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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 17/12/2021 al n. 3484/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 17/12/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUERRESCHI PAOLA, elettivamente domiciliata in VIA G. MATTEOTTI
51/A CALCINATO presso lo studio dell'avv. GUERRESCHI PAOLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP C.F._2
POLICASTRESE FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI
BANDIERA 18/A 41 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
POLICASTRESE FRANCESCA convenuto E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
06/05/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto da e in data 15 dicembre 2018 trascritto al Parte_1 CP
n. 29 del registro Atti di Matrimonio Parte I del comune di Castiglione delle
Stiviere;
B) dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla casa coniugale;
C) affidare in via esclusiva la minore alla madre Persona_1 Parte_1
autorizzata ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la FI (c.d. affido “superesclusivo”), ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
D) fissare la residenza abituale e collocamento di presso Persona_1 Pt_1
[...]
Per_ E) stabilire il diritto del padre di vedere e tenere con sé in forma protetta e alla presenza di un operatore dei servizi sociali secondo la frequenza da concordarsi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici della minore e lavorativi della madre, ferma la disponibilità di di proseguire il Parte_1
percorso di supporto alla genitorialità e disponendo che analogo supporto alla pagina 2 di 15 genitorialità e ogni accertamento clinico o psicologico prosegua anche per CP
;
[...]
F) onerare dalla data del deposito del ricorso, dell'obbligo di CP
Per_ concorrere al mantenimento della FI , sino alla sua autosufficienza, versando a la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) il tutto Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla data della sentenza;
G) Onerare ex art. 156 c.c. il datore di lavoro di , ovverosia CP [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Mantova Viale 7 Dicembre, 1 c.f. pec , o P.IVA_1 Email_1
diverso datore di lavoro presso cui dovesse lavorare, dell'obbligo di corrispondere direttamente a l'assegno di mantenimento per la Parte_1
minore , nella misura che verrà disposta. Persona_1
H) Disporre che le spese straordinarie per vengano disciplinate Persona_1
secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Mantova del 28 maggio
2024 ovverosia come segue.
Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A. spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica :occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico)debitamente prescritte da un medico ed pagina 3 di 15 erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
-quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica ) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico in ricetta:
B. spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la FI prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
-spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola( se richiesto dall'istituto, oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc..);
- spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); pagina 4 di 15 - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e /o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria nonché tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise nella misura del 50 % ciascuno tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente pagina 5 di 15 lettera B) ; per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B) ; per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) .
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
Per_ I) Dare atto che l'assegno unico famigliare per la minore sia corrisposto a
Parte_1
L) Ordinare a di comunicare alla signora il luogo ove CP Parte_1
è domiciliato e /o risiede.
M) Ordinare a di comunicare a il luogo ove lavora. CP Parte_1
Ordinarsi all'Ufficiale dello stato Civile del Comune competente di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza ai sensi di legge.
In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente si riporta integralmente alle memorie per e Parte_1
alle verbalizzazioni in atti, insistendo nelle relative argomentazioni, deduzioni e richieste. pagina 6 di 15 Chiede l'ammissione di prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc(capp. da 1 a 15, testi indicati) per Pt_1
Insiste nella richiesta di acquisizione della relazione dei Servizi tutela minori e affidi del Comune di Montichiari, relativa alla capacità genitoriale del CP
nei rapporti con . Per_2
Ci si oppone alla richiesta di CTU famigliare per tutti i motivi di cui alle pagg.
2, 3,4 e 5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc (laddove ammessa i costi dovranno essere interamente a carico del ) nonché ai capitoli prova CP
avversari perché generici, irrilevanti e valutativi (v. pagg. 7, 8 e 9 stessa memoria); tra l'altro la loro ammissione minerebbe la serenità e la concordia necessari al percorso in essere. Nell'ipotesi di ammissione degli stessi, si chiede la prova contraria, testi indicati, come da memoria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e /o modificate, ove non ammissibili.
Onorari e spese rifusi con maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis dm 55.2014 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”
- per : “- In via preliminare, accogliere l'istanza depositata da CP
parte convenuta il 28.04.2025, con modifica del regime di affidamento;
- in via definitiva, nel merito:
pagina 7 di 15 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.12.2018 trascritto al n. 29 registro atti matrimonio parte I del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) dai signori e;
Parte_1 CP
2. dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla casa coniugale;
3. affidare in via congiunta la minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la residenza materna, autorizzando la sig.ra ad Pt_1
Per_ adottare in forma autonoma per la FI le decisioni urgenti ed indifferibili in ambito sanitario sino a quando il sig. si troverà inserito in una CP
comunità di recupero;
successivamente, quando il sig. farà rientro al CP
proprio domicilio, le decisioni anche in ambito sanitario verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
le decisioni in materia di istruzione ed educazione saranno sempre assunte in via congiunta tra i genitori.
Per_ 4. stabilire il diritto del sig. di vedere un pomeriggio a CP
settimana in ambiente protetto alla presenza di un operatore dei servizi sociali, sino a quando si troverà presso la comunità di recupero;
quando il sig. CP
terminerà il percorso di recupero presso la comunità e farà rientro al proprio domicilio, il diritto di visita verrà rivalutato con gli operatori dei servizi sociali e la madre secondo un progetto concordato;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 CP Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI , € Persona_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo che di seguito si riporta:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 8 di 15 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
pagina 9 di 15 * Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra ed il Parte_1
sig. si obbliga a sottoscrivere la documentazione necessaria per la CP
richiesta ogni anno rinunciando al 50%;
7. il sig. non autorizza il rilascio del passaporto per la FI minore CP
. Persona_1
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alla annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge.
8. con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto Parte_1
con in data 15 dicembre 2018 e trascritto al n. 29 del registro Atti di CP
Matrimonio Parte I del comune di Castiglione delle Stiviere.
Per_ Ha chiesto l'affidamento superesclusivo della FI oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 300 mensili.
pagina 10 di 15 Si è costituito non opponendosi alla domanda di scioglimento, ma CP
chiedendo l'affido condiviso della FI minore ed offrendo un assegno di mantenimento di euro 150 mensili.
Entrambi i genitori chiedono che le visite con la FI siano organizzate con l'ausilio dei Servizi Sociali già incaricati.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta in atti e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi che hanno in carico il nucleo familiare.
Quando alla domanda di scioglimento sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n.
55/2015.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Quanto all'affidamento della FI minore, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento super esclusivo a favore della madre affinché ella possa prendere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della FI, anche quelle più rilevanti. pagina 11 di 15 Come è emerso nel corso del procedimento, il padre, che è genitore di altra FI nata da precedente relazione, non risulta affidatario neppure di quella FI che è affidata a soggetti terzi, non paiono quindi sussistere, allo stato, le condizioni per un affido condiviso.
Va ricordato come nel corso del procedimento il padre abbia dovuto ricorrere ad un percorso terapeutico per disintossicarsi dall'uso e abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti.
Quel percorso, che allo stato pare avere avuto una evoluzione positiva, appare essere solo una precondizione per poter valutare la capacità del padre di occuparsi della FI e di assumere su di sé le responsabilità che derivano dalla genitorialità.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei professionisti che hanno avuto in carico i genitori dalle quali per esempio si legge che: “la sua personalità è caratterizzata da elementi di funzionamento di tipo narcisistico restaurativi di un “io infantile” fragile e bisognoso, con aspetti di dipendenza. omissis. Nel ruolo di genitore il signor potrebbe essere facilitato nel CP
collegarsi alle istanze delle proprie-figlie bambine, ma meno capace in un compito più regolatore e complesso richiesto dal loro successivo sviluppo e processo di individuazione separazione. E' quindi indicato dallo scrivente un intervento di decostruzione della corazza narcisistica del signor per poter CP
accedere ai limiti e poterli elaborare, lavoro propedeutico allo sviluppo di competenze più mature nel ruolo genitoriale” relazione dott. Per_3
I servizi sociali hanno invece espresso favore per il mantenimento della situazione di affido della minore alla madre, al contrario il mondo paterno sia del pagina 12 di 15 tutto sconosciuto alla minore, ha dato atto della condotta collaborativa di Pt_1
e, circa il regime di affidamento e collocamento, ha dichiarato come risulti
[...]
Per_ essenziale e tutelante per che resti collocata presso la madre e a lei affidata
(relazione 27/09/2023).
Non essendovi alcuna domanda di assegnazione della casa familiare, nulla va disposto in merito.
Poiché la minore risulta affidata in via super esclusiva alla madre, ella ha il diritto di percepire l'Assegno unico per i figli nella misura del 100%.
Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento, si deve rilevare che, dopo un periodo di disoccupazione collegato al periodo nel quale il padre era collocato presso la comunità per disintossicarsi, oggi il padre lavoro presso una RSA.
Le buste paga prodotte in atti restituiscono i seguenti valori netti: dicembre 2024
525 euro, gennaio 2025 233 euro, febbraio 2025 861 euro, marzo 2025 1.131 euro.
Si tratta di un reddito talmente modesto che non appare possibile aumentare l'attuale contributo previsto in euro 150 mensili, con rivalutazione annuale agli indici ISTAT a far tempo dal maggio 2023.
Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del 2024.
Attesa la discontinuità nel pagamento del contributo al mantenimento, va ordinato al datore di lavoro ovverosia, attualmente, con sede in Controparte_2
Mantova Viale 7 Dicembre n. 1 (c.f. ), di corrispondere P.IVA_1
direttamente a l'assegno di mantenimento di nella Parte_1 Persona_1
misura indicata.
pagina 13 di 15 Quanto al diritto di visita appare necessario che gli incontri si svolgano almeno due volte a settimana della durata di due ore organizzati in forma protetta alla presenza di una operatrice.
Per entrambi i genitori va attivato un servizio di supporto alla genitorialità che li aiuti nella gestione della FI e soprattutto nell'instaurare un corretto rapporto tra loro in vista di un possibile futuro affidamento condiviso.
A fronte della reciproca parziale soccombenza e della necessarietà del procedimento, le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
Per_ 2) Affida in via super esclusiva la FI minore alla madre, affinché ella possa assumere in autonomia tutte le decisioni anche quelle più rilevanti, con collocamento presso di lei con attribuzione a favore di Parte_1
dell'Assegno unico per i figli nella misura del 100%;
3) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP C.F._2
versare entro il 10 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
Per_
) un contributo per il mantenimento della FI pari C.F._1
ad euro 150,00 rivalutabile agli indici ISTAT a far data dal maggio 2023;
4) Ordina con sede in Mantova Viale 7 Dicembre n. 1 (c.f. CP_2 CP_2
), di corrispondere direttamente a l'assegno di P.IVA_1 Parte_1
mantenimento di nella misura indicata;
Persona_1 pagina 14 di 15 5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 29 parte I, anno 2018);
7) Manda ai Servizi sociali competenti per territorio che già hanno in carico il nucleo, di organizzare visite protette, alla presenza di una operatrice/educatrice, padre/FI almeno due volte la settimana per due ore ciascuna all'interno di un percorso di riavvicinamento nei rapporti padre/FI, attivando altresì un supporto alla genitorialità per i genitori;
8) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Mantova, il 12/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 17/12/2021 al n. 3484/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 17/12/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUERRESCHI PAOLA, elettivamente domiciliata in VIA G. MATTEOTTI
51/A CALCINATO presso lo studio dell'avv. GUERRESCHI PAOLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP C.F._2
POLICASTRESE FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI
BANDIERA 18/A 41 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv.
POLICASTRESE FRANCESCA convenuto E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
06/05/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto da e in data 15 dicembre 2018 trascritto al Parte_1 CP
n. 29 del registro Atti di Matrimonio Parte I del comune di Castiglione delle
Stiviere;
B) dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla casa coniugale;
C) affidare in via esclusiva la minore alla madre Persona_1 Parte_1
autorizzata ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la FI (c.d. affido “superesclusivo”), ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
D) fissare la residenza abituale e collocamento di presso Persona_1 Pt_1
[...]
Per_ E) stabilire il diritto del padre di vedere e tenere con sé in forma protetta e alla presenza di un operatore dei servizi sociali secondo la frequenza da concordarsi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici della minore e lavorativi della madre, ferma la disponibilità di di proseguire il Parte_1
percorso di supporto alla genitorialità e disponendo che analogo supporto alla pagina 2 di 15 genitorialità e ogni accertamento clinico o psicologico prosegua anche per CP
;
[...]
F) onerare dalla data del deposito del ricorso, dell'obbligo di CP
Per_ concorrere al mantenimento della FI , sino alla sua autosufficienza, versando a la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00) il tutto Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla data della sentenza;
G) Onerare ex art. 156 c.c. il datore di lavoro di , ovverosia CP [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Mantova Viale 7 Dicembre, 1 c.f. pec , o P.IVA_1 Email_1
diverso datore di lavoro presso cui dovesse lavorare, dell'obbligo di corrispondere direttamente a l'assegno di mantenimento per la Parte_1
minore , nella misura che verrà disposta. Persona_1
H) Disporre che le spese straordinarie per vengano disciplinate Persona_1
secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Mantova del 28 maggio
2024 ovverosia come segue.
Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A. spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica :occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico)debitamente prescritte da un medico ed pagina 3 di 15 erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
-quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica ) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico in ricetta:
B. spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la FI prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
-spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola( se richiesto dall'istituto, oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc..);
- spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); pagina 4 di 15 - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e /o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria nonché tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise nella misura del 50 % ciascuno tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente pagina 5 di 15 lettera B) ; per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B) ; per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) .
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
Per_ I) Dare atto che l'assegno unico famigliare per la minore sia corrisposto a
Parte_1
L) Ordinare a di comunicare alla signora il luogo ove CP Parte_1
è domiciliato e /o risiede.
M) Ordinare a di comunicare a il luogo ove lavora. CP Parte_1
Ordinarsi all'Ufficiale dello stato Civile del Comune competente di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza ai sensi di legge.
In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, la scrivente si riporta integralmente alle memorie per e Parte_1
alle verbalizzazioni in atti, insistendo nelle relative argomentazioni, deduzioni e richieste. pagina 6 di 15 Chiede l'ammissione di prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc(capp. da 1 a 15, testi indicati) per Pt_1
Insiste nella richiesta di acquisizione della relazione dei Servizi tutela minori e affidi del Comune di Montichiari, relativa alla capacità genitoriale del CP
nei rapporti con . Per_2
Ci si oppone alla richiesta di CTU famigliare per tutti i motivi di cui alle pagg.
2, 3,4 e 5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc (laddove ammessa i costi dovranno essere interamente a carico del ) nonché ai capitoli prova CP
avversari perché generici, irrilevanti e valutativi (v. pagg. 7, 8 e 9 stessa memoria); tra l'altro la loro ammissione minerebbe la serenità e la concordia necessari al percorso in essere. Nell'ipotesi di ammissione degli stessi, si chiede la prova contraria, testi indicati, come da memoria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e /o modificate, ove non ammissibili.
Onorari e spese rifusi con maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis dm 55.2014 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”
- per : “- In via preliminare, accogliere l'istanza depositata da CP
parte convenuta il 28.04.2025, con modifica del regime di affidamento;
- in via definitiva, nel merito:
pagina 7 di 15 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.12.2018 trascritto al n. 29 registro atti matrimonio parte I del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) dai signori e;
Parte_1 CP
2. dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla casa coniugale;
3. affidare in via congiunta la minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la residenza materna, autorizzando la sig.ra ad Pt_1
Per_ adottare in forma autonoma per la FI le decisioni urgenti ed indifferibili in ambito sanitario sino a quando il sig. si troverà inserito in una CP
comunità di recupero;
successivamente, quando il sig. farà rientro al CP
proprio domicilio, le decisioni anche in ambito sanitario verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
le decisioni in materia di istruzione ed educazione saranno sempre assunte in via congiunta tra i genitori.
Per_ 4. stabilire il diritto del sig. di vedere un pomeriggio a CP
settimana in ambiente protetto alla presenza di un operatore dei servizi sociali, sino a quando si troverà presso la comunità di recupero;
quando il sig. CP
terminerà il percorso di recupero presso la comunità e farà rientro al proprio domicilio, il diritto di visita verrà rivalutato con gli operatori dei servizi sociali e la madre secondo un progetto concordato;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 CP Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI , € Persona_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo che di seguito si riporta:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 8 di 15 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
pagina 9 di 15 * Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
6. l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra ed il Parte_1
sig. si obbliga a sottoscrivere la documentazione necessaria per la CP
richiesta ogni anno rinunciando al 50%;
7. il sig. non autorizza il rilascio del passaporto per la FI minore CP
. Persona_1
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alla annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge.
8. con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto Parte_1
con in data 15 dicembre 2018 e trascritto al n. 29 del registro Atti di CP
Matrimonio Parte I del comune di Castiglione delle Stiviere.
Per_ Ha chiesto l'affidamento superesclusivo della FI oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 300 mensili.
pagina 10 di 15 Si è costituito non opponendosi alla domanda di scioglimento, ma CP
chiedendo l'affido condiviso della FI minore ed offrendo un assegno di mantenimento di euro 150 mensili.
Entrambi i genitori chiedono che le visite con la FI siano organizzate con l'ausilio dei Servizi Sociali già incaricati.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta in atti e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi che hanno in carico il nucleo familiare.
Quando alla domanda di scioglimento sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n.
55/2015.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Quanto all'affidamento della FI minore, deve essere confermato l'attuale regime di affidamento super esclusivo a favore della madre affinché ella possa prendere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della FI, anche quelle più rilevanti. pagina 11 di 15 Come è emerso nel corso del procedimento, il padre, che è genitore di altra FI nata da precedente relazione, non risulta affidatario neppure di quella FI che è affidata a soggetti terzi, non paiono quindi sussistere, allo stato, le condizioni per un affido condiviso.
Va ricordato come nel corso del procedimento il padre abbia dovuto ricorrere ad un percorso terapeutico per disintossicarsi dall'uso e abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti.
Quel percorso, che allo stato pare avere avuto una evoluzione positiva, appare essere solo una precondizione per poter valutare la capacità del padre di occuparsi della FI e di assumere su di sé le responsabilità che derivano dalla genitorialità.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni dei professionisti che hanno avuto in carico i genitori dalle quali per esempio si legge che: “la sua personalità è caratterizzata da elementi di funzionamento di tipo narcisistico restaurativi di un “io infantile” fragile e bisognoso, con aspetti di dipendenza. omissis. Nel ruolo di genitore il signor potrebbe essere facilitato nel CP
collegarsi alle istanze delle proprie-figlie bambine, ma meno capace in un compito più regolatore e complesso richiesto dal loro successivo sviluppo e processo di individuazione separazione. E' quindi indicato dallo scrivente un intervento di decostruzione della corazza narcisistica del signor per poter CP
accedere ai limiti e poterli elaborare, lavoro propedeutico allo sviluppo di competenze più mature nel ruolo genitoriale” relazione dott. Per_3
I servizi sociali hanno invece espresso favore per il mantenimento della situazione di affido della minore alla madre, al contrario il mondo paterno sia del pagina 12 di 15 tutto sconosciuto alla minore, ha dato atto della condotta collaborativa di Pt_1
e, circa il regime di affidamento e collocamento, ha dichiarato come risulti
[...]
Per_ essenziale e tutelante per che resti collocata presso la madre e a lei affidata
(relazione 27/09/2023).
Non essendovi alcuna domanda di assegnazione della casa familiare, nulla va disposto in merito.
Poiché la minore risulta affidata in via super esclusiva alla madre, ella ha il diritto di percepire l'Assegno unico per i figli nella misura del 100%.
Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento, si deve rilevare che, dopo un periodo di disoccupazione collegato al periodo nel quale il padre era collocato presso la comunità per disintossicarsi, oggi il padre lavoro presso una RSA.
Le buste paga prodotte in atti restituiscono i seguenti valori netti: dicembre 2024
525 euro, gennaio 2025 233 euro, febbraio 2025 861 euro, marzo 2025 1.131 euro.
Si tratta di un reddito talmente modesto che non appare possibile aumentare l'attuale contributo previsto in euro 150 mensili, con rivalutazione annuale agli indici ISTAT a far tempo dal maggio 2023.
Spese straordinarie al 50% come da Protocollo del 2024.
Attesa la discontinuità nel pagamento del contributo al mantenimento, va ordinato al datore di lavoro ovverosia, attualmente, con sede in Controparte_2
Mantova Viale 7 Dicembre n. 1 (c.f. ), di corrispondere P.IVA_1
direttamente a l'assegno di mantenimento di nella Parte_1 Persona_1
misura indicata.
pagina 13 di 15 Quanto al diritto di visita appare necessario che gli incontri si svolgano almeno due volte a settimana della durata di due ore organizzati in forma protetta alla presenza di una operatrice.
Per entrambi i genitori va attivato un servizio di supporto alla genitorialità che li aiuti nella gestione della FI e soprattutto nell'instaurare un corretto rapporto tra loro in vista di un possibile futuro affidamento condiviso.
A fronte della reciproca parziale soccombenza e della necessarietà del procedimento, le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
Per_ 2) Affida in via super esclusiva la FI minore alla madre, affinché ella possa assumere in autonomia tutte le decisioni anche quelle più rilevanti, con collocamento presso di lei con attribuzione a favore di Parte_1
dell'Assegno unico per i figli nella misura del 100%;
3) Pone a carico di (C.F. ) l'obbligo di CP C.F._2
versare entro il 10 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
Per_
) un contributo per il mantenimento della FI pari C.F._1
ad euro 150,00 rivalutabile agli indici ISTAT a far data dal maggio 2023;
4) Ordina con sede in Mantova Viale 7 Dicembre n. 1 (c.f. CP_2 CP_2
), di corrispondere direttamente a l'assegno di P.IVA_1 Parte_1
mantenimento di nella misura indicata;
Persona_1 pagina 14 di 15 5) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
6) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 29 parte I, anno 2018);
7) Manda ai Servizi sociali competenti per territorio che già hanno in carico il nucleo, di organizzare visite protette, alla presenza di una operatrice/educatrice, padre/FI almeno due volte la settimana per due ore ciascuna all'interno di un percorso di riavvicinamento nei rapporti padre/FI, attivando altresì un supporto alla genitorialità per i genitori;
8) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Mantova, il 12/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 15 di 15