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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EL IN Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2971/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
PIERFRANCESCO PINESSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IA IN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
PE le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 11/12/2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito, il signor , e di Controparte_1 regolamentare il regime di affido e di mantenimento dei loro tre figli minori, PEsona_1
PE PE (12/09/2008, ) (18/03/2014, ) e (03/12/2017, Brescia). PEsona_3 PEsona_4
Il resistente , regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda Controparte_1 limitatamente allo status ed ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla ricorrente, contestando la richiesta di addebito ed il regime di affido e di mantenimento dei minori proposto.
Sennonché, nella memoria ex art 473.bis17 co.2, il resistente ha evidenziato l'esistenza di due atti di matrimonio (il primo (doc. 19), con estremi n. 10/2008, recante data della celebrazione il 31/12/2008 e luogo il Municipio di Boussouma, trascritto dal comune di Villongo (Bg) in data 16 aprile 2025; il secondo (doc. 2), parimenti identificato come n. 10/2008, recante lo stesso luogo di celebrazione ma la diversa data del 22/03/2008), dando atto di voler presentare a verbale nell'udienza di prima comparizione, fissata in data 16.10.2025, formale istanza di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., volta ad accertare la non corrispondenza al vero dell'atto di matrimonio.
All'udienza tenutasi in data 16.10.2025, il resistente ha pertanto formulato oralmente istanza di querela di falso e il Giudice relatore d. ha ritenuto di rimettere gli atti al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio, trattandosi di questione pregiudiziale potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Il Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha ordinato alle parti di produrre in giudizio la legge nazionale dei coniugi, in quanto regolatrice del matrimonio ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218/1995, munita di traduzione asseverata, al fine di verificare la regolarità formale dell'atto di matrimonio tenuto conto delle deduzioni delle parti.
In vista della successiva udienza del 20.11.2025, parte ricorrente ha quindi provveduto al deposito della legge nazionale del Burkina Faso e in particolare del Codice delle persone e della famiglia (Code des personnes et de la famille au Burkina Faso) in vigore al momento del matrimonio e del nuovo Codice con LOI 012/2025/ALT attualmente vigente, evidenziando che ai sensi dell'art. 221-46 << Una volta accertato il possesso dello status e formato il certificato di matrimonio, i coniugi non hanno il diritto di invocare irregolarità formali in tale certificato >> e dell'art. 221-47: << Lo status di coniuge è accertato da una combinazione sufficiente di fatti che presuppongono l'esistenza del vincolo matrimoniale in particolare: Che l'uomo e la donna portino lo stesso nome;
Che si comportino come marito e moglie;
Che vivano insieme nell'ambito di un matrimonio consuetudinario o religioso;
Che
pagina 2 di 7 siano riconosciuti come tali dalla famiglia e dalla società >> ed insistendo per la validità dell'unione coniugale de qua secondo la legge burkinabé.
All'esito dell'udienza così fissata le parti, anche su invito del Giudice, hanno chiesto un breve differimento per valutare soluzioni conciliative.
All'udienza dell'11/12/2025 le parti e i procuratori hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo chiedendo di poter definire la separazione alle condizioni concordate e, decorso il termine di legge, anche il divorzio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si ritiene in particolare che, vista anche la legge burkinabé e la rinuncia delle parti alle eccezioni sollevate, il matrimonio tra le parti possa considerarsi valido ed efficace.
Dagli atti del processo è poi emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, tenuto conto dei fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 473bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vista la richiesta delle parti ex art. 473 bis.49 c.p.c., di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con efficacia a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione congiunta, alle medesime condizioni oggetto della separazione.
Ebbene, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L.
898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
pagina 3 di 7 Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in data 31/12/2008 (trascritto nei registri
[...] dello Stato civile del Comune di VILLONGO – anno 2025 , numero 2025-56862-181-
016242);
2. Assegna la casa coniugale sita in Villongo (BG), via Risorgimento nr. 17 alla signora insieme ai mobili e agli arredi affinchè ella possa viverci insieme alla prole;
Pt_1 entrambi i coniugi/proprietari/mutuatari pagheranno secondo impegni assunti con la
Banca ciascuno il proprio 50% della rata del mutuo;
3. Affida i tre figli minori ( e ad entrambi i genitori in regime di PE_1 PE_3 PE_4 affidamento condiviso, con collocamento residenziale nella loro casa familiare di
Villongo (BG), via Risorgimento nr. 17 con la madre;
4. Dispone che il padre potrà vedere i figli secondo i propri turni lavorativi ossia a settimane alterne dal lunedì al venerdì, tutte le mattine o tutti i pomeriggi, nonché a fine settimana alternati dal sabato dopo la scuola alla domenica sera dopo cena presso la sua nuova abitazione di Villongo via 1° Maggio nr.12. Potrà inoltre tenere i figli 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, una settimana nel periodo natalizio e 3 o 4 giorni durante le vacanze pasquali. PE gli orari si rimanda alla concorde volontà dei genitori e dei singoli figli laddove la loro età e maturità lo consenta, in particolare ciò vale già ora per la figlia diciassettenne. PE_1
5. Dispone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei tre figli minori nella misura di € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio) a decorrere dal 20.12.2025
e quindi a seguire entro ogni 20 del mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente sig.ra Pt_1
6. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema pagina 4 di 7 e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. PE le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 6 di 7 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. Dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli venga riscosso al 50 % da ciascun genitore fino a che gli Enti preposti lo renderanno disponibile.
8. Prende atto che le parti dichiarano, di aver definito ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
9. Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito e di contributo al mantenimento per sè dalla moglie;
10. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLONGO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa EL IN;
12. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Est.
EL IN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EL IN Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2971/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
PIERFRANCESCO PINESSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IA IN, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
PE le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 11/12/2025
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito, il signor , e di Controparte_1 regolamentare il regime di affido e di mantenimento dei loro tre figli minori, PEsona_1
PE PE (12/09/2008, ) (18/03/2014, ) e (03/12/2017, Brescia). PEsona_3 PEsona_4
Il resistente , regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda Controparte_1 limitatamente allo status ed ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla ricorrente, contestando la richiesta di addebito ed il regime di affido e di mantenimento dei minori proposto.
Sennonché, nella memoria ex art 473.bis17 co.2, il resistente ha evidenziato l'esistenza di due atti di matrimonio (il primo (doc. 19), con estremi n. 10/2008, recante data della celebrazione il 31/12/2008 e luogo il Municipio di Boussouma, trascritto dal comune di Villongo (Bg) in data 16 aprile 2025; il secondo (doc. 2), parimenti identificato come n. 10/2008, recante lo stesso luogo di celebrazione ma la diversa data del 22/03/2008), dando atto di voler presentare a verbale nell'udienza di prima comparizione, fissata in data 16.10.2025, formale istanza di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., volta ad accertare la non corrispondenza al vero dell'atto di matrimonio.
All'udienza tenutasi in data 16.10.2025, il resistente ha pertanto formulato oralmente istanza di querela di falso e il Giudice relatore d. ha ritenuto di rimettere gli atti al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio, trattandosi di questione pregiudiziale potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Il Collegio, con ordinanza emessa in pari data, ha ordinato alle parti di produrre in giudizio la legge nazionale dei coniugi, in quanto regolatrice del matrimonio ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218/1995, munita di traduzione asseverata, al fine di verificare la regolarità formale dell'atto di matrimonio tenuto conto delle deduzioni delle parti.
In vista della successiva udienza del 20.11.2025, parte ricorrente ha quindi provveduto al deposito della legge nazionale del Burkina Faso e in particolare del Codice delle persone e della famiglia (Code des personnes et de la famille au Burkina Faso) in vigore al momento del matrimonio e del nuovo Codice con LOI 012/2025/ALT attualmente vigente, evidenziando che ai sensi dell'art. 221-46 << Una volta accertato il possesso dello status e formato il certificato di matrimonio, i coniugi non hanno il diritto di invocare irregolarità formali in tale certificato >> e dell'art. 221-47: << Lo status di coniuge è accertato da una combinazione sufficiente di fatti che presuppongono l'esistenza del vincolo matrimoniale in particolare: Che l'uomo e la donna portino lo stesso nome;
Che si comportino come marito e moglie;
Che vivano insieme nell'ambito di un matrimonio consuetudinario o religioso;
Che
pagina 2 di 7 siano riconosciuti come tali dalla famiglia e dalla società >> ed insistendo per la validità dell'unione coniugale de qua secondo la legge burkinabé.
All'esito dell'udienza così fissata le parti, anche su invito del Giudice, hanno chiesto un breve differimento per valutare soluzioni conciliative.
All'udienza dell'11/12/2025 le parti e i procuratori hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo chiedendo di poter definire la separazione alle condizioni concordate e, decorso il termine di legge, anche il divorzio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Si ritiene in particolare che, vista anche la legge burkinabé e la rinuncia delle parti alle eccezioni sollevate, il matrimonio tra le parti possa considerarsi valido ed efficace.
Dagli atti del processo è poi emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, tenuto conto dei fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 473bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Vista la richiesta delle parti ex art. 473 bis.49 c.p.c., di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con efficacia a seguito del decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione congiunta, alle medesime condizioni oggetto della separazione.
Ebbene, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L.
898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
pagina 3 di 7 Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in data 31/12/2008 (trascritto nei registri
[...] dello Stato civile del Comune di VILLONGO – anno 2025 , numero 2025-56862-181-
016242);
2. Assegna la casa coniugale sita in Villongo (BG), via Risorgimento nr. 17 alla signora insieme ai mobili e agli arredi affinchè ella possa viverci insieme alla prole;
Pt_1 entrambi i coniugi/proprietari/mutuatari pagheranno secondo impegni assunti con la
Banca ciascuno il proprio 50% della rata del mutuo;
3. Affida i tre figli minori ( e ad entrambi i genitori in regime di PE_1 PE_3 PE_4 affidamento condiviso, con collocamento residenziale nella loro casa familiare di
Villongo (BG), via Risorgimento nr. 17 con la madre;
4. Dispone che il padre potrà vedere i figli secondo i propri turni lavorativi ossia a settimane alterne dal lunedì al venerdì, tutte le mattine o tutti i pomeriggi, nonché a fine settimana alternati dal sabato dopo la scuola alla domenica sera dopo cena presso la sua nuova abitazione di Villongo via 1° Maggio nr.12. Potrà inoltre tenere i figli 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, una settimana nel periodo natalizio e 3 o 4 giorni durante le vacanze pasquali. PE gli orari si rimanda alla concorde volontà dei genitori e dei singoli figli laddove la loro età e maturità lo consenta, in particolare ciò vale già ora per la figlia diciassettenne. PE_1
5. Dispone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei tre figli minori nella misura di € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio) a decorrere dal 20.12.2025
e quindi a seguire entro ogni 20 del mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre convivente sig.ra Pt_1
6. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema pagina 4 di 7 e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. PE le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi pagina 6 di 7 disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. Dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli venga riscosso al 50 % da ciascun genitore fino a che gli Enti preposti lo renderanno disponibile.
8. Prende atto che le parti dichiarano, di aver definito ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
9. Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito e di contributo al mantenimento per sè dalla moglie;
10. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLONGO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa EL IN;
12. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Est.
EL IN
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