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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 992/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 26.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente Sig. Pt_1
in data 25.11.2025;
[...]
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 20.11.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
in data 25.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 992/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. M. Bencivenga -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
, in persona del Responsabile Controparte_2
Gestione del Contenzioso Campania pro tempore
- resistente, con l'Avv. R. Righi -
S.C.C.I. S.P.A.
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024
90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 25.05.2024 da Controparte_2
, per avvisi di addebito n. 37120160003582864000 e n.
[...] CP_1
2 37120160014329826000, relativi a contributi IVS fissi percentuale sul minimale Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive,
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2015, per un importo complessivo di € 5.536,62.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 13.06.2024, il ricorrente Sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071
[...]
2024 90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 25.05.2024 da Controparte_2
, per avvisi di addebito n. 37120160003582864000 e n.
[...] CP_1
37120160014329826000, relativi a contributi IVS fissi percentuale sul minimale Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive,
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2015, per un importo complessivo di € 5.536,62.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del titolo stante l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, la nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa prodromici per prescrizione del diritto di credito e decadenza dal diritto alla riscossione, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la nullità dell'avviso di addebito per la mancata indicazione della base di calcolo e per la mancanza dell'indicazione concreta delle aliquote e della base di calcolo degli interessi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 992/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza
3 di comparizione delle parti per il giorno 20.03.2025, sospendendo l'intimazione di pagamento impugnata.
In data 05.03.2025 si costituiva parte resistente Controparte_2
, che depositava prova di avvenuta notifica dell'atto interruttivo
[...]
e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 10.03.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di S.C.C.I. S.p.A., posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo.
Gli avvisi di addebito de quibus sono relativi a contributi dell'anno 2015, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con S.C.C.I. S.p.A.
2. Sempre inizialmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente"
la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni
4 sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di
"error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (ex plurimis,
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che "Non
ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi
incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi
considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e
sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria
l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli
elementi di giudizio non ritenuti significativi" (ex multis, Cass. ordinanza n.
2153/2020).
5 Ciò è, peraltro, pure suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
3. Riguardo al merito della vertenza, poi, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l
[...]
, sia l' hanno Controparte_1 Controparte_2
depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata intimazione di pagamento.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica dell'intimazione opposta, risultano
6 trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato,
nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
7 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
8 Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie, è stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (25.05.2024) ed, essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 13.06.2024
e, quindi, entro il prescritto termine, appare del tutto evidente la tempestività dello stesso.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
3.1 Inoltre, osserva il Giudicante come dalla documentazione prodotta in atti da si evinca incontrovertibilmente che gli avvisi di addebito CP_1
9 contenuti nell'ingiunzione di pagamento impugnata sono stati tutti regolarmente notificati al ricorrente tramite PEC, in ossequio al principio di effettività della conoscenza dell'atto. Ne consegue, pertanto, che stante il decorso del termine di cui all'art. 24, D.Lgs. 46/1999, l'opposizione ai detti avvisi di addebito per motivi anteriori alla notifica degli stessi, è
inammissibile; occorre, quindi, verificare se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus.
A questo proposito, si osserva che l'opponente ha evidenziato che sulla base del certificato storico di residenza prodotto in atti, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189042252031000, interruttiva dell'effetto prescrittivo del credito, il ricorrente fosse residente non in
VA (NA) alla Via Semonella, bensì, a far data dal 24.01.2019, in
Modena alla Strada Formigina, 130.
Ebbene, l'orientamento della Suprema Corte sostiene che “… l'art.26
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non prevede alcun obbligo di notificazione
della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario ai sensi
dell'art. 139 cod.proc.civ. Al contrario, a norma dell'art. 60, comma 1, lett.
c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 26, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, la notificazione non solo degli avvisi ma anche di
"ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente", se non
avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel
domicilio fiscale del contribuente. L'art. 58, commi 2 e 4, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 stabilisce che il domicilio fiscale corrisponde al
luogo di residenza anagrafica e che il contribuente deve indicare nella
dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con
la precisazione dell'indirizzo, valevole quale elezione di domicilio. Ne
consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella
10 indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'atto
perfezionatasi presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che
l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del
contribuente, ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, deve
essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento”
(ex plurimis, Cassazione, sentenza n. 15258 del 21.07.2015 e Cassazione,
sentenza n. 23024 del giorno 11.11.2015).
La notifica degli avvisi di accertamento, infatti, per Giurisprudenza
costante, deve essere eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,
comma 1, lett. c) , nel Comune del domicilio fiscale del contribuente,
coincidente, nel caso di persona fisica, con il luogo della sua residenza anagrafica, ex art. 58, comma 2, del Decreto citato, per cui il domicilio fiscale è requisito indispensabile per la notifica degli atti di accertamento,
che si realizza attraverso un procedimento diretto a comprovare la conoscenza legale dell'atto impositivo da parte del destinatario.
La disciplina delle notificazioni degli atti di accertamento, dunque, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui,
"il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di
comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel
domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di
cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973" (vedasi
Cassazione, n. 27129/2016 e n. 1206/2011).
Stabilisce l'art. 58, ultimo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, che "le
cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si sono verificate". Si ha variazione del
11 domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo del suddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso ricorrente a riferire di avere mutato residenza anagrafica a partire dal 24.01.2019; l'avviso di accertamento gli è
stato notificato in data 18.03.2019.
La notifica, dunque, è valida perché avvenuta nel termine di inopponibilità
all'erario del mutamento del domicilio fiscale, in quanto i 60 giorni indicati dalla norma valgono a consentire all'Amministrazione di beneficiare,
incondizionatamente, di un perimetro temporale adeguato ai fini dell'effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è destinatario e che pure ha comunicato all'anagrafe d'essersi trasferito.
Non appare dunque pertinente il richiamo all'art. 60, comma terzo,
D.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis) in quanto tale norma, come noto, prevede che "le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini
delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica" e la norma non può essere invocata per sostenere l'inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento. L' art. 60, comma terzo, D.P.R. 600 del 1973 disciplina, appunto, le variazioni dell'"indirizzo",
non quelle del "domicilio fiscale".
La Corte di Cassazione, già nella nota sentenza n. 2333 del 2017, infatti,
statuisce che "i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è un luogo
predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58, D.P.R.
600/1973); l'"indirizzo", invece, è il luogo fisico presso il quale il
contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio
fiscale stabilito dalla legge (art. 60, D.P.R. 600/1973). Gli effetti della
12 variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall'art. 58, D.P.R. 600/1973, il
quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni;
gli
effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di
domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60, D.P.R.
600/1973, il quale prevede (in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale, 19.12.2003, n. 360) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30
giorni" (ex multis, Cassazione, sentenza del 23.05.2024, n. 14435).
L'orientamento sopra esposto è, peraltro, stato confermato anche in un recentissimo arresto della Suprema Corte che, nella pronuncia n. 25255
del 17 ottobre 2025, adotta un approccio fortemente incentrato sull'onere informativo gravante sul contribuente, valorizzando in modo marcato un preteso onere informativo preventivo gravante sullo stesso e ridimensionando il ruolo e la responsabilità dell'Amministrazione nella corretta esecuzione delle notificazioni, statuendo che il sistema delle notifiche tributarie è strutturato sul criterio del domicilio fiscale, che grava sul contribuente un onere preventivo non solo di individuare ed indicare il proprio domicilio all'ufficio, ma anche di mantenerlo aggiornato,
comunicando tempestivamente ogni variazione e che il mancato adempimento di tale onere, originario o successivo, legittima l'ufficio a non effettuare ulteriori ricerche ed a notificare comunque gli atti all'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche ricorrendo, ove del caso, alle forme dell'irreperibilità assoluta.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, dunque, non può
codesto Giudicante che escludere la possibilità di far valere, da parte del contribuente, l'irritualità della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, in assenza pure della prova della comunicazione di variazione del domicilio fiscale fatta dall'opponente all' e, Controparte_2
13 pertanto, il domicilio fiscale era da considerarsi, all'epoca della notifica
(18.03.2019), ancora quello a cui l' medesima ha inviato CP_2
l'intimazione di pagamento interruttiva dei termine di prescrizione, non essendo ancora decorsi 60 giorni dal 24.01.2019.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito sopra specificati e l'intimazione di pagamento prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
Ultimo cenno, infine, deve essere dato alla eccepita prescrizione tra la notifica dell'intimazione del 18.03.2019 e la notifica dell'atto qui impugnato del 25.05.2024.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene codesto Giudicante che il termine di prescrizione non si sia compiuto in ragione della sospensione del suo decorso nel periodo emergenziale.
Invero, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021,
ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3
14 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ed, ancora, per 182
giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Da quanto sopra argomentato, consegue inevitabilmente che la notifica dell'intimazione di pagamento de quo sia da reputarsi del tutto tempestivo, stante l'intervenuta normativa emergenziale (prescrizione quinquennale
18.03.2024, cui sommare 311 giorni).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
4. Per quanto attiene, infine, all'avvenuto disconoscimento dei documenti prodotti dalle parti resistenti poiché in copia e non conformi agli originali, occorre rilevare che la contestazione effettuata da parte ricorrente
è generica e, pertanto, inammissibile, come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in proposito, ha chiarito che “L'art. 2719 c.c.,
che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle
copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della
conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento
dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in
merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è
da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed
inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua
15 produzione” (ex multis, Cassazione n. 882/2018). Ebbene, la contestazione deve, come richiesto, essere specifica ed inequivoca, infatti, spetta alla parte che intende contestarne il contenuto dimostrare che il documento prodotto in giudizio non corrisponde alla realtà e deve trattarsi non di una contestazione generica e formale, ma circostanziata e dettagliata.
L'eventuale opposizione, quindi, avrebbe dovuto fare indiscutibilmente emergere che il documento fotostatico prodotto in giudizio è stato falsificato o mai inviato;
è, infatti, chi lo contesta a dover provare che lo stesso non è
attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova,
compresi gli indizi.
Orientamento, quello sopra evidenziato, da ultimo ribadito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione allorquando nella sentenza n. 6436 del 2025
statuisce che, in tema di disconoscimento della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né
generiche asserzioni (ex multis, Cassazione 20.06.2019, n. 16557).
Pertanto, per quanto sopra e secondo gli esposti principi, si ritiene che la contestazione operata da parte ricorrente della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, non possa (come, invece, è accaduto), a pena di inefficacia, avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive,
ma, al contrario, dovesse essere operata in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assumeva
16 differisse dall'originale e dovesse avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo preciso, univoco e dettagliato cosa che, invece, nel caso in esame, non è avvenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) e si determina, secondo anche quanto stabilito sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018 ed avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie, alla oggettiva difficoltà della materia ed alla complessità giuridica degli accertamenti in punto di ritualità della notificazione, in € 1.865,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
e nella misura del restante 50% a favore di Controparte_2
parte resistente sede Controparte_1
di Modena.
17 Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• DISPONE l'estromissione di S.C.C.I. S.p.A.
• RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024 e notificata a mezzo raccomandata A/R in data
25.05.2024, che conferma e dichiara dal ricorrente dovuti i contributi.
• CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 1.865,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente e nella misura del restante 50% a Controparte_2
favore di parte resistente Controparte_1
sede di Modena.
[...]
Così deciso in Modena il giorno 22 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10736 e Cassazione 05.08.2024).
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 26.11.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente Sig. Pt_1
in data 25.11.2025;
[...]
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
sede di Modena, in data 20.11.2025; Controparte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
in data 25.11.2025 Controparte_2
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 992/2024 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. M. Bencivenga -
contro
sede Controparte_1
di Modena, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
, in persona del Responsabile Controparte_2
Gestione del Contenzioso Campania pro tempore
- resistente, con l'Avv. R. Righi -
S.C.C.I. S.P.A.
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024
90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 25.05.2024 da Controparte_2
, per avvisi di addebito n. 37120160003582864000 e n.
[...] CP_1
2 37120160014329826000, relativi a contributi IVS fissi percentuale sul minimale Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive,
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2015, per un importo complessivo di € 5.536,62.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 13.06.2024, il ricorrente Sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071
[...]
2024 90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 25.05.2024 da Controparte_2
, per avvisi di addebito n. 37120160003582864000 e n.
[...] CP_1
37120160014329826000, relativi a contributi IVS fissi percentuale sul minimale Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive,
relativamente al periodo gennaio 2015-dicembre 2015, per un importo complessivo di € 5.536,62.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza del titolo stante l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, la nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito ad essa prodromici per prescrizione del diritto di credito e decadenza dal diritto alla riscossione, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la nullità dell'avviso di addebito per la mancata indicazione della base di calcolo e per la mancanza dell'indicazione concreta delle aliquote e della base di calcolo degli interessi;
chiedeva, infine, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 992/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza
3 di comparizione delle parti per il giorno 20.03.2025, sospendendo l'intimazione di pagamento impugnata.
In data 05.03.2025 si costituiva parte resistente Controparte_2
, che depositava prova di avvenuta notifica dell'atto interruttivo
[...]
e chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 10.03.2025 si costituiva parte resistente
[...]
sede di Modena, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di S.C.C.I. S.p.A., posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo.
Gli avvisi di addebito de quibus sono relativi a contributi dell'anno 2015, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con S.C.C.I. S.p.A.
2. Sempre inizialmente occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente"
la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni
4 sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di
"error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (ex plurimis,
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e
Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, ulteriormente precisato che "Non
ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi
incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi
considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed
adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e
sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria
l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli
elementi di giudizio non ritenuti significativi" (ex multis, Cass. ordinanza n.
2153/2020).
5 Ciò è, peraltro, pure suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è
altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cassazione, Sezioni Unite, n.
24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
3. Riguardo al merito della vertenza, poi, ritiene codesto Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento e sia, pertanto, da rigettare per le ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, si rileva che, costituendosi in giudizio, sia l
[...]
, sia l' hanno Controparte_1 Controparte_2
depositato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici l'impugnata intimazione di pagamento.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce, senza alcuna contestazione nel merito, sia l'assenza di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata, sia l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati asserendo che tra la data di notifica degli avvisi di addebito concernenti i contributi de quibus e la data di notifica dell'intimazione opposta, risultano
6 trascorsi oltre cinque anni senza che nessun altro atto interruttivo sia stato,
nelle more, posto in essere.
Pregiudizialmente occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto delle preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma, granitica e nettamente predominante.
Diverse posizioni si sono, infatti, succedute fino a quando, pacificamente, la
Giurisprudenza, dando in tal modo continuità ad uguali e costanti orientamenti da considerarsi ormai diritto vivente, ha nettamente ed incontrovertibilmente statuito sul punto che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
A suffragio di quanto argomentato, sopravvengono numerose pronunce che statuiscono che quando dopo il recapito dell'avviso di addebito viene notificato un diverso atto autonomamente impugnabile a termini di prescrizione già maturati, è onere del contribuente opporre nei termini quello stesso atto, pena, in caso di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti essendo preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, prescrizione del credito compresa.
In presenza di atti precedentemente non impugnati nei termini di legge,
cioè, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione,
non opposto nei termini, impedisce e preclude la proposizione
(inammissibilmente tardiva) di eccezioni che avrebbero potuto (e dovuto)
7 essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato con conseguente maturazione del cd. effetto preclusivo.
Ogni atto autonomamente, infatti, è tale ed è impugnabile solo per vizi propri e ciò al fine di evitare l'aggiramento dei termini previsti ex lege. Per
quanto detto, pertanto, appare evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativa, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza anche delle dedotte irregolarità delle notifiche come tali inidonee, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale), risulta assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità,
se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (ex multis, Cassazione, ordinanze 714/2022 e
8198/2022).
In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito, in applicazione del principio affermato dalla stessa Corte di
Cassazione con le pronunzie sopra richiamate (ex plurimis, Cassazione, n.
6436/2025; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, sez. XVII -
Milano, 22.11.2024, n. 3077). Qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, quindi, come quella di prescrizione del credito, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(ex plurimis, Cassazione, n. 22108 del 2024; Cassazione 22.04.2024, n.
8 Ad abundantiam, poi, si deve tenere conto che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, nullità
della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di addebito, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che, nella specie, è stato rispettato.
Il ricorrente, infatti, ha sicuramente preso conoscenza di quanto eccepito al momento della notifica del provvedimento (25.05.2024) ed, essendo il presente giudizio stato instaurato con ricorso depositato in data 13.06.2024
e, quindi, entro il prescritto termine, appare del tutto evidente la tempestività dello stesso.
Sulla corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi da far valere, quindi, nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., si è pure pronunciata copiosa giurisprudenza che,
pertanto, non lascia spazio ad eventuali difformi valutazioni (ex multis,
Cassazione, n. 11338/2010; Cassazione, n. 27019/2008; Cassazione, n.
5111/2007; Cassazione, n. 8402/2018; Cassazione, n. 3707/2016;
Cassazione, n. 21080/2015; Cassazione, n. 586/1999 e Cassazione,
ordinanza n. 24548/2014).
3.1 Inoltre, osserva il Giudicante come dalla documentazione prodotta in atti da si evinca incontrovertibilmente che gli avvisi di addebito CP_1
9 contenuti nell'ingiunzione di pagamento impugnata sono stati tutti regolarmente notificati al ricorrente tramite PEC, in ossequio al principio di effettività della conoscenza dell'atto. Ne consegue, pertanto, che stante il decorso del termine di cui all'art. 24, D.Lgs. 46/1999, l'opposizione ai detti avvisi di addebito per motivi anteriori alla notifica degli stessi, è
inammissibile; occorre, quindi, verificare se sia maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus.
A questo proposito, si osserva che l'opponente ha evidenziato che sulla base del certificato storico di residenza prodotto in atti, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189042252031000, interruttiva dell'effetto prescrittivo del credito, il ricorrente fosse residente non in
VA (NA) alla Via Semonella, bensì, a far data dal 24.01.2019, in
Modena alla Strada Formigina, 130.
Ebbene, l'orientamento della Suprema Corte sostiene che “… l'art.26
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non prevede alcun obbligo di notificazione
della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario ai sensi
dell'art. 139 cod.proc.civ. Al contrario, a norma dell'art. 60, comma 1, lett.
c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 26, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, la notificazione non solo degli avvisi ma anche di
"ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente", se non
avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel
domicilio fiscale del contribuente. L'art. 58, commi 2 e 4, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 stabilisce che il domicilio fiscale corrisponde al
luogo di residenza anagrafica e che il contribuente deve indicare nella
dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con
la precisazione dell'indirizzo, valevole quale elezione di domicilio. Ne
consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella
10 indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'atto
perfezionatasi presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che
l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del
contribuente, ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, deve
essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento”
(ex plurimis, Cassazione, sentenza n. 15258 del 21.07.2015 e Cassazione,
sentenza n. 23024 del giorno 11.11.2015).
La notifica degli avvisi di accertamento, infatti, per Giurisprudenza
costante, deve essere eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,
comma 1, lett. c) , nel Comune del domicilio fiscale del contribuente,
coincidente, nel caso di persona fisica, con il luogo della sua residenza anagrafica, ex art. 58, comma 2, del Decreto citato, per cui il domicilio fiscale è requisito indispensabile per la notifica degli atti di accertamento,
che si realizza attraverso un procedimento diretto a comprovare la conoscenza legale dell'atto impositivo da parte del destinatario.
La disciplina delle notificazioni degli atti di accertamento, dunque, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui,
"il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di
comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel
domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di
cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973" (vedasi
Cassazione, n. 27129/2016 e n. 1206/2011).
Stabilisce l'art. 58, ultimo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, che "le
cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si sono verificate". Si ha variazione del
11 domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo del suddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso ricorrente a riferire di avere mutato residenza anagrafica a partire dal 24.01.2019; l'avviso di accertamento gli è
stato notificato in data 18.03.2019.
La notifica, dunque, è valida perché avvenuta nel termine di inopponibilità
all'erario del mutamento del domicilio fiscale, in quanto i 60 giorni indicati dalla norma valgono a consentire all'Amministrazione di beneficiare,
incondizionatamente, di un perimetro temporale adeguato ai fini dell'effettuazione della notifica di un atto al vecchio indirizzo del soggetto che ne è destinatario e che pure ha comunicato all'anagrafe d'essersi trasferito.
Non appare dunque pertinente il richiamo all'art. 60, comma terzo,
D.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis) in quanto tale norma, come noto, prevede che "le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini
delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica" e la norma non può essere invocata per sostenere l'inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento. L' art. 60, comma terzo, D.P.R. 600 del 1973 disciplina, appunto, le variazioni dell'"indirizzo",
non quelle del "domicilio fiscale".
La Corte di Cassazione, già nella nota sentenza n. 2333 del 2017, infatti,
statuisce che "i due concetti non coincidono: il domicilio fiscale è un luogo
predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58, D.P.R.
600/1973); l'"indirizzo", invece, è il luogo fisico presso il quale il
contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio
fiscale stabilito dalla legge (art. 60, D.P.R. 600/1973). Gli effetti della
12 variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall'art. 58, D.P.R. 600/1973, il
quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni;
gli
effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di
domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60, D.P.R.
600/1973, il quale prevede (in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale, 19.12.2003, n. 360) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30
giorni" (ex multis, Cassazione, sentenza del 23.05.2024, n. 14435).
L'orientamento sopra esposto è, peraltro, stato confermato anche in un recentissimo arresto della Suprema Corte che, nella pronuncia n. 25255
del 17 ottobre 2025, adotta un approccio fortemente incentrato sull'onere informativo gravante sul contribuente, valorizzando in modo marcato un preteso onere informativo preventivo gravante sullo stesso e ridimensionando il ruolo e la responsabilità dell'Amministrazione nella corretta esecuzione delle notificazioni, statuendo che il sistema delle notifiche tributarie è strutturato sul criterio del domicilio fiscale, che grava sul contribuente un onere preventivo non solo di individuare ed indicare il proprio domicilio all'ufficio, ma anche di mantenerlo aggiornato,
comunicando tempestivamente ogni variazione e che il mancato adempimento di tale onere, originario o successivo, legittima l'ufficio a non effettuare ulteriori ricerche ed a notificare comunque gli atti all'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche ricorrendo, ove del caso, alle forme dell'irreperibilità assoluta.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, dunque, non può
codesto Giudicante che escludere la possibilità di far valere, da parte del contribuente, l'irritualità della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, in assenza pure della prova della comunicazione di variazione del domicilio fiscale fatta dall'opponente all' e, Controparte_2
13 pertanto, il domicilio fiscale era da considerarsi, all'epoca della notifica
(18.03.2019), ancora quello a cui l' medesima ha inviato CP_2
l'intimazione di pagamento interruttiva dei termine di prescrizione, non essendo ancora decorsi 60 giorni dal 24.01.2019.
Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, quindi, non può che inevitabilmente ritenersi che gli avvisi di addebito sopra specificati e l'intimazione di pagamento prodromici al provvedimento impugnato siano stati regolarmente notificati al ricorrente che, quindi, è stato perfettamente messo in condizione di venire a conoscenza degli addebiti contestati.
Ultimo cenno, infine, deve essere dato alla eccepita prescrizione tra la notifica dell'intimazione del 18.03.2019 e la notifica dell'atto qui impugnato del 25.05.2024.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene codesto Giudicante che il termine di prescrizione non si sia compiuto in ragione della sospensione del suo decorso nel periodo emergenziale.
Invero, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021,
ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3
14 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ed, ancora, per 182
giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Da quanto sopra argomentato, consegue inevitabilmente che la notifica dell'intimazione di pagamento de quo sia da reputarsi del tutto tempestivo, stante l'intervenuta normativa emergenziale (prescrizione quinquennale
18.03.2024, cui sommare 311 giorni).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
4. Per quanto attiene, infine, all'avvenuto disconoscimento dei documenti prodotti dalle parti resistenti poiché in copia e non conformi agli originali, occorre rilevare che la contestazione effettuata da parte ricorrente
è generica e, pertanto, inammissibile, come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in proposito, ha chiarito che “L'art. 2719 c.c.,
che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle
copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della
conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento
dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in
merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è
da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed
inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua
15 produzione” (ex multis, Cassazione n. 882/2018). Ebbene, la contestazione deve, come richiesto, essere specifica ed inequivoca, infatti, spetta alla parte che intende contestarne il contenuto dimostrare che il documento prodotto in giudizio non corrisponde alla realtà e deve trattarsi non di una contestazione generica e formale, ma circostanziata e dettagliata.
L'eventuale opposizione, quindi, avrebbe dovuto fare indiscutibilmente emergere che il documento fotostatico prodotto in giudizio è stato falsificato o mai inviato;
è, infatti, chi lo contesta a dover provare che lo stesso non è
attendibile e non può farlo con affermazioni generiche, ma in modo puntuale e con argomentazioni convincenti. Ed anche in tal caso, il Giudice potrebbe comunque accertare da sé tale corrispondenza con altri mezzi di prova,
compresi gli indizi.
Orientamento, quello sopra evidenziato, da ultimo ribadito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione allorquando nella sentenza n. 6436 del 2025
statuisce che, in tema di disconoscimento della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né
generiche asserzioni (ex multis, Cassazione 20.06.2019, n. 16557).
Pertanto, per quanto sopra e secondo gli esposti principi, si ritiene che la contestazione operata da parte ricorrente della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, non possa (come, invece, è accaduto), a pena di inefficacia, avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive,
ma, al contrario, dovesse essere operata in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assumeva
16 differisse dall'originale e dovesse avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo preciso, univoco e dettagliato cosa che, invece, nel caso in esame, non è avvenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti;
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 236
del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022).
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00) e si determina, secondo anche quanto stabilito sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018 ed avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie, alla oggettiva difficoltà della materia ed alla complessità giuridica degli accertamenti in punto di ritualità della notificazione, in € 1.865,00 il compenso complessivo per entrambe le comparenti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente
[...]
e nella misura del restante 50% a favore di Controparte_2
parte resistente sede Controparte_1
di Modena.
17 Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
• DISPONE l'estromissione di S.C.C.I. S.p.A.
• RIGETTA il ricorso promosso dal ricorrente Sig. Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90204705 13/000 emessa in data 12.04.2024 e notificata a mezzo raccomandata A/R in data
25.05.2024, che conferma e dichiara dal ricorrente dovuti i contributi.
• CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le comparenti, che liquida in complessivi € 1.865,00,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge e se dovuti, da attribuirsi nella misura del 50% a parte resistente e nella misura del restante 50% a Controparte_2
favore di parte resistente Controparte_1
sede di Modena.
[...]
Così deciso in Modena il giorno 22 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10736 e Cassazione 05.08.2024).