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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa EP ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8552/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
[...]
[...]
Controparte_2
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative predisposte per l'odierna udienza, nonché quelle scritte da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
EP ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8552/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carlo RU, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via XXIV
Maggio n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 1.12.2023, l' Controparte_1 impugnava la sentenza n. 2460/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data
4.10.2022-1.6.2023 a definizione del giudizio Rg n. 13448/2021, avente ad oggetto l'opposizione
2 spiegata da avverso l'estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n. CP_2
02820150010142139000, ente impositore Controparte_2
Con la gravata sentenza il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la ammissibilità della opposizione - accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dal ruolo impugnato ed annullava la cartella di pagamento, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agenzia appellante adduceva le seguenti ragioni: 1. carenza di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Sulla base di tali ragioni, concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Le parti appellate, benché ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano, dacché ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
3 In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30666/2022 del 18.10.2022, hanno affermato: “Spetta alla giurisdizione tributaria la domanda che, oltre ad avere ad oggetto
l'annullamento di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.”.
In definitiva, traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale mediante la quale venga eccepita la prescrizione ante notifica radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
ciò in quanto incidendo sull'an della pretesa tributaria, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
4 Diversamente, ove l'eccezione di prescrizione si collochi a partire da tale momento, la domanda giudiziale non assumerebbe la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé: in tale ipotesi – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il G.O..
Tanto chiarito, venendo al caso di specie, occorre rilevare che la parte opponente in primo grado - come evincibile dal tenore dell'atto introduttivo - eccepiva la prescrizione maturatasi in un momento successivo alla notificazione della cartella di pagamento (cfr. pag. 3 atto di opposizione).
Il primo motivo di gravame va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'agente della riscossione ha riproposto la questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo, circostanza di carattere dirimente nel caso di specie alla luce delle novità normative e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre muovere da una premessa: il GdP nella pronuncia oggetto d'appello, ritenendo la ammissibilità della opposizione proposta in primo grado, nel merito pronunciava l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dal ruolo opposto.
Ebbene, così delineati i termini della vicenda - anche alla luce dell'arresto delle SS.UU. n. 22798 del
19.07.22 - s'impone la necessità di verificare se l'azione originaria era supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c..
Tale verifica, costituendo l'interesse ad agire condizione stessa dell'azione ed in considerazione dello specifico motivo di gravame dell' sul punto, rileva altresì alla attualità. CP_3
Giova premettere un riepilogo del quadro interpretativo di riferimento in cui si va a collocare la citata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con particolare riguardo ai principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo.
Le ipotesi possono essere essenzialmente ricondotte a tre: 1) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella;
2) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella;
3) la cartella esattoriale non risulti essere stata mai (validamente) notificata.
Nel primo caso, la prescrizione non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto di ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva: ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o
5 dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, difettando l'interesse ad agire.
Nel secondo caso, deve ritenersi che - in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore - il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché – anche in tale ipotesi - difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
Ove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione
(sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita: le Sezioni Unite n. 19704/2015 hanno affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo una parte della giurisprudenza di merito, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il legislatore con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21), novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 - ha aggiunto il comma 4 bis, secondo cui “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
6 che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Da ultimo, con l'art. 12 del D.Lgs. 110/2024 afferente le “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.”, il comma 4 bis sopra riportato è stato sostituito nei termini di seguito indicati: “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Se ne inferisce l'affermazione di una regola generale (ovvero, l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo), con limitazione alla possibilità di impugnazione soltanto in specifiche e tassative eccezioni
(in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
E' in tale ambito – come sopra delineato – che interviene la citata pronuncia della Cass., SS.UU., n.
22798 del 19.07.22 che enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
L'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti deve rinvenirsi nella natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
7 Cass. civ. n. 9094/17; Cass. SS.UU. n. 619/21) ed in quanto condizione dell'azione, può assumere rilevanza fino al momento della decisione.
Ebbene, in ogni caso e comunque, la parte deducente non è esonerata dalla necessità di allegazione – nel rispetto del principio delineato dalle SS.UU. – dell'interesse ad agire: perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri un concreto svantaggio (ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021) derivantegli, anche in via potenziale, dalla mancata cancellazione del debito dal ruolo;
in caso contrario, deve reputarsi inesistente un reale interesse ad agire e dunque la domanda va dichiarata inammissibile.
Nella specie, di tali elementi non v'è traccia. Tale motivo di appello va, dunque, accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
La reiezione del motivo di appello afferente il difetto di giurisdizione, il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali di merito formatisi sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, unitamente alla pronuncia a SS.UU. sopra richiamata, inducono il Tribunale a ravvisare la sussistenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8552/2023, relativa alla impugnazione avverso la sentenza n. 2460/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 4.10.2022-
1.6.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e della CP_2 Controparte_2
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_2
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa EP ON
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa EP ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8552/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
[...]
[...]
Controparte_2
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative predisposte per l'odierna udienza, nonché quelle scritte da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
EP ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8552/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carlo RU, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via XXIV
Maggio n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto introduttivo notificato in data 1.12.2023, l' Controparte_1 impugnava la sentenza n. 2460/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data
4.10.2022-1.6.2023 a definizione del giudizio Rg n. 13448/2021, avente ad oggetto l'opposizione
2 spiegata da avverso l'estratto di ruolo, relativo alla cartella di pagamento n. CP_2
02820150010142139000, ente impositore Controparte_2
Con la gravata sentenza il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la ammissibilità della opposizione - accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dal ruolo impugnato ed annullava la cartella di pagamento, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agenzia appellante adduceva le seguenti ragioni: 1. carenza di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
2. inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Sulla base di tali ragioni, concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Le parti appellate, benché ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano, dacché ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
3 In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30666/2022 del 18.10.2022, hanno affermato: “Spetta alla giurisdizione tributaria la domanda che, oltre ad avere ad oggetto
l'annullamento di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.”.
In definitiva, traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale mediante la quale venga eccepita la prescrizione ante notifica radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
ciò in quanto incidendo sull'an della pretesa tributaria, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
4 Diversamente, ove l'eccezione di prescrizione si collochi a partire da tale momento, la domanda giudiziale non assumerebbe la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé: in tale ipotesi – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il G.O..
Tanto chiarito, venendo al caso di specie, occorre rilevare che la parte opponente in primo grado - come evincibile dal tenore dell'atto introduttivo - eccepiva la prescrizione maturatasi in un momento successivo alla notificazione della cartella di pagamento (cfr. pag. 3 atto di opposizione).
Il primo motivo di gravame va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'agente della riscossione ha riproposto la questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo, circostanza di carattere dirimente nel caso di specie alla luce delle novità normative e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre muovere da una premessa: il GdP nella pronuncia oggetto d'appello, ritenendo la ammissibilità della opposizione proposta in primo grado, nel merito pronunciava l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato dal ruolo opposto.
Ebbene, così delineati i termini della vicenda - anche alla luce dell'arresto delle SS.UU. n. 22798 del
19.07.22 - s'impone la necessità di verificare se l'azione originaria era supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c..
Tale verifica, costituendo l'interesse ad agire condizione stessa dell'azione ed in considerazione dello specifico motivo di gravame dell' sul punto, rileva altresì alla attualità. CP_3
Giova premettere un riepilogo del quadro interpretativo di riferimento in cui si va a collocare la citata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con particolare riguardo ai principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo.
Le ipotesi possono essere essenzialmente ricondotte a tre: 1) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella;
2) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella;
3) la cartella esattoriale non risulti essere stata mai (validamente) notificata.
Nel primo caso, la prescrizione non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto di ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva: ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o
5 dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, difettando l'interesse ad agire.
Nel secondo caso, deve ritenersi che - in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore - il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché – anche in tale ipotesi - difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
Ove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione
(sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita: le Sezioni Unite n. 19704/2015 hanno affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo una parte della giurisprudenza di merito, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
Il legislatore con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21), novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 - ha aggiunto il comma 4 bis, secondo cui “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
6 che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Da ultimo, con l'art. 12 del D.Lgs. 110/2024 afferente le “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.”, il comma 4 bis sopra riportato è stato sostituito nei termini di seguito indicati: “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Se ne inferisce l'affermazione di una regola generale (ovvero, l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo), con limitazione alla possibilità di impugnazione soltanto in specifiche e tassative eccezioni
(in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
E' in tale ambito – come sopra delineato – che interviene la citata pronuncia della Cass., SS.UU., n.
22798 del 19.07.22 che enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
L'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti deve rinvenirsi nella natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
7 Cass. civ. n. 9094/17; Cass. SS.UU. n. 619/21) ed in quanto condizione dell'azione, può assumere rilevanza fino al momento della decisione.
Ebbene, in ogni caso e comunque, la parte deducente non è esonerata dalla necessità di allegazione – nel rispetto del principio delineato dalle SS.UU. – dell'interesse ad agire: perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri un concreto svantaggio (ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021) derivantegli, anche in via potenziale, dalla mancata cancellazione del debito dal ruolo;
in caso contrario, deve reputarsi inesistente un reale interesse ad agire e dunque la domanda va dichiarata inammissibile.
Nella specie, di tali elementi non v'è traccia. Tale motivo di appello va, dunque, accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III,
04/06/2007, n. 12963).
La reiezione del motivo di appello afferente il difetto di giurisdizione, il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali di merito formatisi sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, unitamente alla pronuncia a SS.UU. sopra richiamata, inducono il Tribunale a ravvisare la sussistenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8552/2023, relativa alla impugnazione avverso la sentenza n. 2460/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 4.10.2022-
1.6.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e della CP_2 Controparte_2
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_2
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa EP ON
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