Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23375/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1
contro
* *
in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Conny Controparte_2
Scalzi
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato , il ricorrente chiedeva: previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal deducente, non riferibili al 6^ livello con il quale lo stesso è stato inquadrato, dichiarare l'istante sig.
in diritto ad essere inquadrato al 7^ livello, per il periodo che Parte_1 bbraio 2015 a tutt'oggi con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto, previo accertamento delle somme effettivamente spettanti al ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento rivendicato e riconosciuto e, comunque, per i titoli e causali tutte di cui in premessa del presente atto -integrato dalle deduzioni di fatto desumibili dagli allegati conteggi-, condannare, essa resistente società , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sed zza CP_1
Cavour nr.42, al pagamento, in favore del ricorrente , della Parte_1 complessiva somma di 39.954,16 € o di quella magg risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 codice civile, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme così come rivalutate, il tutto dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo Esponeva :
- di essere stato destinatario di incarichi di direzione lavori con nota prot. 7308 del 24.02.2015, con nota 27057 del 22.06.2015 e nota 41548 del 2015 in data 21.08.2015;
- di essere stato destinatario di incarichi di coordinatore della progettazione con nota 77642 del 2015, nota 15471 dell'08.04.2016, nota 40435 del 06.09.2016, nota 45398 del 16.10.2018, determina n. 22 del 22.07.2019, nonché nota n. 107 dell'08.05.2020 dove si richiedeva espressamente una reperibilità h/24; 7) di avere, pertanto, diritto all'inquadramento al 7^ livello del CCNL di categoria ed alle relative differenze retributive maturate per lo svolgimento delle superiori mansioni e per la reperibilità h/24 ,che egli avevagarantito nell'espletamento delle proprie funzioni;
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
Espletata l' istr a rinviata per la decisione con scambio di note ex art 127 ter cpc Il ricorrente deduce lo svolgimento di mansioni riconducibili al VII livello CCNL di categoria , per essere stato destinatario di incarichi di direttore dei lavori e di coordinatore della progettazione. La resistente non nega lo svolgimento del predetto incarico ma riconduce la figura del direttore dei lavori e quella del coordinatore della progettazione non ad una qualifica di inquadramento, ma li definisce incarichi che il dipendente può accettare o meno , e che vengono affidati in occasione di singoli appalti, ai patti ed alle condizioni concordate tra dipendente e datore di lavoro, ivi compresa la previsione di eventuali turni di reperibilità, tutto trasfuso in un documento dagli stessi sottoscritto nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento interno, per il quale il dipendente riceve e, nel caso di specie, ha ricevuto, apposito compenso. Dall' istruttoria condotta è invece risultato che le mansioni svolte dal Sig. , Parte_1 corrispondono a quelle proprie del profili di inquadramento, cioè al al VI livello CCNL di categoria, ossia di impiegato di concetto: è infatti emerso che il ricorrente si è occupato della ricezione delle richieste manutentive, dell'analisi delle richieste manutentive pervenute, del sopralluogo tecnico sul campo, dell'attivazione Co dell'intervento, del riscontro alla , e che non ha avuto obiettivi individuali e di Struttura, e che ha svolto le pro mansioni nei limiti delle direttive generali impartitegli dal Responsabile della U.O.C. Manutenzione ERP alla quale lo stesso è assegnato, Ing. Persona_1
Infatti i testi es erito:
- “… Preciso che l'incarico di direzione lavori era temporaneo e finiva con la fine del lavoro. Il TE, come altri tecnici, per l'incarico di direzione dei lavori percepiva un incentivo a parte in busta paga. Normalmente il svolgeva mansioni Parte_1 proprie dell'impiegato di sesto livello. A me non ris TE, per gli incarichi svolti, avesse un obbligo di reperibilità …”. ( Teste ) Tes_1
-: “… Al furono affidati una serie di incarichi di dir lavori. Le mansioni Parte_1 abituali del TE sono di tecnico. Egli si occupa di sopralluoghi, verifica dei problemi riscontrati sui luoghi, redazione di relazioni tecniche, eventuali interventi correttivi sui problemi riscontrati negli edifici. Sono io a dare le direttive al TE sul luogo dove intervenire. Una volta verificato il problema, il tipo di intervento da farsi ricade nella sua autonomia tecnica. Per gli incarichi di direzione lavori esistono degli incentivi specifici ciò dipende dal regolamento interno. Io come RUP proponevo le nomine. Non so se il TE abbia mai avuto un obbligo di reperibilità, io lo percepisco come responsabile della UOC e pertanto mi viene corrisposta la relativa indennità. Non so rispondere alla domanda se il TE avesse mai avuto incarico di coordinatore della progettazione. Non era infatti nelle mie competenze firmare lettere di incarico, in quanto io proponevo semplicemente incarichi per le mie procedure, ma esse erano sempre firmate dal dirigente, la decisione finale spettava a loro, essendo io un settimo livello non ho potere di decidere gli incarichi ma solo di proporli. Preciso che le mansioni che ho prima indicato per il sono quelle Parte_1 prevalenti, mentre l'attività relativa agli incarichi di direzione n sono la norma ma una eventualità …”. ( teste Per_1
“… io fui assegnato lì come direttore e il TE faceva anche lui il direttore dei lavori. Eravamo assegnati a lotti diversi, e ognuno di noi aveva la responsabilità di quel lotto. Io non davo direttive al TE. è geometra, Parte_1 preciso che i miei compiti non differivano in nulla da quelli svolti dal , sia io Parte_1 che ci occupavamo, su segnalazione, delle criticità e delle ioni a Parte_1 farsi nei vari immobili di nostra competenza, dove ci recavamo, effettuavamo una perizia per decidere i lavori a farsi e poi attivavamo la ditta che doveva svolgerli … Attivare la ditta significa che mandavamo loro una E-mail con l'indicazione specifica dei lavori a farsi, incluso a volte persino di computo metrico. Io svolgevo solo le mansioni descritte, cioè tutto quello che riguarda la manutenzione degli edifici di nostra competenza”(teste ) Tes_2
… Il , come tecni le seguenti mansioni: effettua i sopralluoghi negli Parte_1 immobili interessati, individua gli interventi da eseguire e traduce il tutto in atti tecnici operativi per le ditte incaricate. Il , come ingegnere, svolgeva le Tes_2 stesse mansioni ma faceva anche il direttore dei lavori, ciò significa che le sue mansioni di tecnico erano identiche, ovvero si recava a fare i sopralluoghi e dava istruzioni operative o computi metrici per i lavori a farsi, ma la poteva CP_1 anche individuarlo come direttore dei lavori per seguire le ditte cate di svolgerli, retribuendolo invece che con un compenso professionale con un incentivo in più sulla retribuzione regolare. Per poter essere nominati direttore dei lavori bisogna essere iscritti all'albo professionale relativo … presso e presso le UOC CP_1 che ho citato esiste una sorta di disponibilità o reperi ttori dei lavori, a chiamata, che prevede una indennità, non si tratta di una reperibilità h 24 e a me non risulta che la abbia mai avuta il TE. Lo dico perché non mi risulta che esistesse prima del 2021. Non mi risulta anzi non so itore avesse anche un incarico di Coordinatore della progettazione”. ( teste ……. Tes_3
“… Quando fui assunto il era impiegato tec orava nel mio stesso
Parte_1 settore. Nel corso degli anni il signor ha avuto degli incarichi come direzione
Parte_1 dei lavori e come progettista, ma ho e da un paio di anni non ne riceve più. Attualmente io e svolgiamo in sostanza le stesse mansioni. Posso dire che
Parte_1 però, negli anni i quando egli ha seguito dei progetti, ed aveva incarichi come direttore di lavori, io gli facevo da assistente. Ciò insieme anche ad altro collega. Noi eravamo suoi assistenti come da nomina aziendale. Quando fungevo da assistente, ricevevo, oltre alla normale retribuzione, un incentivo previsto per la mansione specifica. Ricordo che, quando aveva gli incarichi, il TE veniva rintracciato anche fuori dall'orario di lavoro. Non so se negli incarichi ci fosse scritto che vi era obbligo di reperibilità. Attualmente, presso l'azienda, se ci danno incarichi, lo scrivono espressamente di tale obbligo. Quando non aveva incarichi
Parte_1 svolgeva mansioni analoghe alle mie e in più faceva da tutor agli archi i ingegneri. Precis do sono stato assunto ero quinto livello, oggi sono sesto dal 2019 …(teste ) Tes_4
“… sono stato res delle risorse umane. Il TE era ed è inquadrato al sesto livello Ccnl, come impiegato tecnico, profilo geometra. Le sue mansioni consistevano nell'occuparsi della manutenzione degli immobili a reddito del
[...]
Si trattava per lo più di interventi di manutenzione ordinaria ma non CP_4 he ce ne fossero anche di manutenzione straordinaria in casi particolari. Se ben ricordo, in questi anni il TE ha avuto degli incarichi come direttore dei lavori. In quarto caso, come da regolamento, che conosco perché fui io a redigerlo, il ha ricevuto degli incentivi ad hoc. Il regolamento prevedeva, in questi casi, Parte_1 nomina di assistenti, retribuiti anch'essi con incentivi ulteriori rispetto allo stipendio …”.(teste ) Tes_5
Non risultando dim dunque, dalle prove raccolte nel corso del giudizio, il dedotto svolgimento di mansioni riconducibili a qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento del ricorrente, la domanda va rigettata In considerazione della controvertibilità delle valutazioni espresse e della diversa condizione delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite
PQM
Rigetta la domanda Spese compensate
Così deciso in data 27/03/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio