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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c iscritto al n. 190/2025 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a CA NT (BR) in [...] Parte_1 C.F._1
19/08/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Volta n. 1, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a CA NT (BR) in [...] Controparte_1 C.F._2
26/10/1967, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Di Loreto ed Ernesto Persichetti del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) al Viale Papa Giovanni XXIII n. 58 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 18.7.2025:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis, pronunciare la separazione personale dei Sigg.ri e , contratto in forma concordataria a CA Parte_1 Controparte_1
NT e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 213, part. II serie A, anno 1988, adottando le seguenti statuizioni:1) le parti vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) si impegna a versare in favore di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, durante il periodo di separazione personale, e successivamente alla pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio un assegno divorzile ammontante a: a)
€ 100,00 mensili sino al 31.12.2027, data di scadenza del mutuo sulla casa coniugale;
b) € 200,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora presti attività lavorativa;
c) € Controparte_1
1 300,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora , nonostante documentabili Controparte_1 tentativi di ricerca di un lavoro, non sia riuscita a trovare un impiego;
3) la Sig.ra Controparte_1 rinuncia sin da ora ad ogni diritto all'indennità di fine rapporto, comunque denominata, del Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12/bis L. 898/1970; 4) a Parte_1 CP_1 CP_1 viene assegnata l'unità principale della casa coniugale (ai piani superiori) e ad Parte_1 la piccola unità indipendente al piano terra della stessa casa coniugale (nella quale potrà abitare anche solo saltuariamente). Le parti entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione, provvederanno a installare i contatori per dividere le utenze, salvo altri accordi di dettaglio sul punto;
5) il pagamento dei ratei residui del mutuo per la causa coniugale e degli ulteriori prestiti ad oggi contratti sono posti a esclusivo carico di 6) le spese del giudizio vengono Parte_1 interamente compensate".
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 18.4.2025 ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.12.1988, alle condizioni ivi indicate. Controparte_1
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 28.12.1988 matrimonio concordatario con in CA Controparte_1
NT, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 213, parte II, Serie A, anno 1988;
-che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nata Per_1 Persona_2
a Ceglie Messapica il 24.10.1992) e (nato a [...] il [...]), oggi tutti maggiorenni Per_3 ed economicamente autosufficienti;
-che da anni è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la convivenza è divenuta intollerabile;
-che, nell'impossibilità di ricomporre il rapporto coniugale, si rende indifferibile disporre la separazione personale dei coniugi, previa regolamentazione degli aspetti economici e, all'esito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che sul piano economico i coniugi sono comproprietari di un immobile sito in Sulmona, in pari quota, suscettibile di divisione in due unità abitative;
-di essere pensionato dell'Arma dei Carabinieri e percepire il reddito da pensione per € 34.428,85 annui, di essere gravato da numerosi pagamenti fissi, oltre che dalla cessione del quinto, e intestatario di n. 2 autovetture, di pagare in via esclusiva il mutuo sulla casa coniugale, con scadenza al 31.12.2027 e un rateo di € 650,00 mensili;
di dover far fronte al rimborso mensile di rate di tre finanziamenti contratti per esigenze familiari, rispettivamente di € 425,00 mensili, con scadenza al 2033, di € 345,00, con scadenza al 2029 e di € 235,00 mensili, con scadenza al 2032;
-che lavora presso una cooperativa e percepisce uno stipendio di € 900,00 circa Controparte_1 mensili, dispone di risparmi personali verosimilmente provenienti da regalie della famiglia d'origine, oltre che da proprio accantonamento, per un importo superiore ad € 90.000,00.
Ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi senza previsione di alcun contributo al mantenimento a proprio carico, previa assegnazione della casa coniugale ad entrambi i
2 coniugi, nonché la previsione, a carico di , di rimborsare la quota parte dei futuri ratei del CP_1 mutuo per la casa coniugale e del pagamento integrale a carico di degli ulteriori prestiti Parte_1 contratti nell'interesse della famiglia.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 18.7.2025 si è costituita , deducendo che nelle more le parti sono Controparte_1 pervenute ad un accordo, regolamentando i loro rapporti economici e, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale e allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ha concluso chiedendo il recepimento dell'accordo siglato dalle parti e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Successivamente, con istanza del 3.9.2025, le parti, dando atto dell'accordo sottoscritto, hanno chiesto la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione fissata al 25.9.2025, istanza accolta dal Giudice relatore che ha assegnato alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le condizioni separative, il Collegio, nel prendere atto dell'accordo intervenuto fra le parti, osserva che in questa sede potrà pronunciarsi esclusivamente sulle condizioni relative al periodo della separazione.
Invero, nell'accordo depositato agli atti, si rinvengono disposizioni che riguardano l'assetto economico post-divorzile, in particolare prevedendo la corresponsione, in favore della moglie e a carico di di un assegno divorzile di importo differenziato, nonché la rinuncia di Parte_1 CP_1 alla percezione del TFR del coniuge.
In punto di diritto, osserva questo Giudice che l'art. 473-bis.49 c.p.c., pur ammettendo il cumulo oggettivo delle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, non ha inteso derogare ai principi sostanziali di ordine pubblico che governano la materia matrimoniale.
È consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 2224/2017) che gli accordi stipulati dai coniugi in sede di separazione contenenti pattuizioni relative al futuro ed eventuale divorzio sono affetti da nullità assoluta per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall'articolo 160 del Codice civile, di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Invero, l'eventuale diritto all'assegno divorzile (e, per l'effetto, in presenza di ulteriori requisiti, alla quota del TFR dell'ex coniuge), avendo natura e presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento separativo, sorge soltanto a seguito della pronuncia di scioglimento del vincolo e deve essere valutato secondo le condizioni economiche e patrimoniali sussistenti al momento della decisione, secondo il principio rebus sic stantibus. 3 Ne consegue che le parti non possono disporre validamente di diritti futuri non ancora entrati nel loro patrimonio giuridico, né possono vincolare l'organo giudicante a valutazioni prognostiche che potrebbero non rispecchiare l'effettiva situazione economico-reddituale delle parti al momento in cui diverrà procedibile la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in CA NT, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 213, parte II, serie A, anno 1998;
-recepisce l'accordo raggiunto dalle parti limitatamente alle condizioni sub 1, 2, 4, 5 e 6 del “verbale di conciliazione” sottoscritto dalle parti e depositato in data 18.07.2025, precisando che l'obbligazione pattuita sub 2 deve intendersi recepita esclusivamente a titolo di assegno di mantenimento e fino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e per l'effetto:
- autorizza le parti a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento, durante il periodo di separazione personale, e sino alla pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ammontante ad € 100,00 mensili sino al 31.12.2027, data di scadenza del mutuo sulla casa coniugale;
€ 200,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora presti attività lavorativa;
€ 300,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora Controparte_1
, nonostante documentabili tentativi di ricerca di un lavoro, non sia riuscita a reperire Controparte_1 un impiego;
- dispone che i coniugi provvederanno ad abitare l'immobile in comproprietà secondo le indicazioni concordate (a viene assegnata l'unità principale della casa coniugale ai piani Controparte_1 superiori e ad la piccola unità indipendente al piano terra della stessa casa Parte_1 coniugale, nella quale potrà abitare anche solo saltuariamente). Le parti entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione, provvederanno a installare i contatori per dividere le utenze, salvo altri accordi di dettaglio sul punto;
- dispone che provvederà integralmente al pagamento dei ratei residui del mutuo Parte_1 per la causa coniugale e degli ulteriori prestiti ad oggi contratti;
-compensa integralmente le spese di lite;
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c iscritto al n. 190/2025 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a CA NT (BR) in [...] Parte_1 C.F._1
19/08/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Volta n. 1, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a CA NT (BR) in [...] Controparte_1 C.F._2
26/10/1967, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Di Loreto ed Ernesto Persichetti del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) al Viale Papa Giovanni XXIII n. 58 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 18.7.2025:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis, pronunciare la separazione personale dei Sigg.ri e , contratto in forma concordataria a CA Parte_1 Controparte_1
NT e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 213, part. II serie A, anno 1988, adottando le seguenti statuizioni:1) le parti vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) si impegna a versare in favore di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, durante il periodo di separazione personale, e successivamente alla pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio un assegno divorzile ammontante a: a)
€ 100,00 mensili sino al 31.12.2027, data di scadenza del mutuo sulla casa coniugale;
b) € 200,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora presti attività lavorativa;
c) € Controparte_1
1 300,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora , nonostante documentabili Controparte_1 tentativi di ricerca di un lavoro, non sia riuscita a trovare un impiego;
3) la Sig.ra Controparte_1 rinuncia sin da ora ad ogni diritto all'indennità di fine rapporto, comunque denominata, del Sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12/bis L. 898/1970; 4) a Parte_1 CP_1 CP_1 viene assegnata l'unità principale della casa coniugale (ai piani superiori) e ad Parte_1 la piccola unità indipendente al piano terra della stessa casa coniugale (nella quale potrà abitare anche solo saltuariamente). Le parti entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione, provvederanno a installare i contatori per dividere le utenze, salvo altri accordi di dettaglio sul punto;
5) il pagamento dei ratei residui del mutuo per la causa coniugale e degli ulteriori prestiti ad oggi contratti sono posti a esclusivo carico di 6) le spese del giudizio vengono Parte_1 interamente compensate".
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 18.4.2025 ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.12.1988, alle condizioni ivi indicate. Controparte_1
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 28.12.1988 matrimonio concordatario con in CA Controparte_1
NT, trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 213, parte II, Serie A, anno 1988;
-che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]), (nata Per_1 Persona_2
a Ceglie Messapica il 24.10.1992) e (nato a [...] il [...]), oggi tutti maggiorenni Per_3 ed economicamente autosufficienti;
-che da anni è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la convivenza è divenuta intollerabile;
-che, nell'impossibilità di ricomporre il rapporto coniugale, si rende indifferibile disporre la separazione personale dei coniugi, previa regolamentazione degli aspetti economici e, all'esito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che sul piano economico i coniugi sono comproprietari di un immobile sito in Sulmona, in pari quota, suscettibile di divisione in due unità abitative;
-di essere pensionato dell'Arma dei Carabinieri e percepire il reddito da pensione per € 34.428,85 annui, di essere gravato da numerosi pagamenti fissi, oltre che dalla cessione del quinto, e intestatario di n. 2 autovetture, di pagare in via esclusiva il mutuo sulla casa coniugale, con scadenza al 31.12.2027 e un rateo di € 650,00 mensili;
di dover far fronte al rimborso mensile di rate di tre finanziamenti contratti per esigenze familiari, rispettivamente di € 425,00 mensili, con scadenza al 2033, di € 345,00, con scadenza al 2029 e di € 235,00 mensili, con scadenza al 2032;
-che lavora presso una cooperativa e percepisce uno stipendio di € 900,00 circa Controparte_1 mensili, dispone di risparmi personali verosimilmente provenienti da regalie della famiglia d'origine, oltre che da proprio accantonamento, per un importo superiore ad € 90.000,00.
Ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi senza previsione di alcun contributo al mantenimento a proprio carico, previa assegnazione della casa coniugale ad entrambi i
2 coniugi, nonché la previsione, a carico di , di rimborsare la quota parte dei futuri ratei del CP_1 mutuo per la casa coniugale e del pagamento integrale a carico di degli ulteriori prestiti Parte_1 contratti nell'interesse della famiglia.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 18.7.2025 si è costituita , deducendo che nelle more le parti sono Controparte_1 pervenute ad un accordo, regolamentando i loro rapporti economici e, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale e allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ha concluso chiedendo il recepimento dell'accordo siglato dalle parti e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Successivamente, con istanza del 3.9.2025, le parti, dando atto dell'accordo sottoscritto, hanno chiesto la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione fissata al 25.9.2025, istanza accolta dal Giudice relatore che ha assegnato alle parti termine fino all'udienza per il deposito di note scritte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi. Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne le condizioni separative, il Collegio, nel prendere atto dell'accordo intervenuto fra le parti, osserva che in questa sede potrà pronunciarsi esclusivamente sulle condizioni relative al periodo della separazione.
Invero, nell'accordo depositato agli atti, si rinvengono disposizioni che riguardano l'assetto economico post-divorzile, in particolare prevedendo la corresponsione, in favore della moglie e a carico di di un assegno divorzile di importo differenziato, nonché la rinuncia di Parte_1 CP_1 alla percezione del TFR del coniuge.
In punto di diritto, osserva questo Giudice che l'art. 473-bis.49 c.p.c., pur ammettendo il cumulo oggettivo delle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, non ha inteso derogare ai principi sostanziali di ordine pubblico che governano la materia matrimoniale.
È consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 2224/2017) che gli accordi stipulati dai coniugi in sede di separazione contenenti pattuizioni relative al futuro ed eventuale divorzio sono affetti da nullità assoluta per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall'articolo 160 del Codice civile, di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Invero, l'eventuale diritto all'assegno divorzile (e, per l'effetto, in presenza di ulteriori requisiti, alla quota del TFR dell'ex coniuge), avendo natura e presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento separativo, sorge soltanto a seguito della pronuncia di scioglimento del vincolo e deve essere valutato secondo le condizioni economiche e patrimoniali sussistenti al momento della decisione, secondo il principio rebus sic stantibus. 3 Ne consegue che le parti non possono disporre validamente di diritti futuri non ancora entrati nel loro patrimonio giuridico, né possono vincolare l'organo giudicante a valutazioni prognostiche che potrebbero non rispecchiare l'effettiva situazione economico-reddituale delle parti al momento in cui diverrà procedibile la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona in composizione collegiale, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in CA NT, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 213, parte II, serie A, anno 1998;
-recepisce l'accordo raggiunto dalle parti limitatamente alle condizioni sub 1, 2, 4, 5 e 6 del “verbale di conciliazione” sottoscritto dalle parti e depositato in data 18.07.2025, precisando che l'obbligazione pattuita sub 2 deve intendersi recepita esclusivamente a titolo di assegno di mantenimento e fino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e per l'effetto:
- autorizza le parti a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento, durante il periodo di separazione personale, e sino alla pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ammontante ad € 100,00 mensili sino al 31.12.2027, data di scadenza del mutuo sulla casa coniugale;
€ 200,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora presti attività lavorativa;
€ 300,00 mensili, con decorrenza dal 01.01.2028, qualora Controparte_1
, nonostante documentabili tentativi di ricerca di un lavoro, non sia riuscita a reperire Controparte_1 un impiego;
- dispone che i coniugi provvederanno ad abitare l'immobile in comproprietà secondo le indicazioni concordate (a viene assegnata l'unità principale della casa coniugale ai piani Controparte_1 superiori e ad la piccola unità indipendente al piano terra della stessa casa Parte_1 coniugale, nella quale potrà abitare anche solo saltuariamente). Le parti entro 30 giorni dalla pronuncia della separazione, provvederanno a installare i contatori per dividere le utenze, salvo altri accordi di dettaglio sul punto;
- dispone che provvederà integralmente al pagamento dei ratei residui del mutuo Parte_1 per la causa coniugale e degli ulteriori prestiti ad oggi contratti;
-compensa integralmente le spese di lite;
-dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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