Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00850/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2024, proposto da
OM RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Vitulli e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Cooperativa Edilizia Parco dei Fiori, in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Commissario liquidatore in carica della Società Cooperativa “Parco dei Fiori S.r.l.”, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Commissario liquidatore della Società cooperativa “Parco dei Fiori s.r.l.” a fronte della formale diffida ad adempiere notificata dalla ricorrente in data 8 agosto 2024 ed avente ad oggetto l’adozione degli atti di liquidazione dell’attivo di detta Società e di ripartizione delle somme ricavate tra i creditori (tra cui la stessa ricorrente), anche in via parziale;
nonché
per l’accertamento dell’obbligo dello stesso Commissario liquidatore di rispondere specificamente alla suddetta istanza formulata dalla ricorrente, valutando la sussistenza dei presupposti per il soddisfacimento di quanto da lei richiesto ed emettendo al riguardo un provvedimento espresso e motivato;
nonché
per la condanna dello stesso Commissario liquidatore a provvedere in ordine alla medesima istanza, con richiesta, fin d’ora, in caso di persistente inerzia di quest’ultimo, di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Edilizia Parco dei Fiori in liquidazione coatta amministrativa e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2024 e pervenuto in Segreteria in data 25 ottobre 2025, OM RR adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di aver lavorato alle dipendenze della Società cooperativa edilizia “Parco dei Fiori s.r.l.” dal 15 gennaio 1983 al 16 agosto 1996, con qualifica di "impiegata di concetto", corrispondente al 3° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, senza aver percepito una parte delle retribuzioni mensili che le spettavano, né il dovuto trattamento di fine rapporto.
Tale Società veniva nel frattempo sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 novembre 1995, registrato presso il Tribunale di Foggia con n. 2791/1995.
La stessa ricorrente, dunque, risultava fin da allora titolare di un credito privilegiato, nei confronti di detta Società, che ammontava ad una somma complessiva di Lire 92.621.253, ed avendo presentato, in data 20 febbraio 1997, la relativa istanza di ammissione allo stato passivo, veniva inserita nell’elenco dei creditori della stessa Società, emergente dal prospetto della situazione debitoria di questa, compilato e depositato presso la cancelleria della Sezione Fallimenti del Tribunale di Foggia in data 16 luglio 1999 dal predecessore dell’attuale Commissario liquidatore, rag. Paolo Fanizzi.
Tuttavia, malgrado il decorso di quasi trent’anni dall’avvio della procedura di liquidazione e di circa venticinque dalla nomina dell’attuale Commissario liquidatore, avv. Fernando Bianco, la ricorrente era, in tesi, interamente all’oscuro dell’effettiva situazione patrimoniale della Società di che trattasi, oltre che dei tempi ancora necessari per pervenire alla chiusura della procedura medesima.
Per quel che qui rileva, dopo aver inviato via pec diverse richieste finalizzate a conoscere l’andamento della procedura di liquidazione e l’ammontare effettivo della massa attiva della Società “Parco dei Fiori s.r.l.” (risultate in tesi del tutto infruttuose) ed anche in ragione del lasso di tempo
ormai trascorso senza che il suddetto organo avesse asseritamente fornito a tale riguardo informazioni precise, la ricorrente notificava allo stesso Commissario liquidatore, in data 8 agosto 2024, una formale diffida ad adempiere.
Con essa, la RR chiedeva di provvedere alla ripartizione dell’attivo tra i creditori e quindi all’assegnazione della somma a lei spettante, ovvero, in via subordinata, qualora ciò non fosse ancora effettivamente realizzabile, di provvedere alla predisposizione di un piano di riparto parziale.
Tale diffida però, non veniva riscontrata dal Commissario liquidatore, il cui comportamento in tesi risultato inerte nei confronti della ricorrente si evidenziava, in tesi, illegittimo ed ingiustificato, nonché lesivo dell’interesse di quest’ultima a giungere finalmente ad una conclusione della procedura di liquidazione della Società in questione, avviata fin dal novembre 1995.
Pertanto, su tali presupposti di fatto la RR proponeva il presente ricorso avverso il silenzio, eccependo in particolare:
“ violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 204, 205, 210, comma 1, 212 e 213 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare). - eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta. - violazione dei principi di correttezza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 cost. - violazione del legittimo affidamento del privato ”.
Con memoria di costituzione in data 23 novembre 2024 si costituiva in giudizio la Società Cooperativa Edilizia Parco dei Fiori, in liquidazione coatta amministrativa.
In data 26 novembre 2024 si costituiva in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto di stile.
Previo scambio di memorie e repliche, all’udienza del 28 maggio 2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Prescindendo integralmente dai dubbi in punto di effettiva sussistenza della giurisdizione amministrativa per come sollevati d’ufficio all’udienza del 26 marzo 2025, ingenerati, peraltro, dalla stessa formulazione evidentemente privatistica della domanda, ciò che nella presente sede assume carattere dirimente ai fini della decisione è che, in data 4 settembre 2024, l’Avv. Mazzuoli, incaricato dal Commissario liquidatore, ha riscontrato la diffida ad adempiere trasmessa con nota pec del 8 agosto 2024, articolando una serie di osservazioni che vanno necessariamente interpretate quale diniego alle istanze avanzate dalla RR.
Tale interpretazione trova conferma nella comunicazione pec del 1 ottobre 2024, con la quale l’Avv. Vitulli, in nome e per conto della propria assistita, in riscontro alla predetta nota, prendeva espressa posizione sulle argomentazioni ivi contenute, contestandone puntualmente il contenuto e formulando specifiche censure.
Alla luce di tali circostanze, il ricorso principale è evidentemente inammissibile, in quanto non permane un silenzio amministrativamente rilevante e di cui possa essere autonomamente apprezzata l’illegittimità.
Peraltro, nelle logiche del processo impugnatorio, ove la ricorrente avesse avuto intenzione di contestare il ricevuto diniego avrebbe dovuto impugnare la nota del 4 settembre 2024 a firma del legale incaricato dalla procedura, nei termini di rito (cosa peraltro in concreto non avvenuta).
Come correttamente evidenziato nelle difese in atti, si ha un illegittimo silenzio della P.A. quando l’Amministrazione, di fronte ad una istanza da parte del privato ed in presenza di un obbligo di provvedere rimanga inerte e non emetta alcun provvedimento espresso entro i termini previsti dalla legge, violando così una espressa previsione di legge o di regolamento.
Nel caso in esame, una risposta argomentata e circostanziata vi è stata.
Ne consegue l’assenza di un silenzio amministrativamente illegittimo.
Da ultimo, in considerazione delle oggettive peculiarità del caso di specie e della complessivamente limitata attività processuale svolta sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO