Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2025, proposto da FA Prevosto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Comune di Castrignano de' Greci, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- del silenzio serbato dal Comune di Castrignano de’ Greci in relazione all’istanza di ‘Sostituzione dell’autovettura di servizio’ depositata dalla parte ricorrente presso il SUAP prot. n. rep._prov._Le/Le-SUPRO 0187029 nel lontano 24.12.2024;
- del silenzio serbato dal Comune di Castrignano de’ Greci in relazione al 1° sollecito notificato in data 23.09.2025, al 2° sollecito del 27.10.2025 e al 3° sollecito del 24.11.2025, tutti rimasti privi di riscontro;
> per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Castrignano de’ Greci a provvedere in merito alla richiesta di nulla osta alla sostituzione di autoveicolo nonché alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento “sostituzione dell’autoveicolo” ;
> per il risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente a causa del ritardo/omissione della P.A. nella conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta e pari ai costi relativi al fermo illegittimo del veicolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. MM GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1293 del 2025 ci cui all’epigrafe, notificato e depositato in data 03.12.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’accertamento del silenzio-inadempimento - serbato dal comune di Castrignano de’ greci in relazione all’istanza di “sostituzione dell’autovettura di servizio” depositata dal ricorrente presso il suap prot. n. rep_prov_le/le-supro 0187029 nel lontano 24.12.2024; - serbato dal comune di Castrignano de’ greci in relazione al primo sollecito notificato in data 23.09.2025 ed al secondo sollecito del 27.10.2025 e in relazione al terzo sollecito del 24.11.2025, tutti rimasti privi di riscontro; nonché l’accertamento dell’obbligo del comune di Castrignano de’ greci a dovere provvedere in merito alla richiesta di nulla osta alla sostituzione di autoveicolo, nonché alla conclusione con provvedimento espresso del procedimento “sostituzione dell’autoveicolo”; e il conseguente risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del ritardo/omissione della p.a. nella conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta e pari ai costi relativi al fermo – illegittimo - del veicolo”.
2. Con nota sottoscritta dalla parte ricorrente personalmente (di cui è attestata la conformità all’originale dal legale), depositata e notificata in data 30.12.2025, quest’ultima ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
4. Considerato che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso e che l’atto di rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a., secondo cui “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale” (co. 1) e “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue” , il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN EL TE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MM GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM GI | IN EL TE |
IL SEGRETARIO