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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 26354/24 R.G. decisa alla udienza del 29.4.25
TRA
, nata in [...] in data [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella -
RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1
domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano - CP_2
RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 1524,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato in cancelleria il 2.12.24 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice l' esponendo: CP_2
CP_
- Che era titolare di pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 con decorrenza 1 marzo
1994 essendo invalida al 100% con necessità di accompagnamento;
- Cheil 07/03/2024, l' gli aveva comunicato di aver riliquidato la prestazione assistenziale CP_2
dal 1 gennaio 2018, comunicando l'azzeramento dell'assegno sociale da invalidità totale a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed un indebito pari ad euro 1.305,69 per il periodo dal gennaio a marzo 2024; - Che in realtà percepiva esclusivamente un reddito da pensione di reversibilità Inarcassa pari ad euro 7.500,00 annui circa;
- Che dunque per l'anno 2024 aveva diritto al pagamento pensione di invalidità civile totale
(già trasformata in assegno sociale) poiché aveva percepito gli importi di pensione in virtù regolari riconoscimenti sanitari, con un reddito inferiore ai limiti di legge.
Tanto premesso chiedeva che questo Giudice volesse:
- dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 dal gennaio 2024 all'attualità ed illegittima la riliquidazione di cui alla comunicazione del 07/03/2024;
- dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito per l'importo di euro 1.305,69, di cui alla CP_ comunicazione del 07/03/2024 ed ordinare all' la cessazione di ogni trattenuta effettuata a titolo di recupero crediti per il recupero dell'indebito, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente nelle more trattenuto, da quantificarsi in separata sede;
CP_
- condannare, per l'effetto, l' al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi di pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 con decorrenza 1 aprile 2024, oltre interessi;
CP_
- Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo di aver ricostituito la prestazione, CP_2
procedendo in autotutela all'annullamento dell'indebito, generato dalla valutazione quale reddito dell'incassato da una vendita di fabbricati invece che della sola plusvalenza eventualmente generata negli ultimi 5 anni. Tanto premesso chiedeva che questo giudice rinviare il giudizio per produrre il provvedimento di annullamento e la prova del ripristino della prestazione, e poi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 29.4.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, posto che l' ha dimostrato, producendo CP_2
la relativa documentazione, l'annullamento della richiesta di indebito.
Quanto alla soccombenza virtuale, lo stesso convenuto ha ammesso di aver conteggiato quali redditi la vendita di un immobile di tal chè non resta che ritenete la soccombenza virtuale dell' e dunque CP_2
le spese di lite seguono la stessa e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli 29.4.24
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 26354/24 R.G. decisa alla udienza del 29.4.25
TRA
, nata in [...] in data [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella -
RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1
domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano - CP_2
RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 1524,00 CP_2
oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato in cancelleria il 2.12.24 l'istante conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice l' esponendo: CP_2
CP_
- Che era titolare di pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 con decorrenza 1 marzo
1994 essendo invalida al 100% con necessità di accompagnamento;
- Cheil 07/03/2024, l' gli aveva comunicato di aver riliquidato la prestazione assistenziale CP_2
dal 1 gennaio 2018, comunicando l'azzeramento dell'assegno sociale da invalidità totale a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed un indebito pari ad euro 1.305,69 per il periodo dal gennaio a marzo 2024; - Che in realtà percepiva esclusivamente un reddito da pensione di reversibilità Inarcassa pari ad euro 7.500,00 annui circa;
- Che dunque per l'anno 2024 aveva diritto al pagamento pensione di invalidità civile totale
(già trasformata in assegno sociale) poiché aveva percepito gli importi di pensione in virtù regolari riconoscimenti sanitari, con un reddito inferiore ai limiti di legge.
Tanto premesso chiedeva che questo Giudice volesse:
- dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 dal gennaio 2024 all'attualità ed illegittima la riliquidazione di cui alla comunicazione del 07/03/2024;
- dichiarare illegittima la ripetizione d'indebito per l'importo di euro 1.305,69, di cui alla CP_ comunicazione del 07/03/2024 ed ordinare all' la cessazione di ogni trattenuta effettuata a titolo di recupero crediti per il recupero dell'indebito, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente nelle more trattenuto, da quantificarsi in separata sede;
CP_
- condannare, per l'effetto, l' al pagamento in favore dell'istante dei ratei maturati e maturandi di pensione cat. inv civ n. 044-510507732116 con decorrenza 1 aprile 2024, oltre interessi;
CP_
- Condannare l' al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio, esponendo di aver ricostituito la prestazione, CP_2
procedendo in autotutela all'annullamento dell'indebito, generato dalla valutazione quale reddito dell'incassato da una vendita di fabbricati invece che della sola plusvalenza eventualmente generata negli ultimi 5 anni. Tanto premesso chiedeva che questo giudice rinviare il giudizio per produrre il provvedimento di annullamento e la prova del ripristino della prestazione, e poi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 29.4.25 le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, posto che l' ha dimostrato, producendo CP_2
la relativa documentazione, l'annullamento della richiesta di indebito.
Quanto alla soccombenza virtuale, lo stesso convenuto ha ammesso di aver conteggiato quali redditi la vendita di un immobile di tal chè non resta che ritenete la soccombenza virtuale dell' e dunque CP_2
le spese di lite seguono la stessa e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli 29.4.24
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)