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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GI, Presidente
PA ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 27/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03280202300001927 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220210000044467 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220000203156 ART.3BIS 472/97 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220020009053625 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 163/01/2024 depositata in data 16.5.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti in composizione monocratica accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03280202300001927000, rilevando nullità della notifica delle cartelle di pagamento poste a base del preavviso di fermo e di tutti gli atti conseguenziali in quanto eseguite ad un indirizzo PEC diverso da quello del ricorrente e intestato ad un omonimo, posto che “come da visura INIPEC le notifiche sarebbero state rivolte all'indirizzo pec: Email_3 provincia di Campobasso, CF CF_1 che è soggetto diverso dal ricorrente avente indirizzo pec (al quale è stato notificato l'atto impugnato) pari a Email_4 provincia L'aquila-Chieti-Pescara-Teramo CF CF_Resistente_1”.
2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza censurandola per aver acriticamente ed erroneamente aderito alla tesi del ricorrente sulla estraneità dell'indirizzo pec cui sono state inviate le prodromiche cartelle di pagamento perché indirizzo riferibile ad un omonimo residente in [...], trascurando quanto documentato dall'appellante e cioè che l'indirizzo era mutato nel 2024 e che “al momento dell'invio delle pec di notifica delle cartelle e, quindi, nelle date del 15/3/2022, 29/9/2022, 14/11/2022 e 30/11/2022 come si evince chiaramente dalle certificazioni INI PEC rilasciate da parte di Infocamere, l'indirizzo pec dell'odierno appellato con codice fiscale CF_Resistente_1 era Email_3, quindi tutte le notifiche effettuate sono pienamente valide e produttive di effetti perché solo successivamente l'indirizzo è stato modificato”.
3. Con atto di controdeduzioni si costituiva nel giudizio d'appello Resistente_1 che, ribadendo di essere da sempre intestatario dell'indirizzo pec ove era stato notificato l'atto impugnato e cioè
Email_4 coincidente con il suo codice fiscale CF_Resistente_1, contestava tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado di cui, pertanto, richiedeva la conferma integrale.
4. All'udienza di discussione del 13.10.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come adeguatamente documentato dall'appellante tramite produzione delle certificazioni Ini EC rilasciate da Infocamere – certamente ammissibile posto che comunque, il novellato art. 58 D.Lvo 546/92 consente la produzione in appello anche di nuovi documenti che il collegio ritenga comunque indispensabili ai fini della decisione – all'epoca dell'invio delle cartelle il 15.3.2022, il 29.9.2022, il 14.11.2022 e il 30.11.2022,
l'indirizzo dell'appellato era proprio quello cui sono state eseguite le notifiche dall'ufficio (Email_3) che pertanto devono ritenersi rituali ed efficaci. Inoltre, dall'attestazione rilasciata da AR EC circa l'attivazione di un diverso indirizzo pec dell'appellato – prodotta anch'essa nel corso del presente giudizio d'appello - non è in alcun modo desumibile che tale diverso indirizzo fosse quello esclusivo del contribuente all'epoca dell'invio delle notifiche.
La regolamentazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 800 per ciascun grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ON GI, Presidente
PA ANDREA, AT
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 27/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 03280202300001927 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220210000044467 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220000203156 ART.3BIS 472/97 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220220008474904 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03220020009053625 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 707/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 163/01/2024 depositata in data 16.5.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti in composizione monocratica accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03280202300001927000, rilevando nullità della notifica delle cartelle di pagamento poste a base del preavviso di fermo e di tutti gli atti conseguenziali in quanto eseguite ad un indirizzo PEC diverso da quello del ricorrente e intestato ad un omonimo, posto che “come da visura INIPEC le notifiche sarebbero state rivolte all'indirizzo pec: Email_3 provincia di Campobasso, CF CF_1 che è soggetto diverso dal ricorrente avente indirizzo pec (al quale è stato notificato l'atto impugnato) pari a Email_4 provincia L'aquila-Chieti-Pescara-Teramo CF CF_Resistente_1”.
2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza censurandola per aver acriticamente ed erroneamente aderito alla tesi del ricorrente sulla estraneità dell'indirizzo pec cui sono state inviate le prodromiche cartelle di pagamento perché indirizzo riferibile ad un omonimo residente in [...], trascurando quanto documentato dall'appellante e cioè che l'indirizzo era mutato nel 2024 e che “al momento dell'invio delle pec di notifica delle cartelle e, quindi, nelle date del 15/3/2022, 29/9/2022, 14/11/2022 e 30/11/2022 come si evince chiaramente dalle certificazioni INI PEC rilasciate da parte di Infocamere, l'indirizzo pec dell'odierno appellato con codice fiscale CF_Resistente_1 era Email_3, quindi tutte le notifiche effettuate sono pienamente valide e produttive di effetti perché solo successivamente l'indirizzo è stato modificato”.
3. Con atto di controdeduzioni si costituiva nel giudizio d'appello Resistente_1 che, ribadendo di essere da sempre intestatario dell'indirizzo pec ove era stato notificato l'atto impugnato e cioè
Email_4 coincidente con il suo codice fiscale CF_Resistente_1, contestava tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado di cui, pertanto, richiedeva la conferma integrale.
4. All'udienza di discussione del 13.10.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come adeguatamente documentato dall'appellante tramite produzione delle certificazioni Ini EC rilasciate da Infocamere – certamente ammissibile posto che comunque, il novellato art. 58 D.Lvo 546/92 consente la produzione in appello anche di nuovi documenti che il collegio ritenga comunque indispensabili ai fini della decisione – all'epoca dell'invio delle cartelle il 15.3.2022, il 29.9.2022, il 14.11.2022 e il 30.11.2022,
l'indirizzo dell'appellato era proprio quello cui sono state eseguite le notifiche dall'ufficio (Email_3) che pertanto devono ritenersi rituali ed efficaci. Inoltre, dall'attestazione rilasciata da AR EC circa l'attivazione di un diverso indirizzo pec dell'appellato – prodotta anch'essa nel corso del presente giudizio d'appello - non è in alcun modo desumibile che tale diverso indirizzo fosse quello esclusivo del contribuente all'epoca dell'invio delle notifiche.
La regolamentazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 800 per ciascun grado, oltre accessori di legge se dovuti.