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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14468/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MOLINARI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MOLINARI Parte_2 C.F._2
ROBERTO, entrambi elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'avv. Molinari Roberto che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“entrambi i coniugi hanno un lavoro e quindi un reddito sufficiente per il loro mantenimento, di conseguenza ognuno nulla dovrà corrispondere all'altro per tale titolo;
2)- il figlio maggiorenne resterà a vivere con la madre nella casa via Sanson 65, Brescia;
Per_1
1 3)- il Sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento mensile del figlio , sino a quando non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, l'importo di € 300,00= (trecento/00), da versarsi entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)- le spese straordinarie relative a salute, istruzione, formazione culturale e sportiva sostenute nell'interesse del figlio saranno a carico di entrambi 1 coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5)- i coniugi danno quindi atto di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro e di avere già sistemato e regolarizzato ogni questione economica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Salò (BS) in data 26.12.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Salò al n. 45 parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n.2439/2017, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.3.2017.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14468/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. MOLINARI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MOLINARI Parte_2 C.F._2
ROBERTO, entrambi elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'avv. Molinari Roberto che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“entrambi i coniugi hanno un lavoro e quindi un reddito sufficiente per il loro mantenimento, di conseguenza ognuno nulla dovrà corrispondere all'altro per tale titolo;
2)- il figlio maggiorenne resterà a vivere con la madre nella casa via Sanson 65, Brescia;
Per_1
1 3)- il Sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento mensile del figlio , sino a quando non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, l'importo di € 300,00= (trecento/00), da versarsi entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4)- le spese straordinarie relative a salute, istruzione, formazione culturale e sportiva sostenute nell'interesse del figlio saranno a carico di entrambi 1 coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5)- i coniugi danno quindi atto di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro e di avere già sistemato e regolarizzato ogni questione economica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Salò (BS) in data 26.12.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Salò al n. 45 parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n.2439/2017, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.3.2017.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
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