Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4977/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 4977/2021 promossa da:
(C.F./P.I: ) in persona del l.r.p.t. rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giovanni D'Alterio (C.F.: ) C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giugliano in Campania
(Na) alla Via San Francesco a Patria n.°64;
-appellante- contro in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la
1
Venendo ai fatti di causa va osservato che con ricorso rivolto Parte_1
al Giudice di Pace di Carinola, impugnava il verbale di accertamento nr.
ASS3917 prot. 21308/2019 elevato il 05/07/2019 dal Comando Polizia
Municipale del Comune di relativo con il quale gli era stata CP_1
contestata la violazione dell'art. 193 c.1 e2 del codice della strada, in quanto il veicolo Fiat Iveco Tg. EJ540MX, circolava senza la copertura assicurativa, tale violazione veniva accertata a mezzo del sistema di rilevamento denominato “Targa System”.
Nel giudizio di prime cure, la società contestava il verbale Parte_1
sotto diversi profili, tra cui la mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'omessa taratura del sistema di rilevamento, nonché la copertura assicurativa del veicolo circolante nelle circostanze dei fatti con targa prova, regolarmente coperto da r.c.a.
Il Giudice di Pace di Carinola rigettava la domanda attorea, compensando le spese, motivando, con riferimento alla irregolarità dell'apparecchiatura che vi erano dubbi circa la regolarità della taratura stessa, omettendo qualsiasi motivazione d'impugnazione, nonché sul presupposto che dal fotogramma
2 depositato da parte resistente, si rilevava che il veicolo circolasse con la targa di immatricolazione e non con quella della targa prova.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo e rituale gravame l' Parte_1
onde ottenere la riforma della sentenza n. 1808/2020, con contestuale
[...]
condanna dell'appellato delle spese di giudizio. Controparte_2
Il si costituiva in primo grado, mentre nel presente Controparte_2
giudizio, pur se ritualmente citato, rimaneva contumace.
L'appello va dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Inoltre è ben noto sia che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. trib., 25/01/2008, n. 1604; Cassazione civile 14 febbraio 2014 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre 1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte
3 dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, non viola il principio (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In questa sede si possono e si devono esaminare anche gli altri motivi di impugnazione, attesa l'erroneità della motivazione relativamente alla mancata certificazione della taratura denominata “Targa System”.
Quanto al motivo di opposizione avverso il verbale di violazione avente ad oggetto l'omessa contestazione immediata, si rileva quanto segue.
Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 200 c.d.s., in generale, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
ai sensi all'articolo 201 comma 1 c.d.s., invece, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Secondo l'art. 201 comma 1-bis c.d.s., invece, la contestazione immediata non è necessaria, tra le altre ipotesi, in caso di – lett.
g-bis) - accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi
4 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
il successivo comma 1-quater, precisa, poi, che “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.
Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 C.d.S. con contestazione differita, devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Poiché il sistema di rilevazione, cd. “Targa System”, non risulta agli atti che sia stato omologato, non vi è dubbio che l'accertamento della infrazione effettuata con tale strumento non possa legittimare la cd. “contestazione differita” dell'illecito al trasgressore, al mmento, non risultano rilasciate omologazioni o approvazione per il rilevamento specifico delle violazioni indicate nell'art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis) C.d.S., come precisato nella nota n. 0003146 del 27/04/2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Inoltre, le generiche indicazioni dei “motivi di viabilità” non possono giustificare l'impossibilità di una contestazione immediata. Questo principio
è ormai confermato anche dalla giurisprudenza. La Suprema Corte stabilisce che la contestazione immediata è obbligatoria, salvo reali condizioni di impossibilità o pericolosità, che devono essere documentate con precisione
(Cassazione, sentenza n. 2206/2007).
5 La circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1223/19/105/2 del 2019 offre chiarimenti sull'uso del Targa System per accertamenti postumi.
Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve includere una motivazione dettagliata, evitando formule generiche o standardizzate.
Per completezza di esposizione si richiama una recente circolare del
Ministero dell'Interno del 03/07/2020 Prot. n. 4684 sulla constatazione differita, dove al punto 4.1 della suddetta nota, si rileva che “l'art. 31, comma 3 decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha previsto che la violazione dell'art. 193 C.d.S. possa essere rilevata attraverso l'utilizzo di diverse apparecchiature o dispositivi già utilizzati per altri accertamenti. Tale previsione al momento non è attuabile in quanto, è subordinata dall'approvazione di un regolamento attuativo, previsto dallo stesso art. 31, comma 3, che a oggi non risulta ancora emanato”.
Nel caso in esame, non è stata fornita una motivazione adeguata alla mancata contestazione immediata né la prova che il dispositivo utilizzato fosse omologato secondo il Codice della Strada. L'articolo 201 del Codice della
Strada, comma 1-bis, prevede che solo apparecchi omologati dal Ministero dei Trasporti possano essere utilizzati per contestazioni differite.
Sulla scorta dell'orientamento sopra richiamato, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il Tribunale, in accoglimento dell'appello, annulla il verbale di contravvenzione nr. ASS3917 prot. 21308/2019 e relative sanzioni accessorie applicate.
Restano assorbite ogni altra eccezione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornata sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 scaglione sino €.1.100,00, valori minimi, con
6 attribuzione in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il contumace;
Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1808/2020 depositata in data 15/10/2020 dal Giudice di Pace di Carinola nella persona del dott.ssa
Colacicco, annulla il verbale nr. ASS3917 prot. 21308/2019 elevato dalla
Polizia Municipale di come da parte motiva;
CP_1
- condanna l'appellato al pagamento in favore della Controparte_2
parte appellante delle spese del primo grado che vengono liquidate in complessivi € 182,00, di cui € 43,00 per spese oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni D'Alterio dichiaratosi anticipatario;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi € 323,50, di cui € 91,50 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanni D'Alterio dichiaratosi anticipatario.
S. Maria C.V., 28/01/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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