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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2025
Il GIUDICE sciogliendo la riserva che precede;
pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 1816/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
C.F. , con l'Avv. FERRARIS BARBARA P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di “locazione operativa” - azione di risoluzione ex art. 1456 c.c. – pagamento somme – penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo all'udienza del 6.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
ha evocato in giudizio , in qualità di titolare dell'impresa individuale (Angolo
[...] CP_1
52), per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione operativa nr.20220330014 con il medesimo stipulato il 1° aprile 2022, e, conseguentemente,
pagina 1 di 9 sentire condannare il resistente alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione ed al pagamento dell'importo di € 7.781,90 a titolo di pagamento canoni di locazione, nonché di spese di gestione e penale contrattuale.
In particolare, premesso di essere proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operativa, ossia n. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino”, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione al resistente, ha esposto che:
- il 1° aprile 2022 per brevità anche ISPRFY) ha Parte_1
sottoscritto con in qualità di conduttore, il contratto di locazione operativa n° CP_1
20220330014, avente durata di mesi 60 e ad oggetto i predetti beni mobili;
- i beni sono stati regolarmente consegnati e accettati, come risultante dai documenti di trasporto e dal verbale di consegna ed accettazione, oltre che installati e collaudati;
- si è reso integralmente inadempiente al pagamento delle fatture emesse da CP_1
ISPRFY per i canoni di locazione pattuiti, pertanto ISPRFY ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 5 marzo 2024;
- il conduttore lasciava dette intimazioni totalmente prive di riscontro, essendo così tenuto a restituire i beni strumentali oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 11 dello stesso e a corrispondere la somma complessiva di € 7.781,90 di cui:
• € 2.616,72 per le n° 14 fatture insolute comprensive di IVA e quivi: n. 70T1202247220 del
26 aprile 2022, di € 293,96; n. 70T1202293393 del 1° agosto 2022, di € 165,16; n.
70T12022116436 del 5 ottobre 2022, di € 165,16; n. 70T12022128077 del 4 novembre
2022, di € 165,16; n. 70T12022140111 del 7 dicembre 2022, di € 165,16; n. 70T120235934 del 5 gennaio 2023, di € 165,16; n. 70T1202317609 del 6 febbraio 2023, di € 165,16; n.
70T1202329041 del 6 marzo 2023, di € 165,16; n. 70T1202341297 del 5 aprile 2023, di €
340,84; n. 70T1202364219 del 5 giugno 2023, di € 165,16; n. 70T1202376799 del 6 luglio
2023, di € 165,16; n. 70T1202388138 del 1° agosto 2023, di € 165,16; n. 70T12023110392 del 5 ottobre 2023, di € 165,16; n. 70T120244940 del 5 gennaio 2024, di € 165,16, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• € 854,00 a titolo di spese di gestione insoluti, ai sensi dell'art. 12 del Contratto (€ 50,00 x n°
14 insoluti + IVA = € 854,00);
• € 4.311,18 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere pagina 2 di 9 al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui: avendo il locatore fatturato 33 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di febbraio
2024 dei 60 previsti dal contratto, la penale è pari ad € 4.311,18 (27 canoni periodici residui di € 130,88 ciascuno oltre I.V.A. al 22% e quindi in totale € 4.311,18), oltre interessi di mora come per legge;
- Il conduttore ha lasciato totalmente prive di riscontro le menzionate pec e continua a detenere i beni oggetto del contratto, pur senza titolo;
tanto premesso, ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio e ha invocato il disposto degli artt. 1455, 1456 c.c. allegando la gravità dell'inadempimento della società convenuta per non aver corrisposto alla ricorrente alcuno dei canoni di locazione contrattualmente previsti, continuando a detenere i beni strumentali oggetto del contratto, anche a seguito dell'intimazione di risoluzione.
benchè ritualmente evocato in giudizio non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1
contumace.
***
Le domande sono fondate e vanno accolte.
Sono oggetto di prova documentale le seguenti circostanze:
- l'11 aprile 2022 locatrice) e Parte_1 CP_1
(conduttore) hanno sottoscritto il contratto di locazione (“operativa”) n° 20220330014, avente ad oggetto nr. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino” (all. 2);
- la durata del contratto è stata concordata in mesi 60; il canone periodico di locazione è stato fissato in € 130,88, oltre Iva e spese, per un totale complessivo di € 7.852,80;
- il 21.4.2022 a consegnato gli impianti oggetto Parte_1
del contratto al conduttore presso la sede di Carbonia, Viale Trento 52, come risulta dai documenti di trasporto e verbali di avvenuta installazione e collaudo positivo sottoscritti dal convenuto (all.3);
- il contratto al punto n. 8 contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
(….)”. Altresì l'art. 9 del citato contratto specifica che: “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da pagina 3 di 9 parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12, e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Ciò posto, ha dedotto l'inadempimento di parte Parte_1 convenuta all'obbligazione di pagamento rateale dei canoni di locazione degli impianti in oggetto, invocando l'avveramento della suddetta clausola risolutiva espressa. In particolare, secondo le allegazioni attoree si è reso integralmente inadempiente al pagamento delle fatture CP_1
emesse da ISPRFY per i canoni di locazione pattuiti nel contratto, così determinando il verificarsi dei presupposti applicativi della condizione risolutiva di cui al punto 8.
Sul punto si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condizione risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 cod. civ. “attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (…)” (cfr. Cass. n.17603/2018).
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. “tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. che ha natura costitutiva”. (cfr. Cass. n.
9488/2013).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte contrattuale del diritto azionato e specificamente allegato l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico. Ha, inoltre, dimostrato per tabulas di aver comunicato a , con pec del 5.3.2024, la chiara ed inequivoca volontà di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 del contratto, e di avergli intimato la restituzione dei beni, richiedendo contestualmente il pagamento di € 7.781,90, di cui € 2.616,72 per le n° 14 fatture insolute comprensive di IVA;
€ 854,00 a titolo di spese di gestione insoluti, come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n. 14insoluti + IVA); € 4.311,18 a titolo di penale contrattuale calcolata su nr. 27 canoni a scadere dopo la data di risoluzione.
pagina 4 di 9 Tale missiva è rimasta priva di riscontro;
, peraltro, non costituendosi in giudizio, non CP_1
ha eccepito fatti estintivi o modificativi della pretesa di controparte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e dell'allegazione dell'inadempimento della prestazione di pagamento, le cui modalità condizioni e termini sono puntualmente disciplinate nel contratto stesso, sarebbe stato onere del resistente dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad esso non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
Ne consegue che il contratto di locazione stipulato tra le parti si è risolto di diritto il 5 marzo 2024
a seguito della comunicazione unilaterale trasmessa da parte attrice a di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al comma 8 del contratto stesso;
va accolta, pertanto, la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione.
Sul punto si precisa che la risoluzione opera automaticamente al momento della dichiarazione fatta dal contraente che intende avvalersene e, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non avendo il resistente corrisposto alcun canone sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'inadempimento sarebbe, comunque, di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione immediata in favore di ex 1458 c.c. ed ex art. 9 del Parte_2
contratto di locazione, dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa (nr. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino”).
Va, altresì, accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti nonché dei canoni periodici residui fino alla scadenza del contratto a titolo di penale, in base alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di
pagina 5 di 9 chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Come già esposto, le fatture per canoni insoluti emesse attengono al periodo dall'aprile 2022 al gennaio
2024 e ammontano a complessivi € 2.616,72 corrispondenti ai canoni periodici dovuti oltre alle spese di attivazione e gestione pratica assicurativa indicate nella prima fattura emessa dell'importo di €
293,96 e nella fattura del 5.4.2023 dell'importo di € 340,84. L'ammontare dei canoni residui fino alla scadenza del contratto è, dunque, pari a € 4.311,09 (27 canoni periodici residui di € 130,88 oltre Iva al
22% ciascuno), cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, si precisa, altresì, che pur in assenza della disposizione contrattuale, il convenuto avrebbe comunque, dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica. L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come “penale”, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale, la stessa è, in astratto, da ritenersi legittima e non eccessiva (cfr. Trib. Torino sent. nr. 2139/2025 del 2.5.2025; n. 1876/2025 del 15.4.2025), salvo valutazioni da effettuarsi caso per caso nell'ipotesi, ad esempio di avvenuta restituzione dei beni che abbiano ancora un valore residuo.
In generale, va osservato che la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto e stabilendo preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto. (cfr. Cass. n. 21398/2021).
Peraltro, sebbene “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. tra le altre, Cass. n.
18550/2021), nella fattispecie in esame la clausola in oggetto è stata doppiamente sottoscritta.
Sotto il profilo dell'esercizio da parte del giudice, anche d'ufficio, del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di pagina 6 di 9 legittimità, l'art. 1384 c.c., applicabile anche alla locazione finanziaria, nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale, determinata nei canoni ancora da pagare, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, non impone una rigida correlazione all'entità del danno subìto dal concedente (posto che non si tratta di risarcire un danno, bensì di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita) ma impone di condurre la valutazione sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto (Cass. n.
25863/2017 che richiama Cass. 23/03/2001 n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969).
Il giudice deve, in pratica, valutare se la clausola contrattuale attribuisca al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario, e per analogia nel contratto di noleggio in esame, non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene, atteso che la predetta restituzione è un effetto naturale della scadenza medesima.
Ancora, il giudice deve tener conto “delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass. n.
4942/2020).
Infine, “il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 c.c., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa, tanto che pur potendo la relativa domanda di riduzione essere proposta per la prima volta in appello, è sempre necessario "che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa" (cfr. Cass. n. 19320/2018; n. 22747/2013).
Sulla base dei su esposti principi, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per procedere a una riduzione della penale contrattuale, considerato che:
- la parte resistente, anche a seguito della ricezione della comunicazione della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ha continuato a essere inadempiente rispetto all'obbligazione principale di pagamento dei canoni e a detenere e a usufruire senza più titolo dei beni mobili oggetto del contratto di noleggio;
pagina 7 di 9 - la penale è stata quantificata in maniera corrispondente al canone pattuito;
- la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato in concreto il carattere dell'eccessività della penale;
- la natura dei beni oggetto di noleggio e l'arco temporale intercorso dalla conclusione del contratto inducono a ritenere che la locatrice, anche ove rientrasse in possesso dei beni, non potrebbe agevolmente ricollocarli in tempi brevi con un nuovo contratto di noleggio, anche in considerazione dell'usura e della vetustà.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che nella fattispecie in esame, il pagamento della penale non attribuisca al locatore vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto, ma che lo ponga nella identica situazione in cui si sarebbe trovato in caso di corretta e regolare esecuzione degli impegni contrattuali.
Ne consegue che deve essere condannato alla restituzione dei beni oggetto del CP_1 contratto di locazione operativa per cui è causa, ovvero di “nr. 3 impianti di microfiltrazione
Filippino”, nonché al pagamento della somma complessiva di € 7.781,90 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 2.616,72, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (5 marzo 2024) fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n.
20220330014 stipulato tra le parti in data 11 aprile 2022.
• Condanna alla restituzione immediata in favore della CP_1 [...]
ei seguenti beni oggetto del contratto di locazione: “nr. 3 impianti di Parte_2
microfiltrazione Filippino”;
pagina 8 di 9 • Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 della complessiva somma di € di € 7.781,90 oltre interessi moratori ai sensi
[...] dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 2.616,72, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (5 marzo 2024) fino al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato e
[...]
marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino, 4 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 9 di 9
Il GIUDICE sciogliendo la riserva che precede;
pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 1816/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
C.F. , con l'Avv. FERRARIS BARBARA P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di “locazione operativa” - azione di risoluzione ex art. 1456 c.c. – pagamento somme – penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo all'udienza del 6.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
ha evocato in giudizio , in qualità di titolare dell'impresa individuale (Angolo
[...] CP_1
52), per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione operativa nr.20220330014 con il medesimo stipulato il 1° aprile 2022, e, conseguentemente,
pagina 1 di 9 sentire condannare il resistente alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione ed al pagamento dell'importo di € 7.781,90 a titolo di pagamento canoni di locazione, nonché di spese di gestione e penale contrattuale.
In particolare, premesso di essere proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operativa, ossia n. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino”, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione al resistente, ha esposto che:
- il 1° aprile 2022 per brevità anche ISPRFY) ha Parte_1
sottoscritto con in qualità di conduttore, il contratto di locazione operativa n° CP_1
20220330014, avente durata di mesi 60 e ad oggetto i predetti beni mobili;
- i beni sono stati regolarmente consegnati e accettati, come risultante dai documenti di trasporto e dal verbale di consegna ed accettazione, oltre che installati e collaudati;
- si è reso integralmente inadempiente al pagamento delle fatture emesse da CP_1
ISPRFY per i canoni di locazione pattuiti, pertanto ISPRFY ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 5 marzo 2024;
- il conduttore lasciava dette intimazioni totalmente prive di riscontro, essendo così tenuto a restituire i beni strumentali oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 11 dello stesso e a corrispondere la somma complessiva di € 7.781,90 di cui:
• € 2.616,72 per le n° 14 fatture insolute comprensive di IVA e quivi: n. 70T1202247220 del
26 aprile 2022, di € 293,96; n. 70T1202293393 del 1° agosto 2022, di € 165,16; n.
70T12022116436 del 5 ottobre 2022, di € 165,16; n. 70T12022128077 del 4 novembre
2022, di € 165,16; n. 70T12022140111 del 7 dicembre 2022, di € 165,16; n. 70T120235934 del 5 gennaio 2023, di € 165,16; n. 70T1202317609 del 6 febbraio 2023, di € 165,16; n.
70T1202329041 del 6 marzo 2023, di € 165,16; n. 70T1202341297 del 5 aprile 2023, di €
340,84; n. 70T1202364219 del 5 giugno 2023, di € 165,16; n. 70T1202376799 del 6 luglio
2023, di € 165,16; n. 70T1202388138 del 1° agosto 2023, di € 165,16; n. 70T12023110392 del 5 ottobre 2023, di € 165,16; n. 70T120244940 del 5 gennaio 2024, di € 165,16, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• € 854,00 a titolo di spese di gestione insoluti, ai sensi dell'art. 12 del Contratto (€ 50,00 x n°
14 insoluti + IVA = € 854,00);
• € 4.311,18 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi dell'art. 9 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere pagina 2 di 9 al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui: avendo il locatore fatturato 33 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di febbraio
2024 dei 60 previsti dal contratto, la penale è pari ad € 4.311,18 (27 canoni periodici residui di € 130,88 ciascuno oltre I.V.A. al 22% e quindi in totale € 4.311,18), oltre interessi di mora come per legge;
- Il conduttore ha lasciato totalmente prive di riscontro le menzionate pec e continua a detenere i beni oggetto del contratto, pur senza titolo;
tanto premesso, ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio e ha invocato il disposto degli artt. 1455, 1456 c.c. allegando la gravità dell'inadempimento della società convenuta per non aver corrisposto alla ricorrente alcuno dei canoni di locazione contrattualmente previsti, continuando a detenere i beni strumentali oggetto del contratto, anche a seguito dell'intimazione di risoluzione.
benchè ritualmente evocato in giudizio non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1
contumace.
***
Le domande sono fondate e vanno accolte.
Sono oggetto di prova documentale le seguenti circostanze:
- l'11 aprile 2022 locatrice) e Parte_1 CP_1
(conduttore) hanno sottoscritto il contratto di locazione (“operativa”) n° 20220330014, avente ad oggetto nr. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino” (all. 2);
- la durata del contratto è stata concordata in mesi 60; il canone periodico di locazione è stato fissato in € 130,88, oltre Iva e spese, per un totale complessivo di € 7.852,80;
- il 21.4.2022 a consegnato gli impianti oggetto Parte_1
del contratto al conduttore presso la sede di Carbonia, Viale Trento 52, come risulta dai documenti di trasporto e verbali di avvenuta installazione e collaudo positivo sottoscritti dal convenuto (all.3);
- il contratto al punto n. 8 contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
(….)”. Altresì l'art. 9 del citato contratto specifica che: “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da pagina 3 di 9 parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12, e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Ciò posto, ha dedotto l'inadempimento di parte Parte_1 convenuta all'obbligazione di pagamento rateale dei canoni di locazione degli impianti in oggetto, invocando l'avveramento della suddetta clausola risolutiva espressa. In particolare, secondo le allegazioni attoree si è reso integralmente inadempiente al pagamento delle fatture CP_1
emesse da ISPRFY per i canoni di locazione pattuiti nel contratto, così determinando il verificarsi dei presupposti applicativi della condizione risolutiva di cui al punto 8.
Sul punto si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condizione risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 cod. civ. “attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (…)” (cfr. Cass. n.17603/2018).
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. “tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. che ha natura costitutiva”. (cfr. Cass. n.
9488/2013).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte contrattuale del diritto azionato e specificamente allegato l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico. Ha, inoltre, dimostrato per tabulas di aver comunicato a , con pec del 5.3.2024, la chiara ed inequivoca volontà di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 del contratto, e di avergli intimato la restituzione dei beni, richiedendo contestualmente il pagamento di € 7.781,90, di cui € 2.616,72 per le n° 14 fatture insolute comprensive di IVA;
€ 854,00 a titolo di spese di gestione insoluti, come previsto dall'art. 13 del contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n. 14insoluti + IVA); € 4.311,18 a titolo di penale contrattuale calcolata su nr. 27 canoni a scadere dopo la data di risoluzione.
pagina 4 di 9 Tale missiva è rimasta priva di riscontro;
, peraltro, non costituendosi in giudizio, non CP_1
ha eccepito fatti estintivi o modificativi della pretesa di controparte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e dell'allegazione dell'inadempimento della prestazione di pagamento, le cui modalità condizioni e termini sono puntualmente disciplinate nel contratto stesso, sarebbe stato onere del resistente dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad esso non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
Ne consegue che il contratto di locazione stipulato tra le parti si è risolto di diritto il 5 marzo 2024
a seguito della comunicazione unilaterale trasmessa da parte attrice a di volersi CP_1
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al comma 8 del contratto stesso;
va accolta, pertanto, la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione.
Sul punto si precisa che la risoluzione opera automaticamente al momento della dichiarazione fatta dal contraente che intende avvalersene e, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non avendo il resistente corrisposto alcun canone sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'inadempimento sarebbe, comunque, di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione immediata in favore di ex 1458 c.c. ed ex art. 9 del Parte_2
contratto di locazione, dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa (nr. 3 impianti di microfiltrazione “Filippino”).
Va, altresì, accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti nonché dei canoni periodici residui fino alla scadenza del contratto a titolo di penale, in base alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di
pagina 5 di 9 chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Come già esposto, le fatture per canoni insoluti emesse attengono al periodo dall'aprile 2022 al gennaio
2024 e ammontano a complessivi € 2.616,72 corrispondenti ai canoni periodici dovuti oltre alle spese di attivazione e gestione pratica assicurativa indicate nella prima fattura emessa dell'importo di €
293,96 e nella fattura del 5.4.2023 dell'importo di € 340,84. L'ammontare dei canoni residui fino alla scadenza del contratto è, dunque, pari a € 4.311,09 (27 canoni periodici residui di € 130,88 oltre Iva al
22% ciascuno), cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, si precisa, altresì, che pur in assenza della disposizione contrattuale, il convenuto avrebbe comunque, dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica. L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come “penale”, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale, la stessa è, in astratto, da ritenersi legittima e non eccessiva (cfr. Trib. Torino sent. nr. 2139/2025 del 2.5.2025; n. 1876/2025 del 15.4.2025), salvo valutazioni da effettuarsi caso per caso nell'ipotesi, ad esempio di avvenuta restituzione dei beni che abbiano ancora un valore residuo.
In generale, va osservato che la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto e stabilendo preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto. (cfr. Cass. n. 21398/2021).
Peraltro, sebbene “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. tra le altre, Cass. n.
18550/2021), nella fattispecie in esame la clausola in oggetto è stata doppiamente sottoscritta.
Sotto il profilo dell'esercizio da parte del giudice, anche d'ufficio, del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di pagina 6 di 9 legittimità, l'art. 1384 c.c., applicabile anche alla locazione finanziaria, nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale, determinata nei canoni ancora da pagare, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, non impone una rigida correlazione all'entità del danno subìto dal concedente (posto che non si tratta di risarcire un danno, bensì di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita) ma impone di condurre la valutazione sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto (Cass. n.
25863/2017 che richiama Cass. 23/03/2001 n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969).
Il giudice deve, in pratica, valutare se la clausola contrattuale attribuisca al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario, e per analogia nel contratto di noleggio in esame, non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene, atteso che la predetta restituzione è un effetto naturale della scadenza medesima.
Ancora, il giudice deve tener conto “delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass. n.
4942/2020).
Infine, “il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 c.c., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa, tanto che pur potendo la relativa domanda di riduzione essere proposta per la prima volta in appello, è sempre necessario "che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa" (cfr. Cass. n. 19320/2018; n. 22747/2013).
Sulla base dei su esposti principi, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per procedere a una riduzione della penale contrattuale, considerato che:
- la parte resistente, anche a seguito della ricezione della comunicazione della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ha continuato a essere inadempiente rispetto all'obbligazione principale di pagamento dei canoni e a detenere e a usufruire senza più titolo dei beni mobili oggetto del contratto di noleggio;
pagina 7 di 9 - la penale è stata quantificata in maniera corrispondente al canone pattuito;
- la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato in concreto il carattere dell'eccessività della penale;
- la natura dei beni oggetto di noleggio e l'arco temporale intercorso dalla conclusione del contratto inducono a ritenere che la locatrice, anche ove rientrasse in possesso dei beni, non potrebbe agevolmente ricollocarli in tempi brevi con un nuovo contratto di noleggio, anche in considerazione dell'usura e della vetustà.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che nella fattispecie in esame, il pagamento della penale non attribuisca al locatore vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto, ma che lo ponga nella identica situazione in cui si sarebbe trovato in caso di corretta e regolare esecuzione degli impegni contrattuali.
Ne consegue che deve essere condannato alla restituzione dei beni oggetto del CP_1 contratto di locazione operativa per cui è causa, ovvero di “nr. 3 impianti di microfiltrazione
Filippino”, nonché al pagamento della somma complessiva di € 7.781,90 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 2.616,72, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (5 marzo 2024) fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n.
20220330014 stipulato tra le parti in data 11 aprile 2022.
• Condanna alla restituzione immediata in favore della CP_1 [...]
ei seguenti beni oggetto del contratto di locazione: “nr. 3 impianti di Parte_2
microfiltrazione Filippino”;
pagina 8 di 9 • Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2 della complessiva somma di € di € 7.781,90 oltre interessi moratori ai sensi
[...] dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 2.616,72, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (5 marzo 2024) fino al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato e
[...]
marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Torino, 4 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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