TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5058/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ARICO' MARIA GRAZIA, presso il cui C.F._1
studio, in Lentini, via Agnone n. 98, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MILLEMACI DANILO, in Messina, via San
Paolino 2, giusta procura in atti.
Opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1310/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.09.2020 e iscritto al n. 2494/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 9.838,58 oltre interessi legali e spese di lite, Controparte_1
dovuta a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica intestata all'ingiunto presso l'immobile sito in Melilli (SR), C.da Mongini n. 2 e contraddistinta dal POD
IT001E979010257.
, proponendo la presente opposizione, ha lamentato l'inammissibilità del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, la infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte e la carenza di prove a sostegno della stessa;
ha contestato, infine, la ricostruzione dei consumi fatturati, chiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di verificare l'asserita manomissione del contatore e la correttezza della ricostruzione dei consumi operata da controparte.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver regolarmente erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile dell'opponente; che in data 31.07.2015 i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E979010257, avevano rilevato una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica pagina 2 di 8 con un'alterazione della registrazione dei consumi pari al -90% , e che, in virtù di tale manomissione, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi facendo riferimento al periodo tra dicembre 2010 e luglio 2015; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n. 0890641070101518 del 4.02.2017 di importo euro 11.258,10
dai quali era stato dedotto l'acconto versato da parte opponente, pari a euro 1.000,00, più ulteriori importi già saldati, quali quelli portati dalle fatture nn. 890641070101514 e 890641070101511, relative al medesimo periodo interessato dalla ricostruzione;
che, infine, nonostante i vari solleciti inoltratigli, il
, ometteva il pagamento del residuo fattura azionata in sede monitoria. Pt_1
Con l'ordinanza del 1.06.2021 era stata accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 27.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal TO infondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale, l'opponente con le proprie doglianze ha, dapprima, contestato la carenza di prova del credito ingiunto, in quanto il decreto di ingiunzione era stato emesso sulla scorta delle fatture emesse unilateralmente dalla società fornitrice.
Sul punto è da richiamarsi quanto disposto dall'art 633 c.p.c., secondo il quale: per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. Civile n. 3646/2009,
pagina 3 di 8 Cass Civile n. 4334/2013).
Inoltre, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è da ritenersi prova idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., qualsiasi documento anche se privo di efficacia probatoria assoluta ex art. 2700 e 2701 del Codice civile.
Difatti, stante la natura sommaria del procedimento monitorio, in seno allo stesso, la prova scritta può
essere costituita da qualsiasi documento benché privo di efficacia probatoria assoluta, in quanto nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva è possibile per il creditore integrare le prove già fornite in sede monitoria.
Ciò premesso, nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
A riguardo è da rilevarsi che parte opponente non ha mai negato di aver intrattenuto un rapporto di fornitura con la società opposta, affermando, nei propri scritti difensivi, di aver sempre adempiuto ai pagamenti delle fatture inoltrategli confermando, dunque la somministrazione di energia elettrica da parte della società trader odierna opposta.
Nel caso che ci occupa, pertanto, deve ritenersi pacifico che la pretesa creditoria vantata dalla
[...]
trae origine dalla avvenuta somministrazione di energia elettrica, presso Controparte_1
l'immobile di sito in Melilli (SR), C. da Mongini n. 2, identificato dal POD Parte_1
pagina 4 di 8 IT001E979010257, e sulla scorta della quale la società opposta ha provveduto all'emissione della fattura n. 0890641070101518 riguardante i consumi ricostruiti a seguito della accertata manomissione.
Ciò posto, parte opponente con le proprie doglianze ha contestato la quantificazione dei consumi operata da controparte e la correttezza dell'importo ingiuntogli.
A riguardo, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita è emerso il non allineamento con la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta per il periodo contestato del rapporto di fornitura.
Il CTU, come si legge in atti, ha più volte, sollecitato parte opposta al deposito delle tabelle e del grafico dei consumi relativi ai periodi successivi alla sostituzione del contatore manomesso, richiesta rimasta inevasa stante il mancato rilascio di delega del titolare della fornitura ai sensi del regolamento
UE 679/2019, D. Lgs. 196/03.
In assenza di tale documentazione, dunque, il nominato consulente tecnico si è avvalso, ai fini della verifica, delle tabelle Dati Autorità ARERA rappresentanti i consumi standard del cliente medio così
concludendo: “Nel caso in esame, in base a quanto dichiarato nel verbale delle operazioni peritali dall'avv. , l'utenza era a sevizio di una abitazione i cui residenti sono due pensionati Controparte_2
ultrasessantenni, utilizzando le condizioni più sfavorevoli, corrispondenti a una famiglia composta da cinque persone, il consumo annuo corrisponde a 5.200 kWh/anno per cui l'energia consumata nell'arco di cinque anni sarà pari a 26.000 kWh. Da quanto esposto l'energia complessivamente ricostruita dal
CTU ammonta a 26.000,0 kWh mentre quella calcolata dall' ammonta Controparte_3
56.724 kWh. L'energia complessivamente ricostruita dal CTU ammonta a 26.000,0 kWh ai quali vengono detratti i 23.998,0 kWh fatturati nello stesso periodo e già corrisposti da Parte_1
al , ottenendo così 2.003,0 kWh, da cui la Controparte_4
pagina 5 di 8 rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti viene ottenuta per interpolazione ed è pari a euro
329,96”.
Orbene, questo Giudice, esaminato gli atti, intende discostarsi da quanto rilevato in sede di consulenza tecnica per più ordini di motivi.
In primo luogo, è da chiarirsi che a fronte dell'assodata manomissione, che, tra l'altro parte opponente non aveva contestato in sede di sopralluogo e ad ogni buon conto aveva accettato mediante la sottoscrizione del verbale dell'accertamento tecnico svoltosi in sua presenza, il nulla ha dedotto Pt_1
al fine di dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di custodia gravante su di esso ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In
ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è
chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato” (Cass. Ord. n. 18195
del 24/06/2021, Cass. Ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Dunque, la ricostruzione dei consumi operata dalla società, quale fornitore di ultima istanza, non risulta scalfita dalle obiezioni sollevate che si sono rivelate irrilevanti, il , infatti, non ha dimostrato alcun Pt_1
fatto o altro elemento tale da incrinare i conteggi e assolvere all'onere probatorio su di esso gravante,
non indicando puntualmente le criticità della ricostruzione dei consumi operata da controparte e limitando la propria contestazione a circostanze generiche o irrilevanti quale il fatto che l'utenza servisse un appartamento abitato da 2 ultrasessantenni in spregio all'orientamento giurisprudenziale pagina 6 di 8 sopra richiamato.
Di contro la ricostruzione dei consumi operata dalla società distributrice, è stata realizzata in conformità dei criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione,
legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura ( -90%), giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia mediante il calcolo della potenza tecnicamente prelevabile in rapporto alla sezione del conduttore collegato abusivamente al contatore.
Conseguentemente, appare altamente inverosimile che con una percentuale di errore nella registrazione dei consumi pari al -90%, considerato, altresì, il calcolo operato dal CTU in condizioni più sfavorevoli pari a 5.200 kWh/anno per un totale di 26.000 kWh per l'intero periodo di fatturazione contestato, il residuo da fatturare ammonti a soli 2.003,0 kWh, difatti, a seguito di un'attenta lettura della documentazione versata in atti si evince che i kWh fatturati dal trader sono pari a 56.724 ai quali, come correttamente rilevato dal CTU, debbono essere detratti gli importi già fatturati e saldati dal per Pt_1
kWh 23.998, con un consumo residuo pari a 32.726 kWh, non potendosi accogliere la ricostruzione operata dal CTU, a fronte della comprovata manomissione e del persistente inadempimento dell'onore della prova gravante sull'opponente.
Infine, è da ritenersi corretto quanto rilevato dalla società venditrice circa la non applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 10 della delibera n. 200 del 1999 emessa dall'Autorità per l'Energia
Elettrica, in quanto il dispositivo prevede che il calcolo presuntivo dei consumi in capo all'utente possa pagina 7 di 8 retrocedere al massimo di 365 giorni dall'accertamento del guasto in caso di malfunzionamento del contatore, mal adattandosi al caso di specie stante l'accertata manomissione del gruppo di misura e non il mero guasto o malfunzionamento dello stesso come previsto dal citato art. 10 della Delibera 200/99.
Per questi motivi
, si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 0890641070101518 del 4.02.2017.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese di CTU a carico di parte opponente quale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1310/2020 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 14.09.2020 e iscritto al n. 2494/2020 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Siracusa, il 7 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5058/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ARICO' MARIA GRAZIA, presso il cui C.F._1
studio, in Lentini, via Agnone n. 98, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MILLEMACI DANILO, in Messina, via San
Paolino 2, giusta procura in atti.
Opposta
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1310/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 14.09.2020 e iscritto al n. 2494/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 9.838,58 oltre interessi legali e spese di lite, Controparte_1
dovuta a titolo di saldo della fattura emessa per la fornitura di energia elettrica intestata all'ingiunto presso l'immobile sito in Melilli (SR), C.da Mongini n. 2 e contraddistinta dal POD
IT001E979010257.
, proponendo la presente opposizione, ha lamentato l'inammissibilità del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, la infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte e la carenza di prove a sostegno della stessa;
ha contestato, infine, la ricostruzione dei consumi fatturati, chiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di verificare l'asserita manomissione del contatore e la correttezza della ricostruzione dei consumi operata da controparte.
Si è costituita in giudizio la , che instando per il rigetto delle avverse Controparte_1
eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver regolarmente erogato la fornitura di energia elettrica presso l'immobile dell'opponente; che in data 31.07.2015 i tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E979010257, avevano rilevato una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica pagina 2 di 8 con un'alterazione della registrazione dei consumi pari al -90% , e che, in virtù di tale manomissione, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi facendo riferimento al periodo tra dicembre 2010 e luglio 2015; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n. 0890641070101518 del 4.02.2017 di importo euro 11.258,10
dai quali era stato dedotto l'acconto versato da parte opponente, pari a euro 1.000,00, più ulteriori importi già saldati, quali quelli portati dalle fatture nn. 890641070101514 e 890641070101511, relative al medesimo periodo interessato dalla ricostruzione;
che, infine, nonostante i vari solleciti inoltratigli, il
, ometteva il pagamento del residuo fattura azionata in sede monitoria. Pt_1
Con l'ordinanza del 1.06.2021 era stata accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 27.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal TO infondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale, l'opponente con le proprie doglianze ha, dapprima, contestato la carenza di prova del credito ingiunto, in quanto il decreto di ingiunzione era stato emesso sulla scorta delle fatture emesse unilateralmente dalla società fornitrice.
Sul punto è da richiamarsi quanto disposto dall'art 633 c.p.c., secondo il quale: per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta,
risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. Civile n. 3646/2009,
pagina 3 di 8 Cass Civile n. 4334/2013).
Inoltre, a fronte di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è da ritenersi prova idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., qualsiasi documento anche se privo di efficacia probatoria assoluta ex art. 2700 e 2701 del Codice civile.
Difatti, stante la natura sommaria del procedimento monitorio, in seno allo stesso, la prova scritta può
essere costituita da qualsiasi documento benché privo di efficacia probatoria assoluta, in quanto nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva è possibile per il creditore integrare le prove già fornite in sede monitoria.
Ciò premesso, nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
A riguardo è da rilevarsi che parte opponente non ha mai negato di aver intrattenuto un rapporto di fornitura con la società opposta, affermando, nei propri scritti difensivi, di aver sempre adempiuto ai pagamenti delle fatture inoltrategli confermando, dunque la somministrazione di energia elettrica da parte della società trader odierna opposta.
Nel caso che ci occupa, pertanto, deve ritenersi pacifico che la pretesa creditoria vantata dalla
[...]
trae origine dalla avvenuta somministrazione di energia elettrica, presso Controparte_1
l'immobile di sito in Melilli (SR), C. da Mongini n. 2, identificato dal POD Parte_1
pagina 4 di 8 IT001E979010257, e sulla scorta della quale la società opposta ha provveduto all'emissione della fattura n. 0890641070101518 riguardante i consumi ricostruiti a seguito della accertata manomissione.
Ciò posto, parte opponente con le proprie doglianze ha contestato la quantificazione dei consumi operata da controparte e la correttezza dell'importo ingiuntogli.
A riguardo, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita è emerso il non allineamento con la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta per il periodo contestato del rapporto di fornitura.
Il CTU, come si legge in atti, ha più volte, sollecitato parte opposta al deposito delle tabelle e del grafico dei consumi relativi ai periodi successivi alla sostituzione del contatore manomesso, richiesta rimasta inevasa stante il mancato rilascio di delega del titolare della fornitura ai sensi del regolamento
UE 679/2019, D. Lgs. 196/03.
In assenza di tale documentazione, dunque, il nominato consulente tecnico si è avvalso, ai fini della verifica, delle tabelle Dati Autorità ARERA rappresentanti i consumi standard del cliente medio così
concludendo: “Nel caso in esame, in base a quanto dichiarato nel verbale delle operazioni peritali dall'avv. , l'utenza era a sevizio di una abitazione i cui residenti sono due pensionati Controparte_2
ultrasessantenni, utilizzando le condizioni più sfavorevoli, corrispondenti a una famiglia composta da cinque persone, il consumo annuo corrisponde a 5.200 kWh/anno per cui l'energia consumata nell'arco di cinque anni sarà pari a 26.000 kWh. Da quanto esposto l'energia complessivamente ricostruita dal
CTU ammonta a 26.000,0 kWh mentre quella calcolata dall' ammonta Controparte_3
56.724 kWh. L'energia complessivamente ricostruita dal CTU ammonta a 26.000,0 kWh ai quali vengono detratti i 23.998,0 kWh fatturati nello stesso periodo e già corrisposti da Parte_1
al , ottenendo così 2.003,0 kWh, da cui la Controparte_4
pagina 5 di 8 rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti viene ottenuta per interpolazione ed è pari a euro
329,96”.
Orbene, questo Giudice, esaminato gli atti, intende discostarsi da quanto rilevato in sede di consulenza tecnica per più ordini di motivi.
In primo luogo, è da chiarirsi che a fronte dell'assodata manomissione, che, tra l'altro parte opponente non aveva contestato in sede di sopralluogo e ad ogni buon conto aveva accettato mediante la sottoscrizione del verbale dell'accertamento tecnico svoltosi in sua presenza, il nulla ha dedotto Pt_1
al fine di dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di custodia gravante su di esso ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In
ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è
chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato” (Cass. Ord. n. 18195
del 24/06/2021, Cass. Ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Dunque, la ricostruzione dei consumi operata dalla società, quale fornitore di ultima istanza, non risulta scalfita dalle obiezioni sollevate che si sono rivelate irrilevanti, il , infatti, non ha dimostrato alcun Pt_1
fatto o altro elemento tale da incrinare i conteggi e assolvere all'onere probatorio su di esso gravante,
non indicando puntualmente le criticità della ricostruzione dei consumi operata da controparte e limitando la propria contestazione a circostanze generiche o irrilevanti quale il fatto che l'utenza servisse un appartamento abitato da 2 ultrasessantenni in spregio all'orientamento giurisprudenziale pagina 6 di 8 sopra richiamato.
Di contro la ricostruzione dei consumi operata dalla società distributrice, è stata realizzata in conformità dei criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione,
legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura ( -90%), giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia mediante il calcolo della potenza tecnicamente prelevabile in rapporto alla sezione del conduttore collegato abusivamente al contatore.
Conseguentemente, appare altamente inverosimile che con una percentuale di errore nella registrazione dei consumi pari al -90%, considerato, altresì, il calcolo operato dal CTU in condizioni più sfavorevoli pari a 5.200 kWh/anno per un totale di 26.000 kWh per l'intero periodo di fatturazione contestato, il residuo da fatturare ammonti a soli 2.003,0 kWh, difatti, a seguito di un'attenta lettura della documentazione versata in atti si evince che i kWh fatturati dal trader sono pari a 56.724 ai quali, come correttamente rilevato dal CTU, debbono essere detratti gli importi già fatturati e saldati dal per Pt_1
kWh 23.998, con un consumo residuo pari a 32.726 kWh, non potendosi accogliere la ricostruzione operata dal CTU, a fronte della comprovata manomissione e del persistente inadempimento dell'onore della prova gravante sull'opponente.
Infine, è da ritenersi corretto quanto rilevato dalla società venditrice circa la non applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 10 della delibera n. 200 del 1999 emessa dall'Autorità per l'Energia
Elettrica, in quanto il dispositivo prevede che il calcolo presuntivo dei consumi in capo all'utente possa pagina 7 di 8 retrocedere al massimo di 365 giorni dall'accertamento del guasto in caso di malfunzionamento del contatore, mal adattandosi al caso di specie stante l'accertata manomissione del gruppo di misura e non il mero guasto o malfunzionamento dello stesso come previsto dal citato art. 10 della Delibera 200/99.
Per questi motivi
, si ritiene corretta la fatturazione operata dal con Controparte_1
fattura n. 0890641070101518 del 4.02.2017.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese di CTU a carico di parte opponente quale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1310/2020 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 14.09.2020 e iscritto al n. 2494/2020 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Siracusa, il 7 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8