Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2024, proposto da “Casa di Cura Tortorella” s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Pierpaolo Pesce, Valerio Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in LI, via Santa Lucia n. 81;
nei confronti
“S. Anna” s.r.l., “Campolongo Hospital” s.p.a., “Casa di Cura Privata Salus” s.p.a., “Clinica Stabia” s.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
a) della delibera della Giunta della Regione Campania n. 651 del 16/2023 e relativi allegati;
b) della delibera della Giunta della Regione Campania n. 652/2023 e relativi allegati;
c) ove occorra, della delibera della Giunta della Regione Campania n. 556/2023 e relativi allegati;
d) di tutti gli atti menzionati nei provvedimenti impugnati e di quelli fatti oggetto di censura nei motivi di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 111 - Salerno 1 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. VI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria del 23.12.2025, con la quale parte ricorrente conclude per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con condanna – previo accoglimento virtuale del ricorso – al pagamento delle spese di lite;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Ritenuta infondata, nel caso di specie, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta sottoscrizione della c.d. “clausola di salvaguardia”, in quanto la Regione Campania, approvando la D.G.R. n. 405/2024, ha modificato gli atti impugnati nel presente giudizio, così accogliendo le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente ed implicitamente rinunziando ad avvalersi della suddetta “clausola di salvaguardia”;
Ritenuta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla ASL, non essendo stati impugnati suoi atti;
Ritenuto pertanto di dover provvedere sulle spese di lite nei soli confronti della Regione, in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la declaratoria di cessazione della materia del contendere non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 02/10/2024, n. 7946);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ASL di Salerno.
Condanna la Regione Campania a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi al solo difensore dichiaratosi antistatario, avv. Valentina Comella; compensa le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e l’ASL di Salerno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM LI Di LI, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
VI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IA | LM LI Di LI |
IL SEGRETARIO