Decreto presidenziale 10 aprile 2025
Decreto presidenziale 9 giugno 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03683/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3683 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Arcione 2005 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Crisci, Francesco Paolo Francica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
e con l'intervento di
di IS Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mariano Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, ad opponendum ;
per l’annullamento;
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:
- della nota protocollo CA/118967 del 15.6.2023 emessa dal Municipio I di Roma Capitale;
- della nota prot. CA/54389/2023 del 9.3.2023;
- dell'accertamento tecnico e del relativo verbale del 8.3.2023;
B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
- della determina dirigenziale prot. CA/2024/0080938 del 14.05.2024, notificata in data 17.5.2024, con cui Roma Capitale ha emesso, nei confronti della ricorrente, l’ “ ordine di demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia e di IS Re S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Dott. HR CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.3.2024 e depositato in data 5.4.2024, Arcione 2005 S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma (di seguito anche “ Sopraintendenza ”), al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha formulato le censure ivi meglio esposte.
2. In data 8.4.2024 e in data 10.4.2024, Roma Capitale e Sopraintendenza si sono rispettivamente costituite in giudizio, con altrettante rispettive memorie di stile, instando entrambe per il rigetto del ricorso.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13.6.2024 e depositato in data 13.7.2024, Arcione 2005 S.r.l. ha impugnato, al fine di ottenerne l’annullamento, la determina dirigenziale prot. CA/2024/0080938 del 14.05.2024, notificata in data 17.5.2024, contenente l’ordine di demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate e ivi descritte, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha formulato le censure che verranno di seguito esaminate.
4. In data 1.7.2025, IS RE S.r.l., in qualità di è proprietaria dell’appartamento sito al piano II dell’edificio in cui insistono le opere abusive per cui è causa, “ si è costituita in giudizio ”, mediante il deposito di memoria di stile, non notificata alle altre parti del giudizio.
5. Nel corso del giudizio, le parti hanno provveduto al deposito e allo scambio dei documenti e delle memorie di cui all’art. 73 c.p.a.
6. Parte ricorrente, unitamente alla memoria di replica depositata in data 2.2.2026, ha chiesto al Tribunale il differimento della causa per aver essa provveduto, in data 24.11.2025, a depositare altra e diversa (rispetto a quella oggetto del provvedimento impugnato) SCIA in sanatoria ex art. 37 TUED.
7. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il Collegio, rimessa al merito l’esame della descritta istanza di rinvio del giudizio e dato alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la possibile sussistenza di profili di inammissibilità parziale del ricorso per motivi aggiunti, ha trattenuta la causa in decisione.
8. Tanto premesso, il Collegio, dapprima, respinge l’istanza di rinvio formulata da parte ricorrente in seno alla memoria di replica depositata in data 2.2.2026.
L’art. 73, comma 1 bis , c.p.a. prevede che il rinvio dell’udienza possa avvenire per comprovati “ casi eccezionali ” che, però, non ricorrono ai fini che qui interessano.
In primo luogo, l’intervenuto deposito di un nuovo titolo edilizio ex art. 37 TUED, non solo non integra “ caso eccezionale ” da porre alla base dell’auspicato rinvio, ma impone al Collegio di definire celermente la controversia, stante la pendenza dell’ordine di demolizione altrettanto impugnato con i motivi aggiunti: del resto, tale deposito non spiega alcun effetto sospensivo sull’avversato ordine di demolizione.
In secondo luogo e, come meglio si dirà infra , il Collegio ritiene che la SCIA in sanatoria ex art. 37 TUED sia in sé inidonea ad assurgere a titolo edilizio legittimante le opere per cui è causa.
9. In via pregiudiziale di rito e al fine di perimetrare l’ambito soggettivo del giudizio, deve essere esaminata, in termini processual-amministrativistici, l’eccezione, sollevata dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 73 c.p.a., di inammissibilità dell’intervento ad opponendum , asseritamente spiegato da IS RE S.r.l.
Quest’ultima, benchè non intimata in tal senso dal ricorso introduttivo del giudizio, ha inteso “ costituirsi in giudizio ” in forza della propria qualità di proprietaria dell’appartamento sito al piano secondo dell’edificio in cui insistono, al piano terra, le opere abusive per cui è causa.
Ebbene, delle due l’una.
Se si assume che IS RE S.r.l. sia “parte controinteressata” nel presente giudizio, ossia titolare di un interesse diretto e immediato connesso al mantenimento in vita del provvedimento impugnato, allora più che porsi il problema dell’ammissibilità della relativa “ costituzione in giudizio ”, si dovrebbe indagare l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per non essere esso stato notificato ad almeno un controinteressato.
Se invece si allega che IS RE S.r.l. sia titolare di un interesse mediato e riflesso, la sua “costituzione in giudizio” dovrebbe essere riqualificata nei termini di intervento ad opponendum e, come tale, soggetto alla disciplina codicistica di tal fatta.
Ciò posto, ritiene il Collegio che IS RE S.r.l. non possa essere qualificata, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., quale parte controinteressata nel presente giudizio.
L’art. 41, comma 2, c.p.a. individua, tra gli elementi costitutivi del controinteressato, quello formale, ossia che il nominativo del soggetto risulti dal provvedimento impugnato, nonché quello sostanziale, ossia che esso sia portatore di un interesse di segno contrario rispetto a quello fatto valere dal ricorrente,e che quest’ultimo vedrebbe soddisfatto mediante l’accoglimento del gravame (che però deve essere personale, immediato, diretto ed effettivo).
Nel caso di specie, difettando entrambi gli elementi di cui si è appena detto.
Quanto al primo di essi (elemento formale), il provvedimento impugnato non menziona il nominativo di IS RE S.r.l., limitandosi esso, più in generale, a dichiarare l’inefficacia / nullità della SCIA presentata dalla ricorrente.
Quanto al secondo di essi (elemento sostanziale), il soggetto direttamente inciso dal provvedimento impugnato è solo ed esclusivamente la ricorrente che, in caso di reiezione del ricorso, vedrebbe confermata l’inidoneità del titolo edilizio dalla stessa richiesto.
Infatti, IS RE S.r.l. se, nella descritta qualità di proprietario confinante, può essere ritenuta titolare del requisito della vicinitas – ossia della legittimazione ad agire – non lo è certamente per ciò che attiene all’interesse ad agire, atteso che essa non ha, nella propria memoria, enucleato alcun elemento da porre alla base dello stesso.
Sul punto, giova osservare come la vicinitas , pur identificando la posizione qualificata del soggetto, per lo più proprietario confinante o frontista, allo stabile collegamento materiale con l’area interessata da un intervento edilizio o da un provvedimento, legittimandolo ad agire o ad accedere agli atti, non è da sola sufficiente a sorreggere un’azione giudiziale, nè in ottica attiva (quale parte ricorrente), né passiva (quale parte resistente), essendo al contempo e, tal fine, necessaria la prova, o quantomeno l’allegazione, da parte dell’interessato, di una lesione concreta e attuale di un proprio interesse immediato e diretto (C.d.s., A.P., n. 22/2021).
In difetto di tale allegazione e prova da parte di IS RE S.r.l., essa non può essere ritenuta titolare di un interesse diretto - ma, al più, mediato e riflesso - alla reiezione del ricorso; di qui la legittimazione alla sola proposizione dell’intervento ad opponendum .
Alla luce di quanto precede, la memoria “ di costituzione in giudizio ”, depositata da IS RE S.r.l. in data 1.7.2025, deve essere riqualificata nei termini di cui si è detto e, in applicazione, ai fini che qui interessano, degli artt. 28, comma 2, e 50, comma 2, c.p.a., l’interventore sarebbe stato tenuto a procedere alla notificazione dell’atto di intervento nei confronti delle altre parti del giudizio. Non avendo IS RE S.r.l. proceduto in tal senso ed essendosi la stessa limitata a depositare in giudizio una mera memoria difensiva, il Tribunale dichiara, in accoglimento dell’eccezione di parte ricorrente, l’inammissibilità del menzionato atto di intervento.
10. Deve ora essere esaminata con priorità l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, sollevata da Roma Capitale nella propria memoria ex art. 73 c.p.a. Al riguardo, parte resistente ha eccepito che il provvedimento in questa sede impugnato sarebbe stato notificato alla ricorrente in data 15.6.2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio in data 18.3.2024, ossia ben oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.
Sul punto, parte ricorrente ha eccepito che il provvedimento impugnato non avrebbe valenza provvedimentale, ma endoprocedimentale, cosicchè esso non sarebbe idoneo a sorreggere l’intervenuta archiviazione della SCIA richiesta; e ciò anche in quanto tale provvedimento conterrebbe la dicitura per la quale parte ricorrente sarebbe tenuta a far pervenire a Roma Capitale eventuali osservazioni nel termine di giorni 10.
L’eccezione di parte resistente è fondata.
Al riguardo, ove si seguisse la tesi di parte ricorrente e opinando, ma così non è, per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe inammissibile per originaria carenza di interesse.
Sennonchè, il provvedimento impugnato ha certamente valenza provvedimentale.
In primo luogo, esso è stato adottato a seguito della sollecitazione del contraddittorio ex art. 10 bis L. 241/90: Roma Capitale ha infatti comunicato alla ricorrente, giusta nota prot. CA/54389 del 9.3.2023, l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990 della SCIA del 17.12.2021, integrata con SCIA del 7.4.2022 e a tale comunicazione hanno fatto seguito le osservazioni della ricorrente stessa (la circostanza risulta allegata proprio da parte ricorrente, cfr. p. 6 del ricorso).
Da ciò si ricava che la dizione, pure contenuta nel provvedimento impugnato, per la quale l’interessato può presentare osservazioni nel termine di 10 giorni successivi alla notificazione dello stesso, deve essere intesa quale mero refuso o comunque come indicazione inidonea a degradare il provvedimento in parola a mero atto amministrativo endoprocedimentale.
In secondo luogo, il provvedimento in esame contiene tutti gli elementi per essere considerato tale, a partire dall’indicazione e motivazione di tutti gli elementi di cui agli artt. 19 e 21 novies L. 241/90, della descrizione dell’abuso, dell’attuazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis L. 241/90, nonché del dispositivo circa la declaratoria di nullità / inefficacia della descritta SCIA.
Pertanto, la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto avvenuta tardivamente, deve ritenersi tardiva, con conseguente declaratoria di irricevibilità dello stesso.
Siffatta pronuncia impedisce al Collegio di esaminare i motivi di merito ivi articolati, essendo il provvedimento impugnato divenuto definitivo.
11. Passando ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti, esso ha a oggetto l’ordine di demolizione conseguente alla declaratoria di inefficacia della descritta SCIA.
11.1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente si duole, in via derivata, dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo è infondato.
L’accertata irricevibilità del ricorso di tal fatta importa altresì, come logica conseguenza, la reiezione della censura afferente alla prospettata invalidità derivata che affliggerebbe il conseguente ordine di demolizione.
Del resto, tale ordine di demolizione, adottato ex art. 31 TUE, costituisce attività doverosa e vincolata, tramite la quale l’Amministrazione, accertata l’insussistenza del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere abusive, ne ordina la demolizione (C.d.s., n. 771/2025, TAR Campania, n. 4965/2024).
11.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dell’illegittimità propria del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, in quanto esso farebbe erroneamente riferimento al provvedimento adottato dalla Soprintendenza prot. n. 34450 del 27.7.2021 che, invece, avrebbe (anch’esso), valenza endoprocedimentale e, come tale, sarebbe inidoneo a inficiare la validità della SCIA.
La censura è infondata.
In disparte il carattere esoprocedimentale o meno del richiamato provvedimento prot. n. 34450 del 27.7.2021 della Soprintendenza, v’è di fatto che l’immobile della ricorrente, sito a Roma, Via Arcione n. 115 (angolo Via del Gallinaccio n. 1-5), è collocato all’interno di un immobile compreso nella zona omogenea “A” del piano urbanistico di cui al D.M. n. 1444/1968, ed è parte di un edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (“ Casa con tutte le sue decorazioni esterne ed interne ”). Consegue che qualsivoglia intervento edilizio che lo riguardi deve essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica, non potendosi a esso anteporre la richiesta di un titolo edilizio.
In argomento, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 23353/2024) ha chiarito che, in assenza di tale autorizzazione, la SCIA depositata dall’interessato deve ritenersi inefficace.
Applicando tali principi al caso di specie, a parere del Collegio, anche accedendo alla tesi della ricorrente per la quale il provvedimento prot. n. 34450 del 27.7.2021 della Soprintendenza costituirebbe un mero preavviso di rigetto e non invece il parere finale, i termini della questione sarebbero i medesimi: il ricorrente ha, in ogni caso, depositato una SCIA, oggetto di archiviazione, non preceduta dal parere favorevole dell’Autorità preposta.
11.3. Con la terza doglianza, viene eccepita la carenza motivazionale dell’ordine di demolizione gravato, soprattutto per ciò che attiene alla presunta “validità” della SCIA presentata dalla ricorrente ex art. 37 TUED
Anche tale censura è infondata.
L’ordinanza di demolizione è espressione di attività vincolata, cosicchè esso deve contenere la sola descrizione dell’abuso e degli elementi identificativi dei soggetti tenuti alla rimozione dello stesso. Nulla di più.
In ogni caso, tale provvedimento risulta correttamente motivato, in quanto menziona il provvedimento con cui è stata archiviata la SCIA.
11.4. Con la quarta doglianza, il ricorrente ha poi articolato una serie nutrita di censure, di cui ai paragrafi C.2.2.-C.2.7., con cui intende sostenere la legittimità della SCIA depositata, riproponendo le doglianze di cui ai paragrafi E.2.2.-E.2.7. del ricorso introduttivo del giudizio (come detto dichiarato irricevibile).
Tali censure sono in questa sede inammissibili e, nel contempo, infondate nel merito.
Sotto il primo aspetto (inammissibilità), in primo luogo, le censure in parola non possono trovare ingresso nel giudizio avverso l’ordine di demolizione ex art. 31 TUE, che costituisce attività doverosa e vincolata, tramite la quale l’Amministrazione, accertata l’insussistenza del titolo edilizio in relazione alla realizzazione delle opere abusive, ne ordina la demolizione (C.d.s., n. 771/2025, TAR Campania, n. 4965/2024).
In secondo luogo, tali doglianze, essendo state poste, “a monte”, alla base di un ricorso dichiarato irricevibile, avente a sua volta a oggetto il provvedimento che ha archiviato il titolo edilizio richiesto dal privato (SCIA), non possono essere sottoposte, “a valle”, a un nuovo scrutinio delle stesse, onde evitare di violare il divieto del bis in idem .
Sotto il secondo aspetto (infondatezza), le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, dando luogo ad aumento di volumetria e integrando ristrutturazione edilizia pesante, avrebbero, se del caso e fermo il rispetto dei vincoli paesistici, dovuto essere supportate, ante operam , dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) TUED ovvero, in alternativa, dalla SCIA ex art. 23 TUED; post operam , ferma a tali fini l’inidoneità della SCIA in sanatoria ex art. 37 TUED, lo strumento urbanistico di riferimento avrebbe dovuto essere quello di cui all’art. 36 TUED.
11.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la presunta legittimità urbanistica-edilizia dell’immobile per cui è causa, sul presupposto per il quale parte degli interventi fosse già presente prima dell’accatastamento dell’edificio, in forza di “ ben due progetti approvati sui beni oggetto di contestazione, che hanno modificato parti esterne ed interne dell’edificio: 1. prot. 00279 del 14 gennaio 1909; 2. prot. 1679 del 22 febbraio 1915 ”.
La censura in esame è in questa sede inammissibile e, nel contempo, infondata.
Sotto il primo aspetto (inammissibilità), la ricorrente, anche in tal caso, avrebbe dovuto rivolgere siffatte censure avverso l’atto presupposto che ha archiviato il titolo edilizio e di cui l’ordinanza ingiunzione rappresenta, in quanto atto presupponente, espressione di mera attività conseguente e doverosa.
Del resto, ove si consentisse alla ricorrente di censurare siffatta ordinanza tramite vizi propri del provvedimento presupposto, si finirebbe per svilire la previsione dei termini decadenziali per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Sotto il secondo aspetto (infondatezza), in ogni caso, la censura è infondata nel merito, in quanto, in primo luogo, la preesistenza dell’abuso, rispetto all’accatastamento, nulla dice circa la legittimità urbanistica del bene, stante l’obbligo di munirsi di licenza edilizia, previsto per la città di Roma, a partire dall’anno 1912. Infatti, in attuazione dell’art. 16 L. n. 502/1907 (che sanciva che “ con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio di Stato, il comune di Roma dovrà essere autorizzato ad adottare uno speciale regolamento edilizio per disciplinare la costruzione di nuovi quartieri e di nuove abitazioni così dentro come fuori il perimetro del nuovo piano regolatore ”), gli artt. 3 e 5 del regolamento edilizio del Comune di Roma, R.D. 1522/1911 avevano sancito l’obbligo, in capo al privato interessato, di dotarsi di precipua autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni, in riferimento all’intero territorio comunale, senza quindi più distinguere, come invece avveniva nei regolamenti precedenti, tra centro abitato e zone di espansione.
Le circostanze appena esposte risultano, peraltro, acclarate e meglio esplicitate nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 3816/2017.
In secondo luogo, per costante orientamento giurisprudenziale (CDS, nn. 8032/2024, 8313/2021), “ la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato ”.
Pertanto, anche ove una parte di esso fosse risultata legittima ai sensi dell’art. 9 bis TUED, ma così non è, ciò non avrebbe minimamente scalfito il provvedimento gravato.
11.6. Infine, deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso, con il quale viene fatta valere la violazione delle garanzie partecipative.
Proprio in ragione della natura doverosa e vincolata dell’attività repressiva di cui all’art. 31 TUED, non v’è necessità della preventiva adozione della comunicazione di avvio del procedimento.
In argomento, TAR Campania n. 59/2023 ha stabilito che “ va esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento nei casi di demolizione di opere abusive, posto che un contraddittorio con l’interessato sarebbe inutile. Nelle ordinanze di demolizione, poi, non occorre una motivazione specifica né sull’interesse pubblico alla demolizione né su altro, trattandosi di atto dovuto e vincolato che non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi ”.
12. Alla luce di quanto precede, il Collegio: a) dichiara l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato da IS RE S.r.l.; b) dichiara l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio; c) dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte infondato.
13. Quanto alle spese di lite, la statuizione in rito che ha interessato l’interventore ad opponendum consente al Collegio di compensarle integralmente tra esso e le altre parti del giudizio.
Le medesime considerazioni valgono poi in riferimento al rapporto tra la Soprintendenza e le altre parti del giudizio, non avendo la prima svolto attività difensiva nel merito.
Per il resto, le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato da IS RE S.r.l.;
- dichiara l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte infondato;
- compensa integralmente le spese di lite tra la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, da un lato, e le altre parti del giudizio, dall’altro;
- compensa integralmente le spese di lite tra IS RE S.r.l., da un lato, e le altre parti del giudizio, dall’altro;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di Roma Capitale, che liquida nella complessiva e unica somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL FR, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
HR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HR CO | EL FR |
IL SEGRETARIO