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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 avalie ( C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
, ora (C.F: ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Vannucci CodiceFiscale_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 552/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
28.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11,2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Nel merito: previo accertamento dell'indicazione di un tasso diverso [d]a quello realmente applicato e comunque indicato nel contratto di finanziamento e/o della violazione della normativa in materia di trasparenza in ragione della mancata indicazione del tasso effettivo del leasing, e/o della indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale, e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attore e condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contratto al tasso legale;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dalla e Parte_1 comunque, in ogni caso, respingere le domande dalla stessa avanzate, con conseguente vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 552/2022 pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso: “rigetta le domande proposte da parte attrice;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con cui chiedeva che venisse
[...] Controparte_1 dichiarata la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 9.8.2012 con il Centro Leasing S.p.a. (poi oggi e della clausola Controparte_1 Controparte_2 contrattuale di risoluzione anticipata, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla misura legale degli interessi.
Deduceva a tal fine una serie di illegittimità che avrebbero viziato il contratto di locazione finanziaria, l'usurarietà delle condizioni economiche pattizie, la violazione della normativa sulla Trasparenza con indicazione nel contratto di un tasso di interesse corrispettivo inferiore a quello concretamente applicato, la nullità della clausola di risoluzione del contratto perché eccessiva, l'illegittimità del tasso Euribor, come da perizia econometrica prodotta.
Si costituiva contestando la domanda attorea Controparte_1 perché del tutto infondata in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti e ctu, veniva decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Cont Appello , ora (di seguito solo Controparte_1 Controparte_2
o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
Errata valutazione circa l'assenza di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (già Controparte_2 [...]
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le Controparte_1 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nell'unico motivo (Errata valutazione circa l'assenza di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa) è infondata.
L'appellante sostiene che la mancata indicazione del TAE e del criterio di capitalizzazione, semplice o composto, rende nullo il tasso d'interesse indicato nel contratto (Cass. n. 12276/2010 e Cass. n. 16907/19) per indeterminatezza, essendo l'individuazione del tasso effettivo affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito, conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del contratto e sulla base di un regime finanziario ivi non previsto.
Deduce che nel contratto sarebbe indicato solo il TAN (9,34%) e non il corrispondente Tasso Equivalente (9,75%), che tiene conto dell'effetto della periodicità infrannuale (mensile) di rimborso del prestito, ma la vigente disciplina imporrebbe l'indicazione del c.d. Tasso leasing (Disposizioni della
Banca d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) corrispondente al TAEG;
asserisce che la società di leasing potrebbe esporre il tasso leasing in forma nominale, ma all'interno del contratto dovrebbe comunque fornire all'utilizzatore una spiegazione “comprensibile”, poiché in difetto potrebbe applicarsi il 117 TUB, e nel caso in esame la spiegazione comprensibile mancherebbe, perché non sarebbe indicato il criterio di capitalizzazione.
Parte appellata eccepisce l'infondatezza delle asserzioni avversarie, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte;
sostiene che l'indicazione del TAEG è obbligatoria solamente nei contratti finanziari conclusi con i consumatori, non essendo quindi previsto alcun obbligo di indicare l'
I.S.C. nei contratti di leasing finanziario, nei quali non è imposta neppure l'indicazione del c.d. TAE o “TIR” applicato, a fronte di una periodicità infrannuale dei canoni;
il Tasso Leasing corrisponde al TAN effettivamente applicato e che l'unica norma specifica in materia di “trasparenza” relativa al contratto di leasing è una semplice nota delle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia del 25/7/2003 che riguarda la “Struttura dei fogli informativi”; il contratto in esame quindi riporterebbe il “Tasso leasing” e tutte le condizioni economiche del finanziamento (canoni, spese, oneri accessori anche solo eventuali, tasso di mora, corrispettivo totale, ecc.), impedendo qualsiasi incomprensione circa il costo effettivo del finanziamento concesso;
il TAN pubblicizzato ed indicato corrisponderebbe a quello effettivamente applicato.
Il Tribunale ha rilevato che “...contrariamente a quanto asserito dal CTU, nel contratto di leasing l'indicazione del solo TAN non comporta alcuna violazione delle norme sulla trasparenza in quanto in nessuna norma, primaria o secondaria, è previsto l'indicazione in tale tipologia di contratto del TAE anziché del TAN e, conseguentemente, nessun tipo di “sanzione” può derivare dalla mancata indicazione del TAE. Si rileva altresì che la differenza tra il TAN (unico tasso presente nel contratto oggetto di causa) ed il tasso previsto dalla Banca
d'Italia per il contratto di leasing è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti;
ne consegue che il tasso effettivo applicato è maggiore del TAN laddove la periodicità è, come nel caso di specie, infrannuale. Come sopra indicato il Tan indicato nel contratto è il tasso che è stato applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento e quindi per la determinazione delle rate del leasing. La doglianza di parte attrice circa la mancata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e necessità di rideterminazione del debito per interessi ex art. 117 comma 7 Lgs. 385/93, è infondata, dovendosi considerare quanto segue: l'indicazione del TAEG non era obbligatoria nel contratto di leasing per cui è causa, trattandosi di un parametro necessario solo per i contratti di credito al consumo […] inoltre, nel caso, ricorrerebbe anche
l'ulteriore esclusione prevista dall'art. 122 co.1 lett. a) TUB per i contratti di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro […] a norma dell'art. 9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento di
Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è previsto alcun obbligo di indicare
l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario […] deve essere esclusa la riconducibilità della locazione finanziaria al novero degli “altri finanziamenti” per cui è previsto, a norma dell'art. 9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, l'obbligo di indicazione dell'ISC nei relativi contratti […] l'art. 117 comma 4 TUB prevede che i contratti conclusi con intermediari finanziari devono indicare “il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” […] il contratto di leasing per cui è causa indica con precisione sia il tasso leasing sia tutti i costi od oneri accessori relativi alle condizioni economiche del contratto;
che, al riguardo, non vi è alcuna specifica contestazione sull'esaustività delle indicazioni riportate nei documenti negoziali pacificamente sottoscritti dall'utilizzatrice. In questo contesto, tra l'altro, la giurisprudenza ha avuto anche modo di affermare che, in ogni caso, né l'omessa indicazione del TAEG/ISC e né, tantomeno, la difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato potrebbero avere un impatto sul contratto di locazione finanziaria in termini di nullità. Peraltro, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala la decisione della Suprema Corte del 12/05/2021, n. 12889, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato, come nel caso in esame, sia determinabile”.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, l'assunto di parte appellante, secondo cui la mancata indicazione del TAE e del criterio di capitalizzazione, semplice o composto, rende nullo il tasso di interesse indicato nel contratto per indeterminatezza, non può essere accolto.
La giurisprudenza, anche di questa Corte, ha più volte ribadito che l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG) è soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui indicazione è prescritta a pena di nullità e di sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B.; la mancata indicazione del medesimo non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, che tuttavia è ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle voci di costo elencate in contratto (Cass. n. 4597/2023 e n. 39169/2021; App. Firenze n. 1846/2022
e n. 762/2023).
L'art. 117 TUB prevede al comma 6: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
L'indicazione del tasso di interesse nominale può quindi, con esclusione del rinvio agli usi, essere determinato "per relationem", richiamando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente.
Il fatto che il TAN sia un tasso solo nominale, che non tiene conto del tipo di rateizzazione, non comporta quindi violazione dell'art. 117 co. 4 TUB (cfr. sent.
Corte di Appello Firenze nr. 385/2023 in tema di mutuo).
Tali criteri sono stati confermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
15130/2024, emessa in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso, ma i cui principi devono ritenersi validi anche per il leasing: “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all' an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824
e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato […] Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto […]
l'art. 117 non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di Pt_2 nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente
[…] ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr.
Cass. SU n. 26724/2007)”.
Il contratto in esame indica il numero, l'ammontare e la periodicità dei canoni, le spese, gli oneri, il tasso di interesse predeterminato e la somma complessiva da restituire;
il tasso effettivo praticato è di conseguenza determinabile, sia pure mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi di valore indeterminabile, complessità bassa.
Parte appellante, per effetto del rigetto del gravame, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ora , avverso la sentenza del Tribunale di Firenze nr. Controparte_2
552/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, così liquidate:
[...]
€ 6.946,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 22.05.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 605/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 avalie ( C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
, ora (C.F: ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Vannucci CodiceFiscale_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 552/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
28.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 26.11,2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Nel merito: previo accertamento dell'indicazione di un tasso diverso [d]a quello realmente applicato e comunque indicato nel contratto di finanziamento e/o della violazione della normativa in materia di trasparenza in ragione della mancata indicazione del tasso effettivo del leasing, e/o della indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale, e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attore e condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contratto al tasso legale;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dalla e Parte_1 comunque, in ogni caso, respingere le domande dalla stessa avanzate, con conseguente vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 552/2022 pubblicata il 28.2.2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso: “rigetta le domande proposte da parte attrice;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con cui chiedeva che venisse
[...] Controparte_1 dichiarata la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 9.8.2012 con il Centro Leasing S.p.a. (poi oggi e della clausola Controparte_1 Controparte_2 contrattuale di risoluzione anticipata, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla misura legale degli interessi.
Deduceva a tal fine una serie di illegittimità che avrebbero viziato il contratto di locazione finanziaria, l'usurarietà delle condizioni economiche pattizie, la violazione della normativa sulla Trasparenza con indicazione nel contratto di un tasso di interesse corrispettivo inferiore a quello concretamente applicato, la nullità della clausola di risoluzione del contratto perché eccessiva, l'illegittimità del tasso Euribor, come da perizia econometrica prodotta.
Si costituiva contestando la domanda attorea Controparte_1 perché del tutto infondata in fatto e diritto e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti e ctu, veniva decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Cont Appello , ora (di seguito solo Controparte_1 Controparte_2
o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
Errata valutazione circa l'assenza di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (già Controparte_2 [...]
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le Controparte_1 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nell'unico motivo (Errata valutazione circa l'assenza di indeterminatezza del tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa) è infondata.
L'appellante sostiene che la mancata indicazione del TAE e del criterio di capitalizzazione, semplice o composto, rende nullo il tasso d'interesse indicato nel contratto (Cass. n. 12276/2010 e Cass. n. 16907/19) per indeterminatezza, essendo l'individuazione del tasso effettivo affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito, conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del contratto e sulla base di un regime finanziario ivi non previsto.
Deduce che nel contratto sarebbe indicato solo il TAN (9,34%) e non il corrispondente Tasso Equivalente (9,75%), che tiene conto dell'effetto della periodicità infrannuale (mensile) di rimborso del prestito, ma la vigente disciplina imporrebbe l'indicazione del c.d. Tasso leasing (Disposizioni della
Banca d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) corrispondente al TAEG;
asserisce che la società di leasing potrebbe esporre il tasso leasing in forma nominale, ma all'interno del contratto dovrebbe comunque fornire all'utilizzatore una spiegazione “comprensibile”, poiché in difetto potrebbe applicarsi il 117 TUB, e nel caso in esame la spiegazione comprensibile mancherebbe, perché non sarebbe indicato il criterio di capitalizzazione.
Parte appellata eccepisce l'infondatezza delle asserzioni avversarie, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte;
sostiene che l'indicazione del TAEG è obbligatoria solamente nei contratti finanziari conclusi con i consumatori, non essendo quindi previsto alcun obbligo di indicare l'
I.S.C. nei contratti di leasing finanziario, nei quali non è imposta neppure l'indicazione del c.d. TAE o “TIR” applicato, a fronte di una periodicità infrannuale dei canoni;
il Tasso Leasing corrisponde al TAN effettivamente applicato e che l'unica norma specifica in materia di “trasparenza” relativa al contratto di leasing è una semplice nota delle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia del 25/7/2003 che riguarda la “Struttura dei fogli informativi”; il contratto in esame quindi riporterebbe il “Tasso leasing” e tutte le condizioni economiche del finanziamento (canoni, spese, oneri accessori anche solo eventuali, tasso di mora, corrispettivo totale, ecc.), impedendo qualsiasi incomprensione circa il costo effettivo del finanziamento concesso;
il TAN pubblicizzato ed indicato corrisponderebbe a quello effettivamente applicato.
Il Tribunale ha rilevato che “...contrariamente a quanto asserito dal CTU, nel contratto di leasing l'indicazione del solo TAN non comporta alcuna violazione delle norme sulla trasparenza in quanto in nessuna norma, primaria o secondaria, è previsto l'indicazione in tale tipologia di contratto del TAE anziché del TAN e, conseguentemente, nessun tipo di “sanzione” può derivare dalla mancata indicazione del TAE. Si rileva altresì che la differenza tra il TAN (unico tasso presente nel contratto oggetto di causa) ed il tasso previsto dalla Banca
d'Italia per il contratto di leasing è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti;
ne consegue che il tasso effettivo applicato è maggiore del TAN laddove la periodicità è, come nel caso di specie, infrannuale. Come sopra indicato il Tan indicato nel contratto è il tasso che è stato applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento e quindi per la determinazione delle rate del leasing. La doglianza di parte attrice circa la mancata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e necessità di rideterminazione del debito per interessi ex art. 117 comma 7 Lgs. 385/93, è infondata, dovendosi considerare quanto segue: l'indicazione del TAEG non era obbligatoria nel contratto di leasing per cui è causa, trattandosi di un parametro necessario solo per i contratti di credito al consumo […] inoltre, nel caso, ricorrerebbe anche
l'ulteriore esclusione prevista dall'art. 122 co.1 lett. a) TUB per i contratti di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro […] a norma dell'art. 9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento di
Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è previsto alcun obbligo di indicare
l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario […] deve essere esclusa la riconducibilità della locazione finanziaria al novero degli “altri finanziamenti” per cui è previsto, a norma dell'art. 9 co.2 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003 nonché del provvedimento di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, l'obbligo di indicazione dell'ISC nei relativi contratti […] l'art. 117 comma 4 TUB prevede che i contratti conclusi con intermediari finanziari devono indicare “il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” […] il contratto di leasing per cui è causa indica con precisione sia il tasso leasing sia tutti i costi od oneri accessori relativi alle condizioni economiche del contratto;
che, al riguardo, non vi è alcuna specifica contestazione sull'esaustività delle indicazioni riportate nei documenti negoziali pacificamente sottoscritti dall'utilizzatrice. In questo contesto, tra l'altro, la giurisprudenza ha avuto anche modo di affermare che, in ogni caso, né l'omessa indicazione del TAEG/ISC e né, tantomeno, la difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato potrebbero avere un impatto sul contratto di locazione finanziaria in termini di nullità. Peraltro, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala la decisione della Suprema Corte del 12/05/2021, n. 12889, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato, come nel caso in esame, sia determinabile”.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, l'assunto di parte appellante, secondo cui la mancata indicazione del TAE e del criterio di capitalizzazione, semplice o composto, rende nullo il tasso di interesse indicato nel contratto per indeterminatezza, non può essere accolto.
La giurisprudenza, anche di questa Corte, ha più volte ribadito che l'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG) è soltanto un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui indicazione è prescritta a pena di nullità e di sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B.; la mancata indicazione del medesimo non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, che tuttavia è ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle voci di costo elencate in contratto (Cass. n. 4597/2023 e n. 39169/2021; App. Firenze n. 1846/2022
e n. 762/2023).
L'art. 117 TUB prevede al comma 6: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”
L'indicazione del tasso di interesse nominale può quindi, con esclusione del rinvio agli usi, essere determinato "per relationem", richiamando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente.
Il fatto che il TAN sia un tasso solo nominale, che non tiene conto del tipo di rateizzazione, non comporta quindi violazione dell'art. 117 co. 4 TUB (cfr. sent.
Corte di Appello Firenze nr. 385/2023 in tema di mutuo).
Tali criteri sono stati confermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
15130/2024, emessa in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso, ma i cui principi devono ritenersi validi anche per il leasing: “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all' an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824
e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato […] Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto […]
l'art. 117 non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di Pt_2 nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente
[…] ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr.
Cass. SU n. 26724/2007)”.
Il contratto in esame indica il numero, l'ammontare e la periodicità dei canoni, le spese, gli oneri, il tasso di interesse predeterminato e la somma complessiva da restituire;
il tasso effettivo praticato è di conseguenza determinabile, sia pure mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi di valore indeterminabile, complessità bassa.
Parte appellante, per effetto del rigetto del gravame, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ora , avverso la sentenza del Tribunale di Firenze nr. Controparte_2
552/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, così liquidate:
[...]
€ 6.946,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
Dichiara sussistere ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 22.05.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.