così la casa dove viveva il nucleo familiare unitamente alla ON TE “l'abitazione versi in avanzato stato di incuria, abbandono e sporciIA: cumuli di oggetti di vario genere dagli indumenti e mobili collocati accatastati ovunque senza distinzione e/o criterio. Animali, gatti e cani, circolano liberamente all'esterno all'interno dell'abitazione dove sono presenti cucce ciotole per la loro alimentazione. Si trovano le feci degli animali sparse per il pavimento sia dentro che fuori….. L'accesso [agli ambienti] si rileva difficoltoso a motivo dell'eccessivo accumulo di oggetti di varia natura, dai mobili accatastati, agli indumenti occupano la casa.” . Riguardo alla minore si legge: “ S. a 18 mesi, nata prematura, presenta uno sviluppo fisico psicomotorio e di accrescimento al di sotto della norma: pesa meno di 7 Kg.
Non riesce ancora fare alcun passetto e tantomeno riesce a mettersi in piedi da sola sostenendosi, solo da pochi mesi ha imparato a stare seduta senza appoggio nella schiena. Anche nel linguaggio IL presenta un certo ritardo, emette suoni gutturali e lallazione, ma non riesce ancora ad esprimere una parola completa….. La bimba che ha compiuto un anno presenta un ritardo nello sviluppo psicofisico rispetto alla norma. Risulta sottopeso, le funzioni motorie sono alquanto limitate, trascorre buona parte della giornata sul passeggino o in braccio ai genitori. Alterazione ritmo sonno-veglia e squilibrio nella somministrazione dei pasti che i genitori somministrano in orari non regolari seguendo i ritmi di sonno della bambina…. Le operatrici trovano molta difficoltà a far capire e a far rispettare la coppia genitoriale le indicazioni sulle abitudini alimentari e sulle modalità di accudimento adeguate. La coppia, infatti, dimostra nei fatti di non riuscire a capire e a leggere i bisogni reali della bambina…. Allo stato attuale, dopo mesi di interventi, la coppia non pare aver raggiunto un minimo di consapevolezza sui propri limiti, bisogni e necessità della bambina.
Colpisce il fatto che la coppia non abbia mai mostrato preoccupazione
45 alcuna per lo stato di salute della bambina in riferimento all'evidente ritardo nello sviluppo psicomotorio…. ”.
Affermare, a fronte delle problematiche evolutive dei bambini, che essi non sarebbero che disturbi psicofisici trasmessi dai genitori biologici mai adeguatamente esaminati in maniera globale, di cui non potrebbe farsi carico ai genitori, considerati lo stato di grave incuria nei quali i genitori e la ON TE li hanno fatti vivere, descritto nella richiamata relazione, e il dato di fatto che, allontanati dalla famiglia, le loro condizioni sono migliorate come attestato dalle relazioni del CTR di Oristano, è espressione dell'incapacità dei genitori di riconoscere la responsabilità e del persistere della negazione, che sono stati i fattori costanti nel corso del procedimento e che non consentono di ipotizzare alcun intervento riparativo.
e bambini con bisogni speciali, hanno diritto e bisogno Per_1 Per_2
di adulti maturi, responsabili, capaci di entrare in relazione con loro e di instaurare un clima di fiducia, di apertura al cambiamento, deve essere loro assicurata una nuova prospettiva di vita. Il loro positivo inserimento, finalmente dopo un lungo periodo in comunità, nella famiglia che li ha accolti ed assicura loro un contesto armonico ed equilibrato, ad avviso del Collegio impone allo stato una interruzione dei legami con i genitori biologici, la ON e la IA paterne affinché possano continuare nel loro percorso di adozione sereni, liberi da conflitti di lealtà e da fattori di rischio.
La necessità di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all'interno di un funzionale contesto familiare e di evitare ogni rischio che tale obiettivo possa fallire deve assumere valenza prioritaria nella decisione delle domande spiegate dalle parti.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che la dichiarazione di adottabilità presenti nel caso scrutinato il connotato di extrema ratio che la caratterizza in conformità allo spirito della legge, non essendo oramai attuabile alcun altro tipo di intervento in favore dei genitori che garantisca a e il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di crescita e Per_1 Per_2
assicuri loro assistenza e stabilità affettiva.
La realizzazione di tali aspettative non può essere procrastinata da ulteriori indugi e rinvii.
La natura della causa e l'interesse dei minori, che tutte le parti hanno
46 inteso tutelare pur sotto differenti profili, giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente decidendo, ogni altra contraria istanza ed eccezione respinte:
a) rigetta gli appelli proposti da , , Parte_1 CP_2 CP_3
e avverso le sentenze n. 25 e n. 26 del Tribunale per
[...] CP_4
i Minorenni di Cagliari pubblicate il 12.12.2023;
b) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Cagliari
Sezione per i Minorenni, in Cagliari il 16 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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