Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00769/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacoma Di Francesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di CALTANISSETTA Cat. -OMISSIS- /15 notificato in data 05.05.2025 avente ad oggetto il rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Caltanissetta;
Vista l’ordinanza-OMISSIS-2025;
Visto il provvedimento n.-OMISSIS-2025 di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. OB NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno: provvedimento motivato dalla P.A. in relazione alla ritenuta, e qui contestata, impossibilità di fare applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 7 del D.L. n. 20/2023 che ha abrogato l’articolo 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998.
In punto di fatto, parte ricorrente deduce di essere di nazionalità nigeriana e di aver chiesto, al suo ingresso in Italia, il rilascio del permesso per protezione internazionale. Espone quindi che con ordinanza del 17/10/2022 il Tribunale di Catania riconosceva la protezione speciale ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 sulla base delle condizioni di salute documentate (amputazione di una gamba e applicazione di una protesi). Quindi la Questura di Caltanissetta lasciava il permesso di soggiorni per protezione speciale con scadenza 28/11/2024, in vista della quale data l’interessato presentata, il 25/09/2024, istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rigettata dalla P.A. e avverso il cui provvedimento è controversia.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure: 1) violazione di legge ex art. 7 comma 3 D.L. n. 20/2023; 2) eccesso di potere sotto diversi profili.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-2025 la domanda cautelare è stata accolta.
La competente Commissione, ammetteva in via provvisoria il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, giusto provvedimento n.-OMISSIS-2025.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato documenti.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, presenti i procuratori delle parti, dopo ampia discussione, meglio sintetizzata a verbale, la causa è stata assunta per le decisione.
In primo luogo, come riportato a verbale di udienza, la parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla decisione del gravame contestando la valenza, ai fini di una decisione in rito, della documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale sulla asserita rinuncia alla domanda sottesa al ricorso. Osserva il difensore che ogni dichiarazione resa dal proprio assistito è stata fatta in assenza del proprio avvocato e senza ben comprendere il valore della medesima . In sede di controdeduzione, l’Avvocatura dello Stato si è limitata a prendere atto osservando che il mancato riesame da parte della PA è stato determinato dalla stessa dichiarazione resa e oggi smentita dall’avv. di controparte .
Ciò precisato, nel merito il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni che seguono, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Sezione in ordine a fattispecie del tutto analoghe.
Entrambi i motivi di censura, contestualmente scrutinati per sintesi di redazione, risultano infatti fondati.
Con la sentenza 29/04/2025 n-OMISSIS-, si è precisato che nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Ed invero, “la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314).
Anche nel caso in esame la sopra enunciata interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nelle ipotesi contemplate dalla norma di legge ai fini della applicazione del regime transitorio.
A differenti conclusioni non induce il richiamo operato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5666/2025. Ed invero, ad un attento esame della motivazione del giudice amministrativo di appello ( punto 4.6) la funzione del successivo comma 3 – in cui risulta riconducibile la fattispecie che occupa - in base al quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.” In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale. In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezione di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno .
In conclusione il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistendone allo stati i presupposti e non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’interessato in ordine al mutamento dei presupposti e dei limiti reddituali connessi al mantenimento del beneficio cui temporaneamente è stato ammesso dalla Commissione, impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate, il ricorrente è definitivamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato.
Tenuto conto della natura della controversia, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente, Estensore
RA RA SO, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.