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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1847/2021 pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dLLAvv. Cristiano Pennacchia per delega in atti appellante
E
(C.F. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_3
appellata E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4
dLLAvv. Luca Leone procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12564/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata a) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 09.06.2004 Rep. 361041, Racc. 14924, a rogito Notaio
azionato con l'atto di precetto notificato il 24.07.2018, difetta del carattere dell'autosufficienza ed è Per_1
pertanto inidoneo a costituire titolo esecutivo immediatamente azionabile;
b) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nel contratto di mutuo predetto, e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità del contratto per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti
(art. 1322 c.c.) e dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.;
c) accertare e dichiarare, in subordine, la nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo predetto, di determinazione del tasso di interesse ultralegale corrispettivo e di mora con riferimento al parametro IB e conseguentemente accertare la debenza del tasso legale secondo i criteri sostitutivi di cui LLart. 117 TUB;
d) accertare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto degli importi effettivamente erogati, delle rate già corrisposte e dell'eliminazione del tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c., condannando la banca in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme indebitamente percette in dipendenza del mutuo impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria….
In via istruttoria chiede ammettersi CTU bancaria al fine di:
1. determinare il tasso annuo effettivo globale (TEAG) contrattualmente pattuito nel contratto di mutuo impugnato con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del primo grado, tenuto conto di ogni onere economico collegato LLerogazione del credito, ivi compresi gli interessi corrispettivi, quelli di mora, penali dovute per estinzione anticipata o per risoluzione per inadempimento, nonché spese di istruttoria, spese incasso rate, spese per eventuali indicizzazione/conguagli, spese eventuali per invio comunicazioni, premi di polizze, spese insoluti ed ogni altro costo implicato nell'operazione, escluse solo le imposte e le tasse, secondo il c.d. principio di omnicomprensività sancito nell'art. 644 VI co. c.p.;
2. determinare ai sensi della legge 108/96 c.d. antiusura il c.d. tasso soglia relativo alla categoria di credito di cui trattasi, alla data di stipula del contratto di mutuo in oggetto ed altresì al momento di eventuali nuove pattuizioni intervenute durante il corso del rapporto per effetto delle indicizzazioni e quindi dell'esercizio dello jus variandi da parte dell'istituto di credito, stabilendo la compatibilità del detto tasso soglia con il TAEG di cui al precedente punto, eliminando radicalmente il tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 II co. c.c. in caso di sforamento del tasso soglia medesimo;
3. ricalcolare in ogni caso il piano di ammortamento del mutuo di cui trattasi, eliminando radicalmente la voce interessi, tenuto conto della non operatività nel caso in esame della produzione automatica degli interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. e tenuto conto altresì, che l'ipotesi di nullità dedotta dLLattrice con riferimento alle clausole di determinazione del tasso di interesse ultralegale, corrispettivo e di mora, contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, esulano dalla previsione delle nullità di cui LLart. 117 TUB, rientrando le medesime nelle diverse ipotesi di nullità specifiche di contrasto a norme imperative e di frode alla legge ex art. 1418, 1344 e 1346 c.c. e considerato che il parametro utilizzato dalla banca per la determinazione del detto tasso, vale a dire l'IB, deve ritenersi nullo in quanto frutto di un illecito accordo di cartello attuato in violazione della L. n. 287/1990 (norme a tutela della concorrenza e del mercato) (Trib. Latina 17.10.2013 n. 1946; Commissione Europea 04.12.2013,
CASE AT. 39914);
4. accertare l'effettiva determinabilità della misura del tasso degli interessi, corrispettivi e di mora secondo i criteri indicati negli artt. 4 e 5 del contratto impugnato, verificando la coincidenza del TAEG contrattualizzato con il tasso concretamente praticato, applicando, in caso di infedeltà del TAEG stesso, esclusivamente il tasso legale secondo i criteri sostitutivi previsti dLLart. 117 n. 7 TUB;
5. determinare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto dell'importo effettivamente erogato, delle rate pagate e stabilendo l'eventuale credito maturato per differenza in favore di parte attrice.”. Per l'intervenuta: “Piaccia LLIll.ma Corte di Appello adita,
- Rigettare il gravame proposto dalla perché inammissibile ed infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e confermare integralmente la sentenza n. 12564/2020 pubblicata il 17.09.2020.
- Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e
CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così ricostruito nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 7.08.2018, la (di seguito, per brevità, anche Parte_1
solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito anche solo Pt_1 Controparte_2
“ ) chiedendo di: CP_2
“a) accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa la nullità del contratto di mutuo del 09.06.2004, Rep.
361041, Racc. 14924 e la sua natura di mera promessa di mutuo ex art. 1822 c.c. e l'inesistenza del titolo esecutivo per insussistenza del carattere dell'autosufficienza;
b) accertare e dichiarare la necessità di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione di quello n. 76958/17 RG del Tribunale di Roma preventivamente adito dalla CP_4
c) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute negli artt. 4 e 5 bis del contratto di mutuo, tenuto conto in ogni caso di ogni altro onere economico, ivi comprese commissioni per eventuale estinzione anticipata ovvero risoluzione per inadempimento, escluse solo le imposte e le tasse, secondo il c.d. principio di omnicomprensività di cui LLart. 644 c.p. e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità del contratto per causa illecita
(art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art 1322 c.c.) e dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo;
d) accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la nullità della clausola contenuta nell'art.4 del contratto di mutuo, di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale con riferimento LLIB per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione alla L. 287/90, nonché per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.); e) accertare e dichiarare per l'effetto, la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate di mutuo, dichiarando altresì non operante il meccanismo di produzione degli interessi di pieno diritto di cui LLart. 1282 c.c. non essendo la rata “esigibile” bensì sottoposta a termine;
f) accertare e dichiarare conseguentemente l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto della somma effettivamente erogata, delle rate sino ad ora pagate comprensive della quota interessi e dichiarando per le ragioni indicate nel precedente punto e) la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate di mutuo;
g) accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo, quale conseguenza della nullità di quest'ultimo, ovvero per assoluta incertezza nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito, sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora, ai sensi degli artt. 2839 e 2841 c.c. ed in ogni caso per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dLLart. 2809 c.c., dichiarando conseguentemente la natura chirografaria del prestito”.
A fondamento delle proprie domande la deduceva: Pt_1
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 9.6.2004 tra la e la con CP_2 Controparte_4
contestuale costituzione di ipoteca concessa da , a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non Pt_1
evincendosi dal contratto l'effettiva intervenuta consegna materiale del capitale mutuato;
- la nullità del suddetto contratto, relativamente alle clausole di determinazione dei tassi di interesse, per violazione della normativa in materia di usura;
- la nullità della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi per contrasto con la L. n. 287/1990 e conseguente illiceità od immeritevolezza della causa negoziale ex artt. 1343 e 1322 c.c.;
- la conseguente nullità dell'ipoteca concessa a garanzia per “assoluta inesattezza”, nel relativo atto di concessione e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito garantito, con riferimento agli interessi, nonché per violazione del principio di cui LLart. 2809 c.c. e, comunque, per l'inesistenza del credito garantito;
- in ogni caso, la pendenza di un procedimento di natura pregiudiziale (Tribunale di Roma RG. n. 76958/2017), avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto di mutuo e del contestuale atto di concessione di ipoteca, con conseguente necessaria sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
Costituitasi in giudizio a mezzo della propria rappresentante la hiedeva il rigetto CP_1 CP_2
dell'opposizione, deducendo: - l'inammissibilità dell'opposizione, da qualificarsi non già quale opposizione ex art. 615, co. 1 c.c., bensì come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.c., concernendo la stessa una pretesa nullità del precetto per l'irregolarità formale del titolo esecutivo;
- l'insussistenza di una causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in ragione della mancanza di un rapporto di dipendenza del presente giudizio con quello di cui al n. RG. 76958/2017;
- nel merito, la genericità delle contestazioni sollevate dLLopponente in relazione alla pretesa illegittimità dei tassi di interesse e, in ogni caso, la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo;
- la piena validità della garanzia ipotecaria”.
Il giudizio in oggetto è stato definito con sentenza n. 12564/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2020, con la quale sono state integralmente rigettate le domande proposte da che è stata per l'effetto condannata alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
La pronuncia è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I)l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto costituisse titolo esecutivo nonostante il difetto del carattere dell'autosufficienza; l'erogazione della somma era infatti intervenuta in un momento successivo e, non essendo stata cristallizzata in un atto pubblico, non poteva combinarsi con il contratto di mutuo (ad essa condizionato) in modo da formare un titolo esecutivo”;
II) l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda di accertamento della usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nel contratto di mutuo impugnato;
le considerazioni svolte dal Tribunale circa l'omesso assolvimento da parte dell'opponente LLonere di allegazione alla stessa facente capo erano erronee, posto che in sede di memoria istruttoria l'opponente aveva prodotto i D.M. con i quali erano stati stabiliti i tassi soglia pro tempore, e per altro il giudice avrebbe comunque dovuto dare corso alla richiesta c.t.u., considerati i suoi poteri d'ufficio in materia di rilevazione antiusura;
sotto altro profilo era erroneo il vaglio svolto dal Giudice circa il rispetto del tasso soglia anche con riferimento ai tassi di mora, posto che il giudicante aveva omesso di valutare l'effetto della capitalizzazione degli interessi di mora su quelli corrispettivi;
III) l'ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui aveva escluso la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché riferita al tasso IB e frutto di un illecito accordo di cartello attuato dalle banche europee in violazione della L. 10.10.1990 n. 287 nonché l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c. : a tal fine ha rilevato come il Giudice avesse l'obbligo di tener conto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale e delle sue ricadute sul contratto
“a valle”, con conseguente declaratoria di nullità (anche parziale, laddove ritenuti sussistenti i presupposti di cui LLart. 1419 c.c.) delle clausole attuative di dette intese;
IV) la necessità di esperimento di c.t.u. contabile, non potendo in contrario soccorrere la “scienza privata” del giudice;
V) l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle ipoteche iscritte per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.: ha sul punto evidenziato come la nullità delle clausole di fissazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora fosse tale da determinare altresì la nullità delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui, stante la conseguente "incertezza" sull'ammontare del credito, ai sensi dell'art. 2841 c.c.; sulla questione il primo Giudice non si era pronunciato.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso per l'accoglimento delle domande originariamente proposte nell'ambito dell'opposizione a precetto, se del caso previo espletamento della c.t.u. richiesta in primo grado.
L'appellata già costituitasi in nome e per conto di CP_1 Controparte_2
seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente grado
[...]
d'appello.
E' invece intervenuta in giudizio la società nella Controparte_3
sua qualità di attuale titolare del credito litigioso per effetto di due pregresse operazioni di scissione.
L'intervenuta, rilevando la correttezza dell'impugnata pronuncia, ha concluso per il rigetto del gravame.
Il primo motivo d'appello, con il quale ha ribadito la tesi posta a fondamento Parte_1
dell'opposizione a precetto secondo la quale il mutuo in oggetto non avrebbe natura di titolo esecutivo, deve essere disatteso. Come oramai riconosciuto dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (in questi termini, Cass., ss.uu., 6.3.2025, n. 5968; nello stesso senso la successiva Cass., ord., 29.7.2025, n. 21843).
Ed invero, come esaustivamente chiarito dalla S.C. in funzione nomofilattica, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisi da questa Corte, il contratto di mutuo in oggetto, che prevedeva appunto la messa a disposizione della somma e la sua contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare, con obbligo della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti, e nel contempo l'immediata insorgenza dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, deve ritenersi dotato del carattere di titolo esecutivo (si rimanda al doc. allegato al precetto, prodotto dLLodierna intervenuta).
Il primo motivo d'appello va dunque rigettato.
Analogamente è a dirsi quanto al secondo motivo d'appello.
Il motivo in oggetto, se non addirittura inammissibile a fronte della sua genericità, deve essere rigettato, non essendo idoneo a scalfire le esaustive considerazioni svolte dal primo Giudice in materia di usura, che si vengono a richiamare. Il Tribunale si è così espresso:
“Quanto alla… violazione della normativa in materia di usura…, va anzitutto evidenziato che la doglianza formulata dLLopponente in proposito si rivela del tutto generica, essendosi lo stesso limitato a dedurre sommariamente che i tassi applicati dalla banca, corrispettivi e moratori, si sarebbero posti in contrasto con il tasso soglia, senza in alcun modo argomentare le ragioni poste, nello specifico caso, a fondamento di una tale contestazione ed omettendo, in particolare, di operare quantomeno un raffronto con il tasso soglia temporalmente vigente, individuato in virtù della L. n. 108/1996”.
Tali considerazioni non sono affatto smentite dal contenuto dell'atto d'appello sul punto, con il quale evidenzia di avere prodotto i decreti ministeriali determinativi dei tassi Parte_1
soglia pro tempore nella seconda memoria istruttoria.
Il suddetto rilievo sovrappone indebitamente il difetto di allegazione del concreto superamento del tasso di usura, effettivamente sussistente, con la diversa tematica della prova, concetto ad essa successivo e che non consente di ritenere superata l'originaria carenza.
Come noto, infatti, “L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi...; quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale… non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio…, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum" (in questi termini, Cass., ord., n. 3356/2025).
Ebbene, nella fattispecie non è dubbia la carenza allegativa che affliggeva l'atto introduttivo del giudizio, posto che con le scarne considerazioni contenute nell'opposizione a precetto l'odierna appellante si era in effetti limitata ad addurre, in termini apodittici, il superamento del tasso soglia per effetto della somma del tasso corrispettivo e di quello di mora, senza neppure indicare a quanto ammontasse il tasso soglia al momento della stipula del contratto di mutuo e quale fosse invece il risultato matematico della sommatoria tra i due tassi sopra indicati, come convenuti nel contratto suddetto.
Tale carenza di allegazioni non è stata colmata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (e, paradossalmente, neppure nella memoria istruttoria, con la quale l'attrice si è limitata a depositare i D.M. di riferimento) Quanto LLulteriore critica mossa alla pronuncia di primo grado (secondo la quale il giudicante avrebbe comunque dovuto dare corso, d'ufficio, alla verifica del rispetto del tasso soglia), appare dirimente anche in questo caso richiamare le considerazioni che il Giudice ha nondimeno svolto nel merito della censura di parte attrice, per quanto assolutamente generica, del seguente tenore:
“In ogni caso, si osserva che, nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, il saggio degli interessi corrispettivi veniva chiaramente individuato nella misura del 3,976% annuo sino al 30.11.2004 e, per il periodo successivo, nel tasso variabile corrispondente al tasso IB a 6 mesi, rilevato dalle pubblicazioni periodiche, aumentato di
1,80 punti percentuali. Il tasso di mora veniva, invece, fissato nella misura annua del tasso globale medio, per come rilevato trimestralmente nell'ambito degli stessi decreti ministeriali adottati in attuazione della L. n. 108/1996, aumentato del 48% ed arrotondato ai cinque centesimi inferiori (cfr. artt. 4, 5 contratto, doc. 3 opposta, doc. 1 opponente).
Tenuto conto di tali previsioni, deve quindi escludersi che i tassi contrattuali superassero, alla data della stipulazione
(giugno 2004), la soglia usura individuata in virtù dell'art. 2 L. n. 108/1996, nel testo ratione temporis applicabile (che fissava la soglia in misura pari al tasso rilevato nel relativo trimestre di riferimento, aumentato del
50%; cfr. rilevazione II semestre 2004, G.U. n. 70 del 24.03.2004, da cui si desume la soglia pari a 6,255% per la categoria dei “mutui” e quella di 8,745% per la categoria degli “altri finanziamenti alle imprese”).
Né può pervenirsi a una diversa conclusione sull'assunto (apparentemente fatto proprio dLLopponente) secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà, dovrebbero sommarsi il tasso degli interessi corrispettivi con quello relativo agli interessi moratori.
Ed infatti, anche ad ammettersi che il tasso di mora possa essere, tout court, confrontato con il tasso soglia rilevato trimestralmente – soluzione, quest'ultima, ragionevolmente posta in dubbio nell'ambito della giurisprudenza più recente, non essendo gli interessi di mora oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM per l'individuazione della soglia usura: cfr. Cass. civ. n. 26946/2019, nonché tra le molte, Trib. Roma 24.01.2020,
n. 1640 – deve, comunque, escludersi che gli interessi moratori possano essere sommati agli interessi corrispettivi, trattandosi di due tassi aventi natura e funzione diverse, ciascuno con una propria specifica base di calcolo. Il tasso corrispettivo opera, invero, quale remunerazione delle somme concesse in prestito, nel caso in cui il debitore sia in termini nel pagamento delle rate;
la relativa base di calcolo è, dunque, costituita dal capitale residuo. Il tasso di mora, per contro, è destinato ad applicarsi quando il finanziato sia in ritardo nel relativo adempimento, calcolandosi sulle rate scadute. Le due categorie di interessi sono, dunque, evidentemente destinate ad operare in via alternativa tra loro, con conseguente inammissibilità della relativa sommatoria ai fini del confronto con la soglia dell'usura (cfr. in questo senso, Cass. civ. n. 17447/2019)”.
Tali analitiche considerazioni, con le quali è stata correttamente esclusa la configurabilità della ventilata ipotesi di “usura originaria” del contratto di mutuo per cui è causa non sono affatto smentite dalle laconiche considerazioni contenute nell'appello, con le quali Parte_1
fa riferimento ad una non meglio definita previsione di “capitalizzazione” degli interessi di mora, affatto prevista dal contratto in oggetto.
Il quinto motivo d'appello, con il quale lamenta la violazione dell'art. 2809 c.c., è Pt_1
infondato.
A prescindere da ogni considerazione sull'effettiva sussistenza della denunciata nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rinvio LLIB (in relazione alla quale la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per le ragioni che si verranno ad esporre), non è dato inferire la violazione della norma sopra citata, se è vero che l'ipoteca è stata iscritta su un bene determinato, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 9 giugno 2004 ivi indicato e per l'importo massimo di euro 2.200.000,00 euro.
Sono dunque rispettati i requisiti richiesti dalla disposizione richiamata dLLappellante.
La causa deve invece essere rimessa in istruttoria con riguardo al terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ribadisce la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rinvio al tasso IB, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale, e del quarto motivo di gravame, con il quale viene reiterata l'istanza di esperimento di una c.t.u. volta a ricalcolare il dovuto con applicazione del tasso sostitutivo di cui LLart. 117 Tub.
A fronte della remissione della questione alle Sezioni Unite e del differimento della decisione da queste ultime disposto, in attesa della decisione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea adita mediante rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Cagliari, si ritiene necessario disporre la remissione della causa in istruttoria in attesa della definizione della questione nelle predette sedi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo, secondo e quinto motivo d'appello devono essere rigettati. La causa va invece rimessa in istruttoria con riguardo al terzo e quarto motivo di gravame, come da separata ordinanza in pari data.
La decisione sulle spese del giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando, nel giudizio rubricato al n. 1847/2021 R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• rigetta il primo, secondo e quinto motivo d'appello;
• dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1847/2021 pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dLLAvv. Cristiano Pennacchia per delega in atti appellante
E
(C.F. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_3
appellata E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_4
dLLAvv. Luca Leone procura in atti intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12564/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata a) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo del 09.06.2004 Rep. 361041, Racc. 14924, a rogito Notaio
azionato con l'atto di precetto notificato il 24.07.2018, difetta del carattere dell'autosufficienza ed è Per_1
pertanto inidoneo a costituire titolo esecutivo immediatamente azionabile;
b) accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nel contratto di mutuo predetto, e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità del contratto per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti
(art. 1322 c.c.) e dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.;
c) accertare e dichiarare, in subordine, la nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo predetto, di determinazione del tasso di interesse ultralegale corrispettivo e di mora con riferimento al parametro IB e conseguentemente accertare la debenza del tasso legale secondo i criteri sostitutivi di cui LLart. 117 TUB;
d) accertare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto degli importi effettivamente erogati, delle rate già corrisposte e dell'eliminazione del tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c., condannando la banca in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme indebitamente percette in dipendenza del mutuo impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria….
In via istruttoria chiede ammettersi CTU bancaria al fine di:
1. determinare il tasso annuo effettivo globale (TEAG) contrattualmente pattuito nel contratto di mutuo impugnato con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del primo grado, tenuto conto di ogni onere economico collegato LLerogazione del credito, ivi compresi gli interessi corrispettivi, quelli di mora, penali dovute per estinzione anticipata o per risoluzione per inadempimento, nonché spese di istruttoria, spese incasso rate, spese per eventuali indicizzazione/conguagli, spese eventuali per invio comunicazioni, premi di polizze, spese insoluti ed ogni altro costo implicato nell'operazione, escluse solo le imposte e le tasse, secondo il c.d. principio di omnicomprensività sancito nell'art. 644 VI co. c.p.;
2. determinare ai sensi della legge 108/96 c.d. antiusura il c.d. tasso soglia relativo alla categoria di credito di cui trattasi, alla data di stipula del contratto di mutuo in oggetto ed altresì al momento di eventuali nuove pattuizioni intervenute durante il corso del rapporto per effetto delle indicizzazioni e quindi dell'esercizio dello jus variandi da parte dell'istituto di credito, stabilendo la compatibilità del detto tasso soglia con il TAEG di cui al precedente punto, eliminando radicalmente il tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 II co. c.c. in caso di sforamento del tasso soglia medesimo;
3. ricalcolare in ogni caso il piano di ammortamento del mutuo di cui trattasi, eliminando radicalmente la voce interessi, tenuto conto della non operatività nel caso in esame della produzione automatica degli interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c. e tenuto conto altresì, che l'ipotesi di nullità dedotta dLLattrice con riferimento alle clausole di determinazione del tasso di interesse ultralegale, corrispettivo e di mora, contenuto negli artt. 4 e 5 del contratto di mutuo, esulano dalla previsione delle nullità di cui LLart. 117 TUB, rientrando le medesime nelle diverse ipotesi di nullità specifiche di contrasto a norme imperative e di frode alla legge ex art. 1418, 1344 e 1346 c.c. e considerato che il parametro utilizzato dalla banca per la determinazione del detto tasso, vale a dire l'IB, deve ritenersi nullo in quanto frutto di un illecito accordo di cartello attuato in violazione della L. n. 287/1990 (norme a tutela della concorrenza e del mercato) (Trib. Latina 17.10.2013 n. 1946; Commissione Europea 04.12.2013,
CASE AT. 39914);
4. accertare l'effettiva determinabilità della misura del tasso degli interessi, corrispettivi e di mora secondo i criteri indicati negli artt. 4 e 5 del contratto impugnato, verificando la coincidenza del TAEG contrattualizzato con il tasso concretamente praticato, applicando, in caso di infedeltà del TAEG stesso, esclusivamente il tasso legale secondo i criteri sostitutivi previsti dLLart. 117 n. 7 TUB;
5. determinare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto dell'importo effettivamente erogato, delle rate pagate e stabilendo l'eventuale credito maturato per differenza in favore di parte attrice.”. Per l'intervenuta: “Piaccia LLIll.ma Corte di Appello adita,
- Rigettare il gravame proposto dalla perché inammissibile ed infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e confermare integralmente la sentenza n. 12564/2020 pubblicata il 17.09.2020.
- Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e
CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così ricostruito nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 7.08.2018, la (di seguito, per brevità, anche Parte_1
solo “ ”) conveniva in giudizio (di seguito anche solo Pt_1 Controparte_2
“ ) chiedendo di: CP_2
“a) accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa la nullità del contratto di mutuo del 09.06.2004, Rep.
361041, Racc. 14924 e la sua natura di mera promessa di mutuo ex art. 1822 c.c. e l'inesistenza del titolo esecutivo per insussistenza del carattere dell'autosufficienza;
b) accertare e dichiarare la necessità di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione di quello n. 76958/17 RG del Tribunale di Roma preventivamente adito dalla CP_4
c) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute negli artt. 4 e 5 bis del contratto di mutuo, tenuto conto in ogni caso di ogni altro onere economico, ivi comprese commissioni per eventuale estinzione anticipata ovvero risoluzione per inadempimento, escluse solo le imposte e le tasse, secondo il c.d. principio di omnicomprensività di cui LLart. 644 c.p. e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità del contratto per causa illecita
(art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art 1322 c.c.) e dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo;
d) accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la nullità della clausola contenuta nell'art.4 del contratto di mutuo, di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultralegale con riferimento LLIB per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione alla L. 287/90, nonché per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.); e) accertare e dichiarare per l'effetto, la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate di mutuo, dichiarando altresì non operante il meccanismo di produzione degli interessi di pieno diritto di cui LLart. 1282 c.c. non essendo la rata “esigibile” bensì sottoposta a termine;
f) accertare e dichiarare conseguentemente l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto della somma effettivamente erogata, delle rate sino ad ora pagate comprensive della quota interessi e dichiarando per le ragioni indicate nel precedente punto e) la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate di mutuo;
g) accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo, quale conseguenza della nullità di quest'ultimo, ovvero per assoluta incertezza nel titolo e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito, sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora, ai sensi degli artt. 2839 e 2841 c.c. ed in ogni caso per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dLLart. 2809 c.c., dichiarando conseguentemente la natura chirografaria del prestito”.
A fondamento delle proprie domande la deduceva: Pt_1
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 9.6.2004 tra la e la con CP_2 Controparte_4
contestuale costituzione di ipoteca concessa da , a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non Pt_1
evincendosi dal contratto l'effettiva intervenuta consegna materiale del capitale mutuato;
- la nullità del suddetto contratto, relativamente alle clausole di determinazione dei tassi di interesse, per violazione della normativa in materia di usura;
- la nullità della clausola relativa al tasso degli interessi corrispettivi per contrasto con la L. n. 287/1990 e conseguente illiceità od immeritevolezza della causa negoziale ex artt. 1343 e 1322 c.c.;
- la conseguente nullità dell'ipoteca concessa a garanzia per “assoluta inesattezza”, nel relativo atto di concessione e nella nota di iscrizione, dell'ammontare del credito garantito, con riferimento agli interessi, nonché per violazione del principio di cui LLart. 2809 c.c. e, comunque, per l'inesistenza del credito garantito;
- in ogni caso, la pendenza di un procedimento di natura pregiudiziale (Tribunale di Roma RG. n. 76958/2017), avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto di mutuo e del contestuale atto di concessione di ipoteca, con conseguente necessaria sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.
Costituitasi in giudizio a mezzo della propria rappresentante la hiedeva il rigetto CP_1 CP_2
dell'opposizione, deducendo: - l'inammissibilità dell'opposizione, da qualificarsi non già quale opposizione ex art. 615, co. 1 c.c., bensì come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.c., concernendo la stessa una pretesa nullità del precetto per l'irregolarità formale del titolo esecutivo;
- l'insussistenza di una causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in ragione della mancanza di un rapporto di dipendenza del presente giudizio con quello di cui al n. RG. 76958/2017;
- nel merito, la genericità delle contestazioni sollevate dLLopponente in relazione alla pretesa illegittimità dei tassi di interesse e, in ogni caso, la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo quale titolo esecutivo;
- la piena validità della garanzia ipotecaria”.
Il giudizio in oggetto è stato definito con sentenza n. 12564/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2020, con la quale sono state integralmente rigettate le domande proposte da che è stata per l'effetto condannata alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
La pronuncia è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I)l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il contratto di mutuo posto a base del precetto opposto costituisse titolo esecutivo nonostante il difetto del carattere dell'autosufficienza; l'erogazione della somma era infatti intervenuta in un momento successivo e, non essendo stata cristallizzata in un atto pubblico, non poteva combinarsi con il contratto di mutuo (ad essa condizionato) in modo da formare un titolo esecutivo”;
II) l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto infondata la domanda di accertamento della usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nel contratto di mutuo impugnato;
le considerazioni svolte dal Tribunale circa l'omesso assolvimento da parte dell'opponente LLonere di allegazione alla stessa facente capo erano erronee, posto che in sede di memoria istruttoria l'opponente aveva prodotto i D.M. con i quali erano stati stabiliti i tassi soglia pro tempore, e per altro il giudice avrebbe comunque dovuto dare corso alla richiesta c.t.u., considerati i suoi poteri d'ufficio in materia di rilevazione antiusura;
sotto altro profilo era erroneo il vaglio svolto dal Giudice circa il rispetto del tasso soglia anche con riferimento ai tassi di mora, posto che il giudicante aveva omesso di valutare l'effetto della capitalizzazione degli interessi di mora su quelli corrispettivi;
III) l'ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui aveva escluso la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché riferita al tasso IB e frutto di un illecito accordo di cartello attuato dalle banche europee in violazione della L. 10.10.1990 n. 287 nonché l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c. : a tal fine ha rilevato come il Giudice avesse l'obbligo di tener conto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale e delle sue ricadute sul contratto
“a valle”, con conseguente declaratoria di nullità (anche parziale, laddove ritenuti sussistenti i presupposti di cui LLart. 1419 c.c.) delle clausole attuative di dette intese;
IV) la necessità di esperimento di c.t.u. contabile, non potendo in contrario soccorrere la “scienza privata” del giudice;
V) l'omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle ipoteche iscritte per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.: ha sul punto evidenziato come la nullità delle clausole di fissazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora fosse tale da determinare altresì la nullità delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui, stante la conseguente "incertezza" sull'ammontare del credito, ai sensi dell'art. 2841 c.c.; sulla questione il primo Giudice non si era pronunciato.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso per l'accoglimento delle domande originariamente proposte nell'ambito dell'opposizione a precetto, se del caso previo espletamento della c.t.u. richiesta in primo grado.
L'appellata già costituitasi in nome e per conto di CP_1 Controparte_2
seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente grado
[...]
d'appello.
E' invece intervenuta in giudizio la società nella Controparte_3
sua qualità di attuale titolare del credito litigioso per effetto di due pregresse operazioni di scissione.
L'intervenuta, rilevando la correttezza dell'impugnata pronuncia, ha concluso per il rigetto del gravame.
Il primo motivo d'appello, con il quale ha ribadito la tesi posta a fondamento Parte_1
dell'opposizione a precetto secondo la quale il mutuo in oggetto non avrebbe natura di titolo esecutivo, deve essere disatteso. Come oramai riconosciuto dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (in questi termini, Cass., ss.uu., 6.3.2025, n. 5968; nello stesso senso la successiva Cass., ord., 29.7.2025, n. 21843).
Ed invero, come esaustivamente chiarito dalla S.C. in funzione nomofilattica, “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisi da questa Corte, il contratto di mutuo in oggetto, che prevedeva appunto la messa a disposizione della somma e la sua contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare, con obbligo della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti, e nel contempo l'immediata insorgenza dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, deve ritenersi dotato del carattere di titolo esecutivo (si rimanda al doc. allegato al precetto, prodotto dLLodierna intervenuta).
Il primo motivo d'appello va dunque rigettato.
Analogamente è a dirsi quanto al secondo motivo d'appello.
Il motivo in oggetto, se non addirittura inammissibile a fronte della sua genericità, deve essere rigettato, non essendo idoneo a scalfire le esaustive considerazioni svolte dal primo Giudice in materia di usura, che si vengono a richiamare. Il Tribunale si è così espresso:
“Quanto alla… violazione della normativa in materia di usura…, va anzitutto evidenziato che la doglianza formulata dLLopponente in proposito si rivela del tutto generica, essendosi lo stesso limitato a dedurre sommariamente che i tassi applicati dalla banca, corrispettivi e moratori, si sarebbero posti in contrasto con il tasso soglia, senza in alcun modo argomentare le ragioni poste, nello specifico caso, a fondamento di una tale contestazione ed omettendo, in particolare, di operare quantomeno un raffronto con il tasso soglia temporalmente vigente, individuato in virtù della L. n. 108/1996”.
Tali considerazioni non sono affatto smentite dal contenuto dell'atto d'appello sul punto, con il quale evidenzia di avere prodotto i decreti ministeriali determinativi dei tassi Parte_1
soglia pro tempore nella seconda memoria istruttoria.
Il suddetto rilievo sovrappone indebitamente il difetto di allegazione del concreto superamento del tasso di usura, effettivamente sussistente, con la diversa tematica della prova, concetto ad essa successivo e che non consente di ritenere superata l'originaria carenza.
Come noto, infatti, “L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi...; quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale… non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio…, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum" (in questi termini, Cass., ord., n. 3356/2025).
Ebbene, nella fattispecie non è dubbia la carenza allegativa che affliggeva l'atto introduttivo del giudizio, posto che con le scarne considerazioni contenute nell'opposizione a precetto l'odierna appellante si era in effetti limitata ad addurre, in termini apodittici, il superamento del tasso soglia per effetto della somma del tasso corrispettivo e di quello di mora, senza neppure indicare a quanto ammontasse il tasso soglia al momento della stipula del contratto di mutuo e quale fosse invece il risultato matematico della sommatoria tra i due tassi sopra indicati, come convenuti nel contratto suddetto.
Tale carenza di allegazioni non è stata colmata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (e, paradossalmente, neppure nella memoria istruttoria, con la quale l'attrice si è limitata a depositare i D.M. di riferimento) Quanto LLulteriore critica mossa alla pronuncia di primo grado (secondo la quale il giudicante avrebbe comunque dovuto dare corso, d'ufficio, alla verifica del rispetto del tasso soglia), appare dirimente anche in questo caso richiamare le considerazioni che il Giudice ha nondimeno svolto nel merito della censura di parte attrice, per quanto assolutamente generica, del seguente tenore:
“In ogni caso, si osserva che, nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, il saggio degli interessi corrispettivi veniva chiaramente individuato nella misura del 3,976% annuo sino al 30.11.2004 e, per il periodo successivo, nel tasso variabile corrispondente al tasso IB a 6 mesi, rilevato dalle pubblicazioni periodiche, aumentato di
1,80 punti percentuali. Il tasso di mora veniva, invece, fissato nella misura annua del tasso globale medio, per come rilevato trimestralmente nell'ambito degli stessi decreti ministeriali adottati in attuazione della L. n. 108/1996, aumentato del 48% ed arrotondato ai cinque centesimi inferiori (cfr. artt. 4, 5 contratto, doc. 3 opposta, doc. 1 opponente).
Tenuto conto di tali previsioni, deve quindi escludersi che i tassi contrattuali superassero, alla data della stipulazione
(giugno 2004), la soglia usura individuata in virtù dell'art. 2 L. n. 108/1996, nel testo ratione temporis applicabile (che fissava la soglia in misura pari al tasso rilevato nel relativo trimestre di riferimento, aumentato del
50%; cfr. rilevazione II semestre 2004, G.U. n. 70 del 24.03.2004, da cui si desume la soglia pari a 6,255% per la categoria dei “mutui” e quella di 8,745% per la categoria degli “altri finanziamenti alle imprese”).
Né può pervenirsi a una diversa conclusione sull'assunto (apparentemente fatto proprio dLLopponente) secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà, dovrebbero sommarsi il tasso degli interessi corrispettivi con quello relativo agli interessi moratori.
Ed infatti, anche ad ammettersi che il tasso di mora possa essere, tout court, confrontato con il tasso soglia rilevato trimestralmente – soluzione, quest'ultima, ragionevolmente posta in dubbio nell'ambito della giurisprudenza più recente, non essendo gli interessi di mora oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM per l'individuazione della soglia usura: cfr. Cass. civ. n. 26946/2019, nonché tra le molte, Trib. Roma 24.01.2020,
n. 1640 – deve, comunque, escludersi che gli interessi moratori possano essere sommati agli interessi corrispettivi, trattandosi di due tassi aventi natura e funzione diverse, ciascuno con una propria specifica base di calcolo. Il tasso corrispettivo opera, invero, quale remunerazione delle somme concesse in prestito, nel caso in cui il debitore sia in termini nel pagamento delle rate;
la relativa base di calcolo è, dunque, costituita dal capitale residuo. Il tasso di mora, per contro, è destinato ad applicarsi quando il finanziato sia in ritardo nel relativo adempimento, calcolandosi sulle rate scadute. Le due categorie di interessi sono, dunque, evidentemente destinate ad operare in via alternativa tra loro, con conseguente inammissibilità della relativa sommatoria ai fini del confronto con la soglia dell'usura (cfr. in questo senso, Cass. civ. n. 17447/2019)”.
Tali analitiche considerazioni, con le quali è stata correttamente esclusa la configurabilità della ventilata ipotesi di “usura originaria” del contratto di mutuo per cui è causa non sono affatto smentite dalle laconiche considerazioni contenute nell'appello, con le quali Parte_1
fa riferimento ad una non meglio definita previsione di “capitalizzazione” degli interessi di mora, affatto prevista dal contratto in oggetto.
Il quinto motivo d'appello, con il quale lamenta la violazione dell'art. 2809 c.c., è Pt_1
infondato.
A prescindere da ogni considerazione sull'effettiva sussistenza della denunciata nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rinvio LLIB (in relazione alla quale la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per le ragioni che si verranno ad esporre), non è dato inferire la violazione della norma sopra citata, se è vero che l'ipoteca è stata iscritta su un bene determinato, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 9 giugno 2004 ivi indicato e per l'importo massimo di euro 2.200.000,00 euro.
Sono dunque rispettati i requisiti richiesti dalla disposizione richiamata dLLappellante.
La causa deve invece essere rimessa in istruttoria con riguardo al terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ribadisce la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo mediante rinvio al tasso IB, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale, e del quarto motivo di gravame, con il quale viene reiterata l'istanza di esperimento di una c.t.u. volta a ricalcolare il dovuto con applicazione del tasso sostitutivo di cui LLart. 117 Tub.
A fronte della remissione della questione alle Sezioni Unite e del differimento della decisione da queste ultime disposto, in attesa della decisione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea adita mediante rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Cagliari, si ritiene necessario disporre la remissione della causa in istruttoria in attesa della definizione della questione nelle predette sedi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo, secondo e quinto motivo d'appello devono essere rigettati. La causa va invece rimessa in istruttoria con riguardo al terzo e quarto motivo di gravame, come da separata ordinanza in pari data.
La decisione sulle spese del giudizio va riservata alla pronuncia definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, non definitivamente pronunciando, nel giudizio rubricato al n. 1847/2021 R.G., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
• rigetta il primo, secondo e quinto motivo d'appello;
• dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto