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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4531 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Claudio Lancellotti Parte_1 C.F._1
-appellante-
E
c.f. ), in persona del l.r.p.t., con l'avvocato Massimo Controparte_1 P.IVA_1
Parentela
-appellato-
E
(c.f. , con l'avvocato Leonardo Citraro Controparte_2 C.F._2
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro;
pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 24/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. Con atto di citazione del 22/10/2013, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2013, emesso dal Giudice di Pace di
Squillace, con il quale veniva condannato a pagare, in favore della società Controparte_1 la somma complessiva di € 2.759,81, oltre interessi legali, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti effettuata dall'opposta in favore dell'opponente (gestore del titolare denominato ), come da Pt_2 fatture nn. 429/05, 370/14, 138/14, 178/10, 243/10, 349/10, 410/10, 483/10, 549/10, 616/10,
682/10, 804/10, 999/10, 1060/10.
A sostegno della domanda, eccepiva: di aver ricevuto soltanto i prodotti indicati nelle fatture nn. 243/10, 349/10, 410/10 e 616/10, i cui importi erano stati saldati in contati, alla consegna, nelle mani di , agente della (di cui ha chiesto la Controparte_2 CP_1 chiamata in causa); che, invece, le forniture di cui alle residue fatture non erano mai state effettuate;
che, in particolare, le fatture nn. 429/05, 370/14 e 138/14 non erano state neppure sottoscritte dal destinatario della merce, mentre le sottoscrizioni apposte alle fatture nn.
178/10, 483/10, 549/10, 682/10, 804/10, 999/10 e 1060/10 non appartenevano né al
, né ad alcun altro dipendente dell'opponente; che, peraltro, il credito sotteso alla Pt_1 fattura n. 429/05 doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Nel giudizio di prime cure, si costituivano la e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa oralmente e documentalmente, il Giudice di Pace di Catanzaro, con la sentenza n. 6000001/2019, qui impugnata, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 72/2013 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della compensandole, invece, nel rapporto processuale con il Controparte_1 terzo chiamato.
La sentenza è stata appellata da , che ne ha chiesto la riforma sulla Parte_1 base dei motivi articolati nell'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase, ossia deducendo: a) la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2948 n. 4 c.c., per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione;
b) la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., per aver il
Giudice di prime cure ritenuto idonea a provare la pretesa creditoria la documentazione
Pag. 2 a 9 oggetto di disconoscimento;
c) il travisamento delle prove in ordine al pagamento in contanti della merce ricevuta;
d) l'erroneità delle statuizioni assunte in punto di spese di giudizio.
Le parti appellate hanno eccepito l'infondatezza dell'impugnazione e ne hanno domandato il rigetto, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. Merita, invero, accoglimento il primo motivo di impugnazione, dal momento che il Giudice di prime cure ha, in effetti, omesso di pronunciarsi sulla pur eccepita prescrizione del credito sotteso alla fattura n. 429/05 del 24/7/2007.
L'eccezione, che deve essere, dunque, esaminata nella presente sede, è fondata.
Non è controverso tra le parti che il rapporto tra l'appellante e la società CP_1 debba essere ricondotto nello schema del contratto di somministrazione, dal momento
[...] che quest'ultima riforniva di caffè e di altri prodotti da essa commercializzati il bar gestito dal primo.
Orbene, in base al combinato disposto degli artt. 1559 c.c. e 2948 comma 1, n. 4 c.c., deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che la fattura in contestazione è stata emessa il 24/7/2007 e che il primo atto interruttivo prodotto in atti è costituito dalla diffida (che, peraltro, non pare riferirsi al credito in esame, posto che fa riferimento alla fornitura di prodotti per gli anni 2011/2012) inviata dal procuratore della in data 26/4/2013 e ricevuta dal debitore in Controparte_1 data 29/4/2013 (cfr. fascicolo di parte di primo grado), alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (29/7/2013 – 1/8/2013), era già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa.
Ne consegue che l'importo esposto dalla fattura n. 429/05 (pari ad € 450,00) non risulta dovuto.
Pag. 3 a 9 2.2. Anche il secondo motivo di appello merita accoglimento.
2.2.1. In primo luogo, parte opponente in primo grado aveva espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fatture 178/10, 483/10, 549/10, 682/10,
804/10, 999/10 e 1060/10.
Si tratta, peraltro, di un disconoscimento specifico (avendo l'odierno appellante chiaramente indicato i documenti contenenti le firme disconosciute) ed univoco (essendo stata espressamente esclusa la riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte alla propria persona, ovvero a quella di altri suoi dipendenti – cf. pag. 5 dell'opposizione).
Sul punto, in giurisprudenza, si sottolinea che per compiere il disconoscimento della scrittura privata prodotta da controparte non è necessario l'impiego di formule sacramentali, ma non devono, tuttavia, sussistere dubbi sulla volontà dell'interessato di negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, come previsto dall'articolo 214 c.p.c., per cui è imprescindibile che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione contestando formalmente tale autenticità (Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25832).
Ora, a fronte di siffatto disconoscimento, sarebbe stato onere della controparte, che di quei documenti si voleva avvalere, chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.: detto onere, tuttavia, non è stato assolto, sicché le fatture contestate non possono essere utilizzate ai fini della decisione.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, infatti, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass.
II, 3602/2024; Cass. I, n. 27506/2017).
Peraltro, “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su
Pag. 4 a 9 tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla.” (nello stesso senso, vedasi altresì Cass. civ. n. 10210 del 2013: “Non vi è dubbio che la prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. La situazione non muta se le bolle sono disconosciute;
in tale caso, la parte può proporre istanza di verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna, o alternativamente chiedere di provare con altri mezzi la consegna” (Cassazione n. 14594 del 2007).
Nel caso di specie, la consegna della merce indicata nelle fatture nn. 178/10, 483/10,
549/10, 682/10, 804/10, 999/10 e 1060/10 non è stata in alcun modo dimostrata dalla la quale, invero, non ha articolato istanze istruttorie sul punto. Controparte_1
Ora, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione di primo grado, ove il creditore che ha richiesto l'ingiunzione riveste sul piano sostanziale, la qualità di attore, cui, in base agli ordinari principi che governano il regime probatorio, spetta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente spetta fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
la mancata dimostrazione della fornitura della merce di cui alle fatture nn. 178/10, 483/10, 549/10, 682/10, 804/10,
999/10 e 1060/10 comporta l'insussistenza della relativa pretesa creditoria.
2.2.2. Per gli stessi motivi, il credito azionato dall'appellata deve Controparte_1 essere ritenuto insussistente in relazione alla somministrazione dei prodotti di cui alle fatture nn. 370/14 e 138/14, neppure sottoscritte da parte del destinatario della merce.
2.3. L'appello deve essere, invece, respinto con riferimento al credito portato dalle fatture nn. 243/10, 349/10, 410/10 e 616/10, non essendo stato dimostrato che le stesse siano state saldate in contanti.
Pag. 5 a 9 Occorre premettere che “Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa
Corte regolatrice, poiché ai sensi dell'art. 2726 cod. civ. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 14/07/2003,
n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879)” (Cass. n. 7940/2020).
Peraltro, la prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare conseguentemente non solo con quali modalità sarebbe avvenuta la consegna del denaro all'accipiens (contanti), ma anche con che periodicità, in quante tranches e di quale importo, presso quale luogo, ecc.
Nel caso di specie, i testi escussi, pur riferendo di pagamenti in contanti, non hanno specificato né le somme corrisposte (teste ) né le date di pagamento (testi Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
Peraltro, pur a fronte di un'affermata prassi di pagamento in contanti, appare inverosimile il mancato rilascio di ricevute di pagamento nei rapporti tra imprenditori, tenuto conto delle ripetitività delle forniture e della natura di società di capitali della odierna appellata.
Le risultanze dell'istruttoria orale non consentono, dunque, di ritenere dimostrato il pagamento in contanti della fornitura di cui alle richiamate fatture, tenuto, altresì, conto delle contraddizioni – ben evidenziate dal Giudice di prime cure – emerse nella testimonianza della
, la quale, per un verso, ha dichiarato di avere assistito ai pagamenti in contanti da parte Tes_1 del marito, salvo poi, per altro verso, affermare di non essere a conoscenza del rilascio di ricevute, occupandosi lei di altro.
Pag. 6 a 9 In definitiva, non essendo stato dimostrato l'adempimento delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture nn. 243/10, 349/10, 410/10 e 616/10, l'odierno appellante deve essere condannato a corrispondere il relativo importo, pari a complessivi € 643,68.
3. Dalla riforma, sia pur parziale, della sentenza discende, come logico corollario, la caducazione del capo attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
3.1. Resta ferma la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio tra parte appellante e l'appellato , così come disposta dal Controparte_2
Giudice di prime cure. Occorre precisare, infatti, che la riforma, anche parziale, della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023). In particolare, il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado
(Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020). Nel caso di specie, in assenza di devoluzione
(mediante appello incidentale) del capo della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese di lite, tale statuizione non può essere rimessa in discussione in questa sede, poiché altrimenti si tradurrebbe in un danno per la parte appellante, che, peraltro, ha visto parzialmente accogliere il gravame proposto.
3.2. Per quanto attiene alle restanti spese di lite del doppio grado di giudizio, alla luce della parziale rideterminazione del credito spettante all'appellato, le stesse vengono
Pag. 7 a 9 compensate tra le parti in misura di metà, mentre la restante metà è posta a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate per l'intero come segue:
per il primo grado di giudizio, € 330,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis, tenuto conto della tipologia di controversia (giudizio dinanzi al giudice di pace), del suo valore (€ 643,68, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e del medio tariffario;
per il secondo grado di giudizio, € 440,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto della tipologia di controversia
(giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 643,68), delle singole fasi del giudizio (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto svolgimento) e del medio tariffario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 6000001/19 del Giudice di Pace di Parte_1
Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 72/2013, emesso dal Giudice di Pace di Squillace, condanna l'appellante a pagare all'appellato la somma di € 643,68, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. compensa tra parte appellante e l'appellato le spese di lite del Controparte_2 primo grado di giudizio;
3. compensa per metà tra parte appellante e l'appellata le spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 330,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte appellante la restante metà, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte appellata;
4. compensa per metà tra parte appellante e le odierne parti appellate le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate per l'intero in € 440,00 per onorari, oltre accessori di legge, e
Pag. 8 a 9 pone a carico dell'appellante la restante metà, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di entrambe le parti appellate.
Si comunichi.
Catanzaro, 08/09/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9