Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 21/11/2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 571 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Roberto Amati e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via
Enrico Accinni n. 63
Appellante
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'avv. Luca
Salvi e domiciliate presso lo studio del difensore in Roma via Treviso n. 31
Appellate
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1364/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 20/09/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 21/11/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
13/11/2018-02/09/2020, alle dipendenze della (che in data Controparte_1
04/03/2022 ha ceduto le quote societarie alla società Controparte_2 esercente attività di Casa di Cura Privata, con mansioni di assistente agli anziani ricoverati, e di essere stata licenziata con lettera inviata tramite messaggio whatsapp in data 02/09/2020, ha agito in giudizio contro la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertata
e dichiarata la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ininterrotto fulltime dal 13.11.2018 al 03.09.2020, con le modalità indicate ai punti 3) e 4) relativamente alle ore di lavoro prestate e alle mansioni svolte, condannare la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 22.733,25 come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso e per i titoli ivi elencati,
o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284 Cod. Civ. e danno da svalutazione;
2) Accertare e dichiarare, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento intimato ai danni della ricorrente in data 03.09.2020 e, per l'effetto, annullare il licenziamento stesso e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, nella misura di n.12 (dodici) mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) In via subordinata sub 2), accertare e dichiarare, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 ed alla luce della nota Sentenza n.194/2018 della Corte Costituzionale, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (02.09.2020) e condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità pari a 36 (trentasei) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, o nella misura inferiore ritenuta di Giustizia;
…”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Tivoli ha così statuito: Controparte_1
“
1. Accerta l'illegittimità del licenziamento posto in essere in danno della ricorrente e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere l'indennità di cui al comma 1, art. 3 del D.lgs 23/2015 pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fine del calcolo del TFR per l'importo complessivo di Euro
4654,00 nonché ulteriori 1801,70 a titolo di TFR ed Euro 1761,45 a titolo di differenze retributive per complessivi Euro 7918,70. 2. Rigetta per la restante parte il ricorso;
3. Condanna la resistente a corrispondere in favore della ricorrente i compensi di avvocato che liquida in Euro 1347,50 oltre spese, iva e cpa come per legge”.
2 1.2. In via preliminare, il giudice di prime cure ha rilevato come, a fronte della contestazione datoriale di svolgimento di attività ludica durante il periodo di malattia, la originaria ricorrente avesse unicamente contestato con il ricorso la legittimità formale del licenziamento e non anche il fatto oggetto della contestazione, atteso che soltanto con le note del 26/05/2021 la lavoratrice aveva sostenuto di non essere la persona ritratta nel video, di cui contestava anche la autenticità ed integrità.
1.3. Posto che, in ogni caso, le testimonianze raccolte in giudizio avevano confermato i fatti videoriprodotti, il primo giudice ha ritenuto: a) sussistente il fatto contestato, non avendo la ricorrente - sulla quale incombeva il relativo onere - dimostrato la compatibilità dell'attività ludica con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, essendosi ella limitata a contestare la commissione del fatto, peraltro confermata dai testimoni;
b) infondata l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, poiché formulata quest'ultima in modo da consentire alla ricorrente di comprendere le violazioni e di esercitare il diritto di difesa;
c) insussistente l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, avendo il datore di lavoro inviato la seconda contestazione poiché la prima non era pervenuta al domicilio della lavoratrice, la quale non aveva tra l'altro comunicato l'intervenuta modifica del domicilio medesimo;
d) sussistente la violazione del principio di immediatezza della contestazione, non avendo il datore di lavoro dimostrato di essere venuto in possesso del video attestante la violazione disciplinare soltanto a distanza di mesi dall'accaduto.
1.4. Tuttavia, non avendo la violazione del principio di immediatezza della contestazione compromesso il diritto di difesa della ricorrente, che ben avrebbe potuto fornire eventuali argomentazioni a sua discolpa, il Tribunale ha ritenuto applicabile unicamente la tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, ed ha condannato la resistente al pagamento CP_3 dell'indennità nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
1.5. Infine, con riguardo alle differenze retributive oggetto della domanda, il giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrato lo svolgimento di lavoro supplementare ad opera della lavoratrice, non dimostrato adeguatamente il versamento delle somme ulteriori richieste a titolo di retribuzione ordinaria, fondata la domanda di corresponsione del TFR e non meritevole di accoglimento la domanda di versamento delle retribuzioni relative ai mesi di giugno, luglio e agosto, essendo emerso nel corso del procedimento come la lavoratrice non si fosse più presentata sul posto di lavoro, malgrado fosse oramai terminato il periodo di malattia certificato e non vi fossero ulteriori cause ostative.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, nella parte in cui ha omesso di
3 applicare la tutela di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, escludendo altresì la violazione del principio del ne bis in idem, nella parte in cui ha applicato la tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 pur avendo riconosciuto la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare, nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive dovute per lavoro straordinario e nella parte in cui ha rigettato la domanda di corresponsione delle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2020. 2.1. Si sono costituite in giudizio e resistendo Controparte_1 Controparte_2 al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare (se non sotto il profilo della tutela applicabile) e nella parte in cui ha disposto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme di € 1.801,70 a titolo di TFR e di € 1761,45 a titolo di differenze retributive, ragion per cui tali specifiche statuizioni non sono suscettibili di essere ulteriormente rimesse in discussione in questa sede.
4. Nel merito, l'appello è infondato.
5. Il primo motivo di gravame censura l'affermazione di sussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare, lamentando, in particolare, che: i) il primo giudice ha ritenuto provata la circostanza dedotta dalla CP_3 resistente - ossia che la malattia fossa imputabile a “problemi di schiena” come comunicato dalla lavoratrice - in assenza di prova documentale ovvero testimoniale che la malattia fosse dovuta proprio a problemi articolari e che la lavoratrice avesse partecipato ad una festa nei giorni in cui si trovava in malattia;
ii) non è vero che nel ricorso non fosse contestata la circostanza del “mal di schiena”, come pure la circostanza dell'essere andata a ballare durante la malattia;
iii) il video era stato depositato in cancelleria unicamente con la memoria di costituzione del 21/05/2021, quindi la contestazione operata con le note di trattazione scritta per la prima udienza era da ritenersi tempestiva nonché congrua;
iv) il video, in ogni caso, non è mai stato acquisito al fascicolo telematico, avendo il primo giudice ritenuto superflua tale acquisizione alla luce delle testimonianze raccolte, che, comunque, non hanno confermato i fatti oggetto della contestazione disciplinare.
5.1. Le riportate argomentazioni non sono tali da scalfire la correttezza del ragionamento logico-giuridico del giudice di prime cure.
5.2. In primo luogo, la frase di cui a pagina 3 della sentenza di primo grado
(“la suddetta circostanza non è stata sconfessata in alcun modo dalla ricorrente”) viene riportata avulsa dal contesto in modo da attribuirle un significato ed una valenza distorti: difatti, la “circostanza” cui il Tribunale si
4 riferisce non è - come riportato nel ricorso in appello - la riconducibilità dello stato di malattia della lavoratrice al mal di schiena, bensì il fatto riportato nel periodo immediatamente precedente, e cioè “la datrice di lavoro sostiene di essere venuta in possesso di un video ritraente la ricorrente che durante l'assenza dal posto di lavoro per malattia, svolgeva attività ludica non confacente al suo stato patologico”.
5.3. Dunque, invero, ciò che il primo giudice ha ritenuto non oggetto di compiuta contestazione ad opera della ricorrente deve individuarsi non nella causa dello stato di malattia quanto piuttosto: - nell'essere venuta in possesso la società di un video;
- nel ritrarre tale video la lavoratrice che durante il periodo di malattia svolgeva attività ludica.
5.4. In definitiva, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha affermato che con il ricorso la lavoratrice - pur essendo perfettamente a conoscenza della contestazione disciplinare (avverso la quale durante il relativo procedimento non ha mai offerto argomenti a propria discolpa) - non ha contestato in modo specifico e circostanziato il fatto oggetto della videoripresa, ossia che si fosse recata a ballare durante il periodo di assenza per malattia. La ricorrente, difatti, si è limitata ad affermare genericamente che “nulla di quanto addebitato” corrispondesse alla realtà, e, in ogni caso, neanche con le note del 26/05/2021 ha contestato che la malattia fosse riconducibile a problemi di mal di schiena.
5.5. In altri termini, contestare genericamente l'esistenza della giusta causa del licenziamento non è sufficiente ai fini di una specifica confutazione dei fatti addotti dalla controparte a sostegno della contestazione disciplinare, avverso la quale - si ribadisce - neanche nel procedimento disciplinare la lavoratrice aveva addotto alcuna giustificazione (cfr. ex multiis Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 “Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite”).
5.6. Irrilevante, inoltre, a giudizio della Corte è la mancata acquisizione al fascicolo telematico del video prodotto dalla società datrice di lavoro con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: posto che all'esito dell'udienza del 06/12/2022 il giudice di prime cure ha ritenuto “superflua
l'acquisizione del video alla luce delle testimonianze assunte”, tale decisione è stata in ogni caso adottata “allo stato” (cfr. verbale di udienza del
06/12/2022). E' evidente, dunque, che il Tribunale, allorché ha illustrato le ragioni della propria decisione con ampi riferimenti anche al contenuto di tale video, ha implicitamente e del tutto legittimamente attribuito allo stesso - comunque presente e mai estrapolato dal fascicolo cartaceo dove tuttora trovasi inserito - efficacia probatoria ai fini della decisione.
5.7. D'altro canto, ferma restando l'ammissibilità della produzione di tale video anche in formato digitale come richiesto dalla società appellata con la
5 memoria di costituzione nel presente giudizio, stante la sua decisività e trattandosi comunque di supporto tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado e valutato dal giudice di prime cure, va sottolineato come in modo corretto e condivisibile il giudice di prime cure abbia ritenuto confermata dalle dichiarazioni dei testimoni sia la sussistenza del fatto, sia il contenuto “del formato analogico depositato in atti”.
5.8. Anche sul punto le argomentazioni del Tribunale resistono alle critiche del gravame. In particolare, le testimoni e Testimone_1 [...]
le cui dichiarazioni sono state riportate nella gravata sentenza, Tes_2 hanno dichiarato quanto segue: i) “Ho lavorato per la resistente da 9 anni a tutt'oggi lavoro per la società che è sempre del legale Controparte_2 rappresentante della convenuta. Faccio e ho sempre fatto la OS dalle 7 alle
13 e dalle 13 alle 7 a turni. Ho lavorato con la ricorrente forse tre anni fa. Facevamo turnazioni diverse ma anche stessi turni. Ricordo che ci fu un periodo in cui era stata in malattia. Ho visto su facebook di una collega mia che era sua amica su facebook e vidi un video in cui la ricorrente stava ballando e noi ci siamo incazzate perché noi stavamo lavorando e lei era in malattia. Era un video di una serata in cui era andata una collega nostra
[...]
forse che non era in malattia. Non so specificare il periodo. I Tes_2 lavoratori della resistente erano ai tempi del licenziamento della ricorrente
, io, e la Persona_1 Tes_2 Per_2 Persona_3 ricorrente.Non c'erano altri dipendenti lo ricordo” (teste ); ii) “Ho Tes_1 lavorato per la resistente nel 2019 per due mesi e oi sono andata via e poi Per sono tornata nel 2020 e sto ancora li. Sono Facciamo turni dalle 6:30- 13:30 e dalle 13:30 alle 21:00.Ho lavorato con la ricorrente per un solo mese nel 2019. Avevamo stesse mansioni e orari. Sono entrata a maggio o aprile
2019 e ad aprile sono stata insieme alla ricorrente e poi a maggio mi pare è andata in malattia. L'ho vista in giro ma non al lavoro perché quando è rientrata dalla malattia è andata in un'altra struttura. Sono stata a ballare ad una festa con la ricorrente ed era una sera del mese in cui era in malattia.
Era l'8 marzo 2020. Preciso che ricordo che la sera era l'inizio della pandemia quindi forse era 2020 quello che ho riferito su aprile e maggio. Non sono brava con le date. Lavoravamo con un giorno di riposo alla settimana e sei giorni lavorativi” (teste ). Tes_2
5.9. Come appare evidente, da un lato la teste ha confermato sia Tes_1
l'esistenza del video, tra l'altro pubblicato sul social network Facebook, sia il fatto che in tale video era possibile notare l'odierna appellante ballare nel periodo in cui era in malattia e durante una serata cui aveva partecipato anche la loro comune collega dall'altro, quest'ultima ha Tes_2 confermato di essersi recata a ballare in compagnia della ricorrente in data 08/03/2020, rectius la sera “dell'inizio della pandemia”, che notoriamente deve individuarsi nel 07/03/2020, data in cui ha preso avvio il primo periodo di lockdown in Lombardia, ragion per cui, anche considerato il lasso temporale tra i fatti e la deposizione, eventuali imprecisioni possono ritenersi tollerabili.
6 5.10. Se è vero che non era presente la sera del fatto nel Testimone_1 locale ove l'appellante era stata ripresa mentre ballava, è altresì certo che la teste ha confermato l'esistenza del video e che tale video ritraesse mentre ballava, ed ha aggiunto altresì che tale video era Parte_1 stato pubblicato su Facebook ed in tal modo ella ne era venuta a conoscenza;
non si ravvisa, inoltre, alcuna contraddittorietà in ordine al periodo in cui la teste ha dichiarato di aver lavorato con l'appellante, avendo ella riferito “ho lavorato con la ricorrente forse tre anni fa”, esprimendosi, quindi in forma dubitativa, e ciò comprensibilmente considerato il decorso di un apprezzabile lasso temporale.
5.11. Per le medesime ragioni, è comprensibile che anche i ricordi della teste fossero sfocati con riguardo alle date esatte, fermo restando che Tes_2 la stessa teste ha comunque precisato: “ricordo che la sera era l'inizio della pandemia quindi forse era 2020 quello che ho riferito su aprile e maggio.
Non sono brava con le date”.
5.12. A tutto ciò si aggiunga che, come sopra già esposto, la circostanza che la malattia della lavoratrice fosse imputabile a “mal di schiena” non è stata contestata né durante il procedimento disciplinare, né in corso di giudizio, con il ricorso ovvero con le note di udienza del 26/05/2021, né tantomeno è emersa prova contraria, apprezzabile d'ufficio, dalle testimonianze acquisite;
d'altro canto, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività ludica con lo stato di malattia incombeva sulla ricorrente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 586 del
15/01/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4237 del 2015, oltre alle pronunce indicate dal Tribunale) e tale prova all'evidenza non è stata fornita.
5.13. Il primo motivo di gravame, pertanto, è da ritenere infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, che lamenta l'omessa declaratoria di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2,
d.lgs. n. 23/2015 ed ai sensi dell'art. 42 CCNL case di cura private, nonché l'errata affermazione di insussistenza di violazione del principio del ne bis in idem.
6.1. Sostiene, in sintesi, parte appellante che: i) il licenziamento è da ritenersi nullo e/o illegittimo per esplicita violazione dell'art. 3, comma 2°,
d.lgs. n. 23/2015, per insussistenza del fatto contestato o perché il/i fatto/i contestato/i rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di riferimento;
ii) il recesso è, inoltre, illegittimo per violazione dell'art. 42 CCNL cit., poiché la prima contestazione è stata inviata alla lavoratrice in data 20/06/2020, ossia oltre cento giorni dopo l'episodio del 07/03/2020, e non entro trenta giorni come statuito dalla richiamata norma, mentre il licenziamento è stato comunicato ben oltre il termine di 45 giorni previsto per la definizione del procedimento disciplinare, con conseguente tacito riconoscimento da parte del datore stesso che quella condotta non è ravvisabile come punibile;
iii) in ogni caso, deve trovare applicazione il principio del ne bis in idem, secondo cui il datore di lavoro non può esercitare per una seconda volta il potere disciplinare
7 verso il lavoratore quando incide sugli stessi fatti, anche complessivamente considerati;
iv) sul punto non è condivisibile quanto affermato dal primo giudice, poiché grava sul lavoratore l'obbligo di comunicare la variazione di domicilio al datore di lavoro, ed in caso di inottemperanza a tale obbligo le comunicazioni da parte del datore di lavoro al precedente domicilio devono ritenersi valide: dunque, la lettera di contestazione disciplinare inviata al domicilio della all'indirizzo che la stessa aveva precedentemente Pt_1 comunicato era del tutto valida e non consentiva una seconda contestazione disciplinare.
6.2. Premesso che della sussistenza del fatto addebitato alla lavoratrice si è detto ai superiori §§ 5.1. e ss., e che parte appellante non ha mai specificato
- neanche con il ricorso di primo grado - le ragioni giuridiche a sostegno dell'applicabilità nel caso di specie di una sanzione conservativa, né indicato la relativa norma del CCNL di riferimento, la tardività della contestazione disciplinare è circostanza che è stata affermata dal giudice di prime cure, e che, come sopra chiarito, non può essere ulteriormente messa in discussione in questa sede.
6.3. Nè, tantomeno, appare censurabile l'applicazione nel caso di specie della tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, in luogo della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
6.4. La norma in argomento, come è noto, così statuisce: “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni…”.
6.5. Come appare evidente alla stregua del dato letterale della norma, e come affermato anche dal gravame, la tutela reintegratoria è limitata, in
8 caso di licenziamento per giusta causa, alla sola ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale contestato, ovvero alle ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12174 del 08/05/2019, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30469 del 02/11/2023), mentre nella ipotesi di ritenuta violazione del principio di tempestività della contestazione trova applicazione la tutela indennitaria (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 30985 del 27/12/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12231 del
18/05/2018). La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che la tutela indennitaria trova applicazione anche in ipotesi di violazione di norme del contratto collettivo che prevedano termini per la contestazione dell'addebito posto alla base del licenziamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30985/2017 cit.).
6.6. Nè può dirsi che il licenziamento sia stato intimato oltre i termini di cui all'art. 42 CCNL (trenta giorni dalla presentazione delle controdeduzioni), poiché la lettera di licenziamento è pervenuta alla lavoratrice in data
02/09/2020, ossia entro trenta giorni dalla data della contestazione - perfezionatasi in data 05/08/2020 come si dirà oltre - senza che fosse intervenuta alcuna deduzione difensiva dell'interessata.
6.7. Con riguardo alla asserita violazione del principio del ne bis in idem, ritiene la Corte che le pur concise motivazioni della sentenza di primo grado resistano alle critiche del gravame. Difatti, da un lato, la violazione di un preciso obbligo gravante sul lavoratore - quello di comunicare l'intervenuta modifica del proprio domicilio - non può certo produrre conseguenze negative a danno del datore di lavoro, che comunque ha atteso invano le giustificazioni dell'appellante. D'altro canto, i documenti prodotti in atti dimostrano che la raccomandata contenente la prima contestazione disciplinare, inviata al precedente indirizzo della lavoratrice, è stata restituita in data 24/08/2020 alla società (doc. n. 4 allegato alla memoria di primo grado della resistente), e che comunque la datrice di lavoro, senza attendere la restituzione, una volta venuta a conoscenza informale dell'intervenuto trasferimento in data 05/08/2020 (doc. n. 5), ha provvedutoimmediatamente ad inoltrare la medesima contestazione, da intendersi quindi non come una seconda contestazione bensì, come correttamente ritenuto dal primo giudice, un rinnovo della precedente.
6.8. Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
7. Resta assorbito dalle considerazioni di cui ai precedenti §§ 6.1. e ss. il terzo motivo di gravame, che censura l'applicazione ad opera del Tribunale della tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, pur avendo riconosciuto la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare.
7.1. Come sopra detto, infatti, nella ipotesi di ritenuta violazione del principio di tempestività della contestazione trova applicazione la tutela indennitaria, con conseguente corretta applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
9 8. Il quarto motivo di appello censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non compiutamente indicate, né tantomeno dimostrate le ore di lavoro straordinario/supplementare.
8.1. Si osserva, sul punto, che le motivazioni della gravata sentenza sono corrette e condivisibili.
8.2. Posto che, in applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018), è sufficiente rilevare ai fini della infondatezza del motivo in disamina che non emerge dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel corso del giudizio la prova rigorosa dello svolgimento di attività di lavoro straordinario.
8.3. Difatti, le dichiarazioni dei testi sul tema sono generiche - come evidenziato dal primo giudice - ed inoltre incoerenti e contraddittorie: i)
ha dichiarato di aver sempre lavorato “dalle 7 alle 13 e Testimone_1 dalle 13 alle 7 a turni”; ii) ha dichiarato di aver osservato “turni Tes_2 dalle 6:30-13:30 e dalle 13:30 alle 21:00”; iii) ha dichiarato di Persona_5 aver osservato un “orario dalle 6 alle 13:30”.
8.4. Avendo tutte le testimoni ascoltate in giudizio riferito circostanze totalmente differenti tra loro, oltre che divergenti dalle deduzioni in fatto di cui al ricorso, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della odierna appellante.
9. Con il quinto motivo di gravame, infine, parte appellante critica la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento delle mensilità di giugno, luglio ed agosto 2020, sostenendo, in sintesi, che la lavoratrice, avendo offerto la prestazione lavorativa con missiva inviata via pec dal proprio difensore in data 05/06/2020, e non essendo stata riammessa dalla società, avrebbe pienamente diritto alla retribuzione dovuta per i mesi indicati.
9.1. Si osserva sul punto che, posto che la società appellata nella propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha affermato esattamente che “in teoria, la ha diritto alla sola percezione delle Pt_1 mensilità relative ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 ed al TFR”, ancora una volte le argomentazioni del primo giudice resistono alle critiche: difatti, il periodo di malattia della lavoratrice terminava pacificamente in data 03/06/2020, e la odierna appellante, tramite il difensore, ha chiesto di
“rientrare al lavoro” soltanto in data 05/06/2020, senza fornire alcuna spiegazione sul motivo per il quale non si fosse già presentata - come suo preciso obbligo - in data 03/06/2020. Vero è che nella missiva del
05/06/2020 si legge che “In data 03/06/2020 la mia assistita ha terminato il periodo di malattia e chiesto di rientrare al lavoro”, ma tale asserita prima richiesta non è stata oggetto né di allegazione né di richiesta di prova nel corso dell'intero giudizio instaurato dalla medesima lavoratrice.
9.2. Dunque, come correttamente affermato dal Tribunale, non essendosi più presentata la sul luogo di lavoro nonostante fosse terminato il Pt_1
10 periodo di malattia, non possono ad essa riconoscersi le retribuzioni per i periodi non lavorati di giugno, luglio ed agosto 2020, non emergendo, tra l'altro, ulteriori e/o diverse cause ostative al rientro.
9.3. Anche il quinto motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello va integralmente respinto.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 delle parti appellate delle spese di lite del grado che liquida per entrambe in
€ 4.000,00 complessivi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 21/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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