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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12335 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado instaurata nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 281-decies e seguenti ed iscritta al n. r.g. 14188/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FEBBO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FEBBO DOMENICO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2 PARTE RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281-decies la esponeva che in data 5 luglio Controparte_1 2016 aveva stipulato con SDA Express Courier S.p.A. contratto per l'attivazione del servizio a mezzo corriere espresso;
che il contratto era stato sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, con la spendita del nome della società; che, senza addurre giustificazioni di sorta, la non saldava le fatture Parte_2 allegate (doc. 2), maturando un debito complessivo di €. di €. 86.785,62 nei confronti di SDA, di cui €. 81.632,67 a titolo di sorte capitale, €. 5.152,95 a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento ed €. 40,00 a titoli di importo forfettario per il risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs 192/2012; che, in data 21 ottobre 2019 e Parte_1 SDA Express Courier, per atto di notaio, procedevano a scissione (doc. 3), assegnando a il ramo d'azienda afferente alle attività di vendita di Parte_1
pagina 1 di 3 servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai servizi in questione;
che, all'interno del perimetro del cd. “ramo scisso” rientravano i servizi di corriere espresso cui ai contratti stipulati con la debitrice;
che, pertanto, in forza di detto atto di scissione agiva l'odierna ricorrente che, preventivamente, aveva sollecitato la al pagamento delle somme Parte_2 dovute, da ultimo con pec dell'8 aprile 2022
Riferiva l'attrice che dette diffide, regolarmente ricevute dalla destinataria, non sortivano esito alcuno, di talché, ad oggi, risultava tuttora creditrice Parte_1 delle citate somme, rendendo necessario attivare l'odierno ricorso.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, Controparte_1 rimaneva contumace nel presente giudizio e tale rimaneva fino alla rimessione in decisione dello stesso.
Il ricorso, pienamente documentato in relazione all'esistenza del contratto, alla sua validità e all'entità del credito azionato, è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la ricostruzione dei fatti e degli elementi costitutivi del credito azionato, come sinteticamente riportata, risulta convalidata dalla documentazione allegata al ricorso, che attesta l'esistenza del contratto di affidamento del servizio di consegna a mezzo corriere espresso SDA tra la resistente e la ricorrente (v. doc. 1 in formato zip); l'entità dei crediti trova riscontro nell'elencazione allegata al n. 2, nelle fatture allegate al documento n. 3 e nei solleciti di pagamento inviati nel doc. 4 in formato outlook contenenti le email inviate alla pec della Controparte_1
Per contro, parte resistente, non costituendosi, oltre a perdere la possibilità ci contestare la fondatezza della ricostruzione del credito, ha rinunciato alla possibilità di far valere e documentare l'esistenza di eventuali fatti estintivi del suddetto credito, per cui lo stesso, in base alla corretta applicazione dei principi processuali in tema di onere della prova, deve ritenersi pienamente provato nella sua attuale esistenza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la resistente condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, liquidate, in base alle tariffe, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore di la somma di €. Parte_1 86.632,67, oltre rivalutazione ed interessi moratori a far data dai singoli atti di messa in mora e fino al soddisfo;
2. Condanna altresì la a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 spese di lite, che si liquidano in € 8.200,00 per onorari spese, € 550,00 per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per generali.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado instaurata nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 281-decies e seguenti ed iscritta al n. r.g. 14188/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FEBBO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FEBBO DOMENICO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2 PARTE RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281-decies la esponeva che in data 5 luglio Controparte_1 2016 aveva stipulato con SDA Express Courier S.p.A. contratto per l'attivazione del servizio a mezzo corriere espresso;
che il contratto era stato sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, con la spendita del nome della società; che, senza addurre giustificazioni di sorta, la non saldava le fatture Parte_2 allegate (doc. 2), maturando un debito complessivo di €. di €. 86.785,62 nei confronti di SDA, di cui €. 81.632,67 a titolo di sorte capitale, €. 5.152,95 a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento ed €. 40,00 a titoli di importo forfettario per il risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs 192/2012; che, in data 21 ottobre 2019 e Parte_1 SDA Express Courier, per atto di notaio, procedevano a scissione (doc. 3), assegnando a il ramo d'azienda afferente alle attività di vendita di Parte_1
pagina 1 di 3 servizi di corriere espresso pacchi e di assistenza pre e post vendita alla clientela in relazione ai servizi in questione;
che, all'interno del perimetro del cd. “ramo scisso” rientravano i servizi di corriere espresso cui ai contratti stipulati con la debitrice;
che, pertanto, in forza di detto atto di scissione agiva l'odierna ricorrente che, preventivamente, aveva sollecitato la al pagamento delle somme Parte_2 dovute, da ultimo con pec dell'8 aprile 2022
Riferiva l'attrice che dette diffide, regolarmente ricevute dalla destinataria, non sortivano esito alcuno, di talché, ad oggi, risultava tuttora creditrice Parte_1 delle citate somme, rendendo necessario attivare l'odierno ricorso.
Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, Controparte_1 rimaneva contumace nel presente giudizio e tale rimaneva fino alla rimessione in decisione dello stesso.
Il ricorso, pienamente documentato in relazione all'esistenza del contratto, alla sua validità e all'entità del credito azionato, è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, la ricostruzione dei fatti e degli elementi costitutivi del credito azionato, come sinteticamente riportata, risulta convalidata dalla documentazione allegata al ricorso, che attesta l'esistenza del contratto di affidamento del servizio di consegna a mezzo corriere espresso SDA tra la resistente e la ricorrente (v. doc. 1 in formato zip); l'entità dei crediti trova riscontro nell'elencazione allegata al n. 2, nelle fatture allegate al documento n. 3 e nei solleciti di pagamento inviati nel doc. 4 in formato outlook contenenti le email inviate alla pec della Controparte_1
Per contro, parte resistente, non costituendosi, oltre a perdere la possibilità ci contestare la fondatezza della ricostruzione del credito, ha rinunciato alla possibilità di far valere e documentare l'esistenza di eventuali fatti estintivi del suddetto credito, per cui lo stesso, in base alla corretta applicazione dei principi processuali in tema di onere della prova, deve ritenersi pienamente provato nella sua attuale esistenza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la resistente condannata al pagamento delle spese del giudizio, secondo soccombenza, liquidate, in base alle tariffe, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore di la somma di €. Parte_1 86.632,67, oltre rivalutazione ed interessi moratori a far data dai singoli atti di messa in mora e fino al soddisfo;
2. Condanna altresì la a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 spese di lite, che si liquidano in € 8.200,00 per onorari spese, € 550,00 per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per generali.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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