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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, nel procedimento N. 90-1/2025 R.G. promosso da
Parte_1 ricorrente contro Controparte_1
[...] resistente
sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1 ha adito il Tribunale di Varese chiedendo al Giudice:
1) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA
SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del rot. AOODGPER 127624 del CP_2
21 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' CP_3
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell , con contestuale Controparte_4 individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal 4.11.2024, CP_1 presso la I.C. “De Amicis” di Castronno, nonché infine di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. CP_5
n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a PEDARA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di CATANIA, tra quelle dichiarate disponibili dal per l'immissione in CP_2 ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a CATANIA o nella provincia di CATANIA, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un
Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella nelle province della , ACCANTONARE, per l'anno CP_1 scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal
1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
NEL MERITO
Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti
ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa è referente unico che Parte_1 assiste la madre non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in Parte_2 situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs
165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32
Cost.,
ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. CP_2
AOODGPER 127624 del 21 agosto 2024 (DOC. N.8) ed decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' (doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell CP_3 [...]
, con contestuale individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo CP_4 indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a CP_1 decorrere dal 4.11.2024, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'I.C.
“DE AMICIS” di CASTRONNO, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del CP_5
23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti con
l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa Parte_1 tra i candidati vincitori di concorso assegnati al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della . CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof.ssa nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione scolastica Parte_1 periferica nella Provincia di CATANIA o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o CP_1 in una sede più vicina alla residenza del ricorrente.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di
CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più CP_1 vicina alla residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN SUBORDINE ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , CP_1
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra quelle dichiarate disponibili dal CP_1 [...] , anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal Controparte_1 prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva di dirigente scolastico titolare, ancorché CP_1 già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: di aver partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023; che, risultando utilmente collocata in graduatoria, provvedeva ad indicare l'ordine delle preferenze tra le Regioni disponibili, indicando come prima scelta la Regione Lombardia in quanto la e le regioni vicine non erano esprimibili;
di aver CP_1 preso servizio presso la Scuola Statale di Primo grado “Monte Grappa” di Castronno, a far tempo dall'11.11.2024; di essere il referente unico per l'assistenza della madre ( Persona_1 residente in [...], nell'abitazione della ricorrente) affetta da CP_1 handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992.
La ricorrente ha lamentato la lesione del proprio diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 L. 104/1992 nella scelta della sede, in considerazione del fatto che presso la regione sussistevano sedi CP_1 vacanti e disponibili per le assunzioni di dirigenti, nonostante l'assenza di sedi dichiarate disponibili Cont dal ai fini dell'indicazione delle preferenze. Al riguardo, la ricorrente ha nello specifico dedotto: che numerose sedi in risultavano affidate in reggenza a dirigenti titolari in altri Istituti CP_1 Cont scolastici;
che inoltre con decreto 18.12.2023 il aveva emanato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, determinando il contingente di posti messo a disposizione nella regione in n. 26 unità. CP_1 Cont Si sono costituiti nel subprocedimento cautelare il , l' e l' Controparte_6 CP_7
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto della domanda della
[...] ricorrente ex art. 700 c.p.c.. All'udienza dell'11.03.2025 le parti hanno discusso la domanda cautelare e all'esito il Giudice si è riservato.
2.La domanda cautelare della ricorrente non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare il difetto dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della disciplina normativa di riferimento, l'art. 33, co. 3
L. 104/1992 prevede: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto
è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge
20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Il successivo co. 5 del medesimo articolo stabilisce: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
4.La normativa richiamata tutela il diritto fondamentale della persona disabile alla salute psico-fisica, all'assistenza e alla socializzazione, come tale risulta pertanto espressione di fondamentali principi di rango costituzionale e sovranazionale.
5.La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla tematica in questa sede in esame, qualificando la posizione di vantaggio ex art. 33 come un vero e proprio diritto soggettivo, al tempo stesso tuttavia precisandone la portata in termini di non assolutezza, non essendo riconosciuta dall'ordinamento in maniera incondizionata, come evidenziato dall'inciso “ove possibile”.
5.1Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto
"vacante"; in tale senso è stato interpretato l'inciso "ove possibile" dell'art. 33, comma 5, I. n.
104/1992, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro) soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse della collettività (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1396; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3896;
Cass. 30 marzo 2018, n. 7981; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4677);
3.2. come è stato evidenziato, l'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa al fine di rendere quest'ultima il più possibile compatibile cori la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale;
3.3. il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività (Cass.,
Sez. Un., n. 7945 del 2008 cit.); (…) il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, I. n. 104 del 1992 sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto e ove il posto sia anche reso
"disponibile" dalla decisione organizzativa della P.A. di coprire il posto vacante;
3.5. con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di
"privatizzazione", si deve, pertanto, ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della I. n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l'impatto sulla sede ad quem;
3.7. così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito;
3.8. il presupposto della "vacanza" (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (v. sempre Cass. n. 11651/2018 cit.);
3.9. la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente;
l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica” (Cass., ord.
22885 del 2021).
5.2Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, l'orientamento della giurisprudenza è costante nell'affermare che “In tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del
1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste” (Cass., ord. n. 23857 del 2017; v. anche Cass., n. 4677 del 2021).
6.Venendo al caso di specie, in punto di fatto risulta pacifico che la ricorrente sia stata assegnata ad una sede (Castronno) sita in regione indicata dalla ricorrente quale prima CP_3 preferenza;
parimenti pacifica tra le parti è la circostanza che la regione non risultasse CP_1 Cont esprimibile quale preferenza, in considerazione dell'assenza di sedi disponibili individuate dal con riferimento a tale regione, così come incontestato è il fatto che nessun nuovo dirigente sia stato assunto nell'a.s. 2024/25 quale assegnatario di una sede in . CP_1
7.Piuttosto, la censura mossa dalla ricorrente all'operato del attiene propriamente CP_1 alla decisione della P.A. di non indicare nessun posto nella regione ai fini delle assunzioni CP_1
2024/25; ciò, malgrado – nella tesi della ricorrente – risultassero numerose sedi disponibili ai fini delle assunzioni, in considerazione, da un lato, dell'affidamento in reggenza di alcune sedi e, dall'altro, della individuazione con decreto 18.12.2023 di n. 26 posti nella regione ai fini delle CP_1 future assunzioni.
8.La tesi della ricorrente non merita adesione.
9.Occorre infatti rilevare che la parte resistente, costituendosi nel presente procedimento cautelare, ha provveduto a dimostrare che, al momento in cui la ricorrente ha operato la scelta della sede, non risultavano posti vacanti disponibili nella regione ai fini delle assunzioni 2024/25, CP_1 essendo stati tutti coperti con la mobilità interregionale ai sensi dall'art. 19quater del D.L. 4/2022, conv. con modificazioni con L. 25/2022, come modificato dall'art. 12 D.L. 71/2024, norma che nello specifico ha reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/25, vietando inoltre espressamente ogni ipotesi di esubero di personale per il triennio a.s. 2024/2025-2026/2027.
9.1Nè rileva che alcune sedi in siano state affidate in reggenza. CP_1 Ed infatti, l'istituto della reggenza si riferisce a sedi oggetto a vario titolo di riserva di legge (con riferimento ad esempio a dirigenti scolastici collocati fuori ruolo con diritto alla conservazione del posto), nel caso in esame n. 24 posti;
inoltre, ulteriori n. 18 posti sono stati oggetto di assegnazione in reggenza in conformità al Decreto Interministeriale n. 127 del giugno 2023, che ha previsto un piano di progressiva riduzione della dotazione organica dei dirigenti scolastici nella regione , CP_1 con esclusiva possibilità di mantenimento di alcune sedi in reggenza ai sensi del successivo Decreto
n. 1/2024, senza possibilità di procedere a nuove assunzioni.
Di talché, i posti affidati in reggenza, a ben vedere, configurano delle mere vacanze sul piano fattuale, non anche dal punto di vista giuridico;
trattasi pertanto di posti del tutto legittimamente considerati dalla P.A. come non disponibili ai fini delle nuove assunzioni.
9.2La parte resistente, dunque, ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine all'insussistenza di sedi vacanti e disponibili per le assunzioni nell'a.s. 2024/25, avendo dettagliatamente spiegato che “la determinazione dei posti disponibili per l'a.s. 2024-25 è stata effettuata sottraendo dal numero delle istituzioni scolastiche non dimensionate per l'anno scolastico di riferimento (pari a 710) quello relativo ai dirigenti nell'organico regionale dell'anno (precedente) 2023-24 (pari a 736), al netto dei pensionamenti (40) e al lordo degli eventuali trattenimenti in servizio (autorizzati in n. di 2): (710 – 736 + 40 – 2)= 12. A tale cifra sono stati sottratti i posti oggetto di riserva per esecuzione di provvedimento giudiziale (1) e per le assunzioni ex art. 5 comma
11-undecies D.L. 198/2022, pari a n. 3, come da D.M. MIM n. 177 del 13.08.2024 (all. 5 cit.), che hanno precedenza sulla mobilità (1+3= 4): 12-4= 8 e sommati n. 2 posti liberatisi per mobilità interregionale in uscita, così determinando in (8+2=) 10 i posti vacanti, destinati alla mobilità interregionale”.
10.Infine, non risulta dirimente in senso contrario la valorizzazione operata in ricorso Cont dell'indicazione di n. 26 posti per la regione da parte del con decreto 18.12.2023 di CP_1 emanazione di bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici: trattasi infatti di circostanza non necessariamente indicativa della sussistenza di sedi vacanti e disponibili in al momento della scelta operata dalla ricorrente, in considerazione del fatto che ai sensi CP_1 dell'art. 3, co. 6 D.M. 194/2022 (Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165) è espressamente previsto che siano messi a concorso altresì i posti che “si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”.
11.Da ultimo, neppure risulta percorribile un'assegnazione sovrannumeraria, in quanto violativa della normativa applicabile.
12.Sulla scorta di quanto sinora complessivamente osservato, va ritenuto il difetto del requisito del fumus boni iuris della pretesa cautelare azionata dalla ricorrente, essendo emersa la piena Cont legittimità dell'operato del , stante l'insussistenza di posti vacanti disponibili nella regione ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2024/25, per l'effetto difettando i presupposti per l'esercizio CP_1 da parte della dirigente scolastica del diritto previsto dall'art. 33, co. 5 L. 104/1992.
13.Nondimeno, ritiene il Giudice che nel caso di specie difetti altresì l'ulteriore requisito del periculum in mora.
13.1Si osserva infatti che presupposto per la concessione della tutela cautelare è la necessaria verifica della sussistenza nel caso concreto di un pregiudizio avente il carattere dell'imminenza e dell'irreparabilità. Tale pregiudizio va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi, sia, infine, in quei casi in cui la lesione implichi un'irreversibilità degli effetti causati. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione del lavoratore, talché la parte ricorrente è tenuta ad allegare e provare specificamente circostanze dalle quali emerga che la mancata concessione della tutela richiesta possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa.
13.2Nel caso di specie, il requisito in esame è solamente allegato dalla ricorrente sul piano generale, difettando tuttavia la prova della concreta irreparabilità del pregiudizio lamentato, nello specifico non essendo in alcun modo dimostrata l'assenza di altri familiari in condizioni di occuparsi del soggetto portatore di handicap nelle more dello svolgimento del giudizio di merito.
14.In conclusione, la domanda cautelare è infondata e va respinta.
15.Spese al merito.
P.Q.M.
1.rigetta la domanda cautelare;
2.spese al merito.
Si comunichi.
Varese, 18.03.2025 Il Giudice Federica Cattaneo
Il Giudice, nel procedimento N. 90-1/2025 R.G. promosso da
Parte_1 ricorrente contro Controparte_1
[...] resistente
sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., Parte_1 ha adito il Tribunale di Varese chiedendo al Giudice:
1) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA
SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del rot. AOODGPER 127624 del CP_2
21 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' CP_3
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell , con contestuale Controparte_4 individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dal 4.11.2024, CP_1 presso la I.C. “De Amicis” di Castronno, nonché infine di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. CP_5
n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a PEDARA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di CATANIA, tra quelle dichiarate disponibili dal per l'immissione in CP_2 ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a CATANIA o nella provincia di CATANIA, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un
Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella nelle province della , ACCANTONARE, per l'anno CP_1 scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal
1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
NEL MERITO
Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti
ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa è referente unico che Parte_1 assiste la madre non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in Parte_2 situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs
165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32
Cost.,
ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento del prot. CP_2
AOODGPER 127624 del 21 agosto 2024 (DOC. N.8) ed decreto direttoriale n.1113 del 25/10/24 dell' (doc.n. 11) di assegnazione del ricorrente ai ruoli dell CP_3 [...]
, con contestuale individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo CP_4 indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a CP_1 decorrere dal 4.11.2024, del conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'I.C.
“DE AMICIS” di CASTRONNO, nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del CP_5
23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti che risulteranno confliggenti con
l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof.ssa Parte_1 tra i candidati vincitori di concorso assegnati al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della . CP_1
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente Prof.ssa nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione scolastica Parte_1 periferica nella Provincia di CATANIA o, subordine, presso altra sede scolastica sita in , o CP_1 in una sede più vicina alla residenza del ricorrente.
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di
CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , in una sede più CP_1 vicina alla residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN SUBORDINE ORDINARE, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'IMMEDIATA
ASSEGNAZIONE del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a CATANIA e/o nella stessa Provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione , CP_1
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2024/2025, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
ACCANTONARE, per l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc. 13– Elenco Reggenze).
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale del ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione tra quelle dichiarate disponibili dal CP_1 [...] , anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal Controparte_1 prossimo anno scolastico 2025/2026.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di CATANIA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione risultante priva di dirigente scolastico titolare, ancorché CP_1 già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2024/2025 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2025/2026.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: di aver partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023; che, risultando utilmente collocata in graduatoria, provvedeva ad indicare l'ordine delle preferenze tra le Regioni disponibili, indicando come prima scelta la Regione Lombardia in quanto la e le regioni vicine non erano esprimibili;
di aver CP_1 preso servizio presso la Scuola Statale di Primo grado “Monte Grappa” di Castronno, a far tempo dall'11.11.2024; di essere il referente unico per l'assistenza della madre ( Persona_1 residente in [...], nell'abitazione della ricorrente) affetta da CP_1 handicap con connotazione di gravità ex L. 104/1992.
La ricorrente ha lamentato la lesione del proprio diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 L. 104/1992 nella scelta della sede, in considerazione del fatto che presso la regione sussistevano sedi CP_1 vacanti e disponibili per le assunzioni di dirigenti, nonostante l'assenza di sedi dichiarate disponibili Cont dal ai fini dell'indicazione delle preferenze. Al riguardo, la ricorrente ha nello specifico dedotto: che numerose sedi in risultavano affidate in reggenza a dirigenti titolari in altri Istituti CP_1 Cont scolastici;
che inoltre con decreto 18.12.2023 il aveva emanato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali, determinando il contingente di posti messo a disposizione nella regione in n. 26 unità. CP_1 Cont Si sono costituiti nel subprocedimento cautelare il , l' e l' Controparte_6 CP_7
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto della domanda della
[...] ricorrente ex art. 700 c.p.c.. All'udienza dell'11.03.2025 le parti hanno discusso la domanda cautelare e all'esito il Giudice si è riservato.
2.La domanda cautelare della ricorrente non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare il difetto dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto al richiamo della disciplina normativa di riferimento, l'art. 33, co. 3
L. 104/1992 prevede: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto
è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge
20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Il successivo co. 5 del medesimo articolo stabilisce: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
4.La normativa richiamata tutela il diritto fondamentale della persona disabile alla salute psico-fisica, all'assistenza e alla socializzazione, come tale risulta pertanto espressione di fondamentali principi di rango costituzionale e sovranazionale.
5.La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla tematica in questa sede in esame, qualificando la posizione di vantaggio ex art. 33 come un vero e proprio diritto soggettivo, al tempo stesso tuttavia precisandone la portata in termini di non assolutezza, non essendo riconosciuta dall'ordinamento in maniera incondizionata, come evidenziato dall'inciso “ove possibile”.
5.1Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto
"vacante"; in tale senso è stato interpretato l'inciso "ove possibile" dell'art. 33, comma 5, I. n.
104/1992, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datore di lavoro) soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse della collettività (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1396; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3896;
Cass. 30 marzo 2018, n. 7981; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4677);
3.2. come è stato evidenziato, l'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa al fine di rendere quest'ultima il più possibile compatibile cori la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale;
3.3. il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività (Cass.,
Sez. Un., n. 7945 del 2008 cit.); (…) il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, I. n. 104 del 1992 sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto e ove il posto sia anche reso
"disponibile" dalla decisione organizzativa della P.A. di coprire il posto vacante;
3.5. con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di
"privatizzazione", si deve, pertanto, ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della I. n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l'impatto sulla sede ad quem;
3.7. così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito;
3.8. il presupposto della "vacanza" (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (v. sempre Cass. n. 11651/2018 cit.);
3.9. la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente;
l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica” (Cass., ord.
22885 del 2021).
5.2Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, l'orientamento della giurisprudenza è costante nell'affermare che “In tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del
1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste” (Cass., ord. n. 23857 del 2017; v. anche Cass., n. 4677 del 2021).
6.Venendo al caso di specie, in punto di fatto risulta pacifico che la ricorrente sia stata assegnata ad una sede (Castronno) sita in regione indicata dalla ricorrente quale prima CP_3 preferenza;
parimenti pacifica tra le parti è la circostanza che la regione non risultasse CP_1 Cont esprimibile quale preferenza, in considerazione dell'assenza di sedi disponibili individuate dal con riferimento a tale regione, così come incontestato è il fatto che nessun nuovo dirigente sia stato assunto nell'a.s. 2024/25 quale assegnatario di una sede in . CP_1
7.Piuttosto, la censura mossa dalla ricorrente all'operato del attiene propriamente CP_1 alla decisione della P.A. di non indicare nessun posto nella regione ai fini delle assunzioni CP_1
2024/25; ciò, malgrado – nella tesi della ricorrente – risultassero numerose sedi disponibili ai fini delle assunzioni, in considerazione, da un lato, dell'affidamento in reggenza di alcune sedi e, dall'altro, della individuazione con decreto 18.12.2023 di n. 26 posti nella regione ai fini delle CP_1 future assunzioni.
8.La tesi della ricorrente non merita adesione.
9.Occorre infatti rilevare che la parte resistente, costituendosi nel presente procedimento cautelare, ha provveduto a dimostrare che, al momento in cui la ricorrente ha operato la scelta della sede, non risultavano posti vacanti disponibili nella regione ai fini delle assunzioni 2024/25, CP_1 essendo stati tutti coperti con la mobilità interregionale ai sensi dall'art. 19quater del D.L. 4/2022, conv. con modificazioni con L. 25/2022, come modificato dall'art. 12 D.L. 71/2024, norma che nello specifico ha reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/25, vietando inoltre espressamente ogni ipotesi di esubero di personale per il triennio a.s. 2024/2025-2026/2027.
9.1Nè rileva che alcune sedi in siano state affidate in reggenza. CP_1 Ed infatti, l'istituto della reggenza si riferisce a sedi oggetto a vario titolo di riserva di legge (con riferimento ad esempio a dirigenti scolastici collocati fuori ruolo con diritto alla conservazione del posto), nel caso in esame n. 24 posti;
inoltre, ulteriori n. 18 posti sono stati oggetto di assegnazione in reggenza in conformità al Decreto Interministeriale n. 127 del giugno 2023, che ha previsto un piano di progressiva riduzione della dotazione organica dei dirigenti scolastici nella regione , CP_1 con esclusiva possibilità di mantenimento di alcune sedi in reggenza ai sensi del successivo Decreto
n. 1/2024, senza possibilità di procedere a nuove assunzioni.
Di talché, i posti affidati in reggenza, a ben vedere, configurano delle mere vacanze sul piano fattuale, non anche dal punto di vista giuridico;
trattasi pertanto di posti del tutto legittimamente considerati dalla P.A. come non disponibili ai fini delle nuove assunzioni.
9.2La parte resistente, dunque, ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine all'insussistenza di sedi vacanti e disponibili per le assunzioni nell'a.s. 2024/25, avendo dettagliatamente spiegato che “la determinazione dei posti disponibili per l'a.s. 2024-25 è stata effettuata sottraendo dal numero delle istituzioni scolastiche non dimensionate per l'anno scolastico di riferimento (pari a 710) quello relativo ai dirigenti nell'organico regionale dell'anno (precedente) 2023-24 (pari a 736), al netto dei pensionamenti (40) e al lordo degli eventuali trattenimenti in servizio (autorizzati in n. di 2): (710 – 736 + 40 – 2)= 12. A tale cifra sono stati sottratti i posti oggetto di riserva per esecuzione di provvedimento giudiziale (1) e per le assunzioni ex art. 5 comma
11-undecies D.L. 198/2022, pari a n. 3, come da D.M. MIM n. 177 del 13.08.2024 (all. 5 cit.), che hanno precedenza sulla mobilità (1+3= 4): 12-4= 8 e sommati n. 2 posti liberatisi per mobilità interregionale in uscita, così determinando in (8+2=) 10 i posti vacanti, destinati alla mobilità interregionale”.
10.Infine, non risulta dirimente in senso contrario la valorizzazione operata in ricorso Cont dell'indicazione di n. 26 posti per la regione da parte del con decreto 18.12.2023 di CP_1 emanazione di bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici: trattasi infatti di circostanza non necessariamente indicativa della sussistenza di sedi vacanti e disponibili in al momento della scelta operata dalla ricorrente, in considerazione del fatto che ai sensi CP_1 dell'art. 3, co. 6 D.M. 194/2022 (Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165) è espressamente previsto che siano messi a concorso altresì i posti che “si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi”.
11.Da ultimo, neppure risulta percorribile un'assegnazione sovrannumeraria, in quanto violativa della normativa applicabile.
12.Sulla scorta di quanto sinora complessivamente osservato, va ritenuto il difetto del requisito del fumus boni iuris della pretesa cautelare azionata dalla ricorrente, essendo emersa la piena Cont legittimità dell'operato del , stante l'insussistenza di posti vacanti disponibili nella regione ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2024/25, per l'effetto difettando i presupposti per l'esercizio CP_1 da parte della dirigente scolastica del diritto previsto dall'art. 33, co. 5 L. 104/1992.
13.Nondimeno, ritiene il Giudice che nel caso di specie difetti altresì l'ulteriore requisito del periculum in mora.
13.1Si osserva infatti che presupposto per la concessione della tutela cautelare è la necessaria verifica della sussistenza nel caso concreto di un pregiudizio avente il carattere dell'imminenza e dell'irreparabilità. Tale pregiudizio va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi, sia, infine, in quei casi in cui la lesione implichi un'irreversibilità degli effetti causati. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione del lavoratore, talché la parte ricorrente è tenuta ad allegare e provare specificamente circostanze dalle quali emerga che la mancata concessione della tutela richiesta possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa.
13.2Nel caso di specie, il requisito in esame è solamente allegato dalla ricorrente sul piano generale, difettando tuttavia la prova della concreta irreparabilità del pregiudizio lamentato, nello specifico non essendo in alcun modo dimostrata l'assenza di altri familiari in condizioni di occuparsi del soggetto portatore di handicap nelle more dello svolgimento del giudizio di merito.
14.In conclusione, la domanda cautelare è infondata e va respinta.
15.Spese al merito.
P.Q.M.
1.rigetta la domanda cautelare;
2.spese al merito.
Si comunichi.
Varese, 18.03.2025 Il Giudice Federica Cattaneo