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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12246/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Parte_1 P.IVA_1
MASSAGLIA presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino Corso Francia, 98, per delega allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. FABIANA SEGHINI e dell'avv. FEDERICO TEDESCHINI presso il cui studio in Roma, Largo Messico, 7, è elettivamente domiciliato, per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: concorrenza sleale pagina 1 di 18 CONCLUSIONI ATTRICE:
“In via istruttoria Fermi i documenti depositati, telematicamente come su supporto hardware depositato in cancelleria;
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi, tutti preceduti dalla locuzione rituale “vero che”: Con
1. in data 10/10/2020 si teneva un open day presso la sede della convenuta in Milano, Via Breda, n. 120;
2. partecipavano all'open day, tra gli altri, i sig.ri ed il sig. Parte_2 Parte_3
[...]
3. a rappresentare ISO, in detta occasione, erano due componenti dello staff identificatisi come appartenenti allo Staff “orientamento”1, e (da ora, per semplicità, Per_1 Per_2
Staff ISO);
4. durante il colloquio, lo Staff ISO confermava la collaborazione, definita anche Con
“convenzione” o “affiliazione”, tra ed una università inglese;
5. l'università inglese era indicata ed individuata dallo Staff ISO nella NG NE IV o Buck's; Con
6. veniva precisato che è dal 1998 che ha cominciato ad accreditare il proprio corso tramite università estere;
7. veniva richiesto allo Staff ISO se la collaborazione con una università inglese comportasse che si dovessero seguire corsi e/o dare esami in Inghilterra;
8. lo Staff ISO rispondeva negativamente perché tutti i corsi e gli esami sarebbero stati sostenuti in Italia;
Con
9. veniva richiesto allo Staff se la collaborazione con una università inglese comportasse che vi fosse una qualche validazione, o attività similare, dei corsi seguiti e Con dei crediti per gli esami sostenuti presso;
Con Con
10. lo Staff rispondeva che non è necessaria nessuna validazione perché è a tutti gli effetti una succursale italiana di Buck's in virtù di una affiliazione e Buck's è una università che può rilasciare una laurea in osteopatia;
11. veniva chiesto allo Staff ISO se presso la università Buck's vi fossero dei corsi in osteopatia;
Con
12. lo Staff rispondeva che ogni questione relativa al valore dei corsi e degli esami Con sostenuti era risolta dall'affiliazione di con Buck's, che ha un corso in osteopatia ed Con è riconosciuta e quindi può validare i crediti formativi di;
Con
13. lo Staff aggiungeva che al termine del corso di ISO sono rilasciati circa 300 crediti;
Con
14. lo Staff precisava che il fatto che i crediti siano rilasciati tramite la Buck's comporterà che un domani, quando lo stato italiano andrà a valutare la preparazione di pagina 2 di 18 Con ogni richiedente l'iscrizione all'albo degli osteopati, gli studenti non avranno problemi per ottenere l'iscrizione, aggiungendo che probabilmente per l'iscrizione nell'albo italiano saranno sufficienti 180 crediti;
15. lo staff ISO invitava ad andare a vedere il sito del GOsC inglese per rinvenire ivi il nominativo di alcuni studenti ISO che si erano potuti iscrivere;
16. lo Staff ISO indicava in cinque anni il corso di studi, tre più due obbligatori;
17. veniva domandato espressamente se, con l'istituzione dell'albo italiano degli osteopati, gli studenti ISO avrebbero potuto iscriversi senza difficoltà; Con
18. lo Staff rispondeva che la presenza di Buck's garantisce un titolo per l'iscrizione diretta nell'albo italiano come nell'albo anche degli stati stranieri;
19. veniva chiesto esplicitamente se anche lo studente che avesse iniziato solo oggi il Con Con ciclo di studi presso avrebbe potuto un domani, finito il ciclo di studi presso , lavorare da subito in Italia senza difficoltà o ostacoli;
20. lo Staff ISO rispondeva che esistendo l'affiliazione con Buck's e l'accreditamento di questa università estera, anche questi studenti potranno iscriversi nell'albo e lavorare da subito in Italia senza difficoltà o ostacoli;
21. lo Staff ISO precisava che sono poche le scuole italiane ad avere una simile organizzazione e ad offrire simile percorso formativo che garantisce di lavorare da subito senza problemi o ostacoli;
22. lo Staff ISO invitava a diffidare dalle altre scuole perché non rilasciano un titolo che consenta allo studente di lavorare immediatamente in Italia, ma un semplice diploma in osteopatia (d.o.), pari a non più che un semplice attestato di partecipazione;
23. veniva chiesto se la Brexit avrebbe potuto creare dei problemi, anche successivamente negli anni;
Con
24. lo Staff rassicurava che la Brexit avrà esclusivamente ripercussioni di natura economica, mai sul piano educativo/formativo;
25. veniva chiesto di indicare il nominativo di altre scuole che potessero rilasciare un titolo altrettanto valido e sicuro come quello di ISO;
Con
26. a domanda, lo Staff informava che le scuole che possono rilasciare un attestato altrettanto valido sono MO ed;
Pt_1
27. lo Staff ISO sottolineava che gli studenti devono seguire delle lezioni e dare Pt_1 Con degli esami a Malta, mentre con tutto si svolge in Italia con gli stessi identici risultati pratici finali;
Con
28. lo Staff diceva anche che MO aveva copiato il loro metodo facendolo proprio, affiliandosi ad una università. Si indicano a testimoni:
- , residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
pagina 3 di 18 29. il corso di studio prevede per gli studenti l'obbligo di sostenere gli esami Pt_1 presso la sede principale, sita in Malta;
30. le sedi presenti in Italia sono degli hub che permettono agli studenti di Pt_1 Pt_1 esercitarsi, studiare, ripassare, implementare le loro conoscenze quando gli esami in sede, a Malta, sono finiti;
31. gli studenti che hanno lasciato il corso , di cui alle mail prodotte al doc. 14, Pt_1 frequentavano l'hub di Milano;
Pt_1
32. L'hub di Milano è tutt'oggi aperto e funzionante. Pt_1
Si indicano a testimoni:
- , residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
- residente in [...]; Tes_1
- residente in [...]; Testimone_2
- presso CO Cinisello;
Testimone_3
- , presso CO Milano. Testimone_4
Dopo il suddetto open day e dopo aver appreso le risposte fornite da parte della convenuta ai papabili studenti, parte attrice, ritenendo opportuno che simili risposte venissero fornite dall'unico soggetto preposto, ossia il General Osteopathic Council (anche semplicemente GOsC), rivolgeva direttamente a quest'ultimo delle domande via email, contenute nei doc. 16 e doc. 17, per avere delle delucidazioni in merito;
le risposte sono a loro volta contenute negli stessi documenti e a questo riguardo, nel solo caso di contestazione della loro veridicità e autenticità, si chiede la prova per testi sul seguente capo di prova: 33. In seguito alle richieste e domande pervenute per mail, di cui al doc. 16 e di cui al doc. 17 entrambi al teste da rammostrare, la sig.ra in qualità di Controparte_2
“Registration and Overseas Applications Officer del General Osteopathic Council (anche semplicemente GOsC)” rispondeva quanto contenuto nei suddetti documenti email e qui confermato. Si indica a testimone:
- Mrs presso Osteopathy House 176 Tower Bridge Road, London, SE1 Controparte_2
3LU.
- Si insiste, ex art 210 c.p.c., nella domanda di esibizione e/o produzione in giudizio, da Con Con parte della convenuta società , dei documenti attestanti i nominativi degli iscritti (solo alcuni degli studenti ex hanno comunicato apertamente, nella loro mail di Pt_1 rinuncia all'iscrizione di cui al doc. 14, che la scelta della nuova scuola fosse ricaduta Con sulla convenuta ).
- Si insiste per l'espunzione dei docc. 28 e 29 di parte convenuta perché di formazione successiva all'instaurazione del giudizio. Nel merito pagina 4 di 18 - Accertare e dichiarare che il comportamento della società convenuta in CP_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sig. Per_3
, costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.;
[...]
- Visto l'art. 2599 c.c., inibire alla società convenuta in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sig. , la Persona_3 continuazione della pubblicità ingannevole, sia essa sul proprio sito internet come con altri canali di comunicazione, anche eventualmente nel corso di incontri appositi, fissando una penale di € 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento e/o per ogni atto di sviamento illegittimo che in futuro venisse posto in essere;
- Condannare la società convenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione in carica, sig. , al pagamento della somma di Euro Persona_3
250.980,10 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo, o nella veriore somma ritenuta equitativamente dovuta;
- Ordinare la pubblicazione della presente sentenza, ovvero di un suo estratto (comprendente quanto meno gli estremi identificativi della controversia – giudice, parti e numero di ruolo– nonché il dispositivo), per due volte, in caratteri doppi, in giorni feriali ed uno festivo, sui giornali, anche online, CP_3 CP_4 CP_5
, , , , a cura dell'attore ed a spese
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 della convenuta società convenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione in carica, sig. , con diritto per la parte attrice di Persona_3 ottenere il rimborso della relativa spesa dietro presentazione di fattura o documento fiscale equivalente;
- Condannare la convenuta società convenuta in persona del Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione in carica, sig. , al rimborso, in favore Persona_3 della parte attrice, delle spese di lite tutte, oltre oneri di legge ed anticipazioni esenti iva.”
CONVENUTO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) Nel merito respingere le domande ex adverso avanzate in quanto destituite di fondamento alla luce dei motivi sopra addotti e per l'effetto accertare che ilcomportamento della odierna convenuta non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. con ogni conseguenza. B) in via istruttoria: respingere le richieste avanzate dalla sia relativamente Pt_1 all'ordine di esibizione degli attestati inerenti l'iscrizione degli ex studenti sia in Pt_1 ordine alla richiesta prova testimoniale in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio”.
pagina 5 di 18 Ragioni della decisione
1. Con citazione notificata in data 10 marzo 2021, in proprio e quale Parte_1
detentrice del 100% delle quote di M–Five Holdings LT, che a sua volta detiene il 100% delle quote di CO Malta NA LT, ha convenuto in giudizio CP_1
esponendo che:
- ha per oggetto sociale l'insegnamento dell'osteopatia ed è riconosciuta da Parte_1
ES, una scuola osteopatica che il General Osteopathic Council (c.d. GOsC) attesta essere autorizzata al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito;
- CO Malta NA LT ha ricevuto il riconoscimento di istituto formativo superiore da parte del ed è dunque autorizzata a Controparte_9
rilasciare una laurea abilitante in Osteopatia, in virtù della quale il laureato ha titolo per iscriversi presso l'albo professionale maltese (e di conseguenza, stante il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla Direttiva 2005/36/CE, per esercitare la professione osteopatica in tutti i paesi membri dell'Unione Europea);
- durante l'agosto del 2020, quattordici studenti iscritti al terzo anno di studi hanno abbandonato il percorso di studi presso e alcuni di essi hanno precisato di volersi Pt_1
trasferire presso l'istituto CP_1
- l'abbandono di tali studenti è imputabile a quale conseguenza di atti di CP_1
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
- in particolare, la convenuta avrebbe convinto con pubblicità ingannevole gli studenti della ad abbandonare il proprio percorso di studi e a iscriversi a un diverso Pt_1
istituto formativo (con conseguente nocumento patrimoniale in capo alla parte attrice);
- la natura ingannevole di tale pubblicità si sarebbe radicata nell'affermata equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dai diversi istituti formativi, nonostante la diversa gravosità del percorso di studi;
- tale equipollenza, tuttavia, non troverebbe riscontro nella realtà dei fatti;
pagina 6 di 18 - da un lato, infatti, assicurerebbe ai propri studenti un titolo abilitante ottenuto da Pt_1
un istituto di formazione universitaria di altro paese europeo, riconosciuto dal
[...]
, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (c.d. riconoscimento professionale); CP_10
- la medesima società, peraltro, sarebbe riconosciuta da ES e dunque da una scuola osteopatica che il GOsC ha autorizzato al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel
Regno Unito;
- dall'altro lato, invece, rilascerebbe un titolo non abilitante che presuppone, CP_1
per spiegare la propria efficacia, il completamento della procedura di equipollenza di cui alla legge n. 148/2002 (c.d. riconoscimento accademico);
- tale società, inoltre, sarebbe sì accreditata presso la NG NE IV ma quest'ultima non sarebbe inclusa tra le università autorizzate dal GOsC al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito;
- la pubblicità ingannevole avrebbe determinato, secondo un nesso di causalità diretta e immediata, lo storno degli studenti in favore di e in danno di : CP_1 Pt_1
quest'ultima avrebbe pertanto subito un danno patrimoniale di rilevante entità, pari alla quota di iscrizione degli studenti coinvolti per gli ultimi due anni del ciclo di studi
(quantificabile in € 250.980,10).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato radicalmente le CP_1
tesi della parte attrice e ha articolato le proprie difese. Anzitutto, la parte convenuta ha negato ogni forma di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole: il titolo dalla stessa rilasciato ai propri studenti, sebbene conseguito secondo una procedura amministrativa differente, comporterebbe effetti equipollenti rispetto a quelli prodotti dal titolo rilasciato dalla controparte. In secondo luogo, proprio in virtù dell'accreditamento presso la NG NE IV, che avrebbe validato The European School of Osteopathy fin dal 2017 e dunque rientrerebbe tra gli istituti autorizzati dal GOsC, il titolo permetterebbe l'esercizio della professione di osteopata anche nel Regno Unito. In pagina 7 di 18 terzo luogo, risulterebbe assente il nesso eziologico tra condotta (asseritamente) ingannevole e il danno (asseritamente) subito dalla parte attrice: le ragioni del trasferimento degli studenti, infatti, andrebbero ravvisate nel mutamento di sede della e nel difficile rapporto tra discenti e direzione. Infine, per quanto concerne il Pt_1
quantum debeatur, i calcoli di risulterebbero fallaci in quanto indicanti un Pt_1
importo finale comprensivo di I.V.A.
3. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la domanda deve ritenersi solo parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la concorrenza sleale presuppone la c.d. comunanza di clientela da intendersi come
l'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono all'acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare”
(Cass. Civ. Sez. I, 19/5/2016, n. 10336) e che “in tema di atti di concorrenza sleale,
l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente”
(Cass. Civ. Sez. II, 06/6/2022, n. 18034). La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di precisare che “la presunzione di colpa dettata dall'art. 2600 c.c. non vuol dire che, una volta accertata la concorrenza sleale, si possa presumere che da essa sia derivato un danno, la cui ontologica esistenza deve essere provata al pari del nesso di causalità” (Cass. Civ. Sez. I, 10/7/2009, n. 16283).
Per accertare l'integrazione dell'illecito de quo, dunque, è necessaria una pluralità di elementi: anzitutto, la comunanza di clientela e un rapporto di concorrenzialità tra le parti interessate;
in secondo luogo, il compimento di atti di concorrenza sleale da parte pagina 8 di 18 di uno dei soggetti coinvolti;
in terzo luogo, la sussistenza di un danno risarcibile e il nesso eziologico tra tale danno e la condotta sleale di controparte;
infine, il coefficiente psicologico della colpa in capo al danneggiante (presunto, ex art. 2600 c.c., salva prova contraria).
3.1. Tanto premesso in generale, nessun dubbio può sussistere su un rapporto di concorrenzialità tra e entrambe le società, infatti, hanno per oggetto Pt_1 CP_1
l'insegnamento a titolo oneroso dell'osteopatia e l'istituzione di appositi corsi per i discenti (v. doc. 01 e doc. 04 allegati all'atto di citazione). La comunanza di clientela è pacifica e non merita approfondimento, trattandosi peraltro di questione non controversa tra le parti in causa.
3.2. Un maggior approfondimento deve essere invece dedicato agli asseriti atti di concorrenza sleale posti in essere da CP_1
Appare utile sottolineare come l'osteopatia sia stata individuata come professione sanitaria soltanto con legge n. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin), i cui decreti attuativi sono stati adottati con notevole ritardo. Tale professione può dunque essere esercitata in Italia all'esito di un triplice percorso: a) completamento dell'ormai istituito corso di laurea abilitante italiano (essendo stato regolamentato l'ordinamento didattico e attivato il primo corso di studi); b) riconoscimento, da parte del , Controparte_10
dell'equivalenza del titolo abilitante ottenuto da un istituto di formazione universitario di altro paese euro-unitario (secondo quanto previsto dal combinato disposto della Direttiva
36/2005/C.E. e della Direttiva 2013/55/U.E.); c) completamento della procedura di equipollenza tra istituito corso di laurea abilitante italiano e titolo ottenuto da un istituto di formazione universitario straniero (ai sensi della L. n. 148/2002 e del Decreto
n. 214/200411). CP_11
Ebbene ha dimostrato documentalmente come la propria offerta formativa Pt_1
consenta ai discenti, una volta completato con profitto il percorso di studi, di esercitare pagina 9 di 18 la professione di osteopata sia in Unione Europea sia nel Regno Unito. Da un lato, infatti, CO Malta NA LT ha ricevuto il riconoscimento di istituto formativo superiore da parte del ed è dunque autorizzata a Controparte_9
rilasciare una laurea abilitante in Osteopatia (v. doc. 02 allegato all'atto di citazione): in forza di tale titolo, il laureato ha la possibilità di iscriversi presso l'albo professionale maltese e di svolgere l'attività di osteopata in tutti i paesi membri dell'U.E., in virtù del principio del mutuo riconoscimento delle abilitazioni professionali di cui alla Dir.
2005/36/C.E. Dall'altro lato, invece, è riconosciuta da ES e dunque da Parte_1
una scuola osteopatica che il GOsC attesta essere autorizzata al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito anche dopo la c.d. Brexit (v. doc. 03 allegato all'atto di citazione). propone un'offerta formativa che solo apparentemente può essere ritenuta CP_1
equipollente a quella di controparte e che, in realtà, se ne differenzia significativamente.
Per un verso, infatti, non rilascia alcun titolo immediatamente abilitante allo CP_1
svolgimento della professione di osteopata né in Italia (posto che non è un istituto universitario ma solo un istituto superiore) né in altri paesi dell'Unione Europea (posto che il titolo ottenibile potrebbe svolgere tale funzione soltanto all'esito della procedura di equipollenza di cui alla L. n. 148/2002). Per altro verso, invece, l'accreditamento presso la NG NE IV non assicura ai discenti la possibilità di esercitare la professione di osteopata: tale università non prevede corso di studi in
Osteopatia (v. doc. 8A e doc. 8B allegati all'atto di citazione), non è tra quelle autorizzate dal GOsC (v. doc. 03 allegato all'atto di citazione) e dunque non consente ai discenti, al termine degli studi, di svolgere l'attività nel Regno Unito se non all'esito di un'ulteriore e onerosa prova abilitativa (v. doc. 09 allegato all'atto di citazione).
Alla luce di quanto suesposto, deve ritenersi che la pubblicità della – apparsa CP_1
sul sito internet della medesima e reiterata in occasione dell'open day tenutosi nel 2020
pagina 10 di 18 – sia connotata dal crisma della ingannevolezza e sia potenzialmente idonea a sviare la clientela della mediante una condotta professionalmente sleale ex art. 2598 n. 3 Pt_1
c.c. (v. doc. 06 e doc. 07 allegato all'atto di citazione). In particolare, tanto l'accreditamento presso la NG NE IV (senza evidenziare che tale università non propone alcun corso di studi in osteopatia e non è tra gli istituti autorizzati dal GOsC a rilasciare titoli immediatamente abilitativi nel Regno Unito) quanto l'affermata intenzione di tutelare il futuro professionale dei discenti (senza rappresentare la diversa e più lunga procedura di equipollenza di cui alla L. n. 148/2002) appaiono elementi univocamente indirizzati a falsare la percezione degli studenti e sviare la clientela in favore di Il carattere decettivo della condotta posta in CP_1
essere da è rafforzato dalla maggiore lievitas del percorso di studi, se solo si CP_1
pone mente al fatto che – diversamente dalla – la parte convenuta non impone ai Pt_1
propri studenti alcun periodo di soggiorno e di studio in un paese diverso da quello italiano (e segnatamente, per quanto concerne la , a Malta). Tali circostanze Pt_1
risultano immutate e anzi aggravate dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
(c.d. Brexit), posto che – in conseguenza di tale evento – al Regno Unito non si applica più la normativa europea in generale e le direttive sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali in particolare. Queste considerazioni appaiono confermate dalla lettera del dott. allora Presidente della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle Per_4
professioni sanitare tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui è possibile leggere: “dato il quadro attuale, pare evidente che, al momento, nessun Istituto o Scuola privata in osteopatia possa fornire garanzie certe agli studenti e ai postulanti circa il fatto che il proprio corso di studi assicurerà il diritto di iscriversi nell'istituendo albo degli Osteopati e, quindi, il legittimo esercizio della professione in Italia. Ribadisco pertanto, come già segnalato nella mia del 7 marzo 2019, il mio invito formale affinché sia comunicato e chiarito ai Vostri studenti e a coloro che intendano iscriversi presso i
pagina 11 di 18 Vostri Istituti il quadro normativo delineato dalla legge 3/2018” (v. doc. 13 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Nessuna delle argomentazioni addotte dalla parte convenuta, nel proprio atto di costituzione e risposta, risulta idonea a smentire le considerazioni sopra svolte.
In primo luogo, i titoli rilasciati dai due istituti formativi non possono essere equiparati, posto che vengono ottenuti all'esito di procedure amministrative differenti e producono effetti solo in parte assimilabili (v. doc. 01 e doc. 02 allegati alla comparsa di costituzione). Da un lato, infatti, rilascia un titolo immediatamente abilitante, che Pt_1
consente al discente di iscriversi presso l'albo professionale maltese e di svolgere l'attività di osteopata in tutti i paesi membri dell (in virtù del summenzionato CP_12
principio del mutuo riconoscimento delle abilitazioni professionali di cui alla Dir.
2005/36/CE). Dall'altro lato, invece, rilascia un titolo non immediatamente CP_1
abilitante, che permette allo studente di esercitare la professione di osteopata soltanto all'esito della procedura di equipollenza di cui alla legge n. 148/2002 (di difficile applicazione pratica stanti i ritardi che hanno connotato l'attuazione della Legge
Lorenzin). I due procedimenti amministrativi, ancorché potenzialmente idonei a raggiungere un risultato pratico omogeneo, differiscono significativamente dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo (considerato che il primo è immediato, il secondo richiede una valutazione di equipollenza in concreto).
In secondo luogo, non risulta condivisibile la tesi di parte convenuta secondo cui, in virtù dell'accreditamento presso la NG NE IV, I.S.O. S.r.l. rilascerebbe un titolo immediatamente idoneo all'esercizio della professione di osteopata nel Regno Unito. Per un verso, infatti, NG NE IV non contempla alcun corso di studi in osteopatia e questo inibisce ogni possibilità di attivare la procedura di equipollenza tra titoli di studio (v. doc. 8A e doc. 8B allegati all'atto di citazione). Per altro verso, invece, la summenzionata università non risulta tra quelle pagina 12 di 18 autorizzate dal GOsC al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito (v. doc. 03 e doc. 09 allegato all'atto di citazione). A nulla rileva la circostanza che, in passato, il GOsC contemplasse anche The European School of Osteopathy e che quest'ultima fosse validata dalla NG NE IV (v. doc. 03 allegato alla comparsa di costituzione). Anzitutto, consultando il sito internet del GOsC, risulta evidente come lo stesso non contempli più The European School of Osteopathy dal 2019
(e dunque ben prima dell'inizio dell'anno accademico 2020/2021). In ogni caso, non risultava sufficiente che NG NE IV validasse The European
School of Osteopathy, essendo richiesto – per il rilascio di un titolo immediatamente abilitante e non meramente accademico – che NG NE IV fosse tra le università autorizzate dal GOsC al rilascio di un titolo abilitativo all'esercizio della professione di osteopata nel Regno Unito.
In terzo luogo, non appare dirimente che nove studenti della si siano poi CP_1
regolarmente iscritti presso il GoSC (v. doc. da 08 a 16 allegati alla comparsa di costituzione) e che due studenti si siano addirittura iscritti all'albo (v. doc. 17 CP_9
allegato alla comparsa di costituzione). Gli studenti hanno infatti potuto iscriversi mediante il procedimento amministrativo di equipollenza (fondato su una valutazione in concreto del percorso di studio svolto dal discente) o all'esito di un esame abilitativo (da sostenere a titolo oneroso e con tutte le alee intrinseche del caso), ben diversi dal procedimento di equivalenza di cui alla Dir. 2005/36/CE (imperniato, come noto, sul principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito euro- unitario). Peraltro, con l'avvenuta istituzione del percorso universitario in osteopatia, gli studenti italiani dovranno comunque dotarsi di un titolo universitario per potersi iscrivere all'albo professionale italiano ed esercitare la professione di osteopata in tutti il territorio euro-unitario. Le offerte formative proposte dai due istituti formativi, dunque,
pagina 13 di 18 si confermano differenti sul piano quantitativo e qualitativo, ancorché le stesse possano produrre effetti sostanziali assimilabili.
In quarto e ultimo luogo, non è predicabile come vera la tesi di parte convenuta secondo cui la avrebbe pubblicizzato correttamente e in maniera veritiera sul proprio CP_1
sito internet il proprio corso di studi. Da un lato, infatti, affermando che i titoli verranno rilasciati dalla NG NE IV, essa ha ingenerato nella potenziale clientela il convincimento che tali titoli consentano l'iscrizione all'albo inglese alle stesse condizioni e con gli stessi effetti di quelli rilasciati dalla . Dall'altro lato, Pt_1
invece, nessun dubbio può sussistere sulla maggiore facilità dal punto di vista logistico del percorso di studi presso la considerato che quest'ultima – a differenza CP_1
della – non impone alcun periodo di soggiorno e di studio in un paese diverso Pt_1
dall'Italia. Infine, nessun rilievo assume la circostanza che gli studenti del terzo anno fuoriusciti dalla siano stati iscritti al terzo anno anziché al quarto (tenuto conto Pt_1
che avevano raggiunto un numero di crediti sufficienti all'iscrizione a tale anno accademico): la maggiore agevolezza del percorso di studi, difatti, deve essere ravvisata nel profilo logistico e non in quello strettamente accademico.
In conclusione, alla luce delle ragioni suesposte, nessun dubbio può residuare in merito al fatto che la condotta posta in essere da abbia integrato un atto di CP_1
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
3.3. Se, tuttavia, la condotta della convenuta è censurabile sotto il profilo considerato dall'art. 2598 n.3 c.c., la stessa non sembra avere in concreto causato alcun danno risarcibile all'attrice.
Come ha correttamente rilevato la parte convenuta, “il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della
pagina 14 di 18 sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.”
(Cass. Civ. Sez. VI, 14/2/2020, n. 3811). La Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “se è vero che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, è altrettanto vero che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato” (Cass. Civ. Sez. VI,
18/2/2021, n. 4255). La prova del danno subito e del legame causale tra condotta e danno, in ossequio alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava dunque sulla . Pt_1
Ebbene, alla luce della documentazione raccolta e confluita nel fascicolo processuale, tale prova non risulta raggiunta. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna dimostrazione concreta che gli studenti che hanno abbandonato la siano stati Pt_1
determinati a farlo dalle dichiarazioni rese dalla convenuta sul proprio sito internet o durante l'open day del 2020. Appare più probabile, infatti, che gli studenti abbiano lasciato la a causa del cambio di sede della medesima (dal centro di Milano a Pt_1
Cinisello) e per le tensioni che si erano venute a creare tra classe dirigente e corpo studentesco (come dimostrato dalle mail tra studenti e dirigenti prodotte dalla Pt_1
parte convenuta). In particolare, in una delle suddette mail – che merita di essere riportata integralmente per la sua pregnanza probatoria – è possibile leggere che “la comunicazione con la Direzione e la Presidenza è sempre stata difficile e frustante. Le nostre richieste sono sempre state respinte con accuse e non c'è mai stata da parte vostra l'intenzione di mettersi in discussione e provare a capire il motivo per cui un'intera classe fosse scontenta o in difficoltà. Il nostro ultimo tentativo di comunicare con Voi lo abbiamo fatto con la mail del 17 luglio 2020, in cui abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il fatto che il monte ore di recupero previsto a causa del
pagina 15 di 18 Covid fosse stato decurtato di circa la metà. La sua risposta, come ben si ricorderà, è stato l'ennesimo insulto alla nostra buona volontà e l'ennesimo rifiuto al dialogo e a spiegare, semplicemente, la motivazione delle vostre scelte. Ci teniamo a precisare che,
a differenza vostra, le nostre richieste non sono mai partite con voce polemica ma erano mosse da sincera preoccupazione e dalla volontà di trovare insieme una soluzione. Le risposte che abbiamo ricevuto, invece, sono sempre state polemiche, accusatorie e di scarsa educazione. Ci teniamo anche ad aggiungere che, quando abbiamo chiesto un incontro con i genitori, questo ci è stato più volte negato (se non sbagliamo l'ex 4° anno
CO Milano è stato costretto a far partecipare di nascosto i genitori ad un incontro che lei aveva con la classe), mentre ora, stranamente, chiede ai genitori di interessarsi al futuro dei loro figli. A tal proposito, sottolineiamo una cosa che lei poco ama sentire: per la maggioranza di noi sono i genitori, a oggi, i suoi clienti e sono loro, non gli studenti, a pagare ogni anno la retta che permette a questa scuola di esistere. I genitori di 15 persone, evidentemente, non si sono più sentite tutelate da lei e hanno preferito andare verso “lidi migliori” (citando una sua precedente email). È quello che succede in qualsiasi business: se il cliente è scontento, se ne va. Come vede, il cambio di sede non rientra nelle motivazioni principali che ci hanno spinti a cambiare istituto. Il cambio di sede costituisce un problema logistico ed economico per alcuni di noi (e, in risposta a una sua precedente email in cui scriveva che il fattore economico non è mai stato un problema per nessuno studente che tenga alla propria educazione, ci viene da risponderle: “beato lei e i suoi figli!”) e lo scarso preavviso ha creato non pochi disagi alle famiglie che devono riorganizzare spese e appartamenti presi in affitto vicino a viale Isonzo. Senza contare che il mese a Cinisiello comporta, per alcuni studenti fuori sede della nostra classe, un viaggio quotidiano di 6 ore (3 ore all'andata e 3 al ritorno).
Queste motivazioni sarebbero state secondarie se la Direzione si fosse mostrata comprensiva nei nostri confronti quando abbiamo espresso il nostro disagio e proposto
pagina 16 di 18 delle alternative per la didattica (punto 1). Sentire, per l'ennesima volta in 3 anni, cadere le nostre richieste e insultata la nostra disponibilità al dialogo con toni tutt'altro che cordiali (email del 17 luglio 2020) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Non siamo più disposti a tollerare i suoi toni dispotici, soprattutto nel momento in cui la nostra formazione è peggiorata drasticamente dal 2° anno e la nostra preparazione, anche dei più volenterosi, non è assolutamente degna di un 4° anno di un istituto prestigioso come la , che quattro anni fa abbiamo scelto per la sua fama e, anche, Pt_1
per la sua posizione in centro a Milano. A oggi, l'offerta che ci aveva fatto il 1° anno
(didattica e qualitativa) non è stata rispettata, e come clienti paganti abbiamo perso fiducia in Lei e nell'istituto che Lei rappresenta. Lasciamo a Lei e ai suoi colleghi valutare se le motivazioni che ci hanno spinti a cambiare scuola siano davvero così futili.” (v. all. 28 alla memoria istruttoria di parte convenuta).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine alla Pt_1
sussistenza del nesso eziologico tra condotta e danno, dunque, assorbe ogni indagine ulteriore e impone il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
4. Relativamente all'inibitoria richiesta con riferimento alle condotte di concorrenza sleale, la domanda deve invece essere accolta.
Va pertanto inibita alla società convenuta la continuazione della pubblicità CP_1
ingannevole come sopra descritta, sia essa sul proprio sito internet, sia attraverso altri canali di comunicazione.
Va imposta, inoltre, una penale pari a € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento.
5. Non si ritiene, infine, accoglibile la domanda di pubblicazione della sentenza, dovendo reputarsi sufficiente a presidiare le esigenze di tutela dell'attrice l'inibitoria disposta e non essendo stato provato in concreto alcun danno.
pagina 17 di 18 6. Quanto alle spese di lite, la parziale soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione nella misura della metà, ai sensi dell'art.92 c.p.c. La restante metà, liquidata come in dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, dovrà essere rifusa all'attrice dalla parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei confronti di ogni diversa istanza o eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e ritenuta l'illiceità della condotta posta in essere da ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c., inibisce a CP_1
quest'ultima la continuazione della pubblicità ingannevole come descritta in motivazione, sia essa sul proprio sito internet, sia attraverso altri canali di comunicazione;
2) fissa la somma di € 5.000,00 a titolo di penale per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di inibitoria di cui al punto 1) constatata successivamente alla notificazione del presente provvedimento;
3) respinge ogni altra domanda;
4) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà, liquidata in complessivi € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori di legge
Milano, 27.12.2024
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Francesco Anello, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12246/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Parte_1 P.IVA_1
MASSAGLIA presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino Corso Francia, 98, per delega allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. FABIANA SEGHINI e dell'avv. FEDERICO TEDESCHINI presso il cui studio in Roma, Largo Messico, 7, è elettivamente domiciliato, per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: concorrenza sleale pagina 1 di 18 CONCLUSIONI ATTRICE:
“In via istruttoria Fermi i documenti depositati, telematicamente come su supporto hardware depositato in cancelleria;
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi, tutti preceduti dalla locuzione rituale “vero che”: Con
1. in data 10/10/2020 si teneva un open day presso la sede della convenuta in Milano, Via Breda, n. 120;
2. partecipavano all'open day, tra gli altri, i sig.ri ed il sig. Parte_2 Parte_3
[...]
3. a rappresentare ISO, in detta occasione, erano due componenti dello staff identificatisi come appartenenti allo Staff “orientamento”1, e (da ora, per semplicità, Per_1 Per_2
Staff ISO);
4. durante il colloquio, lo Staff ISO confermava la collaborazione, definita anche Con
“convenzione” o “affiliazione”, tra ed una università inglese;
5. l'università inglese era indicata ed individuata dallo Staff ISO nella NG NE IV o Buck's; Con
6. veniva precisato che è dal 1998 che ha cominciato ad accreditare il proprio corso tramite università estere;
7. veniva richiesto allo Staff ISO se la collaborazione con una università inglese comportasse che si dovessero seguire corsi e/o dare esami in Inghilterra;
8. lo Staff ISO rispondeva negativamente perché tutti i corsi e gli esami sarebbero stati sostenuti in Italia;
Con
9. veniva richiesto allo Staff se la collaborazione con una università inglese comportasse che vi fosse una qualche validazione, o attività similare, dei corsi seguiti e Con dei crediti per gli esami sostenuti presso;
Con Con
10. lo Staff rispondeva che non è necessaria nessuna validazione perché è a tutti gli effetti una succursale italiana di Buck's in virtù di una affiliazione e Buck's è una università che può rilasciare una laurea in osteopatia;
11. veniva chiesto allo Staff ISO se presso la università Buck's vi fossero dei corsi in osteopatia;
Con
12. lo Staff rispondeva che ogni questione relativa al valore dei corsi e degli esami Con sostenuti era risolta dall'affiliazione di con Buck's, che ha un corso in osteopatia ed Con è riconosciuta e quindi può validare i crediti formativi di;
Con
13. lo Staff aggiungeva che al termine del corso di ISO sono rilasciati circa 300 crediti;
Con
14. lo Staff precisava che il fatto che i crediti siano rilasciati tramite la Buck's comporterà che un domani, quando lo stato italiano andrà a valutare la preparazione di pagina 2 di 18 Con ogni richiedente l'iscrizione all'albo degli osteopati, gli studenti non avranno problemi per ottenere l'iscrizione, aggiungendo che probabilmente per l'iscrizione nell'albo italiano saranno sufficienti 180 crediti;
15. lo staff ISO invitava ad andare a vedere il sito del GOsC inglese per rinvenire ivi il nominativo di alcuni studenti ISO che si erano potuti iscrivere;
16. lo Staff ISO indicava in cinque anni il corso di studi, tre più due obbligatori;
17. veniva domandato espressamente se, con l'istituzione dell'albo italiano degli osteopati, gli studenti ISO avrebbero potuto iscriversi senza difficoltà; Con
18. lo Staff rispondeva che la presenza di Buck's garantisce un titolo per l'iscrizione diretta nell'albo italiano come nell'albo anche degli stati stranieri;
19. veniva chiesto esplicitamente se anche lo studente che avesse iniziato solo oggi il Con Con ciclo di studi presso avrebbe potuto un domani, finito il ciclo di studi presso , lavorare da subito in Italia senza difficoltà o ostacoli;
20. lo Staff ISO rispondeva che esistendo l'affiliazione con Buck's e l'accreditamento di questa università estera, anche questi studenti potranno iscriversi nell'albo e lavorare da subito in Italia senza difficoltà o ostacoli;
21. lo Staff ISO precisava che sono poche le scuole italiane ad avere una simile organizzazione e ad offrire simile percorso formativo che garantisce di lavorare da subito senza problemi o ostacoli;
22. lo Staff ISO invitava a diffidare dalle altre scuole perché non rilasciano un titolo che consenta allo studente di lavorare immediatamente in Italia, ma un semplice diploma in osteopatia (d.o.), pari a non più che un semplice attestato di partecipazione;
23. veniva chiesto se la Brexit avrebbe potuto creare dei problemi, anche successivamente negli anni;
Con
24. lo Staff rassicurava che la Brexit avrà esclusivamente ripercussioni di natura economica, mai sul piano educativo/formativo;
25. veniva chiesto di indicare il nominativo di altre scuole che potessero rilasciare un titolo altrettanto valido e sicuro come quello di ISO;
Con
26. a domanda, lo Staff informava che le scuole che possono rilasciare un attestato altrettanto valido sono MO ed;
Pt_1
27. lo Staff ISO sottolineava che gli studenti devono seguire delle lezioni e dare Pt_1 Con degli esami a Malta, mentre con tutto si svolge in Italia con gli stessi identici risultati pratici finali;
Con
28. lo Staff diceva anche che MO aveva copiato il loro metodo facendolo proprio, affiliandosi ad una università. Si indicano a testimoni:
- , residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
pagina 3 di 18 29. il corso di studio prevede per gli studenti l'obbligo di sostenere gli esami Pt_1 presso la sede principale, sita in Malta;
30. le sedi presenti in Italia sono degli hub che permettono agli studenti di Pt_1 Pt_1 esercitarsi, studiare, ripassare, implementare le loro conoscenze quando gli esami in sede, a Malta, sono finiti;
31. gli studenti che hanno lasciato il corso , di cui alle mail prodotte al doc. 14, Pt_1 frequentavano l'hub di Milano;
Pt_1
32. L'hub di Milano è tutt'oggi aperto e funzionante. Pt_1
Si indicano a testimoni:
- , residente in [...]; Parte_2
- residente in [...]; Parte_3
- residente in [...]; Tes_1
- residente in [...]; Testimone_2
- presso CO Cinisello;
Testimone_3
- , presso CO Milano. Testimone_4
Dopo il suddetto open day e dopo aver appreso le risposte fornite da parte della convenuta ai papabili studenti, parte attrice, ritenendo opportuno che simili risposte venissero fornite dall'unico soggetto preposto, ossia il General Osteopathic Council (anche semplicemente GOsC), rivolgeva direttamente a quest'ultimo delle domande via email, contenute nei doc. 16 e doc. 17, per avere delle delucidazioni in merito;
le risposte sono a loro volta contenute negli stessi documenti e a questo riguardo, nel solo caso di contestazione della loro veridicità e autenticità, si chiede la prova per testi sul seguente capo di prova: 33. In seguito alle richieste e domande pervenute per mail, di cui al doc. 16 e di cui al doc. 17 entrambi al teste da rammostrare, la sig.ra in qualità di Controparte_2
“Registration and Overseas Applications Officer del General Osteopathic Council (anche semplicemente GOsC)” rispondeva quanto contenuto nei suddetti documenti email e qui confermato. Si indica a testimone:
- Mrs presso Osteopathy House 176 Tower Bridge Road, London, SE1 Controparte_2
3LU.
- Si insiste, ex art 210 c.p.c., nella domanda di esibizione e/o produzione in giudizio, da Con Con parte della convenuta società , dei documenti attestanti i nominativi degli iscritti (solo alcuni degli studenti ex hanno comunicato apertamente, nella loro mail di Pt_1 rinuncia all'iscrizione di cui al doc. 14, che la scelta della nuova scuola fosse ricaduta Con sulla convenuta ).
- Si insiste per l'espunzione dei docc. 28 e 29 di parte convenuta perché di formazione successiva all'instaurazione del giudizio. Nel merito pagina 4 di 18 - Accertare e dichiarare che il comportamento della società convenuta in CP_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sig. Per_3
, costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.;
[...]
- Visto l'art. 2599 c.c., inibire alla società convenuta in persona del CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sig. , la Persona_3 continuazione della pubblicità ingannevole, sia essa sul proprio sito internet come con altri canali di comunicazione, anche eventualmente nel corso di incontri appositi, fissando una penale di € 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento e/o per ogni atto di sviamento illegittimo che in futuro venisse posto in essere;
- Condannare la società convenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione in carica, sig. , al pagamento della somma di Euro Persona_3
250.980,10 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo, o nella veriore somma ritenuta equitativamente dovuta;
- Ordinare la pubblicazione della presente sentenza, ovvero di un suo estratto (comprendente quanto meno gli estremi identificativi della controversia – giudice, parti e numero di ruolo– nonché il dispositivo), per due volte, in caratteri doppi, in giorni feriali ed uno festivo, sui giornali, anche online, CP_3 CP_4 CP_5
, , , , a cura dell'attore ed a spese
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 della convenuta società convenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione in carica, sig. , con diritto per la parte attrice di Persona_3 ottenere il rimborso della relativa spesa dietro presentazione di fattura o documento fiscale equivalente;
- Condannare la convenuta società convenuta in persona del Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione in carica, sig. , al rimborso, in favore Persona_3 della parte attrice, delle spese di lite tutte, oltre oneri di legge ed anticipazioni esenti iva.”
CONVENUTO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) Nel merito respingere le domande ex adverso avanzate in quanto destituite di fondamento alla luce dei motivi sopra addotti e per l'effetto accertare che ilcomportamento della odierna convenuta non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. con ogni conseguenza. B) in via istruttoria: respingere le richieste avanzate dalla sia relativamente Pt_1 all'ordine di esibizione degli attestati inerenti l'iscrizione degli ex studenti sia in Pt_1 ordine alla richiesta prova testimoniale in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio”.
pagina 5 di 18 Ragioni della decisione
1. Con citazione notificata in data 10 marzo 2021, in proprio e quale Parte_1
detentrice del 100% delle quote di M–Five Holdings LT, che a sua volta detiene il 100% delle quote di CO Malta NA LT, ha convenuto in giudizio CP_1
esponendo che:
- ha per oggetto sociale l'insegnamento dell'osteopatia ed è riconosciuta da Parte_1
ES, una scuola osteopatica che il General Osteopathic Council (c.d. GOsC) attesta essere autorizzata al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito;
- CO Malta NA LT ha ricevuto il riconoscimento di istituto formativo superiore da parte del ed è dunque autorizzata a Controparte_9
rilasciare una laurea abilitante in Osteopatia, in virtù della quale il laureato ha titolo per iscriversi presso l'albo professionale maltese (e di conseguenza, stante il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla Direttiva 2005/36/CE, per esercitare la professione osteopatica in tutti i paesi membri dell'Unione Europea);
- durante l'agosto del 2020, quattordici studenti iscritti al terzo anno di studi hanno abbandonato il percorso di studi presso e alcuni di essi hanno precisato di volersi Pt_1
trasferire presso l'istituto CP_1
- l'abbandono di tali studenti è imputabile a quale conseguenza di atti di CP_1
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
- in particolare, la convenuta avrebbe convinto con pubblicità ingannevole gli studenti della ad abbandonare il proprio percorso di studi e a iscriversi a un diverso Pt_1
istituto formativo (con conseguente nocumento patrimoniale in capo alla parte attrice);
- la natura ingannevole di tale pubblicità si sarebbe radicata nell'affermata equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dai diversi istituti formativi, nonostante la diversa gravosità del percorso di studi;
- tale equipollenza, tuttavia, non troverebbe riscontro nella realtà dei fatti;
pagina 6 di 18 - da un lato, infatti, assicurerebbe ai propri studenti un titolo abilitante ottenuto da Pt_1
un istituto di formazione universitaria di altro paese europeo, riconosciuto dal
[...]
, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (c.d. riconoscimento professionale); CP_10
- la medesima società, peraltro, sarebbe riconosciuta da ES e dunque da una scuola osteopatica che il GOsC ha autorizzato al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel
Regno Unito;
- dall'altro lato, invece, rilascerebbe un titolo non abilitante che presuppone, CP_1
per spiegare la propria efficacia, il completamento della procedura di equipollenza di cui alla legge n. 148/2002 (c.d. riconoscimento accademico);
- tale società, inoltre, sarebbe sì accreditata presso la NG NE IV ma quest'ultima non sarebbe inclusa tra le università autorizzate dal GOsC al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito;
- la pubblicità ingannevole avrebbe determinato, secondo un nesso di causalità diretta e immediata, lo storno degli studenti in favore di e in danno di : CP_1 Pt_1
quest'ultima avrebbe pertanto subito un danno patrimoniale di rilevante entità, pari alla quota di iscrizione degli studenti coinvolti per gli ultimi due anni del ciclo di studi
(quantificabile in € 250.980,10).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato radicalmente le CP_1
tesi della parte attrice e ha articolato le proprie difese. Anzitutto, la parte convenuta ha negato ogni forma di concorrenza sleale e di pubblicità ingannevole: il titolo dalla stessa rilasciato ai propri studenti, sebbene conseguito secondo una procedura amministrativa differente, comporterebbe effetti equipollenti rispetto a quelli prodotti dal titolo rilasciato dalla controparte. In secondo luogo, proprio in virtù dell'accreditamento presso la NG NE IV, che avrebbe validato The European School of Osteopathy fin dal 2017 e dunque rientrerebbe tra gli istituti autorizzati dal GOsC, il titolo permetterebbe l'esercizio della professione di osteopata anche nel Regno Unito. In pagina 7 di 18 terzo luogo, risulterebbe assente il nesso eziologico tra condotta (asseritamente) ingannevole e il danno (asseritamente) subito dalla parte attrice: le ragioni del trasferimento degli studenti, infatti, andrebbero ravvisate nel mutamento di sede della e nel difficile rapporto tra discenti e direzione. Infine, per quanto concerne il Pt_1
quantum debeatur, i calcoli di risulterebbero fallaci in quanto indicanti un Pt_1
importo finale comprensivo di I.V.A.
3. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la domanda deve ritenersi solo parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la concorrenza sleale presuppone la c.d. comunanza di clientela da intendersi come
l'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono all'acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare”
(Cass. Civ. Sez. I, 19/5/2016, n. 10336) e che “in tema di atti di concorrenza sleale,
l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente”
(Cass. Civ. Sez. II, 06/6/2022, n. 18034). La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di precisare che “la presunzione di colpa dettata dall'art. 2600 c.c. non vuol dire che, una volta accertata la concorrenza sleale, si possa presumere che da essa sia derivato un danno, la cui ontologica esistenza deve essere provata al pari del nesso di causalità” (Cass. Civ. Sez. I, 10/7/2009, n. 16283).
Per accertare l'integrazione dell'illecito de quo, dunque, è necessaria una pluralità di elementi: anzitutto, la comunanza di clientela e un rapporto di concorrenzialità tra le parti interessate;
in secondo luogo, il compimento di atti di concorrenza sleale da parte pagina 8 di 18 di uno dei soggetti coinvolti;
in terzo luogo, la sussistenza di un danno risarcibile e il nesso eziologico tra tale danno e la condotta sleale di controparte;
infine, il coefficiente psicologico della colpa in capo al danneggiante (presunto, ex art. 2600 c.c., salva prova contraria).
3.1. Tanto premesso in generale, nessun dubbio può sussistere su un rapporto di concorrenzialità tra e entrambe le società, infatti, hanno per oggetto Pt_1 CP_1
l'insegnamento a titolo oneroso dell'osteopatia e l'istituzione di appositi corsi per i discenti (v. doc. 01 e doc. 04 allegati all'atto di citazione). La comunanza di clientela è pacifica e non merita approfondimento, trattandosi peraltro di questione non controversa tra le parti in causa.
3.2. Un maggior approfondimento deve essere invece dedicato agli asseriti atti di concorrenza sleale posti in essere da CP_1
Appare utile sottolineare come l'osteopatia sia stata individuata come professione sanitaria soltanto con legge n. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin), i cui decreti attuativi sono stati adottati con notevole ritardo. Tale professione può dunque essere esercitata in Italia all'esito di un triplice percorso: a) completamento dell'ormai istituito corso di laurea abilitante italiano (essendo stato regolamentato l'ordinamento didattico e attivato il primo corso di studi); b) riconoscimento, da parte del , Controparte_10
dell'equivalenza del titolo abilitante ottenuto da un istituto di formazione universitario di altro paese euro-unitario (secondo quanto previsto dal combinato disposto della Direttiva
36/2005/C.E. e della Direttiva 2013/55/U.E.); c) completamento della procedura di equipollenza tra istituito corso di laurea abilitante italiano e titolo ottenuto da un istituto di formazione universitario straniero (ai sensi della L. n. 148/2002 e del Decreto
n. 214/200411). CP_11
Ebbene ha dimostrato documentalmente come la propria offerta formativa Pt_1
consenta ai discenti, una volta completato con profitto il percorso di studi, di esercitare pagina 9 di 18 la professione di osteopata sia in Unione Europea sia nel Regno Unito. Da un lato, infatti, CO Malta NA LT ha ricevuto il riconoscimento di istituto formativo superiore da parte del ed è dunque autorizzata a Controparte_9
rilasciare una laurea abilitante in Osteopatia (v. doc. 02 allegato all'atto di citazione): in forza di tale titolo, il laureato ha la possibilità di iscriversi presso l'albo professionale maltese e di svolgere l'attività di osteopata in tutti i paesi membri dell'U.E., in virtù del principio del mutuo riconoscimento delle abilitazioni professionali di cui alla Dir.
2005/36/C.E. Dall'altro lato, invece, è riconosciuta da ES e dunque da Parte_1
una scuola osteopatica che il GOsC attesta essere autorizzata al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito anche dopo la c.d. Brexit (v. doc. 03 allegato all'atto di citazione). propone un'offerta formativa che solo apparentemente può essere ritenuta CP_1
equipollente a quella di controparte e che, in realtà, se ne differenzia significativamente.
Per un verso, infatti, non rilascia alcun titolo immediatamente abilitante allo CP_1
svolgimento della professione di osteopata né in Italia (posto che non è un istituto universitario ma solo un istituto superiore) né in altri paesi dell'Unione Europea (posto che il titolo ottenibile potrebbe svolgere tale funzione soltanto all'esito della procedura di equipollenza di cui alla L. n. 148/2002). Per altro verso, invece, l'accreditamento presso la NG NE IV non assicura ai discenti la possibilità di esercitare la professione di osteopata: tale università non prevede corso di studi in
Osteopatia (v. doc. 8A e doc. 8B allegati all'atto di citazione), non è tra quelle autorizzate dal GOsC (v. doc. 03 allegato all'atto di citazione) e dunque non consente ai discenti, al termine degli studi, di svolgere l'attività nel Regno Unito se non all'esito di un'ulteriore e onerosa prova abilitativa (v. doc. 09 allegato all'atto di citazione).
Alla luce di quanto suesposto, deve ritenersi che la pubblicità della – apparsa CP_1
sul sito internet della medesima e reiterata in occasione dell'open day tenutosi nel 2020
pagina 10 di 18 – sia connotata dal crisma della ingannevolezza e sia potenzialmente idonea a sviare la clientela della mediante una condotta professionalmente sleale ex art. 2598 n. 3 Pt_1
c.c. (v. doc. 06 e doc. 07 allegato all'atto di citazione). In particolare, tanto l'accreditamento presso la NG NE IV (senza evidenziare che tale università non propone alcun corso di studi in osteopatia e non è tra gli istituti autorizzati dal GOsC a rilasciare titoli immediatamente abilitativi nel Regno Unito) quanto l'affermata intenzione di tutelare il futuro professionale dei discenti (senza rappresentare la diversa e più lunga procedura di equipollenza di cui alla L. n. 148/2002) appaiono elementi univocamente indirizzati a falsare la percezione degli studenti e sviare la clientela in favore di Il carattere decettivo della condotta posta in CP_1
essere da è rafforzato dalla maggiore lievitas del percorso di studi, se solo si CP_1
pone mente al fatto che – diversamente dalla – la parte convenuta non impone ai Pt_1
propri studenti alcun periodo di soggiorno e di studio in un paese diverso da quello italiano (e segnatamente, per quanto concerne la , a Malta). Tali circostanze Pt_1
risultano immutate e anzi aggravate dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
(c.d. Brexit), posto che – in conseguenza di tale evento – al Regno Unito non si applica più la normativa europea in generale e le direttive sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali in particolare. Queste considerazioni appaiono confermate dalla lettera del dott. allora Presidente della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle Per_4
professioni sanitare tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui è possibile leggere: “dato il quadro attuale, pare evidente che, al momento, nessun Istituto o Scuola privata in osteopatia possa fornire garanzie certe agli studenti e ai postulanti circa il fatto che il proprio corso di studi assicurerà il diritto di iscriversi nell'istituendo albo degli Osteopati e, quindi, il legittimo esercizio della professione in Italia. Ribadisco pertanto, come già segnalato nella mia del 7 marzo 2019, il mio invito formale affinché sia comunicato e chiarito ai Vostri studenti e a coloro che intendano iscriversi presso i
pagina 11 di 18 Vostri Istituti il quadro normativo delineato dalla legge 3/2018” (v. doc. 13 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Nessuna delle argomentazioni addotte dalla parte convenuta, nel proprio atto di costituzione e risposta, risulta idonea a smentire le considerazioni sopra svolte.
In primo luogo, i titoli rilasciati dai due istituti formativi non possono essere equiparati, posto che vengono ottenuti all'esito di procedure amministrative differenti e producono effetti solo in parte assimilabili (v. doc. 01 e doc. 02 allegati alla comparsa di costituzione). Da un lato, infatti, rilascia un titolo immediatamente abilitante, che Pt_1
consente al discente di iscriversi presso l'albo professionale maltese e di svolgere l'attività di osteopata in tutti i paesi membri dell (in virtù del summenzionato CP_12
principio del mutuo riconoscimento delle abilitazioni professionali di cui alla Dir.
2005/36/CE). Dall'altro lato, invece, rilascia un titolo non immediatamente CP_1
abilitante, che permette allo studente di esercitare la professione di osteopata soltanto all'esito della procedura di equipollenza di cui alla legge n. 148/2002 (di difficile applicazione pratica stanti i ritardi che hanno connotato l'attuazione della Legge
Lorenzin). I due procedimenti amministrativi, ancorché potenzialmente idonei a raggiungere un risultato pratico omogeneo, differiscono significativamente dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo (considerato che il primo è immediato, il secondo richiede una valutazione di equipollenza in concreto).
In secondo luogo, non risulta condivisibile la tesi di parte convenuta secondo cui, in virtù dell'accreditamento presso la NG NE IV, I.S.O. S.r.l. rilascerebbe un titolo immediatamente idoneo all'esercizio della professione di osteopata nel Regno Unito. Per un verso, infatti, NG NE IV non contempla alcun corso di studi in osteopatia e questo inibisce ogni possibilità di attivare la procedura di equipollenza tra titoli di studio (v. doc. 8A e doc. 8B allegati all'atto di citazione). Per altro verso, invece, la summenzionata università non risulta tra quelle pagina 12 di 18 autorizzate dal GOsC al rilascio di laurea abilitante in osteopatia nel Regno Unito (v. doc. 03 e doc. 09 allegato all'atto di citazione). A nulla rileva la circostanza che, in passato, il GOsC contemplasse anche The European School of Osteopathy e che quest'ultima fosse validata dalla NG NE IV (v. doc. 03 allegato alla comparsa di costituzione). Anzitutto, consultando il sito internet del GOsC, risulta evidente come lo stesso non contempli più The European School of Osteopathy dal 2019
(e dunque ben prima dell'inizio dell'anno accademico 2020/2021). In ogni caso, non risultava sufficiente che NG NE IV validasse The European
School of Osteopathy, essendo richiesto – per il rilascio di un titolo immediatamente abilitante e non meramente accademico – che NG NE IV fosse tra le università autorizzate dal GOsC al rilascio di un titolo abilitativo all'esercizio della professione di osteopata nel Regno Unito.
In terzo luogo, non appare dirimente che nove studenti della si siano poi CP_1
regolarmente iscritti presso il GoSC (v. doc. da 08 a 16 allegati alla comparsa di costituzione) e che due studenti si siano addirittura iscritti all'albo (v. doc. 17 CP_9
allegato alla comparsa di costituzione). Gli studenti hanno infatti potuto iscriversi mediante il procedimento amministrativo di equipollenza (fondato su una valutazione in concreto del percorso di studio svolto dal discente) o all'esito di un esame abilitativo (da sostenere a titolo oneroso e con tutte le alee intrinseche del caso), ben diversi dal procedimento di equivalenza di cui alla Dir. 2005/36/CE (imperniato, come noto, sul principio di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito euro- unitario). Peraltro, con l'avvenuta istituzione del percorso universitario in osteopatia, gli studenti italiani dovranno comunque dotarsi di un titolo universitario per potersi iscrivere all'albo professionale italiano ed esercitare la professione di osteopata in tutti il territorio euro-unitario. Le offerte formative proposte dai due istituti formativi, dunque,
pagina 13 di 18 si confermano differenti sul piano quantitativo e qualitativo, ancorché le stesse possano produrre effetti sostanziali assimilabili.
In quarto e ultimo luogo, non è predicabile come vera la tesi di parte convenuta secondo cui la avrebbe pubblicizzato correttamente e in maniera veritiera sul proprio CP_1
sito internet il proprio corso di studi. Da un lato, infatti, affermando che i titoli verranno rilasciati dalla NG NE IV, essa ha ingenerato nella potenziale clientela il convincimento che tali titoli consentano l'iscrizione all'albo inglese alle stesse condizioni e con gli stessi effetti di quelli rilasciati dalla . Dall'altro lato, Pt_1
invece, nessun dubbio può sussistere sulla maggiore facilità dal punto di vista logistico del percorso di studi presso la considerato che quest'ultima – a differenza CP_1
della – non impone alcun periodo di soggiorno e di studio in un paese diverso Pt_1
dall'Italia. Infine, nessun rilievo assume la circostanza che gli studenti del terzo anno fuoriusciti dalla siano stati iscritti al terzo anno anziché al quarto (tenuto conto Pt_1
che avevano raggiunto un numero di crediti sufficienti all'iscrizione a tale anno accademico): la maggiore agevolezza del percorso di studi, difatti, deve essere ravvisata nel profilo logistico e non in quello strettamente accademico.
In conclusione, alla luce delle ragioni suesposte, nessun dubbio può residuare in merito al fatto che la condotta posta in essere da abbia integrato un atto di CP_1
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
3.3. Se, tuttavia, la condotta della convenuta è censurabile sotto il profilo considerato dall'art. 2598 n.3 c.c., la stessa non sembra avere in concreto causato alcun danno risarcibile all'attrice.
Come ha correttamente rilevato la parte convenuta, “il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della
pagina 14 di 18 sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.”
(Cass. Civ. Sez. VI, 14/2/2020, n. 3811). La Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “se è vero che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, è altrettanto vero che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato” (Cass. Civ. Sez. VI,
18/2/2021, n. 4255). La prova del danno subito e del legame causale tra condotta e danno, in ossequio alla ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava dunque sulla . Pt_1
Ebbene, alla luce della documentazione raccolta e confluita nel fascicolo processuale, tale prova non risulta raggiunta. Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna dimostrazione concreta che gli studenti che hanno abbandonato la siano stati Pt_1
determinati a farlo dalle dichiarazioni rese dalla convenuta sul proprio sito internet o durante l'open day del 2020. Appare più probabile, infatti, che gli studenti abbiano lasciato la a causa del cambio di sede della medesima (dal centro di Milano a Pt_1
Cinisello) e per le tensioni che si erano venute a creare tra classe dirigente e corpo studentesco (come dimostrato dalle mail tra studenti e dirigenti prodotte dalla Pt_1
parte convenuta). In particolare, in una delle suddette mail – che merita di essere riportata integralmente per la sua pregnanza probatoria – è possibile leggere che “la comunicazione con la Direzione e la Presidenza è sempre stata difficile e frustante. Le nostre richieste sono sempre state respinte con accuse e non c'è mai stata da parte vostra l'intenzione di mettersi in discussione e provare a capire il motivo per cui un'intera classe fosse scontenta o in difficoltà. Il nostro ultimo tentativo di comunicare con Voi lo abbiamo fatto con la mail del 17 luglio 2020, in cui abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il fatto che il monte ore di recupero previsto a causa del
pagina 15 di 18 Covid fosse stato decurtato di circa la metà. La sua risposta, come ben si ricorderà, è stato l'ennesimo insulto alla nostra buona volontà e l'ennesimo rifiuto al dialogo e a spiegare, semplicemente, la motivazione delle vostre scelte. Ci teniamo a precisare che,
a differenza vostra, le nostre richieste non sono mai partite con voce polemica ma erano mosse da sincera preoccupazione e dalla volontà di trovare insieme una soluzione. Le risposte che abbiamo ricevuto, invece, sono sempre state polemiche, accusatorie e di scarsa educazione. Ci teniamo anche ad aggiungere che, quando abbiamo chiesto un incontro con i genitori, questo ci è stato più volte negato (se non sbagliamo l'ex 4° anno
CO Milano è stato costretto a far partecipare di nascosto i genitori ad un incontro che lei aveva con la classe), mentre ora, stranamente, chiede ai genitori di interessarsi al futuro dei loro figli. A tal proposito, sottolineiamo una cosa che lei poco ama sentire: per la maggioranza di noi sono i genitori, a oggi, i suoi clienti e sono loro, non gli studenti, a pagare ogni anno la retta che permette a questa scuola di esistere. I genitori di 15 persone, evidentemente, non si sono più sentite tutelate da lei e hanno preferito andare verso “lidi migliori” (citando una sua precedente email). È quello che succede in qualsiasi business: se il cliente è scontento, se ne va. Come vede, il cambio di sede non rientra nelle motivazioni principali che ci hanno spinti a cambiare istituto. Il cambio di sede costituisce un problema logistico ed economico per alcuni di noi (e, in risposta a una sua precedente email in cui scriveva che il fattore economico non è mai stato un problema per nessuno studente che tenga alla propria educazione, ci viene da risponderle: “beato lei e i suoi figli!”) e lo scarso preavviso ha creato non pochi disagi alle famiglie che devono riorganizzare spese e appartamenti presi in affitto vicino a viale Isonzo. Senza contare che il mese a Cinisiello comporta, per alcuni studenti fuori sede della nostra classe, un viaggio quotidiano di 6 ore (3 ore all'andata e 3 al ritorno).
Queste motivazioni sarebbero state secondarie se la Direzione si fosse mostrata comprensiva nei nostri confronti quando abbiamo espresso il nostro disagio e proposto
pagina 16 di 18 delle alternative per la didattica (punto 1). Sentire, per l'ennesima volta in 3 anni, cadere le nostre richieste e insultata la nostra disponibilità al dialogo con toni tutt'altro che cordiali (email del 17 luglio 2020) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Non siamo più disposti a tollerare i suoi toni dispotici, soprattutto nel momento in cui la nostra formazione è peggiorata drasticamente dal 2° anno e la nostra preparazione, anche dei più volenterosi, non è assolutamente degna di un 4° anno di un istituto prestigioso come la , che quattro anni fa abbiamo scelto per la sua fama e, anche, Pt_1
per la sua posizione in centro a Milano. A oggi, l'offerta che ci aveva fatto il 1° anno
(didattica e qualitativa) non è stata rispettata, e come clienti paganti abbiamo perso fiducia in Lei e nell'istituto che Lei rappresenta. Lasciamo a Lei e ai suoi colleghi valutare se le motivazioni che ci hanno spinti a cambiare scuola siano davvero così futili.” (v. all. 28 alla memoria istruttoria di parte convenuta).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine alla Pt_1
sussistenza del nesso eziologico tra condotta e danno, dunque, assorbe ogni indagine ulteriore e impone il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
4. Relativamente all'inibitoria richiesta con riferimento alle condotte di concorrenza sleale, la domanda deve invece essere accolta.
Va pertanto inibita alla società convenuta la continuazione della pubblicità CP_1
ingannevole come sopra descritta, sia essa sul proprio sito internet, sia attraverso altri canali di comunicazione.
Va imposta, inoltre, una penale pari a € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento.
5. Non si ritiene, infine, accoglibile la domanda di pubblicazione della sentenza, dovendo reputarsi sufficiente a presidiare le esigenze di tutela dell'attrice l'inibitoria disposta e non essendo stato provato in concreto alcun danno.
pagina 17 di 18 6. Quanto alle spese di lite, la parziale soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione nella misura della metà, ai sensi dell'art.92 c.p.c. La restante metà, liquidata come in dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, dovrà essere rifusa all'attrice dalla parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei confronti di ogni diversa istanza o eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e ritenuta l'illiceità della condotta posta in essere da ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c., inibisce a CP_1
quest'ultima la continuazione della pubblicità ingannevole come descritta in motivazione, sia essa sul proprio sito internet, sia attraverso altri canali di comunicazione;
2) fissa la somma di € 5.000,00 a titolo di penale per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di inibitoria di cui al punto 1) constatata successivamente alla notificazione del presente provvedimento;
3) respinge ogni altra domanda;
4) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante metà, liquidata in complessivi € 7.000,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori di legge
Milano, 27.12.2024
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Francesco Anello, magistrato ordinario in tirocinio.
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