Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 22531 / 2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 27/1/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 22531/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo emesso per pagamento indennità ex art. 1591 c.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in alla via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio Affari Legali dell'ente , rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Vingiani ed Annamaria De Nicola in virtù di procura generale alle liti in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in alla via del Parco CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Margherita n. 24 presso l'avv. Andrea Sepe, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 27/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso depositato in Cancelleria il 4/10/2022 su iniziativa della
[...]
va qualificato come opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5348/2022 emesso il 15/7/2022 dal G.U. del Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile all'esito del procedimento contrassegnato dal numero di ruolo
16547/2022 R.G., per un importo di euro 14.240,48 oltre interessi legali e spese della procedura. Più in particolare, con il ricorso monitorio, depositato in Cancelleria il
Parte 7/7/2022 , la predetta società aveva dedotto di essere creditrice nei confronti della conduttrice di una palazzina concessale in locazione sulla base di scritture private risalenti agli anni 1988 e 1990 e stipulate dalla precedente proprietaria, per averla acquistata nel giugno 2013. Secondo l'assunto della ricorrente, l'ente pubblico si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione, ciascuno pari ad euro 7.120,24, in relazione alle mensilità di febbraio e marzo 2023, maturate fino alla data del 28/3/2023, giorno in cui era avvenuto il rilascio a mezzo Ufficiale giudiziario.
Di qui la richiesta e la emissione del decreto ingiuntivo, notificato al debitore il 27/7/2022.
Parte La ha proposto opposizione contro il provvedimento monitorio asserendo che nel gennaio 2016 aveva inoltrato alla società opposta formale disdetta del contratto di locazione afferente i locali siti in via Vicinale Campanile ed aveva conseguentemente,
provveduto allo sgombero totale dei locali di cui trattasi;
che le parti, a seguito di incontro tenutosi in data 13/3/2018, avevano concordemente fissato la data del 29/3/2018 per la restituzione formale dell'immobile; che, sebbene le parti si fossero accordate per procedere alla riconsegna dell'immobile locato, tuttavia la società opposta non si era resa più a tanto disponibile e aveva rifiutato, di fatto, la consegna di detto immobile nonostante
Parte la opponente avesse più volte invitato e sollecitato detta società a fissare nuova data
Parte per il rilascio dell'immobile e la consegna delle chiavi. In particolare la attesa la 3
successiva inerzia dell'opposta società, con successive comunicazioni inoltrate a mezzo pec in data 15/5/2018 e 22/5/2018, aveva diffidato la a fissare nuova data per CP_1
procedere alla riconsegna dei locali evidenziando, altresì, la necessità di procedere a tanto entro e non oltre il 31/2/2018 e la aveva avvisata che, in mancanza, essa si sarebbe astenuta da ogni pagamento. La opponente ha evidenziato comunque che il 18/4/2018 la aveva depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso ex artt. 696 e 696 bis CP_1
c.p.c. per la stima dei danni arrecati all'immobile, ed ha asserito che il rifiuto di fatto opposto da controparte contrastava con l'obbligo di correttezza e buona fede previsto
Parte dall'art. 1375 c.c. e configurava a favore dell'opponente la fattispecie prevista dall'art. 1220 c.c., posto che nella comunicazione inoltrata a quest'ultima da parte opposta si parlava unicamente di motivi di salute e personali per procrastinare l'incontro, ma giammai di verificare lo stato dei luoghi con una consulenza tecnica. In aggiunta,
l'opponente ha dedotto che l'immobile oggetto di causa era interessato solo da danni conseguenti al normale uso, per cui il rifiuto di ricevere lo stesso da parte della società
opposta non trovava a suo dire giustificazione alcuna, ed ha precisato che, alla luce del diniego più volte opposto dalla società ad accettare la riconsegna dell'immobile CP_1
Parte con restituzione delle chiavi, la si era vista costretta ad attivare procedura ex art. 1216 c.c. per la tale riconsegna al locatore a mezzo Ufficiale giudiziario, conclusasi in data 28/3/2019, così come da relativo verbale allegato al ricorso in opposizione.
Parte Pertanto la ha chiesto il rigetto della pretesa creditoria della società opposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita con memoria difensiva la creditrice opposta ed ha eccepito che la disdetta era stata data senza comunicare il giorno di riconsegna dei locali alla proprietaria ed ha confermato che tale riconsegna era avvenuta solo il 28/3/2019, a seguito di rituale offerta per intimazione notificata tramite Ufficiale giudiziario il 19/2/2019, ovvero tre anni dopo il recesso del 4 gennaio 2016. La opposta ha poi lamentato le pessime condizioni del bene, 4
eccedenti il degrado conseguente al suo normale uso, riscontrate dal C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal numero di ruolo 11219/2018 R.G.
Parte Nel merito, l'opposizione con la quale la ha dedotto l'insussistenza del suo obbligo di pagamento è infondata. Sul punto l'ente pubblico ha dedotto che era stata fissata concordemente, almeno all'inizio, la data del 29/3/2018 per la restituzione formale del bene . Al contrario, la creditrice opposta ha prodotto il verbale formale di riconsegna datato 28/3/2019, risalente ad un'epoca successiva alla maturazione alle rate richieste con il ricorso monitorio.
Invero nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività non abitative, permane l'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene,
anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che, con comportamento conformato alla buona fede, egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 1216 c.c. e all'art. 1209 c.c., mediante atto notificato al creditore "nelle forme prescritte per gli atti di citazione", e quindi a mezzo di Ufficiale
giudiziario, non essendo a tale fine viceversa idonea l'intimazione a riceverlo inviata al locatore a mezzo lettera raccomandata. Quest'ultima vale peraltro quale offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c. e, se illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione ( cosicché per tale aspetto essa è parificabile all'offerta formale ) e conseguentemente esclude per il conduttore l'obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall'art. 1591 c.c., riferendosi detta norma espressamente al "conduttore in mora" ( v. Cass. civ.
sez. III, 26/4/2002, n. 6090 ) .
Nel caso di specie per l'appunto la disdetta del 4/1/2016 non precisava neppure a quale data doveva intendersi cessata la locazione e comunque non è stata affatto fornita dalla [..
Parte la prova della comunicazione di una offerta informale di restituzione idonea ad escludere la mora del debitore. Vero è che la a sua volta non ha però contestato CP_1
Parte specificamente le circostanze allegate dalla che debbono quindi considerarsi ammesse ex art. 115 c.p.c. con riguardo al fatto dello sgombero dei locali e all'accordo iniziale sulla restituzione del bene al 29/3/2018,
In ogni caso è incontestato anche tra le parti il fatto che il 28/3/2019 è avvenuta la riconsegna delle chiavi.
Ora, in materia di obbligazioni, ove il creditore rifiuti di accettare la riconsegna di un bene immobile da parte del debitore, quest'ultimo, al fine di costituire in mora il primo e di liberarsi dal vincolo, deve avanzare offerta formale di adempimento - mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario nelle forme prescritte per l'atto di citazione (
art. 1209 comma 2 c.c.) e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1208 c.c. - intimando al creditore di prendere possesso del bene al giorno, all'ora e nel luogo indicati ( artt. 1216
comma 1 c.c. e 75 comma 1 disp. att. c.c. ). Se il creditore, così costituito in mora, riceve,
sia pure tardivamente, la prestazione, il rapporto obbligatorio si estingue;
se, invece, egli non compare o rifiuta di accettare l'offerta, il debitore che voglia liberarsi dal vincolo deve procedere all'ulteriore formalità costituita dal deposito ( artt. 1210 e 1212 c.c. ), che nel caso di beni immobili si esegue mediante la fattispecie del sequestro liberatorio ( artt.
1216 comma 2 c.c. e 79 disp. att. c.c. ).
Con particolare riguardo alla riconsegna dell'immobile locato, la giurisprudenza ha chiarito che “mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209,
co. 2, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite
per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore
per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l'adozione da parte del conduttore di altre
modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie,
concrete e tempestive - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è 6
tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la
prestazione” (Cass. 1337/2011; 8672/2017).
Pertanto, “il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento
dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente
cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione ex art. 1591
c.c., se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché
non formale, della prestazione dovuta - che può essere contenuta anche nella raccomandata di recesso del conduttore (Cass. 15433/2013) -, liberando l'immobile
locato (Cass. 21004/2012).
L'unico limite che l'orientamento in questione pone all'operatività di siffatto meccanismo
è la sussistenza di un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore e, cioè, un rifiuto giustificato dal fatto che l'accettazione della riconsegna comporterebbe un sacrificio di un diritto del locatore, quale, in ipotesi, quello a vedersi restituita la cosa nel medesimo stato in cui è stata consegnata.
In altri termini, il locatore può rifiutare la riconsegna ove la stessa sia inesatta (Cass.
3210/1971), e in particolare quando, in violazione dell'art. 1590 c.c., il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità (Cass. 6596/2019). In tal caso, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto altresì
al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto ( Cass. civ. sez. III, 24/05/2013, n. 12977 ).
Parte In applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate, può convenirsi che la inviando formale disdetta , sgomberando l'immobile , almeno nella fase immediatamente successiva alla constatazione dei luoghi da parte della locatrice , e sollecitando più volte 7
la riconsegna del bene, ha, in astratto, avanzato un'offerta seria e tempestiva tale da escludere la sua mora. Tuttavia, la ha eccepito un motivo di legittimo rifiuto nel CP_1
ricevere il bene, costituito dalla presenza di gravissimi danni all'immobile, così come riscontrati e descritti dalla consulenza tecnica d'ufficio, versata in atti, nel procedimento
Parte per A.T.P. promosso dalla stessa contro la dinanzi al Tribunale di Napoli ( CP_1
r.g. n. 11219/2018 ): consulenza ampiamente utilizzabile e liberamente valutabile nel presente giudizio (Cass. 10599/2014 ; Cass. 12422/2000).
In particolare, il consulente ha rappresentato che “facendo eccezione per il livello 0, che
non ha subito danni rilevanti, appare evidente che la maggior parte dei danni subiti dal
cespite sono ascrivibili alla negligenza del conduttore nell'assolvere ai suoi obblighi di
gestione e conservazione del bene locato”, prospettando per il ripristino un esborso pari ad euro 341.000. Nello specifico, i danni sono stati riscontrati, per quanto concerne il livello 1, nell'avvenuta asportazione di tutte le bussole interne, di alcuni infissi esterni, di buona parte delle partizioni interne in alluminio, della porta di ingresso principale e dei condizionatori split, oltre che nella manomissione del quadro elettrico, nel danneggiamento della controsoffittatura e dei corpi illuminanti, nella demolizione dei servizi igienici, nonché nello stato di deterioramento delle finiture oltre la regolare usura e nell'incuria relativa al cancello carrabile di ingresso. Quanto al livello 2, oltre a quanto già detto, il consulente ha anche rilevato la manomissione dell'unità centrale d'aria e delle condutture e, inoltre, segni di infiltrazioni diffuse provenienti dal lastrico di copertura. In
relazione, infine, al livello 3, il consulente ha constatato macchie di infiltrazione di acqua piovana proveniente dalla copertura e, inoltre, che la porta di accesso al lastrico è priva di pannelli divelti e asportati.
Per l'appunto l'esclusione della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato, che può aver luogo, come è noto, per effetto di una offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c. (Cass. 17 marzo 1999 n. 2419 ), vale a preservarlo dalla responsabilità 8
per il ritardo, e quindi ad escludere, nel conduttore stesso, soltanto l'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato;
ma non già ad escludere altresì
il pagamento del solo canone, correlato al fatto stesso del permanere del conduttore nella detenzione della cosa, e dovuto in forza di un rapporto "ex lege", geneticamente collegato a quello contrattuale, del quale peraltro ripete soltanto l'essenza minimale. Nè può aver rilievo, a tal fine, che il conduttore eventualmente smetta, per sua scelta, di usare l'immobile secondo la sua destinazione convenuta, non essendo in suo potere, per sua unilaterale determinazione, rendere gratuita una detenzione pattuita come onerosa .
Qualora l'ulteriore uso divenga non più necessario, in relazione alle sue esigenze, il conduttore, per sottrarsi al pagamento anche del solo corrispettivo della detenzione,
coincidente con quello del cessato contratto, dovrà quindi, con comportamento conformato a buona fede, effettuare la riconsegna dell'immobile al locatore o fargliene offerta formale, ai sensi dell'art. 1216 c.c., col risultato di costituire in "mora accipiendi"
il locatore e di liberarsi definitivamente della sua obbligazione ( v. Cass. civ. sez. III,
10/2/2003, n. 1941 ).
Alla luce di quanto illustrato, era, quindi, legittimo il rifiuto opposto dalla di CP_1
accettare la riconsegna dell'immobile nella condizione riscontrata dal C.T.U.
Parte La tuttavia, ha asserito di essere esonerata dalla responsabilità per tali danni, in virtù
della clausola contenuta agli artt. 8, 9 e all'ultimo capoverso, rispettivamente, delle scritture private del 3.10.1988, del 3.10.1988 e del 27.12.1990, secondo cui “a fine
locazione l'immobile verrà restituito, nello stato di fatto, senza che il locatore possa
vantare pretesa di sorta, rinunciando fin d'ora ad ogni azione nei confronti del
locatario”.
Orbene, le clausole contrattuali, secondo quanto prescritto dall'articolo 1366 c.c., vanno interpretate secondo il principio di buona fede (cfr. Cassazione Civile n. 3964/2019); nel 9
contratto di locazione, in cui l'utilizzo di un bene immobile viene concesso dal locatore al conduttore in cambio del pagamento di un corrispettivo mensile, una tale clausola -
interpretata secondo il parametro della buona fede - significa solo che le parti hanno voluto concordare una possibile usura “maggiore” del bene che non corrisponde all'uso ordinario “in generale” prescritto per tutti gli immobili locati ad uso diverso (anche in
Parte considerazione dell'uso pubblico ed aperto all'utenza che una fa dei beni locati), ma tale usura non può mai spingersi alla quasi totale distruzione ( ed inutilizzabilità ) del bene immobile ( come accaduto nel caso in esame, visti gli ingenti danni riscontrati e sopra descritti ) se non a costo di snaturare la stessa causa contrattuale sottesa al rapporto locatizio. In altri termini, la detta clausola, di contenuto estremamente generico, poteva certo concedere al conduttore di far un uso più intenso dell'immobile locato e di restituirlo in condizioni un po' deteriori rispetto al “normale buono stato locativo” in cui è stato concesso all'inizio del rapporto, ma non poteva in alcun modo legittimare la colposa totale distruzione e compromissione del bene immobile, con gli ingenti danni riscontrati in sede di ATP.
Ed invero, è noto che al termine della locazione, come sopra già detto, il conduttore, ai sensi dell'art.1590 c.c., deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
in mancanza della descrizione “si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione” (art.1590, comma 2, c.c.).
Tale disposizione esprime una regola generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa locata conseguente all'uso corretto del bene (in conformità del contratto) oppure alla vetustà (art. 1609, comma 1, c.c.), che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto (cfr. C. Cass., Sez. I, 1/9/1997, n. 10
8312). Qualora però, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna, l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori ( cfr. Cass., Sez. III, 1/7/1998, n° 6417, in Giust. Civ. Mass. 1998, 1431; cfr. anche
Cass. civ. sez.III, 30/7/2004, n. 14608 ).
Parte Orbene, la clausola contrattuale invocata dalla non poteva in alcun modo superare i principi di liceità giuridica imposti dalle norme del codice civile e pertanto si impone –
per ammetterne la sua validità ed efficacia – una interpretazione secondo buona fede nei limiti sopra riportati ed indicati, limiti che la rendono del tutto inidonea, nel caso in esame,
a giustificare il comportamento del conduttore e ad esonerarlo da responsabilità.
In alternativa, la detta clausola è nulla per contrasto con l'art. 1129 comma 1 c.c.,
trattandosi di patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore quantomeno per colpa grave. La norma in questione, indicativa del principio secondo cui ove vi sia un debito deve esservi anche responsabilità, mira, infatti, a evitare gravi forme di irresponsabilità a fronte di un impegno negoziale già precedentemente assunto e la sua rilevanza è stata più volte elevata dalla Corte Costituzionale quale corollario del più
generale principio di ragionevolezza (Corte Cost. 420/1991, 254/2002, 199/2005,
46/2011), sull'assunto che l'impegno richiesto al debitore sarebbe svuotato di contenuti ove non vi fosse una previsione, quale l'art. 1129, co. 1, c.c., che gli impone uno standard minimo di diligenza. Inoltre, non si è mancato di sottolineare come la ratio della disposizione in parola poggi anche sul generale canone di buona fede e correttezza, che informa il regolamento nelle fasi della contrattazione, dell'attuazione e, infine, 11
dell'esecuzione del rapporto: una clausola che prevedesse, infatti, l'irresponsabilità del debitore anche in ipotesi di dolo o colpa grave sarebbe indice di un impegno non serio e non corretto.
A riprova di ciò, in materia locatizia è stesso il legislatore a prevedere, all'art. 1579 c.c.,
che il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa. Nondimeno, pur in assenza di disposizione espressa, è stata ritenuta nulla, per contrasto con l'art. 1229 comma 2 c.c., la clausola con cui il locatore si esonera dalla responsabilità per i danni alla salute che, ai sensi dell'art. 1580 c.c., i vizi della cosa hanno causato al conduttore ( Cass. 915/1999,
19744/2014 ), trattandosi in tal caso di un inadempimento che comporta la violazione di una norma di ordine pubblico.
La clausola contenuta nel contratto oggetto dell'odierna impugnativa sottende, parimenti,
una grave limitazione della responsabilità del conduttore, in quanto, essendo stati i danni ricondotti dal C.T.U. “alla negligenza del conduttore nell'assolvere ai suoi obblighi di
gestione e conservazione del bene locato” -in altri termini, alla sua colpa grave- e andando, quindi, essi ben oltre il consentito deterioramento risultante dall'uso della cosa
Parte ( art. 1590 comma 1 c.c. ), essa consentirebbe alla di venire meno al generale dovere di riconsegnare l'immobile nelle condizioni in cui l'aveva ricevuto, di cui all'art. 1590
c.c.
Di qui il rigetto della opposizione, dovendosi concludere che ad oggi è dovuta ex art. 1591 c.c. l'indennità di occupazione relativa alle due mensilità di febbraio e marzo 2023,
nonché la dichiarazione di definitiva esecutorietà ex artt. 653 e 654 c.p.c. del provvedimento monitorio.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 12
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo, vale a dire nel ricorso monitorio originario, importo poi confluito nel decreto ingiuntivo confermato con la presente sentenza.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ), nonché le spese vive della mediazione.
Le spese vanno poi attribuite al difensore ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 13
a ) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal G.U. del
Tribunale di Napoli e per l'effetto, visti gli artt. 653 e 654 c.p.c., dichiara la esecutorietà
del provvedimento monitorio medesimo;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna la al rimborso in favore Parte_1
della delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.277, di cui CP_1
euro 5.077 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Sepe con codice fiscale quale distrattario. C.F._1
Napoli, 27/1/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi