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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa AR Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2893/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Luisa Giovanna ROSSO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 10 settembre 1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 154, Parte II, Serie A, dell'anno 1994;
- che dal matrimonio è nata la figlia il 22 febbraio 2002; Persona_1
1 - che in data 1° luglio 2011 erano comparsi dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del
Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 14 luglio 2011, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Per_ 1) La figlia di anni ventidue, studente universitaria, pur mantenendo la residenza presso
l'abitazione materna, quando rientrerà in Cuneo trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre.
2) Tutte le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), e scolastiche
(universitarie) e di mantenimento relative alla figlia saranno preventivamente concordate Persona_1
Per_ ed in seguito documentate e suddivise al 50% fra i genitori, fin quando non avrà raggiunto
l'indipendenza economica;
3) I saldi dei rispettivi conti correnti al 31.12.2023 sono per il sig. € 44.784,87 e per la Parte_1 sig.ra € 42.639,13 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economica e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento o alimentari
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 18 novembre 2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze rilevando, al contempo, che la condizione n. 1) del ricorso, nella parte in cui prevede che la figlia maggiorenne ma non economicamente
2 Per_ autosufficiente “quando rientrerà in Cuneo trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre”, è priva di efficacia e va considerata come non apposta, stante la maggiore età della figlia medesima.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Inoltre, deve darsi atto che nel ricorso di separazione, allegato dalle parti, risulta che dall'unione matrimoniale è nata altresì la figlia AR, ormai maggiorenne;
nel procedimento in esame le parti non hanno fatto riferimento alla figlia AR né tantomeno hanno concordato nel ricorso alcun tipo di patto o condizione e pertanto, considerata altresì l'assenza di qualsivoglia tipo di documentazione, la medesima va considerata come economicamente autosufficiente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il 28 Parte_1 dicembre 1969 a Cuneo (CN), e , nata il [...] a [...], Parte_2 celebrato in Cuneo (CN) il 10 settembre 1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 154, Parte II, Serie A, dell'anno 1994;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa AR Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa AR Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2893/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Luisa Giovanna ROSSO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 10 settembre 1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 154, Parte II, Serie A, dell'anno 1994;
- che dal matrimonio è nata la figlia il 22 febbraio 2002; Persona_1
1 - che in data 1° luglio 2011 erano comparsi dinanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del
Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data 14 luglio 2011, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Per_ 1) La figlia di anni ventidue, studente universitaria, pur mantenendo la residenza presso
l'abitazione materna, quando rientrerà in Cuneo trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre.
2) Tutte le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), e scolastiche
(universitarie) e di mantenimento relative alla figlia saranno preventivamente concordate Persona_1
Per_ ed in seguito documentate e suddivise al 50% fra i genitori, fin quando non avrà raggiunto
l'indipendenza economica;
3) I saldi dei rispettivi conti correnti al 31.12.2023 sono per il sig. € 44.784,87 e per la Parte_1 sig.ra € 42.639,13 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economica e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento o alimentari
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 18 novembre 2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze rilevando, al contempo, che la condizione n. 1) del ricorso, nella parte in cui prevede che la figlia maggiorenne ma non economicamente
2 Per_ autosufficiente “quando rientrerà in Cuneo trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre”, è priva di efficacia e va considerata come non apposta, stante la maggiore età della figlia medesima.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Inoltre, deve darsi atto che nel ricorso di separazione, allegato dalle parti, risulta che dall'unione matrimoniale è nata altresì la figlia AR, ormai maggiorenne;
nel procedimento in esame le parti non hanno fatto riferimento alla figlia AR né tantomeno hanno concordato nel ricorso alcun tipo di patto o condizione e pertanto, considerata altresì l'assenza di qualsivoglia tipo di documentazione, la medesima va considerata come economicamente autosufficiente.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il 28 Parte_1 dicembre 1969 a Cuneo (CN), e , nata il [...] a [...], Parte_2 celebrato in Cuneo (CN) il 10 settembre 1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 154, Parte II, Serie A, dell'anno 1994;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa AR Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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