TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4542
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Decreto presidenziale 10 aprile 2025
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Decreto presidenziale 9 giugno 2025
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Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso introduttivo

    Il provvedimento impugnato ha valenza provvedimentale e non endoprocedimentale. La notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine previsto dalla legge, rendendo il provvedimento definitivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo

    L'accertata irricevibilità del ricorso introduttivo comporta la reiezione della censura di invalidità derivata. L'ordine di demolizione è un'attività doverosa e vincolata dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordine di demolizione per riferimento a provvedimento della Soprintendenza

    L'immobile è vincolato paesaggisticamente e necessita di autorizzazione paesaggistica prima del titolo edilizio. In assenza di tale autorizzazione, la SCIA è inefficace, indipendentemente dalla natura del provvedimento della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale dell'ordine di demolizione

    L'ordinanza di demolizione è un'attività vincolata che richiede solo la descrizione dell'abuso e l'identificazione dei soggetti responsabili. La menzione del provvedimento di archiviazione della SCIA è sufficiente motivazione.

  • Inammissibile
    Legittimità della SCIA depositata

    Le censure sono inammissibili perché l'ordine di demolizione è un'attività vincolata e le doglianze sono già state oggetto di un ricorso dichiarato irricevibile, violando il divieto del bis in idem. Nel merito, le opere richiedevano un permesso di costruire o una SCIA specifica, non una SCIA in sanatoria.

  • Inammissibile
    Legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile

    La censura è inammissibile perché dovrebbe essere rivolta all'atto presupposto (archiviazione SCIA) e non all'ordine di demolizione. Nel merito, la preesistenza di opere non giustifica la legittimità urbanistica in assenza di licenza edilizia obbligatoria dal 1912. Inoltre, la valutazione dell'abuso edilizio deve considerare l'intero complesso immobiliare.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'attività repressiva di demolizione di opere abusive è doverosa e vincolata, pertanto non richiede la comunicazione preventiva di avvio del procedimento. Non è necessaria una motivazione specifica sull'interesse pubblico alla demolizione.

  • Accolto
    Mancanza di notifica dell'atto di intervento

    La memoria di costituzione di IS Re S.r.l. è stata riqualificata come intervento ad opponendum, che, non essendo stato notificato alle altre parti, è dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4542
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo