Articolo 226 del Codice della navigazione
Articolo 224Articolo 227
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21 aprile 1942
Art. 226.
(Autorizzazione di servizi).

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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