Articolo 10 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 agosto 1985
Art. 10.
Il Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985