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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4095 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. TEDESCO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/12/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, deducendo l'illegittimità della comunicazione di indebito del 28/09/2021 CP_1 con cui si rappresentava che, in conseguenza della revoca dal reddito di cittadinanza, era tenuto a restituire l'importo di € 1.995,61 percepito per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2021 con la seguente motivazione:
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha dedotto di aver presentato istanza di riesame avverso il provvedimento di revoca del beneficio sussistendo i presupposti di legge per la prestazione richiesta poiché nell'istanza volta ad ottenere il beneficio non era stata resa alcuna falsa dichiarazione né era stata omessa la comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo.
Ha concluso chiedendo che venisse ritenuto e dichiarato insussistente l'indebito in contestazione e che fosse accertato il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza con condanna dell'istituto alla liquidazione degli arretrati a partire dalla data di sospensione della prestazione ovvero dal 1° aprile 2021.
L' ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
***
Preliminarmente, verificata la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'istituto di previdenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
a) Quadro normativo di riferimento
Come è noto, il d.l. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28.03.2019, vigente ratione temporis, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 2 del d.l. citato, il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, vigente all'epoca dei fatti, a norma del quale “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”. La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
b) Ripartizione degli oneri probatori
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, appare necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito.
Posto che con l'avviso di pagamento in atti, l' ha avanzato una specifica CP_1 richiesta restitutoria, avente ad oggetto somme che sarebbero state indebitamente erogate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, trova applicazione il principio di diritto secondo cui in tema di indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, CP_2 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n.
18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Ebbene, nel caso concreto, nella comunicazione dell' con la quale il CP_1 ricorrente è stato portato a conoscenza dell'indebito a suo carico, l'istituto ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
Era, invece, onere dell' specificare dettagliatamente le cause che avevano CP_1 portato alla revoca del reddito di cittadinanza. anziché limitarsi ad affermare
“l'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Parte resistente avrebbe dovuto precisare quali erano le dichiarazioni falsi rilasciate da parte ricorrente o quale omissione vi era stata nelle comunicazioni rese. Né l' si è costituito in giudizio per dimostrare la validità della pretesa CP_1 di restituzione della somma versata in precedenza.
Oltretutto dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente possiede i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza e che, segnatamente, alcuna variazione vi è stata relativamente al suo nucleo familiare come dichiarato al momento della domanda.
Peraltro, deve osservarsi che con le note di trattazione del 8/11/2024 parte ricorrente ha prodotto sentenza n. 258/2024, emessa il 2/10/2024, di definizione del procedimento penale n. 3940/2020 e n. 1135/2024 R.G. CP_3 GIP Tribunale di Castrovillari, instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comm.1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo decreto, omettendo di indicare i componenti del proprio nucleo familiare ( e Persona_1
) ed affermando, contrariamente al vero, di essere Persona_2
l'unico dichiarante del suddetto nucleo familiare nelle dichiarazioni ISEE relative all'anno 2018 (rilasciata in data 19.3.2019) ed all'anno 2019 (rilasciata in data
26.01.2019), allegate entrambe all'istanza assunta al protocollo INPS-RDC-
2019-1150729 del 18.04.2019, rendeva false dichiarazioni e comunque ometteva informazioni dovute per ottenere il suindicato beneficio”. Fatti commessi in Longobucco fino alla data del 1/4/2021.
Trattasi di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in cui il GUP di questo Tribunale ha sottolineato che “all'imputato è stato contestato di aver omesso di indicare i genitori e ) quali Persona_1 Persona_2 componenti del proprio nucleo familiare, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Senonché dalla documentazione prodotta dalla difesa, emerge chiaramente che l'odierno imputato risiede sì nella medesima via dei genitori, tuttavia in appartamenti diversi siti su piani diversi del medesimo condominio, specificamente al quinto piano e i genitori al secondo Parte_1 piano e ciò sin dal 2018.
Tae circostanza fa sì che la dichiarazione presentata dall'odierno imputato al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza sia da ritenersi veritiera.”
c) La revoca dell' e il falso intenzionale: identità di matrice CP_1
Al riguardo deve osservarsi che dopo l'intervento delle Sezioni Unite penali
(sentenza n. 49686 del 13.7.2023) è stato sancito un nesso imprescindibile tra falsità/omissione delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda e il fine dell'indebita percezione del beneficio, non sussistendo più alcuno spazio applicativo per la perseguibilità penale di dichiarazioni non veritiere rese da un soggetto in possesso delle condizioni per l'ammissione al beneficio (reato di pericolo astratto). Ed infatti, le Sezioni Unite, nel recepire e sviluppare l'orientamento maggioritario, hanno affermato che il delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 è un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, presidio per tutelare le risorse pubbliche economiche, sub species patrimonio dell'ente erogante il reddito di cittadinanza.
Di conseguenza esclusa la configurabilità automatica della fattispecie penale nell'ipotesi di qualsiasi dichiarazione non corrispondente al vero, occorre a questo punto anche escludere che si possa ravvisare il presupposto della revoca in qualsiasi dichiarazione difforme a prescindere dall'esistenza dei requisiti e dalle intenzioni del dichiarante. A tal fine è opportuno considerare che, ove interpretata nella sua portata lettera, la norma di cui al comma 4 determinerebbe la revoca retroattiva della prestazione e il congiunto obbligo di restituzione, a fronte di qualsiasi difformità dal vero della dichiarazione, a prescindere da qualsiasi intenzionalità e della sussistenza di tutti i presupposti di legge: anche in caso di semplici errori nella compilazione della domanda, siano essi limitati alla indicazione del numero civico, finirebbero per determinare i medesimi effetti di una sentenza definitiva di condanna per false dichiarazioni rese con il fine di ottenere un beneficio indebito e quindi nella consapevole assenza dei presupposti di legge. Una interpretazione di tal genere non potrebbe ritenersi né equa, né ragionevole.
E ciò impone di delimitare le "dichiarazioni non corrispondenti al vero" in analogia con l'ipotesi di falso di cui al primo comma. Ne deriva che possono giustificare la revoca e la restituzione solo le dichiarazioni non corrispondenti al vero che integrino un falso intenzionale e non anche quelle in cui sia ravvisabile un falso, per così dire, innocuo, non finalizzato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto, per quel che rileva in questa sede, deriva che la revoca della provvidenza da parte dell'istituto previdenziale -prevista specificamente dalla stessa disposizione- non può non fondarsi sulle stesse circostanze oggetto di scrutinio del giudice penale, dovendosi escludere che dipenda da falsità o omissione dichiarative che non abbiano rilevanza penale e che non siano strumentali all'indebita percezione del beneficio.
d) Conclusioni Pertanto, esclusa la sussistenza del reato con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, data la veridicità giudizialmente accertata delle dichiarazioni rese, viene meno il presupposto che ha indotto l' alla CP_1 revoca del beneficio per il periodo sopra riportato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché, conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della prestazione.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all' in ordine alla causale e per l'importo di € 1.995,61 CP_1
indicato nella comunicazione del 28/09/2021;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dalla data dell'interruzione dell'erogazione e per l'effetto, condanna l' ad CP_1 erogare alla parte ricorrente il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2021 fino ad esaurimento della misura, oltre interessi legali;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nei confronti del CP_1 ricorrente che liquida in € 886,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
ME MA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. TEDESCO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/12/2021 parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, deducendo l'illegittimità della comunicazione di indebito del 28/09/2021 CP_1 con cui si rappresentava che, in conseguenza della revoca dal reddito di cittadinanza, era tenuto a restituire l'importo di € 1.995,61 percepito per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2021 con la seguente motivazione:
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha dedotto di aver presentato istanza di riesame avverso il provvedimento di revoca del beneficio sussistendo i presupposti di legge per la prestazione richiesta poiché nell'istanza volta ad ottenere il beneficio non era stata resa alcuna falsa dichiarazione né era stata omessa la comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo.
Ha concluso chiedendo che venisse ritenuto e dichiarato insussistente l'indebito in contestazione e che fosse accertato il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza con condanna dell'istituto alla liquidazione degli arretrati a partire dalla data di sospensione della prestazione ovvero dal 1° aprile 2021.
L' ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
***
Preliminarmente, verificata la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'istituto di previdenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
a) Quadro normativo di riferimento
Come è noto, il d.l. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28.03.2019, vigente ratione temporis, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 2 del d.l. citato, il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, vigente all'epoca dei fatti, a norma del quale “1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”. La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
b) Ripartizione degli oneri probatori
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, appare necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito.
Posto che con l'avviso di pagamento in atti, l' ha avanzato una specifica CP_1 richiesta restitutoria, avente ad oggetto somme che sarebbero state indebitamente erogate al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, trova applicazione il principio di diritto secondo cui in tema di indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, CP_2 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010, n.
18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Ebbene, nel caso concreto, nella comunicazione dell' con la quale il CP_1 ricorrente è stato portato a conoscenza dell'indebito a suo carico, l'istituto ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
Era, invece, onere dell' specificare dettagliatamente le cause che avevano CP_1 portato alla revoca del reddito di cittadinanza. anziché limitarsi ad affermare
“l'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Parte resistente avrebbe dovuto precisare quali erano le dichiarazioni falsi rilasciate da parte ricorrente o quale omissione vi era stata nelle comunicazioni rese. Né l' si è costituito in giudizio per dimostrare la validità della pretesa CP_1 di restituzione della somma versata in precedenza.
Oltretutto dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente possiede i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza e che, segnatamente, alcuna variazione vi è stata relativamente al suo nucleo familiare come dichiarato al momento della domanda.
Peraltro, deve osservarsi che con le note di trattazione del 8/11/2024 parte ricorrente ha prodotto sentenza n. 258/2024, emessa il 2/10/2024, di definizione del procedimento penale n. 3940/2020 e n. 1135/2024 R.G. CP_3 GIP Tribunale di Castrovillari, instaurato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comm.1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo decreto, omettendo di indicare i componenti del proprio nucleo familiare ( e Persona_1
) ed affermando, contrariamente al vero, di essere Persona_2
l'unico dichiarante del suddetto nucleo familiare nelle dichiarazioni ISEE relative all'anno 2018 (rilasciata in data 19.3.2019) ed all'anno 2019 (rilasciata in data
26.01.2019), allegate entrambe all'istanza assunta al protocollo INPS-RDC-
2019-1150729 del 18.04.2019, rendeva false dichiarazioni e comunque ometteva informazioni dovute per ottenere il suindicato beneficio”. Fatti commessi in Longobucco fino alla data del 1/4/2021.
Trattasi di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in cui il GUP di questo Tribunale ha sottolineato che “all'imputato è stato contestato di aver omesso di indicare i genitori e ) quali Persona_1 Persona_2 componenti del proprio nucleo familiare, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Senonché dalla documentazione prodotta dalla difesa, emerge chiaramente che l'odierno imputato risiede sì nella medesima via dei genitori, tuttavia in appartamenti diversi siti su piani diversi del medesimo condominio, specificamente al quinto piano e i genitori al secondo Parte_1 piano e ciò sin dal 2018.
Tae circostanza fa sì che la dichiarazione presentata dall'odierno imputato al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza sia da ritenersi veritiera.”
c) La revoca dell' e il falso intenzionale: identità di matrice CP_1
Al riguardo deve osservarsi che dopo l'intervento delle Sezioni Unite penali
(sentenza n. 49686 del 13.7.2023) è stato sancito un nesso imprescindibile tra falsità/omissione delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda e il fine dell'indebita percezione del beneficio, non sussistendo più alcuno spazio applicativo per la perseguibilità penale di dichiarazioni non veritiere rese da un soggetto in possesso delle condizioni per l'ammissione al beneficio (reato di pericolo astratto). Ed infatti, le Sezioni Unite, nel recepire e sviluppare l'orientamento maggioritario, hanno affermato che il delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 è un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, presidio per tutelare le risorse pubbliche economiche, sub species patrimonio dell'ente erogante il reddito di cittadinanza.
Di conseguenza esclusa la configurabilità automatica della fattispecie penale nell'ipotesi di qualsiasi dichiarazione non corrispondente al vero, occorre a questo punto anche escludere che si possa ravvisare il presupposto della revoca in qualsiasi dichiarazione difforme a prescindere dall'esistenza dei requisiti e dalle intenzioni del dichiarante. A tal fine è opportuno considerare che, ove interpretata nella sua portata lettera, la norma di cui al comma 4 determinerebbe la revoca retroattiva della prestazione e il congiunto obbligo di restituzione, a fronte di qualsiasi difformità dal vero della dichiarazione, a prescindere da qualsiasi intenzionalità e della sussistenza di tutti i presupposti di legge: anche in caso di semplici errori nella compilazione della domanda, siano essi limitati alla indicazione del numero civico, finirebbero per determinare i medesimi effetti di una sentenza definitiva di condanna per false dichiarazioni rese con il fine di ottenere un beneficio indebito e quindi nella consapevole assenza dei presupposti di legge. Una interpretazione di tal genere non potrebbe ritenersi né equa, né ragionevole.
E ciò impone di delimitare le "dichiarazioni non corrispondenti al vero" in analogia con l'ipotesi di falso di cui al primo comma. Ne deriva che possono giustificare la revoca e la restituzione solo le dichiarazioni non corrispondenti al vero che integrino un falso intenzionale e non anche quelle in cui sia ravvisabile un falso, per così dire, innocuo, non finalizzato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto, per quel che rileva in questa sede, deriva che la revoca della provvidenza da parte dell'istituto previdenziale -prevista specificamente dalla stessa disposizione- non può non fondarsi sulle stesse circostanze oggetto di scrutinio del giudice penale, dovendosi escludere che dipenda da falsità o omissione dichiarative che non abbiano rilevanza penale e che non siano strumentali all'indebita percezione del beneficio.
d) Conclusioni Pertanto, esclusa la sussistenza del reato con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, data la veridicità giudizialmente accertata delle dichiarazioni rese, viene meno il presupposto che ha indotto l' alla CP_1 revoca del beneficio per il periodo sopra riportato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché, conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della prestazione.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all' in ordine alla causale e per l'importo di € 1.995,61 CP_1
indicato nella comunicazione del 28/09/2021;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dalla data dell'interruzione dell'erogazione e per l'effetto, condanna l' ad CP_1 erogare alla parte ricorrente il reddito di cittadinanza dal 1° aprile 2021 fino ad esaurimento della misura, oltre interessi legali;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nei confronti del CP_1 ricorrente che liquida in € 886,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
ME MA - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO